29/08/2017
Arretrati bollo auto e prescrizione
Le cartelle di pagamento, per gli arretrati del bollo auto, non andranno più riscosse entro 10, ma solo entro tre anni.
Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 20425/2017, che, nel recepire il principio sancito dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397/2016, si è finalmente discostata dalla contraria interpretazione di qualche anno fa (Cass. S.U. sent. n. 5791/2008).
Il contribuente potrà stare tranquillo, quindi, dopo tre anni, calcolati a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento della tassa automobilistica avrebbe dovuto essere effettuato.
Per fare un'esempio, il bollo auto, da versare in un mese qualsiasi del 2016, si prescrive il 31 dicembre del 2019; questo vuol dire che la cartella esattoriale, notificata a partire dal 1° gennaio del 2020, sarà assolutamente illegittima.
La richiesta di pagamento del bollo auto, quindi, si prescrive nel triennio successivo all’anno del pagamento.
La cartella notificata dopo tale termine, insomma, sarà illegittima e potrà essere impugnata davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, entro 60 giorni dalla sua notifica; termine da rispettare, per non far diventare definitiva la cartella.
Anche in quest’ultimo caso, comunque, ci saranno ancora speranze, perché la notifica della cartella ha l’effetto di interrompere la prescrizione dei tre anni e farla decorrere nuovamente da capo.
Questo significa che, se dopo tre anni dal ricevimento della cartella, non si è ricevuta nessuna comunicazione dall'Agente della Riscossione, come un fermo auto, oppure un pignoramento, la cartella, anche se non impugnata, sarà scaduta e non andrà pagata.
La precedente tesi della giurisprudenza, invece, voleva che la prescrizione degli arretrati del bollo auto fosse di dieci anni.
Questo per il ragionamento, oggi ritenuto sbagliato, che la pretesa di pagamento della pubblica amministrazione, se non impugnata dal contribuente, subirebbe le stesse regole delle sentenze definitive dei giudici, compresi i termini di prescrizione che, appunto, per i provvedimenti giudiziali è di 10 anni.
Ma lo scorso anno, le Sezioni Unite della Cassazione hanno detto esattamente il contrario, ovvero che la cartella dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, anche se non impugnata, rimane comunque un atto amministrativo e non giudiziale.
Il trascorrere dei 60 giorni per l’impugnazione ha solo l’effetto di rendere l’atto definitivo, ma non certo di cambiare la sua natura, con il risultato che la scadenza della cartella esattoriale, quindi la sua prescrizione, per gli arretrati del bollo auto, sarà sempre di 3 anni, non certamente di 10.