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isimply Servizi per la Pubblica Amministrazione Locale

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-Forniamo gli strumenti e il supporto operativo per la gestione e il controllo della spesa e per la gestione e il controllo delle entrate. Simply ha progettato Servizi a COSTOZERO per supportare i Comuni su alcune problematiche specifiche:

- Analisi e Verifica Fabbricati Speciali e relative aree di pertinenza, destinati alla p

roduzione di energia elettrica (quali ad esempio impianti idroelettrici, eolici, fotovoltaici…).
- Analisi e Verifica Aree Edificabili.
- Analisi e Verifica Aree adibite a Cava.

17/05/2018

Diritti edificatori senza riflessi Imu
Il valore di un terreno va valutato al momento del suo acquisto e non per il potenziale maggior incremento futuro in base alla possibilità di edificazione. Questo il principio contenuto nella sentenza 41/2/2018 della Ctp di Reggio Emilia(presidente e relatore Montanari) depositata lo scorso 10 aprile.

08/05/2018

Privacy, uno spiraglio per le imprese

Le nuove regole europee sulla privacy diventeranno operative il 25 maggio senza lasciare spazio a proroghe o a una sospensione temporanea delle sanzioni. Si tratta, infatti, di passaggi che tecnicamente non sono possibili e non sono nel potere delle singole Authority della riservatezza. Antonello Soro, presidente dell’Autorità nostrana, su questo punto è lapidario: «Non ci saranno moratorie».
E subito dopo aggiunge: «Siamo, tuttavia, consapevoli che i cambiamenti imposti dal Gdpr rappresentano in questa fase un grande impegno per le imprese e le pubbliche amministrazioni, anche per effetto del ritardo con il quale viene esercitata la delega prevista dalla legge 163 del 2017». Il riferimento è al decreto legislativo che deve coordinare la nuova legislazione europea con quella attualmente in vigore nel nostro Paese, provvedimento approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri del 21 marzo e che ancora non ha visto la luce nella versione definitiva. Il documento si trova a Palazzo Chigi per le intese tra i ministeri e dopo dovrà essere sottoposto al vaglio delle commissioni parlamentari e del Garante. Una corsa contro il tempo, anche perché la delega scade il 21 maggio.

07/05/2018

Un mese e mezzo per trovare l’ intesa è un tempo enorme, soprattutto se il cronometro continua a correre e la scadenza si avvicina. Il decreto legislativo varato in prima lettura dal Consiglio dei ministri il 21 marzo per conciliare le nuove regole europee sulla privacy (che partiranno il 25 maggio ) con la normativa nazionale ora in vigore continua a rimanere un mistero. O quasi.
Esiste, infatti, una recente versione del provvedimento che racconta di un fitto lavoro di riscrittura del testo licenziato da Palazzo Chigi, che a sua volta si era pronunciato sulla bozza di decreto messa a punto da una commissione insediata presso il ministero della Giustizia. Il nuovo documento ha un impianto in alcune parti diverso da quello della prima ora e, in particolare, fa rivivere le sanzioni penali, che nella precedente versione erano state “sacrificate” in nome di un inasprimento, previsto dal Gdpr, di quelle amministrative.
Aggiustamenti che dimostrano il complicato lavoro di messa a punto del provvedimento, a cominciare dal fatto che sulla sua versione finale deve esserci in via libera di cinque ministeri (Giustizia, Affari esteri, Economia, Sviluppo economico e Pubblica amministrazione) e di Palazzo Chigi. Il problema è che ancora prima della scadenza del 25 maggio c’è da tenere d’occhio soprattutto quella del 21 maggio, che a questo punto diventa fondamentale. Entro quella data, infatti, il Governo dovrà esercitare la delega, ovvero emanare il decreto, il cui cammino è, però, ancora lungo. In poco più di due settimane - e sempre che il provvedimento veda la luce a strettissimo giro di posta - deve arrivare il parere delle commissioni parlamentari e quello del Garante della privacy, per poi lasciare il posto al via libera definitivo del Consiglio dei ministri.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2018-05-03/privacy-decreto-ancora-alto-mare-201552.shtml?uuid=AEimWKiE

