Dott. Rag. Alessandro Angiuli COMMERCIALISTA

Dott. Rag. Alessandro Angiuli COMMERCIALISTA Commercialista, Consulente Immobiliare Consulenza aziendale e societaria. Esperto nel settore turismo. Servizi Caaf.

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28/03/2025

Oggi parliamo delle PEC degli amministratori di società.

La Legge di Bilancio 2025 ha esteso anche agli amministratori di società l’obbligo di possedere e comunicare alle Camere di Commercio un indirizzo pec “personale”. Questo per consentire, secondo la ratio della norma, una migliore e più efficiente comunicazione anche con gli organi amministrativi. La norma non ha previsto una data perentoria per adempiere questo obbligo e soprattutto non ha specificato se gli amministratori possano utilizzare lo stesso indirizzo pec della società.
Sulla scadenza dell’adempimento è intervenuto il Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) che, secondo una sua considerazione di “opportunità di individuare un termine”, chiarisce che gli amministratori delle società hanno tempo fino al 30 giugno per potersi adeguare al nuovo obbligo. Nel frattempo le Camere di Commercio si sono attivate, obbligando le società di nuova costituzione già a fornire, in sede di prima iscrizione, un indirizzo PEC per l’amministratore.
In merito alla possibilità invece di utilizzare la stessa PEC della società, la norma non reca espresse limitazioni in ordine a questa eventualità. Sarebbe anche più economico l’utilizzo del medesimo indirizzo PEC per amministratori e società. Tuttavia questa strada avrebbe delle limitazioni dalle disposizioni emanate sempre dal Mimit con la direttiva del 22.05.2015 ove si prescrive che l’indirizzo PEC delle società comunicato nel registro imprese sia “nella titolarità esclusiva della medesima” escludendo di fatto la possibilità che la stessa PEC venga utilizzata anche dagli amministratori.
La strada, a mio avviso, sarà quella che ogni amministratori si doti di un suo personale indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello della società.

04/03/2025

Oggi voglio parlare della rottamazione quater, senza polemizzare. L'istituto, riaperto con la pubblicazione del decreto mille proroghe, consente a coloro i quali avevano aderito alla rottamazione quater e non erano riusciti a rispettare il piano di rateizzazione relativo alle scadenza al 31/12/2024 (occhio!) di poter "rientrare" attraverso una nuova domanda la cui procedura sarà presto disponibile sul sito dell'Agenzia Entrate e Riscossione che avrà la scadenza del 30 aprile 2025. La nuova rottamazione pertanto comprenderà tutto ciò che non è stato versato nel piano originario (escluse nuove cartelle) e verrà fornito un nuovo piano di rateazione che sarà possibile pagare fino ad un massimo di 10 rate (2 nel 2025, 4 nel 2026 e 4 nel 2027). Può essere una buona opportunità per chi non è riuscito ad onorare le varie scadenze del piano originario.

26/02/2025

In questi giorni si parla di Rottamazione Quater. Cosa ha fatto il Governo: con il decreto milleproroghe ha detto che coloro che non avevano pagato una o anche tutte le rate della rottamazione, possono presentare una nuova richiesta, entro il 30 aprile e "rientrare" dalla finestra riprendendo gli sconti che avevano perso. In più la Lega sta studiando una nuova Rottamazione, la Quinquies, cioè la quinta per consentire (per me "premiare") di pagare le cartelle in essere senza sanzioni ed interessi. Cioè in pratica chi non ha pagato le tasse negli anni scorsi le può pagare ora senza sanzioni, di fatto anche dopo 3/4 o 5 anni dalla originaria scadenza
Ma io mi chiedo: e quei "co****ni" che invece le hanno pagate regolarmente alle loro naturali scadenze, magari rinunciando ad altro pur di onorare un giusto debito fiscale, che cosa dicono?

22/09/2021

Commercialista in Bari cerca ragioniere/a da inserire part time, nel proprio organico. E' richiesta un minimo di esperienza in contabilità e dichiarazioni, nonchè padronanza dei software di contabilità. Il software attualmente utilizzato dallo studio

05/06/2020

Giovedì 4 giugno è stata approvata dal Senato la conversione in legge del decreto Liquidità (Dl 23/2020). Come già anticipato su NT+ Fisco, la legge di conversione apporta numerose modifiche ai finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo centrale Pmi (articolo 13, comma 1, lettera m).

