IDEF

IDEF IDEF s.r.l. fornisce strumenti concreti ed indispensabili per la formazione e l'aggiornamento continuo di professionisti ed imprese.

20/01/2018

IL GIUDICE DEVE DARE INDICAZIONI PRECISE SUI TEMPI DELL’AFFIDO CONDIVISO IN CASO DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI.

In un affido condiviso è errato concedere ad uno dei due genitori indicazioni generiche relative al tempo da condividere con i figli minori: infatti tale vaghezza rischia di rendere i rapporti tra i coniugi maggiormente conflittuali tra i coniugi, oltre a non giovare ai minori. Ciò è stato sancito dalla recente sentenza 1748 del 18 gennaio 2018 del Tribunale di Roma. L’errore, in questo caso consisteva nell’indicare genericamente nella separazione che uno dei coniugi potesse vedere la figlia minorenne ogni qualvolta lo volesse. Per adempiere a tale generico provvedimento uno dei due coniugi avrebbe dovuto essere perennemente a disposizione dell’ex coniuge non potendo nemmeno allontanarsi dalla propria abitazione, perché ciò avrebbe comportato l’ineliminabile rischio di sottrarsi alla richiesta incondizionata e non previamente concordata dell’ex coniuge. Ciò andando chiaramente a ledere i diritti dell’altro coniuge con pretese inammissibili.

28/03/2017

Se acquistate un immobile e qualche tempo dopo venite a scoprire da un controllo casuale che sulla stessa è iscritta un’ipoteca di cui nessuno vi aveva avvisato, né il venditore, né il notaio da cui avete rogitato, che tutele avete?

È compito e obbligo del notaio che rogita l’atto consultare i registri immobiliari prima della stipula di un contratto di compravendita. Qualora il notaio non adempia a tale obbligo, non potrà nemmeno invocare una limitazione di responsabilità ai sensi dell’art. 2236 cod. civ., trovando tale norma applicazione solo con riferimento alle ipotesi di imperizia, mentre la non consultazione dei registri immobiliari è evidentemente riconducibile ad una ipotesi di negligenza o quantomeno imprudenza con conseguente violazione del dovere di normale diligenza professionale media. Questo è quanto ha altresì sancito recentemente la Suprema Corte con sentenza n. 22398/2011.
Pertanto nel caso su riportato, oltre alla responsabilità da imputare al venditore che ha taciuto una condizione essenziale, cioè l’esistenza dell’ipoteca gravante sull’immobile acquistato, si può senza dubbio configurare una chiara responsabilità anche del notaio, il quale, secondo i principi della normale diligenza, avrebbe preventivamente dovuto consultare i registri immobiliari e avvisare l'acquirente delle presenza dell’ipoteca. Non avendolo fatto sarà anch’egli tenuto a risarcire i danni patiti.

18/03/2017

CUCCIOLI E CONDOMINIO

Qualora un nuovo condomino venga a scoprire di non poter tenere in appartamento per una disposizione condominiale il proprio cagnolino o gattino cosa può fare? Può fare modificare il regolamento condominiale stesso?

Per modificare un regolamento condominiale, avente natura contrattuale, come dovrebbe essere quello contenente una clausola di divieto di tenere animali domestici, è necessaria l’unanimità dei consensi dei condomini. Il principio dell’unanimità vale in particolare per quelle clausole che, incidendo sui diritti soggettivi dei singoli condomini, abbia dato origine ad un diritto soggettivo o abbiano posto dei limiti ai diritti di proprietà esclusiva di uno o più condomini. Invece per le clausole di natura regolamentare, è sufficiente la maggioranza dei consensi prescritti.
La Corte di Cassazione oggi ritiene che la clausola sul divieto di animali domestici sia una vera e propria clausola di tipo contrattuale, poiché incide sui diritti dei condomini, inerenti sia le proprietà esclusive, sia le parti comuni. Pertanto la Suprema Corte ha ribadito che, il divieto di tenere animali negli appartamenti di un edificio condominiale, non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali approvati dalla maggioranza dei partecipanti, ma le disposizioni previste da tali regolamenti esigono di essere approvate e modificate all’unanimità, pena la loro inefficacia. Pertanto, nella situazione in oggetto, sarà necessaria l’unanimità dei condomini per modificare la clausola contenente il divieto di tenere animali domestici.

