Studio Sisi

Studio Sisi Studio Sisi è una struttura polifunzionale che fornisce assistenza in materia fiscale, amministrativa e del lavoro.

25/11/2024

ENTI E ASSOCIAZIONI -IMPATTANTE MODIFICA DELLA DISCIPLINA IVA DAL 01.01.2025

Dopo un anno di rinvio pare proprio che dal 01.01.2025 l'Italia recepisca la normativa europea sulla classificazione IVA relativa ad alcune operazioni effettuate dai soggetti associativi, enti non commerciali.

In estrema sintesi, salvo ulteriori rinvii, molte delle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuati da questi soggetti che fino al 31.12.2024 sono considerate escluse dal campo IVA, diventano esenti.

Materialmente non c'é addebito comunque addebito di imposta, ma c'é un radicale cambio di paradigma in quanto le operazioni esenti sono operazioni dove l'imposta non viene applicata per ragioni sociali e di scelta legislativa. Da questo discende, ad esempio, la necessità di dotarsi di una partita iva anche per quelle associazioni che fino ad ora non ne avevano bisogno, perché effettuavano solo operazioni escluse dall'imposta.

Lo Studio è in grado di assistere le variegate tipologie di associazioni presenti nell'ordinamento, e approfondire le diverse conseguenze fiscalmente derivanti da questa importante novità che pare proprio entrare in vigore dal prossimo 1 gennaio 2025.

17/09/2024

INFO UTILI PER RICHIESTA CIN - LOCAZIONI TURISTICHE BREVI.

Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti circa l'avvio del CIN per le locazioni turistiche, nella speranza di rendere una utile informativa, è parso opportuno sintetizzare i punti salienti della questione.

La Banca Dati Nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN è entrata in funzione lo scorso 03.09.2024.
Il CIN, è un codice univoco introdotto per identificare tutte le strutture turistico ricettive e le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a locazioni brevi e/o turistiche (periodi inferiori a 30 giorni), che dovrà essere esposto presso la struttura o l’immobile, nonché indicato in ogni eventuale annuncio.
Le disposizioni del CIN entreranno in vigore dal prossimo 02 novembre 2024, data dalla quale saranno applicabili anche le relative sanzioni da € 800.00 a € 8.000 in base alle dimensioni della struttura/immobile).

Per richiedere il CIN occorre prima essere iscritti al portale della Regione denominato TURISMO5.

1) ISCRIZIONE A TURISMO5
TURISMO5 è il portale attraverso il quale vengono comunicati i flussi turistici su arrivi e presenze nelle strutture ricettive di qualsiasi tipo ai fini statistici. Il servizio è integrato con la Comunicazione alloggiati all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
- Coloro che sono già in possesso delle credenziali di accesso a TURISMO5, devono solo controllare la correttezza dei dati inseriti, che saranno utilizzati in automatico dalla procedura per la richiesta del CIN.
- Coloro che non sono ancora iscritti a TURISMO5, devono provvedere a farlo quanto prima, prendendo contatti con l’Ufficio del Turismo della provincia di competenza per farsi assegnare le credenziali per accedere al portale.

2) RICHIESTA DEL CIN
Per richiedere l’assegnazione del CIN, gli interessati dovranno accedere al portale del MINISTERO DEL TURISMO all’indirizzo https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ attraverso SPID o CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA. L’accesso con identità elettronica consentirà di trovare i dati inseriti sul portale TURISMO5 nella banca dati ministeriale.
Fatti salvi gli obblighi di legge, si consiglia comunque di dotare i locali destinati a locazioni turistiche di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge.

04/01/2024

Locazioni brevi: l'iscrizione nella banca dati nazionale

A seguito dell’approvazione del DL 145/2023 è entrata in vigore una importante disposizione che riguarda chiunque conceda in affitto per brevi periodi (fino a 30 giorni) o per finalità turistiche un appartamento, o anche solo una stanza.

LA BANCA DATI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili concessi in locazione breve o per finalità turistiche.

IL NUOVO CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE “CIN”
Viene introdotto un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome.
Chiunque conceda in affitto per brevi periodi (fino a 30 giorni) o per finalità turistiche un appartamento, o anche solo una stanza, deve esporre il codice all'interno dello stabile e indicarlo anche negli annunci utilizzati per promuoverlo. Stesso discorso vale per i titolari delle strutture alberghiere o extra alberghiere. Gli spazi utilizzati per gli affitti turistici o per gli affitti brevi in forma imprenditoriale devono essere muniti dei requisiti di sicurezza degli impianti e devono essere dotati di sistemi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio e di estintori. A monitorare il rispetto delle regole legate al CIN sugli affitti brevi e turistici saranno l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza.

I Clienti dello Studio riceveranno maggiori informazioni sull'argomento con apposita comunicazione recapitata all'attenzione.

11/04/2023

ROTTAMAZIONE QUATER

Per la quarta volta viene riproposta la definizione delle entrate affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La nuova norma include tutti gli affidamenti eseguiti tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Possono essere inclusi nella definizione agevolata anche gli affidamenti contenuti in tutte le precedenti edizioni della rottamazione.
Potenzialmente interessate alla definizione agevolata sono tutte le entrate affidate all’agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), tributarie e no, con le eccezioni tassativamente stabilite nella legge. Sono pertanto escluse, oltre alle entrate che costituiscono risorse comunitarie e all’Iva all’importazione, le seguenti entrate:
- il recupero degli aiuti di Stato;
- le somme da condanna della Corte dei conti;
- le sanzioni pecuniarie irrogate da autorità penali.