20/04/2018

Pareggio di bilancio, nel 2016 un altro overshooting da 2,3 miliardi
Lo stock del debito a carico di Comuni, Città metropolitane e Province è in diminuzione, ma il peso di rate e interessi continua a frenare la spesa per gli investimenti, che infatti fatica a riprendersi dopo gli anni di magra dei patti di stabilità. A ostacolare la ripresa ci sono anche le difficoltà di programmazione, soprattutto nei Comuni medio-piccoli, e le tante incognite di una riforma contabile che ha cambiato il volto ai bilanci ma con il suo grado di difficoltà tecnica richiede tempo per cambiare davvero i comportamenti delle amministrazioni locali. A spiegarlo è la Corte dei conti, nella relazione annuale sulla gestione finanziaria degli enti locali (delibera 4/2018 della sezione delle Autonomie) che torna a mettere in luce la nota dolente degli investimenti pubblici che zoppicano.

Investimenti e debito
Il peso annuale del debito, sostengono i magistrati contabili nella loro analisi, continua a rappresentare «un freno agli investimenti». Non è una questione solo romana, insomma, tanto è vero che la griglia di regole messe in campo per aiutare l’estinzione anticipata dei vecchi mutui (con l’utilizzo degli avanzi di bilancio) e la rinegoziazione dei contratti con Cassa depositi e prestiti mirano proprio ad accelerare la liberazione dei conti dalla zavorra del vecchio passivo.

Le opportunità mancate
Ma il terreno si complica ancora di più quando entra in gioco la difficoltà dei sindaci nell’orientarsi fra le opportunità offerte da regole di finanza locale che continuano a essere troppo complicate per essere sfruttate in pieno. Il Patto di stabilità, per esempio, non c’è più, ed è stato sostituito dal pareggio di bilancio che chiede a ogni amministrazione di chiudere con un saldo «non negativo». Ma i rendiconti del 2016, gli ultimi disponibili mentre quelli dell’anno scorso sono in preparazione, mostrano che i sindaci nel loro complesso hanno superato l’obiettivo di oltre sei miliardi. Anche al netto degli accantonamenti che la riforma contabile impone a copertura delle mancate riscossioni, l’eccesso di risparmio, in larga parte mancati investimenti, si attesta a 2,3 miliardi. E anche i bandi nazionali lanciati dal governo a volte tirano a vuoto: quello per l’edilizia scolastica, per esempio, poteva liberare 480 milioni per rimettere in ordine aule e istituti, ma è stato sfruttato solo per il 49%.

19/04/2018

Imposta di soggiorno, la Corte dei conti conferma che l’albergatore è agente contabile

In presenza di regolamenti comunali che prevedono l'esternalizzazione delle funzioni di riscossione dell'imposta di soggiorno, con obbligo di riversamento al Comune, si instaura, tra il gestore dell'unità ricettiva e l'ente stesso, un rapporto di servizio connotato da spiccati compiti e responsabilità contabili.

Il caso
A rimarcare la natura di agente contabile in capo agli albergatori è la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Toscana che, con la sentenza 81/2018, condanna una società titolare della gestione di struttura ricettiva, in solido con i propri amministratori, al pagamento in favore del Comune dell'imposta di soggiorno incassata, oltre spese di giudizio e interessi legali. Poiché l'articolo 4 del Dlgs 23/2011 individua i soggetti passivi del tributo tra coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, il gestore dell'unità alberghiera risulta estraneo al rapporto tributario, non assumendo pertanto la funzione di sostituto e né quella di responsabile d'imposta. Allorché i regolamenti comunali lo prevedano, come nel caso sotto esame dei giudici, lo stesso gestore è però chiamato a svolgere una funzione strumentale ai fini dell'esazione dell'imposta, distinta dall'obbligazione tributaria, che colpisce il soggiornante, ma il cui esercizio lo pone in una situazione di disponibilità materiale delle somme riscosse, le quali hanno una natura indubbiamente pubblica, tali da qualificarlo come agente contabile, e quindi, come tale, tenuto all'obbligo della resa del conto (sentenza Sezioni Riunite n. 22/QM/2016).
La qualifica di agente contabile si correla al materiale maneggio di denaro pubblico, tra cui le entrate dello stato e degli enti pubblici (articolo 74, comma 1, del Rd 18 novembre 1923 n. 2440), anche in assenza di un provvedimento autorizzativo dell'amministrazione. Alla qualifica di agente contabile consegue quindi la responsabilità contabile, correlata agli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate, di natura pubblica, perché ricevute quale pagamento di un obbligo di imposta.