15/02/2017

QUANDO IL GESTORE TELEFONICO NON RISPONDE PER PROPRIE INADEMPIENZE

Al giorno d’oggi, in cui gli strumenti di telecomunicazione sono ormai diventati parte integrante della nostra vita e in cui i gestori telefonici sono così numerosi sul territorio, è sempre più frequente avere problemi legati alla fornitura del relativo servizio da parte dei vari fornitori presenti sul mercato, sia di telefonia fissa che mobile.
Vediamo, dunque, quali strumenti ha oggi il consumatore per avere una tutela specifica in caso di disservizio.
Innanzitutto, ai sensi della L. 31 luglio 1997 n. 249 e del D. lgs 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), prima di avviare qualsiasi iniziativa di carattere giudiziale a tutela dei propri diritti è obbligatorio espletare un tentativo di conciliazione di fronte a un organo terzo competente per territorio istituito in ogni regione e denominato Co.Re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni). Il Co.Re. Com. competente è quello del luogo in cui è ubicata la postazione fissa a uso dell’utente finale o il domicilio indicato al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, la residenza o sede legale dell’utenza. L’istanza di conciliazione andrà inviata con raccomandata R.R. o fax o pec e andrà sottoscritta dall’utente allegando copia del documento di identità. Il Co.Re.Com. quindi procederà a fissare la data per il tentativo di conciliazione comunicandola quindi, oltre che all’istante, anche alla compagnia telefonica. A seguito dell’udienza per il tentativo di conciliazione, quindi, ci potrà essere una conclusione negativa per mancato accordo, o positiva per intervenuto accordo delle parti, accordo che viene trasfuso in verbale avente valore di titolo esecutivo.
Nel caso in cui un operatore telefonico eroghi quindi male il proprio servizio, all’utente potrà essere riconosciuto in sede conciliativa il risarcimento del danno materiale, ma, ove ciò non fosse sufficiente, in sede giudiziale potrà anche essergli riconosciuto un danno esistenziale, determinato dalla limitazione delle sue normali attività. Infatti in caso di interruzione del servizio da parte delle compagnie, spetta a queste ultime l’onere della prova che ciò sia avvenuto per una causa a loro non imputabile, e, in difetto di tale prova, il cliente ha diritto al risarcimento di un danno proporzionale alla durata dell’interruzione del servizio.

29/09/2016

DIVORZIO BREVE

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’11 maggio 2015, n. 107, la cosiddetta legge sul divorzio breve (Legge 55/2015), che interviene all’interno della normativa disciplinante la separazione ed il divorzio riducendo i tempi per la domanda di divorzio che, fino a questo momento, il legislatore fissava in tre anni dalla avvenuta separazione giudiziale o consensuale tra i coniugi.
Quindi, oltre alla recente introduzione della possibilità di addivenire alla separazione o al divorzio evitando la procedura davanti al Tribunale e utilizzando quella della cosiddetta negoziazione assistita da avvocati o, nei casi previsti, davanti all’Ufficiale dello Stato civile, con la riforma ormai vigente a pieno regime, il legislatore ha voluto anche ridurre il tempo lasciato ai coniugi per un’eventuale riconciliazione o ripensamento, seppur non sia stato compiuto il passo, più deciso, di eliminare del tutto la fase della separazione per giungere da subito allo scioglimento del vincolo matrimoniale civile.
Quali sono, dunque, le modifiche apportate dalla L.55/2015:
1) Anticipazione della domanda divorzio:
A) Per le separazioni giudiziali si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio; il termine decorre dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
B) Per le separazioni consensuali o giudiziali trasformatesi in consensuali si riduce a sei mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio, anche in questo caso il termine decorre dalla data di comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale. I sei mesi decorrono, inoltre, dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, o dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione innanzi all’ufficiale di stato civile.
2) Scioglimento anticipato della comunione legale:
fino ad oggi la comunione legale si scioglieva con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa della separazione consensuale. Oggi, invece, con la modifica legislativa attuata si prevede che lo scioglimento della comunione legale avvenga, in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi avanti al Presidente, purchè successivamente omologato. Con conseguente possibilità di definire sin da subito i rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comunione legale.

