09/01/2026
La rottamazione quinquies prevista dalla manovra (legge 199/2025) comprende i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Sarà possibile pagare in unica soluzione con scadenza al 31 luglio 2026, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare.
La domanda per la rottamazione quinquies si potrà presentare in via telematica entro il 30 aprile 2026, con la dichiarazione che sarà pubblicata al più tardi il 21 gennaio 2026, cioè entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Sono oggetto di rottamazione i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione della dichiarazione, cosiddetti controlli automatizzati o formali (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e articoli 54-bis e 54-ter del Dpr 633/1972 per l’Iva), o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps.
Sono esclusi quelli chiesti a seguito di accertamento.
Le cartelle di pagamento vengono alleggerite dagli interessi, dalle sanzioni e dalle somme maturate a titolo di aggio. Si verserà le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Con la richiesta di adesione da inviare solo online entro il 30 aprile all’agente della riscossione viene espressa la volontà di procedere alla definizione agevolata. In tale dichiarazione il debitore sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 54 rate.
Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.
Il pagamento delle somme dovute è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:
la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Chi paga a rate, deve anche gli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.