La decisione
Secondo i magistrati, non rileva, ai fini dell'eventuale esperimento di azione di responsabilità, l'esistenza di una relazione funzionale, e dunque di un rapporto organico, tra l'autore dell'illecito e l'ente pubblico danneggiato, essendo sufficiente la sussistenza di un rapporto di servizio in senso lato (Cassazione a Sezioni unite n. 11229/2014). Sono infatti elementi essenziali e sufficienti ai fini della individuazione della qualifica di agente contabile il carattere pubblico dell'ente per il quale il soggetto agisce e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e, perfino, mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte. In questo senso, anche con specifico riferimento ad agenti contabili di enti locali, si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 14029/2001 ove è ribadito che la qualità di agente contabile è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto – pubblico o privato – ha maneggio di pubblico denaro. Il titolo può, infatti, consistere in un atto amministrativo, in un contratto, o addirittura mancare del tutto.

18/04/2018

Rifiuti, rinnovato con 1, 5 milioni il bando Anci-Conai per progetti di comunicazione locale

Avranno tempo fino al 18 maggio i Comuni singoli o associati (con popolazione superiore a 5mila abitanti) e gli enti di governo del servizio rifiuti che intendano presentare progetti di comunicazione locale finalizzati al miglioramento della gestione dei rifiuti di imballaggio.
Le regole e le modalità di presentazione dei progetti sono stabilite all'intero delle «Linee Guida alla comunicazione locale 2018» con cui il Conai ha confermato il proprio impegno per il 2018 con un budget totale di 1,5 milioni. Questo importo è ripartito nelle tre macroaree del Paese così come segue:
- 375.000 euro per le Regioni del Nord (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna);
- 500.000 euro per le regioni del Centro (Toscana, Marche, Lazio e Umbria);
- 625.000 euro per le regioni del Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna).

I Comuni potranno inviare i propri progetti entro e non oltre il 18 maggio 2018 esclusivamente con invio tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica [email protected]. I progetti, finanziati con le risorse erogate dal Conai nell'ambito dell'Accordo quadro 2014-2019, saranno valutati entro il 15 giugno 2018 da una Commissione formata da quattro membri (due in rappresentanza di Anci e due di Conai) che stilerà tre graduatorie; una per per il Nord, una per il Centro e una per il Sud e le isole.

17/04/2018

Errore scusabile la notifica alla «vecchia» Pec se l’amministrazione non è nei nuovi elenchi del ministero

Va riconosciuto l'errore scusabile se il ricorso è notificato all'indirizzo Pec tratto dal vecchio elenco Ipa e non dal nuovo registro Reginde tenuto presso il ministero di Giustizia, se l’amministrazione cui è indirizzato l’atto non ha provveduto all’inserimento. Altrimenti la notifica sarebbe nulla e l’unica alternativa all’uso del corretto indirizzo di Pec sarebbe quello della modalità cartacea. Così il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con la sentenza n. 126/2018 ha dato ragione all’attore privato che contestava l’assegnazione di un appalto comunale, aveva affidato la notificazione del proprio ricorso a un indirizzo di posta elettronica dell'Avvocatura di Stato non inserito nel registro del Ministero della giustizia.

L’orientamento
Il giudice d’appello siciliano ha ribaltato la posizione del Tar locale e ha escluso la via dell’automatica nullità dell’atto introduttivo del giudizio, per errore di notificazione. E ha basato la scusabilità dell’errore sulle norme costituzionali e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che garantiscono il cittadino da comportamenti inadempienti della pubblica amministrazione, di fronte alla quale si trova in una naturale posizione di inferiorità, come sottolineano i giudici nella sentenza. Cioè non può dirsi che collabori al buon andamento dell’amministrazione pubblica l’ente che non procede agli adempimenti che gli incombono. La sentenza fa presente che sceglie tra due orientamenti già manifestatisi in materia e propende per quello che consente di procedere all’accertamento giudiziale dei diritti dell’incolpevole parte privata.