16/05/2016

IL WEB NON E’ UNA ZONA FRANCA DEL DIRITTO

Relativamente al problema della pubblicazione sui social network di fotografie e frasi offensive contro altre persone, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione sez. V Penale con la sentenza n. 8328 del 1 marzo 2016. In particolare la Suprema Corte torna ad affrontare il tema della rilevanza penale dei contenuti di carattere diffamatorio su Internet ed in particolare sui social network, ribadendo le proprie posizioni piuttosto severe.
In particolare la Corte di Cassazione nella suindicata sentenza ha ribadito che, qualora la reputazione di una persona venga offesa più volte sulle pagine del social network Facebook con messaggi eloquenti, si configura senza dubbio alcuno il reato di diffamazione anche nella sua ipotesi aggravata. Infatti la Corte stessa ha più volte, anche in precedenti pronunce, evidenziato che il reato di diffamazione può essere commesso anche a mezzo Internet, sussistendo in tal caso l’ipotesi aggravata, dovendosi presumere la ricorrenza del requisito della comunicazione con più persone, essendo il messaggio diffamatorio, per sua natura, destinato ad essere normalmente letto in tempi molto ravvicinati da un numero imprecisato di soggetti. Anche la diffusione di un messaggio diffamatorio tramite una bacheca di Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, co. terzo, cod. pen., in quanto la condotta di postare un commento sulla Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso richiesta dal suddetto articolo.
La Cassazione ha altresì ribadito un altro concetto fondamentale e cioè che il web 2.0 non può e non deve essere considerato una zona “franca” del diritto, ma un ambito in cui comunque l’individuo svolge la sua personalità e necessita anch’essa di una disciplina idonea ad attuare le tutele previste dall’ordinamento.

30/03/2016

RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO : COME ADEGUARLO AGLI OBBLIGHI DI LEGGE

La Direttiva Europea sull’efficienza energetica, 2012/27/UE prevede oggi che i condomini, solo quelli che hanno il riscaldamento centralizzato, debbano installare un sistema di contabilizzazione del calore su ogni impianto. Un sistema che aiuterà i singoli inquilini a pagare solo il riscaldamento che realmente consumano. In particolare l’adeguamento dell’impianto consiste nell’installare dei contabilizzatori di calore e delle valvole termostatiche su ogni calorifero dell’abitazione, (conseguentemente viene adeguato anche l’impianto centralizzato) così da poterne misurare il calore emesso, controllare e regolare la temperatura. Il condomino quindi potrà decidere come e quanto riscaldare le proprie stanze e soprattutto pagherà quanto effettivamente viene consumato. Infatti per contabilizzazione del calore si intende la misurazione e la registrazione dei consumi che avviene grazie all’installazione di un contabilizzatore: i dati vengono quindi trasmessi ad una centralina di solito installata nelle parti comuni. La comunicazione dei dati raccolti poi può avvenire in controllo remoto attraverso centraline di zona che raccolgono tutti i dati dei dispositivi del condominio, o a lettura ottica, effettuata fisicamente da un operatore autorizzato.
Ai sensi della Direttiva Europea, l’adeguamento degli impianti va fatto entro la fine del corrente anno, oltre tale data potrebbero scattare sanzioni per ritardi o inadempienze. Il momento migliore per fare gli interventi è proprio adesso, cioè con lo spegnimento degli impianti di riscaldamento, in quanto i lavori possono essere eseguiti solo ad impianti non attivi.

