06/06/2014
In Lombardia la certificazione energetica degli edifici è stata recepita con una legge regionale autonoma, ma non è ancora stato emanato un regolamento regionale per l’attuazione delle linee guida nazionali.
Dal 1° settembre 2007 vige obbligo di APE (ACE) per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia (sempreché coinvolga più del 25% della superficie disperdente), ampliamento volumetrico (sempreché sia superiore al 20% dell’esistente) e recupero di sottotetti a fini abitativi; per il trasferimento a titolo oneroso dell’intero edificio e per accedere agli incentivi e alle agevolazioni di qualsiasi natura.
Dal 1° gennaio 2008 è obbligatorio l’Attestato di Prestazione Energetica nel caso di contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati; mentre dal 15 gennaio 2009 per tutti gli interventi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici, e nei casi di sostituzione di generatore di calore con potenza superiore ai 100 kW e per tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico.
Dal 1° luglio 2009 nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari; mentre dal 1° luglio 2010 nel caso di contratti di locazione, locazione finanziaria e di affitto di azienda, con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Per edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico la cui superficie utile sia superiore a 1.000 m2 l’obbligo vi è dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2011.
Dal 1° gennaio 2012 per la pubblicazione di annunci commerciali finalizzati alla vendita o alla locazione di edifici (sono fatti salvi gli annunci pubblicati su spazi commerciali acquistati prima di tale data, fino alla scadenza del contratto medesimo).