Le norme in rilievo
Il Collegio mette in luce gli articoli 24, 113 e 97 della Costituzione 6 della Cedu che riconoscono «diritti inviolabili della difesa in giudizio nonché il principio di buon andamento ovvero il diritto dei cittadini a una buona amministrazione». Incombe sui soggetti pubblici un vero e proprio dovere di comportarsi in maniera da rendere agevole l'esercizio dei diritti dei cittadini e di rimuovere addirittura gli eventuali ostacoli. Il mancato inserimento nel nuovo registro è stato valutato come inadempimento dell’amministrazione non superabile dal fatto che la legge conceda in alternativa all’utilizzo della giusta Pec «solo» le tradizionali modalità cartacee. La nuova previsione è contenuta nell’articolo 16-ter del Dl 179/2012 e ne discende che ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad un'amministrazione pubblica non potrà utilizzarsi qualunque indirizzo Pec, ma solo quelli inseriti nell'apposito registro tenuto dal ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014.

Conclusioni
E concludono i giudici affermando che non si sarebbe potuto ravvisare alcun errore scusabile, con contestuale rimessione in termini della parte privata ricorrente, se l'indirizzo Pec della pubblica amministrazione fosse stato effettivamente contenuto nel registro di cui alla nuova norma. Infine il giudice fa notare che la tesi favorevole al privato è giusitificata dalla difficoltà di orientarsi nella successione di norme: un'evoluzione normativa che ha visto prima la «coesistenza di più registri ufficiali di Pec, e poi l'esclusività, ai fini del processo amministrativo, dei registri tenuti dal Ministero della giustizia».

16/04/2018

A Roma ripartono i pagamenti ai creditori - Nominato il commissario al debito

Dopo quattro mesi finisce lo stallo alla gestione commissariale del debito di Roma, e possono ripartire i pagamenti ai creditori e le restituzioni degli anticipi assicurati nel frattempo dal Campidoglio per le rate dei mutui.

È pronto il decreto di Palazzo Chigi che nomina nuovo commissario del debito capitolino Alessandro Beltrami, e restituisce alla struttura commissariale un vertice per riavviare la macchina. Bresciano, 45 anni, con in curriculum fra le altre cose la direzione centrale programmazione, bilancio e tributi del Comune di Milano e la direzione generale a Brescia, Beltrami già da un anno lavora nella struttura commissariale, ed è la «soluzione tecnica» che ha messo d’accordo il governo uscente e i Cinque Stelle del Campidoglio. La scelta di evitare nomine politicheera già maturata a gennaio, dopo le dimissioni presentate a metà dicembre da Silvia Scozzese indirizzata dal governo in Corte dei conti, ma la vigilia elettorale aveva consigliato di aspettare il voto. I tempi lunghi della crisi politica non permettono però di mantenere la sospensione fino all’avvio del nuovo governo, perché senza il commissario nessuno può mettere le firme necessarie a pagare i debiti e restituire i prestiti fatti dal Comune di Roma per le rate dei mutui, che a differenza dei creditori non possono aspettare. Finora dalle casse già sofferenti del Campidoglio sono partiti 280 milioni, ma la prossima rata avrebbe fatto salire il conto a quota mezzo miliardo. Di qui l’accordo fra Palazzo Chigi e la giunta Raggi.

Ma la partita da giocare è ancora lunga, e complicata. Dopo 10 anni di gestione straordinaria il conto del passivo a carico della gestione commissariale viaggia intorno ai 12 miliardi, divisi in due grandi famiglie. Poco sopra i 9 miliardi di euro si attesta il debito finanziario, composto dai mutui e dalla maxi-obbligazione da 1,4 miliardi lanciata dalla giunta Veltroni nel 2003-2004 per finanziare gli investimenti. Solo questo euro-bond, primo caso di obbligazione comunale lanciata sui mercati internazionali e poi oggetto di più ristrutturazioni negli anni, costa 75 milioni di interessi passivi ogni 12 mesi.
L’altro gruppo è rappresentato dai debiti commerciali, circa tre miliardi che per il 60% sono legati ai contenziosi e ai vecchi espropri; si tratta in molti casi dei “debiti fantasma” riportati nell’ultima relazione di Silvia Scozzese, per i quali non sono noti i creditori. Ma sono obbligatori gli accantonamenti.