I vantaggi della definizione agevolata sono questa volta particolarmente consistenti, poiché sono rappresentati non solo dall’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora ma anche dall’annullamento dell’aggio e degli interessi affidati all’agente della riscossione.

Restano dovuti la sorte capitale, il costo di notifica della cartella ed eventuali spese sostenute per procedure esecutive. In modo correlativo, non possono essere dedotti dal quantum della definizione gli importi già pagati a titolo di sanzioni, interessi e aggio.
La domanda deve essere trasmessa, in via esclusivamente telematica, entro il 30 aprile 2023. Si può rateizzazione sino a 18 rate, in un arco temporale massimo di cinque anni, con applicazione di un tasso di interesse del 2% annuo.
Nell’ipotesi di dilazione massima, le rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2023, per un importo del 10% ciascuna, e quindi il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, per i successivi quattro anni, con quote tutte di pari ammontare.
Entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione invia al debitore la comunicazione contenente la liquidazione delle somme dovute. È sempre possibile revocare la domanda ovvero correggerla o integrarla entro il 30 aprile 2023.
Il pagamento potrà avvenire:
- mediante domiciliazione in conto corrente bancario;
- mediante bollettini precompilati;
- presso gli uffici dell’agente della riscossione.
La definizione agevolata si perfeziona solo con l’integrale pagamento delle somme dovute. Se il contribuente decade per qualsiasi motivo dalla rottamazione, vengono ripristinati sanzioni, interessi e, si ritiene, anche l’aggio di riscossione, azzerando così tutti i benefici della procedura di sanatoria.
Nelle more della presentazione della domanda di rottamazione, le procedure di recupero dell’agente della riscossione proseguono regolarmente. Una volta trasmessa l’istanza, non possono però essere iscritte nuove misure cautelari né avviate nuove procedure esecutive, e sono sospesi tutti i termini di prescrizione e decadenza.
Si rimane a disposizione per l’analisi e la valutazione delle posizioni interessate solo se espressamente richiesto. Non saranno effettuate valutazioni in autonomia da parte dello Studio.
Cordiali saluti.

17/03/2022

Interessata una platea di oltre 500 mila contribuenti. a metà dicembre 2021, ovvero la scadenza precedente, il 43% di contribuenti che aveva aderito a queste definizioni non era riuscito a saldare …

13/02/2022

È soggetta al versamento di contributi previdenziali la prestazione onerosa dell’istruttore di palestra o di piscina che, inquadrato come collaboratore...

04/01/2022

Pagamenti in contanti con tetto a 999,5 euro
Il nuovo limite, operativo dal 1° gennaio, va arrotondato ai 5 centesimi più vicini
Per gli stranieri opera una deroga fino a 15mila euro

Valerio Vallefuoco sul SOLE24ORE

L’anno nuovo comporta l’entrata in vigore in Italia dell’ennesima restrizione all’uso del contante. Dal 1° gennaio è infatti vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro (si confronti l’articolo 49 del Dlgs 231/2007). Quindi, sul territorio nazionale per i cittadini italiani sarà possibile eseguire pagamenti in contanti solo fino a 999 euro e 5 centesimi, cifra esatta figlia della circostanza che il divieto scatta dalla soglia di mille euro e dal 1° gennaio 2018, per motivi legati ai costi della produzione delle monetine da 1 e 2 centesimi, l’importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso o per difetto ai 5 centesimi più vicini alla cifra dell’importo richiesto (si veda l’articolo 13 quater del Dl 50/2017).

Per gli stranieri che spendono in Italia è prevista invece una deroga disciplinata dall’articolo 3 del Dl 16/2012, convertito nella legge 44/2012. Grazie a essa, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati da persone con cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato italiano il limite per il trasferimento di denaro contante è infatti elevato a 15mila euro. La deroga dei pagamenti è soggetta, tuttavia, ad alcuni adempimenti posti a carico del venditore del bene o del servizio acquistato, tra cui l’invio di una comunicazione all’agenzia delle Entrate e il deposito dell’incasso il giorno successivo presso un intermediario autorizzato.

I trasferimenti superiori ai limiti, indipendentemente dalla loro causa o dal loro titolo, sono vietati anche quando sono effettuati per mezzo di più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. I trasferiemnti superiori possono essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. La normativa antiriciclaggio definisce quale sia un’operazione frazionata, definendo come tale un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni. Resta ferma la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Per le violazioni delle disposizioni sulla limitazione del contante si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 50mila euro, con il minimo edittale ridotto anch’esso dal 1° gennaio 2022.

L’unica nota dolente è rappresentata dal fatto che questa restrizione tutta italiana inserita nella normativa antiriciclaggio potrebbe essere in contrasto con le norme dell’Unione

03/01/2022
21/11/2021

Buste-paga ridotte da marzo. I datori di lavoro non riconosceranno più le detrazioni fiscali (il che comporterà il prelievo dell’Irpef per intero) e non...

04/11/2021

Il ritardo nella pubblicazione del decreto ministeriale porta a ritenere che il ristoro previsto dal cosiddetto decreto Sostegni-bis, l’unico su base...

23/10/2021

Il 110% sarà mantenuto nella sua formulazione fino al 2023, dal 2024 scatterà un decalage con l’aliquota al 70%, dal 2025 la detrazione scenderà al 65%,...

17/09/2021

Agevolazione a maglie larghe per investimenti utili all’attività dell’impresa. Ad esempio, tablet, smart-phone o persino mobili da ufficio. Il credito...

Indirizzo

Via Tigri 24
Cutigliano
51024

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00

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