In breve, le principali novità riguardano:
1) l’ampliamento della durata massima del finanziamento da 6 a 10 anni;
2) l’importo massimo del finanziamento garantibile, che passa da 25.000 a 30.000 euro;
3) la modifica dei parametri ai fini del calcolo dell’importo garantibile (il 25% del fatturato oppure il doppio della spesa salariale annua del beneficiario, riferiti all’anno 2019).

Il tutto accompagnato da una forte semplificazione delle procedure, essendo ora prevista la presentazione di una autocertificazione “rafforzata” (relativa ai dati aziendali dichiarati, alla lealtà fiscale ed al rispetto delle norme antimafia) che sposta a carico del richiedente la responsabilità della veridicità delle informazioni ed esonera gli istituti di credito dall’esame del merito di credito del richiedente (dovranno comunque essere assolti gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio).

Questo è il nuovo quadro normativo cui dovranno fare riferimento i soggetti che presenteranno la domanda dopo l’entrata in vigore della legge di conversione.

Prestiti già erogati e istanze pendenti
Ma cosa accade a coloro che hanno già ottenuto il finanziamento garantito con le vecchie regole? Potranno fare domanda per accedere alle condizioni migliorative previste dalla legge di conversione? E le domande che risultano ancora pendenti saranno automaticamente aggiornate ai nuovi parametri?

Si tratta di domande che interessano moltissimi soggetti, dato che, ad oggi, il Fondo Pmi dichiara di avere ricevuto oltre 450.000 domande relative ai mini finanziamenti garantiti al 100 per cento.

Partiamo col dire che la legge di conversione introduce un nuovo punto “m-bis” che permetterà a chi ha già ricevuto un prestito garantito al 100% di chiedere, con riguardo all'importo finanziato ed alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni. Pertanto, sussistendone i requisiti, sarà possibile adeguare ex post i prestiti già richiesti al nuovo importo massimo (30.000 euro) e alla nuova durata massima (fino a 10 anni).

Questa è la teoria, ma nella pratica sussistono diversi punti interrogativi su come dovranno operare i soggetti interessati all'adeguamento delle condizioni.

Probabilmente, in nessun caso si potrà avere un adeguamento automatico ai nuovi parametri della pratica già avviata, ma l’impulso dovrà sempre pervenire dal soggetto beneficiario, che non necessariamente potrebbe avere interesse a modificare sia la durata sia l’importo del finanziamento garantito.

È anche molto probabile che chi vorrà modificare l’importo del finanziamento garantito, incrementandolo fino a 30.000 euro, dovrà compilare un nuovo modulo, contenente la nuova autocertificazione “rafforzata” in fase di predisposizione da parte del Fondo di garanzia Pmi. Ciò perché dovrà essere formalizzata una nuova richiesta che riguarda sia l’importo del finanziamento sia quello della correlata garanzia.

Alcuni dubbi potrebbero invece sorgere per il caso in cui il soggetto intenda solamente estendere la durata del finanziamento da 6 a 10 anni, senza modificare l’importo garantito: verrà adeguata automaticamente la durata della garanzia alla durata del finanziamento oppure occorrerà, anche qui, inoltrare una specifica richiesta al Fondo?

Insomma, sono molte le domande che attendono una risposta in tempi brevi. È comunque probabile che una grande parte delle domande già inoltrate (siano esse già approvate oppure ancora in fase di lavorazione) dovranno essere nuovamente lavorate per integrarle con i nuovi parametri.

02/10/2019

Agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto per disabili

Spese di acquisto ai fini Irpef

Per l’acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef. Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata usati o nuovi. La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di € 18.075,99.

La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (Pra), perché destinato alla demolizione.

La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

Agevolazione Iva

È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:

2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina;
2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.
















L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche: all’acquisto contestuale di optional; alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata); alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.

L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.

L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto).

È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal Pra, perché destinato alla demolizione.

Imposta di bollo

È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel).

L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile, sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.

Imposta di trascrizione

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili, sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.

L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

29/11/2018
09/01/2017

Scade il 27 gennaio 2017 il termine ultimo per accedere ai contributi per l'installazione di impianti di videosorveglianza per negozi e botteghe artigiane. L'obiettivo del progetto è promuovere e sostenere le attività commerciali ed artigianali che vorranno collocare sistemi di videosorveglianza pre...

Indirizzo

Via DEVITOFRANCESCO 2N11
Bari
70124

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

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