12/04/2018

L'ICI NON PAGATA DALLA CHIESA VA RECUPERATA
Gli inciampi organizzativi di una pubblica amministrazione non sono una ragione sufficiente per non recuperare gli aiuti di Stato illegittimi. Con questa motivazione, nelle sue conclusioni su tre cause avviate da una scuola privata laica e dal titolare di un bed & breakfast italiani, l’Avvocato generale della Corte Ue ha chiesto ai giudici di aprire un altro capitolo nella storia infinita dei vecchi sconti Ici agli enti ecclesiastici; e di costringere l’Italia a recuperare il gettito che si è perduto fra 2006 e 2011 grazie alle esenzioni poi dichiarate illegittime dalla commissione.
Con la sua proposta, l’Avvocato generale chiede di ribaltare le conclusioni a cui era arrivato il Tribunale Ue nel 2016, e le decisioni della commissione, che avevano aderito all’idea di “scordare il passato”. In pratica gli sconti generalizzati agli enti ecclesiastici, che salvavano dall’Ici anche gli immobili utilizzati per servizi scolastici o alberghieri a tariffa e quindi con modalità commerciali, sono stati bocciati dalla commissione Ue come aiuti illegittimi, perché davano un vantaggio concorrenziale rispetto alle scuole e agli alberghi soggetti all’imposta comunale.

http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2018-04-11/l-ici-non-pagata-chiesa-va-recuperata-dall-italia-200037.php?uuid=AEqIFvWE&cmpid=nlqelpa

10/04/2018

USO DI SPID
A partire da ieri, anche l’area riservata del sito internet, nonché i servizi telematici Entratel, Fisconline e Sister, saranno accessibili dagli utenti persone fisiche tramite un’identità digitale Spid.

Registrare un contratto di locazione, consultare i dati catastali, visualizzare la propria posizione nel cassetto fiscale sarà ancora più semplice grazie a questo sistema. «Un altro piccolo passo per servizi più semplici e diretti. «Una chiave unica di accesso è un altro strumento nella lotta alle burocrazie e alle perdite di tempo.
Per garantire continuità nell’utilizzo dei servizi, l’accesso tramite Spid si affiancherà alle modalità preesistenti, in modo da consentire un passaggio graduale all’uso dell’identità digitale da parte degli utenti.

09/04/2018

IMBALLI TERZIARI AI FINI TARI
Le superfici delle attività commerciali su cui si producono rifiuti di imballaggi terziari sono esenti dalla tassa rifiuti anche se il regolamento comunale prevede diversamente. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 4960/2018secondo cui, stante la non assimilabilità assoluta degli imballaggi terziari ai rifiuti urbani, la tassa non è dovuta indipendentemente dal fatto chen il Comune possa aver operato quell'assimilazione.
le aree in cui si producono gli imballi terziari, devono essere delimitati.

28/03/2018

Per la Tari la pertinenza è definita dal Codice
I box e i garage correlati a utenze abitative sono sempre utenze domestiche. Al contrario, le pertinenze degli operatori economici sono utenze non domestiche e per esse non si pone il problema del rimborso della quota variabile, poiché non si tiene conto del numero degli occupanti. Inoltre, un box appartenente ad una persona fisica che non possiede una unità abitativa nel medesimo comune va considerato, in linea di principio, utenza domestica con unico occupante. Sono alcune delle risposte date dal Mef, in materia di Tari, a un incontro online con gli operatori. Una condivisibile precisazione ha riguardato il fatto che la nozione di pertinenza, nella tassa rifiuti, non può essere limitata dai comuni, poiché essa deriva dal Codice civile.
Altri chiarimenti hanno riguardato i fabbisogni standard, i locali non allacciati e i criteri alternativi di determinazione delle tariffe. Con riferimento ai fabbisogni, si conferma che gli stessi vanno al più utilizzati come parametro di ausilio nella costruzione del piano economico finanziario, senza alcuna valenza obbligatoria. Viene inoltre ribadito che i locali non arredati e privi di qualunque allaccio ai servizi a rete non sono tassabili. La possibilità di utilizzare coefficienti di produttività di rifiuti da moltiplicare per i metri quadrati, in alternativa al metodo normalizzato, infine ben può fondarsi sulla personalizzazione degli indici contenuti nel Dpr 158/1999. In tal caso, peraltro, le categorie di attività possono essere liberamente determinate dal comune.

Indirizzo

Via Palestro 45
Ivrea
10015

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