11/04/2023
ROTTAMAZIONE QUATER
Per la quarta volta viene riproposta la definizione delle entrate affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La nuova norma include tutti gli affidamenti eseguiti tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Possono essere inclusi nella definizione agevolata anche gli affidamenti contenuti in tutte le precedenti edizioni della rottamazione.
Potenzialmente interessate alla definizione agevolata sono tutte le entrate affidate all’agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), tributarie e no, con le eccezioni tassativamente stabilite nella legge. Sono pertanto escluse, oltre alle entrate che costituiscono risorse comunitarie e all’Iva all’importazione, le seguenti entrate:
- il recupero degli aiuti di Stato;
- le somme da condanna della Corte dei conti;
- le sanzioni pecuniarie irrogate da autorità penali.
I vantaggi della definizione agevolata sono questa volta particolarmente consistenti, poiché sono rappresentati non solo dall’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora ma anche dall’annullamento dell’aggio e degli interessi affidati all’agente della riscossione.
Restano dovuti la sorte capitale, il costo di notifica della cartella ed eventuali spese sostenute per procedure esecutive. In modo correlativo, non possono essere dedotti dal quantum della definizione gli importi già pagati a titolo di sanzioni, interessi e aggio.
La domanda deve essere trasmessa, in via esclusivamente telematica, entro il 30 aprile 2023. Si può rateizzazione sino a 18 rate, in un arco temporale massimo di cinque anni, con applicazione di un tasso di interesse del 2% annuo.
Nell’ipotesi di dilazione massima, le rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2023, per un importo del 10% ciascuna, e quindi il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, per i successivi quattro anni, con quote tutte di pari ammontare.
Entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione invia al debitore la comunicazione contenente la liquidazione delle somme dovute. È sempre possibile revocare la domanda ovvero correggerla o integrarla entro il 30 aprile 2023.
Il pagamento potrà avvenire:
- mediante domiciliazione in conto corrente bancario;
- mediante bollettini precompilati;
- presso gli uffici dell’agente della riscossione.
La definizione agevolata si perfeziona solo con l’integrale pagamento delle somme dovute. Se il contribuente decade per qualsiasi motivo dalla rottamazione, vengono ripristinati sanzioni, interessi e, si ritiene, anche l’aggio di riscossione, azzerando così tutti i benefici della procedura di sanatoria.
Nelle more della presentazione della domanda di rottamazione, le procedure di recupero dell’agente della riscossione proseguono regolarmente. Una volta trasmessa l’istanza, non possono però essere iscritte nuove misure cautelari né avviate nuove procedure esecutive, e sono sospesi tutti i termini di prescrizione e decadenza.
Si rimane a disposizione per l’analisi e la valutazione delle posizioni interessate solo se espressamente richiesto. Non saranno effettuate valutazioni in autonomia da parte dello Studio.
Cordiali saluti.