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09/09/2016

CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE REPUQUAL PER LA BUONA AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE

Carissime/i amiche/amici amministratrici e amministratori condominiali,

La professione di amministratore condominiale, che ben conosco per averla praticata per anni fino a ieri, si poggia sulle sabbie mobili del rinnovo di mandato.
Il buon operare con competenza è senz'altro necessario ma per mantenere il proprio parco di condomini gestiti e per acquisirne di nuovi non basta, lo sappiamo bene.
Proprio per questo con il mio compagno il Prof. Mauro Alvisi abbiamo messo a punto uno strumento di certificazione della "Buona Reputazione Professionale" che rappresenta una novità assoluta di poter rappresentare al cliente e ai condomini di aver raggiunto un livello di eccellenza professionale e relazionale nell'amministrare con una certificazione scientifica inattaccabile.
Certificazione REPUQUAL ottenibile in soli 30 gg da Noto Istituto Internazionale e dall'Osservatorio della Reputazione di CONFASSOCIAZIONI che Mauro Alvisi presiede in Roma.
Il costo della certificazione è alla portata di tutti quelli del mestiere e ha validità triennale (si perchè va fatto il tagliando anche all'eccellenza professionale).
Mi occupo personalmente della segreteria e del protocollo di partenza e del nascente albo degli amministratori certificati gestita da Alvin Bureau di Lugano e Alvin Bureau Place Italia, il mio nuovo Studio, con licenza brevetto internazionale.
Aspetto un vs contatto per fornirvi ogni informazione

Potete contattarmi da subito al n. 3396783715
Per email [email protected]

N.B. Sono disponibili protocolli di Certificazione REPUQUAL per tutti i professionisti di questo mondo allargato quali: avvocati, assicuratori, artigiani, ingegneri, informatici, commercialisti, consulenti del lavoro e l'intero mondo della fornitura condominiale.

09/09/2016

Roma, 9 settembre 2016 – ““Avere i giusti requisiti per operare in una rete di relazioni e di player per cambiare il modus operandi del settore edilizio. È questo l’obiettivo del MASTER di I Livello “REAL ESTATE, PROPERTY & BUILDING MANAGEMENT” lanciato da CONFASSOCIAZIONI con Universitas Mercanto...

30/08/2016
26/07/2016

Roma, 26 luglio 2016 – ”La reputazione, locale, nazionale e mondiale, è il fondamento che presiede ogni risultato di lungo periodo in termini di performance percepita e di ricadute sul nostro valore professionale, aziendale e personale. E’ per questo che l’Ufficio di Presidenza della nostra Confeder...

06/07/2016

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27/05/2016

2026: “Il condominio che verrà”

Grazie a una dark room multimediale, con proiezioni in 3D in stile infotainment, i visitatori di Condominio Eco potranno vivere l’esperienza di una abitazione condominiale tecnologicamente avanzata.

Gli stessi espositori arricchiranno di contenuti tridimensionali lo “spazio” virtuale. Tutto questo a Rimini Fiera in contemporanea a Ecomondo dall'8 all11 Novembre 2016.
Esperienze multisensoriali. Consigliata!
www.condominioeco.eu

06/05/2016

«The Interlace», un gigantesco complesso residenziale a Singapore, è «l’edificio dell’anno» 2015. Quasi 400 gli architetti, designer e i migliori studi da ogni angolo del mondo selezionati dalla giuria per l’ottava edizione del Festival internazionale di Architettura, che si è tenuto nei giorni scor...

02/05/2016

Da GdP a GdO: ai giudici onorari tutta la competenza su condominio, pignoramenti mobiliari; ampliati anche i reati nell’ambito del mentale; aumenta la

01/05/2016

CONDOMINIO E SPESE PER LAVORI STRAORDINARI
Paga il soggetto proprietario dell'immobile al momento dell'adozione della delibera definitiva.

Gli acquirenti di un appartamento all'interno di un edificio condominiale hanno impugnato la sentenza di primo grado che li ha condannati al pagamento delle spese straordinarie approvate, a loro parere, con delibera assembleare adottata prima della compravendita dell'immobile. Gli acquirenti, pertanto, si sono opposti al pagamento di tale spesa, sostenendo che doveva restare a carico della parte venditrice.
In realtà, nel giudizio di primo e secondo grado, è emerso che la delibera adottata prima della compravendita aveva solo natura preparatoria, mentre la delibera definitiva che conferiva l'incarico all'impresa per l'esecuzione dei lavori straordinari, era stata adottata dopo la compravendita e pertanto la stessa doveva considerarsi a carico del proprietario dell'immobile e cioè dell'acquirente.
Nel caso di vendita di un appartamento, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che per identificare il soggetto sul quale grava l'onere di partecipare alle spese straordinarie occorre verificare il momento in cui è stata approvata la delibera che approva i lavori definitivi con la commissione del relativo appalto e la ripartizione dei relativi oneri: pertanto se questa è stata adottata dopo la vendita, il soggetto obbligato a partecipare alla spesa è l'acquirente.

Per info consultate il sito ove troverete anche la scheda di iscrizione al corso
31/03/2016

Per info consultate il sito ove troverete anche la scheda di iscrizione al corso

Indirizzo

Via Roma 96/B
Albignasego
35020

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