29/09/2016
DIVORZIO BREVE
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’11 maggio 2015, n. 107, la cosiddetta legge sul divorzio breve (Legge 55/2015), che interviene all’interno della normativa disciplinante la separazione ed il divorzio riducendo i tempi per la domanda di divorzio che, fino a questo momento, il legislatore fissava in tre anni dalla avvenuta separazione giudiziale o consensuale tra i coniugi.
Quindi, oltre alla recente introduzione della possibilità di addivenire alla separazione o al divorzio evitando la procedura davanti al Tribunale e utilizzando quella della cosiddetta negoziazione assistita da avvocati o, nei casi previsti, davanti all’Ufficiale dello Stato civile, con la riforma ormai vigente a pieno regime, il legislatore ha voluto anche ridurre il tempo lasciato ai coniugi per un’eventuale riconciliazione o ripensamento, seppur non sia stato compiuto il passo, più deciso, di eliminare del tutto la fase della separazione per giungere da subito allo scioglimento del vincolo matrimoniale civile.
Quali sono, dunque, le modifiche apportate dalla L.55/2015:
1) Anticipazione della domanda divorzio:
A) Per le separazioni giudiziali si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio; il termine decorre dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
B) Per le separazioni consensuali o giudiziali trasformatesi in consensuali si riduce a sei mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio, anche in questo caso il termine decorre dalla data di comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale. I sei mesi decorrono, inoltre, dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, o dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione innanzi all’ufficiale di stato civile.
2) Scioglimento anticipato della comunione legale:
fino ad oggi la comunione legale si scioglieva con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa della separazione consensuale. Oggi, invece, con la modifica legislativa attuata si prevede che lo scioglimento della comunione legale avvenga, in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi avanti al Presidente, purchè successivamente omologato. Con conseguente possibilità di definire sin da subito i rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comunione legale.