Dario Alitto haccp.14

Dario Alitto haccp.14 Haccp: servizi alle aziende, attivazione piani haccp aziendali, stesura registri manuali e schede registrazione dati,tamponi per analisi e corsi.

03/07/2024

In una fantastica cornice estiva, nell'anfiteatro "Villa Belvedere" di Carini, insieme per rivivere i grandi successi di Renato Carosone
E chest'è ❤️

Biglietteria liveticket
https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=511251

09/04/2019

Ascolta "La Luna e La Gatta": https://SMI.lnk.to/LaLunaeLaGatta Takagi & Ketra – La Luna e La Gatta (feat. Tommaso Paradiso, Jovanotti, Calcutta) Regia, D.O....

11/02/2019
08/07/2017
03/07/2017

Appartamento sito in pieno centro a Pantelleria a 100 metri dal lungomare, dotato di 4 posti letto, bagno, cucina, balcone e soggiorno con divano e tv sat.

16/11/2015

A Trevi (PG) giovedì 19 e venerdì 20 novembre corso haccp: per info: fb o cell. 3290995750

18/06/2015

Celiachia e Ristorazione : Celiachia e Gluten Sensivity, norme e accorgimenti

La celiacha è un’intolleranza permanente al glutine, sostanza lipoproteica, presente in alcuni cereali come frumento, segale, orzo, avena, farro, spelta, kamut® e triticale. La percentuale di celiaci in Italia è decisamente alta. Secondo l’AIC, Assocciazione Italiana Celiachia, l’incidenza di questa intolleranza in Italia è stimata in un soggetto ogni 100 persone. I celiaci potenzialmente sarebbero quindi 600.000, ma ne sono stati diagnosticati ad oggi quasi 150.000. Ogni anno vengono inoltre effettuate 10.000 nuove diagnosi con un incremento annuo di circa il 10%.

Ma cosa comporta la celiachia? E’ una semplice intolleranza alimentari al glutine? Quali sono le norme e gli accorgimenti che il comparto della ristorazione deve osservare?

CELIACHIA E GLUTEN SENSIVITY
La celiachia non è una semplice intolleranza al glutine.
Come abbiamo già detto la celiachia è un’intolleranza permanente al glutine. Essendo una malattia cronica, richiede l’adesione ad una dieta priva di glutine per tutta la vita, ad oggi l’unica cura possibile individuata.
L’introduzione del glutine da parte del celiaco provoca gravi danni alla mucosa intestinale, quali l’atrofia dei villi che consentono di aumentare la superficie assorbente delle sostanze nutritive presenti nei cibi. Se diagnosticata in tempo, la celiachia, può regredire grazie all’osservazione di una rigorosa dieta gluten free, che vede la completa esclusione dal proprio regime alimentare di alcuni degli alimenti più comuni, quali pane, pasta, biscotti e pizza, ma anche le più piccole tracce di glutine dal piatto. I cereali non permessi ai celiaci si ritrovano infatti in numeorsi prodotti alimentari, come additivi e conservanti, non solo nel pane e nella pasta quindi, ed il rischio di contaminazione accidentale da glutine è spesso presente nei processi di lavorazione dell’industria alimentare.
Al contrario, se non viene seguita alcuna dieta, il celiaco può andare incontro a gravi complicazioni.

L’intolleranza al glutine, chiamata Gluten Sensivity, è ben diversa dalla Celiachia. La Gluten Sensivity rappresenta un quadro clinico dai contorni decisamenti più sfumati, ancora in fase di studio, all’interno del quale si riconducono generalmente tutti quei casi che pur mostrando una regressione dei malesseri e dei sintomi con l’osservazione di una dieta gluten free, non risultano positivi alla diagnosi di celiachia.

LA REGOLAMENTAZIONE NELLA PRODUZIONE DI PRODOTTI GLUTEN FREE
La produzione e il confezionamento degli alimenti destinati ai celiaci devono assolutamente rispettare le indicazioni contenute all’interno di una rigorosa normativa.
La norma di riferimento per la produzione degli alimenti senza glutine venduti preconfezionati è rappresentata dal D. Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 111 e successive modifiche. Nella fattispecie, tale D. Lgs. prevede che la produzione ed il confezionamento (art. 10) di prodotti senza glutine vengano effettuati in “stabilimenti autorizzati” dal Ministero della Salute. Inoltre i prodotti sono soggetti a “notifica di etichetta” ai sensi dell’art. 7 della norma di cui sopra.
Sempre la stessa norma prevede che solo gli alimenti prodotti presso stabilimenti autorizzati e sottoposti a procedura di notifica di etichetta possono riportare sulla confezione l’indicazione “dietetico” (art. 4) e nel nostro caso specifico la dicitura “senza glutine”.
Pertanto la presenza di tale dicitura (“dietetico senza glutine“) implica sempre e necessariamente Autorizzazione e Notifica Ministeriale. Ogni prodotto deve essere poi notificato al Ministero della Salute che si preoccupa di pubblicare una lista degli alimenti autorizzati al consumo delle persone celiache nell’apposito Registro Nazionale degli Alimenti Senza Glutine.
LA REGOLAMENTAZIONE NELLA SOMMINISTRAZIONE DI CIBI GLUTEN FREE
Nel nostro Paese, ad oggi, alcune Regioni hanno legiferato in materia di somministrazione di cibi e piatti gluten free. Tali Regioni sono Emilia Romagna, Piemonte, Puglia, Toscana e Umbria. In queste reagioni vige l’obbligo di seguire corsi specifici sulla cucina senza glutine e il Rispetto di speciali requisiti tecnici su attrezzatura, personale, procedure di preparazione dei piatti, tecniche e somministrazione.
E’ estremamente necessario che tutti i ristoratori si organizzino individuando spazi appositi, all’interno delle cucine, per poter maneggiare materie prime senza glutine e preparare i piatti, oltre a dover individuare le procedure opportune che cnsentano di garantire la totale sicurezza per i clienti celiaci.
Nelle altre regioni risulta invece più complicata l’attività del ristoratore che, non avendo riferimenti legislativi per potersi muovere e tutelare, può trovarsi difronte a difficoltà a fronte di eventuali controlli e incidenti.
La Aic ha comunque implementato il valido Network Alimentazione fuori casa senza Glutine che offre ai ristoratori corsi di formazione, consulenze e informazioni sulla cucina snza glutine, oltre a garantire visisbilità e promozione presso la comunità celiaca.

