Il servizio cui sono destinate le guardie zoofile, riguarda la protezione degli animali e la tutela del patrimonio zootecnico. Quanto in loro potere è scritto sul decreto di nomina ed è stabilito dalle leggi e dai regolamenti Europei, Nazionali, Regionali e Comunali. I verbali redatti dalle guardie, quali pubblici ufficiali, hanno forza di atto pubblico e costituiscono prova in giudizio fino a que
rela del falso. Ciò significa che quanto affermato dalla guardia (che è un Pubblico Ufficiale) nel verbale (per fatti accaduti alla sua presenza, acquisiti per percezione diretta e non per valutazioni o impressioni personali) è vero e costituisce prova in giudizio, fino a querela del falso. Quest’ultimo aspetto determina quello che giuridicamente si può definire potere certificativo attribuito alle guardie giurate. Ciò discende dalla condizione per cui le guardie giurate in genere sono considerate, ai sensi dell’articolo 357 Codice Penale, pubblici ufficiali. La recente Legge 20 luglio 2004, n. 189, oltre che modificare l’impianto normativo e sanzionatorio afferente agli atti di maltrattamento degli animali, attribuisce alle guardie zoofile riconosciute le funzioni e le qualifiche di polizia giudiziaria con riferimento all’applicazione di tutte le leggi a protezione degli animali d’affezione e potranno (dovranno) continuare ad occuparsi della protezione di tutti gli animali e della tutela del patrimonio zootecnico nella loro qualità di guardie giurate e dunque di pubblici ufficiali ed agenti di polizia amministrativa. Compiti delle guardie zoofile con qualifica o funzioni di polizia giudiziaria
A differenza di quella amministrativa (tipicamente preventiva) la funzione di polizia giudiziaria è caratterizzata da una peculiarità tipicamente repressiva. Nella flagranza di reato le guardie con funzioni di polizia giudiziaria procedono alla identificazione del trasgressore, lo invitano a nominare un legale di fiducia e, nei casi di particolare necessità e urgenza e se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi pertinenti al reato si alterino, si disperdano o si modifichino ed il Pubblico Ministero non può intervenire tempestivamente, possono procedere al sequestro penale delle cose pertinenti il reato, ad operare i necessari accertamenti e rilievi sullo stato delle cose e dei luoghi, procedere a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose e tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse. Gli atti predetti si formalizzano con la redazione di un verbale. Una volta completati i primi accertamenti, la polizia giudiziaria mette al corrente il Pubblico Ministero del reato commesso. Compiti delle guardie zoofile con funzioni di polizia amministrativa
Il loro compito è quello di accertare illeciti amministrativi (in violazione delle varie leggi regionali oppure ordinanze e regolamenti locali inerenti, ovviamente, la tutela degli animali). Essi sono puniti solamente con una sanzione pecuniaria. Anche in questo caso si procede con la redazione di un verbale. In conclusione possiamo affermare che l’autorità che ci proviene dalla nomina prefettizia sommata alla preparazione, esperienza e capacità delle nostre singole guardie si traducono nel risultare un punto di riferimento per tutti coloro (dal privato cittadino all’ente pubblico) desiderano informazioni oppure segnalare la presenza di una situazione inadeguata per tutti gli animali.