25/03/2016

MA SE IL COUPON NON CI SODDISFA?

Oggi è molto di moda e sicuramente conveniente acquistare on line dei coupon per poter trascorrere a prezzi scontati le proprie vacanze o semplicemente qualche giornata di relax.
Talvolta però si possono avere brutte sorprese. In caso infatti di necessità di proporre reclamo (che sia per mancata disponibilità della struttura o altre problematiche) dobbiamo vedere a chi potrà rivolgersi l’utente.
Ebbene, a fare un po’ di chiarezza è arrivata recentemente una delle prime pronunce in tema di coupon: Giudice di Pace di Taranto, Sentenza del 11.5.2015. In virtù di detta decisione è stata ritenuta vessatoria la clausola delle condizioni generali di vendita del coupon che stabilisca, nell’ipotesi di reclamo sulla fruizione dell'offerta acquistata, l'obbligo per il consumatore di rivolgersi esclusivamente al Commerciante, in virtù del fatto che chi vende il coupon si limita meramente a fornire il coupon stesso. Tale clausola è considerata vessatoria ex art 33 comma 2 lettera b) del d.lgs. 206/2005 poiché volta ad escludere (o limitare) le azioni ovvero i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento (totale o parziale che sia) o di adempimento inesatto da parte del professionista.
Il Giudice di Pace ha statuito altresì nella medesima pronuncia che il comportamento sia della società emittente il coupon, sia della società fornitrice del servizio alberghiero abbia violato sicuramente i principi di buona fede, correttezza e lealtà imposti dal Codice del Consumatore. E pertanto le ha condannate a rimborsare il costo del coupon oltre ai danni eventuali subiti per la mancata erogazione del servizio.

25/03/2016

I NUOVI REATI DI OMICIDIO STRADALE E DI LESIONI PERSONALI STRADALI

Lo scorso 2 marzo 2016, il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato il testo del disegno di legge contenente i nuovi articoli 589-bis e 590- bis del codice penale che introducono i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. Tali nuovi articoli sanzionano con la pena della reclusione chiunque cagioni, per colpa, ad altri una lesione personale grave o gravissima, o ne cagioni la morte, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
In particolare la nuova disciplina introduce delle sanzioni, gradualmente più elevate a carico del conducente il quale cagioni, per colpa ad altri una lesione personale grave o gravissima o addirittura la morte. Il nuovo impianto normativo prevede condanne molto severe (fino a 18 anni di carcere) oltre alla sanzione accessoria della revoca della patente e dell’arresto in flagranza di reato nei casi più gravi non solo per chi si mette alla guida sotto effetti di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza da alcool, ma anche per chi effettua manovre pericolose. Nella guida pericolosa sanzionata rientrano: - l’eccesso di velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h nei centri urbani: di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, nelle strade extraurbane, - l’attraversamento di una intersezione col semaforo rosso – l’inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, - il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
Sono previste aggravanti inoltre per chi non ha la patente o gira con veicolo sprovvisto di assicurazione, ovvero se l’evento cagiona la morte di più persone, nonché attenuanti se il fatto non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del conducente. Ovviamente alla condanna segue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
Contro questa nuova riforma ad oggi si stanno sollevando numerose critiche e le obiezioni riguardano sia la sproporzione delle pene e sia l’equiparazione degli incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti a quelli derivanti dalle specifiche violazioni al Codice della Strada (per esempio potrebbe scattare il carcere anche per esempio avere effettuato sorpassi azzardati o manovre di inversione pericolose).

17/05/2013

Il nuovo adempimento scatta dal 1° giugno - Nella rete anche gli studi professionali

20/03/2013

La Cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore che aveva subito un incidente stradale mentre andava in ufficio in moto

20/03/2013

Secondo il tribunale di Milano, se in una famiglia c'è un minore che nutra affetto per un animale domestico, il gatto deve restare con il bambino

Indirizzo

Via Adami 49
Asola
46041

Telefono

0376/1586251

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando IDEF pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a IDEF:

Condividi