05/05/2015

WORK IN PROGRESS!!!!

30/03/2015

Allergeni alimentari
1. Cereali contenenti glutine (cioè grano,segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, e prodotti derivati, purchè il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purchè il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
c) sciroppi di glucosio a base d’orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.
2. Crostacei e prodotti derivati.
3. Uova e prodotti derivati.
4. Pesce e prodotti derivati, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti derivati.
6. Soia e prodotti derivati, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purchè il processo subito non aumenti il livello di allergenicita` valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato Dalfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;
b) lattitolo.
8. Frutta a guscio, cioe` mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.
9. Sedano e prodotti derivati.
10. Senape e prodotti derivati.
11. Semi di sesamo e prodotti derivati.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2.

13. Lupini e prodotti derivati.
14. Molluschi e prodotti derivati.

30/03/2015

Dichiarazione di Conformità MOCA - Materiali e Oggetti a Contatto Alimentare

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
In questo articolo riportiamo i riferimenti di legge con cui i prodotti MOCA - Materiali e Oggetti a Contatto Alimentare devono avere la dichiarazione di conformità.
Ciò serve a chiarire tutte le telefonate che ci arrivano e che ci chiedono chiarimenti in proposito.
Non sono prodotti che portano il CE, quindi non è una dichiarazione di Conformità con il CE.
Decreto Ministeriale (Sanità) l 21/03/1973
Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a ve**re in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale .
Art. 6.
Le imprese che producono oggetti destinati a ve**re in contatto con sostanze alimentari e preparati con le sostanze di cui al presente decreto sono tenute a controllarne la rispondenza alle norme ad essi applicabili ed a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.
Ogni partita deve essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti di cui al comma precedente sono conformi alle norme vigenti.
Decreto Ministeriale (Sanità) 21/03/1973
Art. 7
L'utilizzazione, in sede industriale o commerciale, di oggetti disciplinati dal presente decreto è subordinata all'accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.
L'impresa dovrà essere pertanto fornita della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, di cui all'articolo precedente, ed essere sempre in grado di consentire all'autorità sanitaria di identificare il fornitore o il produttore dell'oggetto impiegato.
D.P.R. 23.8.82 n. 777
Art. 4 punto 5.
I materiali ed oggetti destinati a ve**re a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformità alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore.
REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 DEL 27 OTTOBRE 2004
articolo 16
1. le misure specifiche di cui all’articolo 5 prevedono che i materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti.
Una documentazione appropriata è disponibile per dimostrare tale conformità. detta documentazione è resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano.

04/12/2014

Tracciabilità alimentare

Accordo 28 luglio 2005

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul documento recante «Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica», volto a favorire l'attuazione del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002. (Rep. atti n. 2334).

(G.U. Serie Generale , n. 294 del 19 dicembre 2005)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 28 luglio 2005:
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e che fissa procedure
nel campo della sicurezza alimentari;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, concernente
«Attuazione della direttiva 89/397/CEE, relativa al controllo
ufficiale dei prodotti alimentari»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, concernente
«Attuazione delle direttive 93/43/CEE 96/3/CE concernente l'igiene
dei prodotti alimentari»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernente
«Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti
alimentari» e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 «sull'igiene dei prodotti alimentari»;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce «norme specifiche in
materia d'igiene per gli alimenti di origine animale»;
Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce «norme specifiche per
l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano»;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai «controlli ufficiali intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali»;
Visto l'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 16
del decreto legislativo 19 ottobre 1999, n. 143;
Vista la proposta di accordo elaborata dal Ministero della salute e
trasmessa con nota del 10 gennaio 2005, recante «Linee guida ai fini
della rintracciabilita' degli alimenti e dei mangimi per fini di
sanita' pubblica», volta a favorire l'attuazione del regolamento (CE)
n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002;
Considerati gli esiti della riunione tecnica del 21 febbraio 2005,
intervenuta sull'argomento, nel corso della quale le regioni hanno
espresso il loro avviso tecnico favorevole sulla proposta
ministeriale, integrata congiuntamente nella stessa sede con alcune
precisazioni proposte dal Ministero delle politiche agricole e
forestali;
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che danno facolta' a questa
Conferenza di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in
attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune;
Rilevato che l'esame del punto nella seduta di questa Conferenza
del 3 marzo 2005 e' stato rinviato su richiesta delle regioni, al
fine di acquisire sul testo l'avviso del coordinamento tecnico
interregionale in materia di agricoltura;
Considerato che nella seduta del 20 luglio 2005 il Comitato
agricoltura ha espresso il proprio positivo avviso sul testo della
proposta, come concordato in sede tecnica;
Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Ministro
della salute e dei Presidenti delle Regioni sul presente accordo;
Sancisce accordo
tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano nei termini di cui all'allegato sub-A, parte
integrante del presente atto.

Roma, 28 luglio 2005

Indirizzo

Foligno
06034

Telefono

3290995750

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Dario Alitto haccp.14 pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi