AssFormat Mediation

AssFormat Mediation Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di AssFormat Mediation, Servizio per le aziende, Contrada Citola complesso Enes scala A/1, Messina.

Ente formatore accreditato con PDG del 03/05/2012 ed iscritto al n. 306
Organismo di mediazione accreditato con PDG del 12/04/2012 ed iscritto al n. 823 del registro degli organismi abilitati ai sensi del D.lgs. 28/2010.

07/10/2024

Iscrizioni Aperte al Corso di Mediatore Civile e Commerciale – Inizio: 9 Ottobre 2024 – Messina, ai sensi dell'art. 23 D.M. 150/2023

Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione al corso di formazione iniziale per ottenere la qualifica di Mediatore Civile e Commerciale.
Le lezioni si svolgeranno a partire dal giorno 9 ottobre.
Il corso è composto da moduli teorici e pratici, prevede una prova finale di valutazione di durata non inferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza, comprensiva di verifiche su entrambi i moduli, e una prova pratica comprendente la simulazione di una proposta del mediatore.

Il modulo teorico del corso ha durata non inferiore a quaranta ore e si svolgerà per dieci ore in presenza e per trenta ore mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona ed avrà ad oggetto:
a) l'introduzione storica, filosofica, antropologica e sociologica del conflitto e dei diversi modelli teorici e metodologici di gestione del conflitto;
b) la teoria della comunicazione e dei profili cognitivi e decisionali;
c) l'evoluzione della cultura nazionale e internazionale della soluzione stragiudiziale dei conflitti;
d) la normativa nazionale, europea e internazionale in materia di mediazione e di mediazione demandata dal giudice;
e) la validità e l'efficacia delle clausole contrattuali di mediazione;
f) la forma, il contenuto e gli effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione e la sua trascrivibilità;
g) i compiti e le responsabilità del mediatore anche per la redazione dei verbali e per la formulazione della proposta conciliativa.

Il modulo pratico del corso avrà durata di quaranta ore e si svolgerà in presenza, mediante laboratori e sessioni simulate, ed avrà ad oggetto:
a) le fasi della procedura di mediazione anche telematica;
b) il rapporto tra mediatore e organismo di mediazione;
c) le metodologie delle procedure di gestione consensuale delle liti e di interazione comunicativa;
d) le attività finalizzate alla acquisizione di informazioni e di eventuali valutazioni tecniche nel procedimento di mediazione e i rapporti con il consulente legale;
e) le tecniche di redazione dei verbali e di formulazione della proposta conciliativa;

L’intero corso sarà tenuto dai formatori teorici e pratici in materia di mediazione iscritti all’Ente di Formazione ASS-FORMAT-MEDIATION e nell’elenco del registro dei formatori tenuto dal Ministero della Giustizia.
N.B. Gli avvocati iscritti all'albo sono esonerati dal modulo di formazione teorica previsto dal comma 3, lettera d) per la parte relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata.
Il calendario del corso relativamente al modulo teorico è il seguente:
- 7 ottobre 2024 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (5h) Collegamento da remoto
- 9 ottobre 2024 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (5h) Collegamento da remoto
- 12 ottobre 2024 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (5h) Collegamento da remoto
- 14 ottobre 2024 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (5h) Collegamento da remoto
- 16 ottobre 2024 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (5h) Collegamento da remoto
- 19 ottobre 2024 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (5h) Collegamento da remoto
- 21 ottobre 2024 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (5h) In sede
- 23 ottobre 2024 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (5h) In sede

Il calendario del corso relativamente al modulo pratico che verrà svolto esclusivamente in presenza è il seguente:
- 28 ottobre 2024 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (5h)
- 30 ottobre 2024 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (5h)
- 2 novembre 2024 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (5h)
- 5 novembre 2024 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (5h)
- 7 novembre 2024 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (5h)
- 9 novembre 2024 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (5h)
- 12 novembre 2024 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (5h)
- 14 novembre 2024 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (5h)

Data fissata per la prova finale di valutazione: 29 novembre 2024.

A coloro i quali risulteranno idonei all’esito dello svolgimento della prova di valutazione, riceveranno l’attestato valido per tutti gli effetti di legge propedeutico alla presentazione dell’istanza di istanza di iscrizione nell’elenco dei mediatori civili e commerciali a non più di cinque Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi all’indirizzo

[email protected]

oppure telefonare ad una delle sedi di ASS-FORMAT-MEDIATION più vicina alla tua zona. Sarà possibile consultare le sedi collegandosi direttamente al seguente indirizzo:

http://www.formatmediation.it/mediazione/sedi.php.

Per iscriversi correttamente al corso sarà necessario trasmettere per mail all’indirizzo della segreteria o consegnare in una delle sedi dell’Organismo di Mediazione ed Ente di Formazione le seguenti informazioni:
• Nome
• Cognome
• Luogo e data di nascita
• Copia del documento d’identità
• Codice fiscale
• Residenza
• Contatti (e-mail e numero di telefono)

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18/07/2024

Tariffe aggiornate al DM 150/2023 entrato in vigore il 15 novembre 2023:

Indennità e spese per il 1° incontro di mediazione: ciascuna parte/centro di interessi dovrà versare all’Organismo le indennità di mediazione (spese di avvio del procedimento + spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore + spese vive).
Momento del versamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione 1° incontro: al momento del deposito della domanda di mediazione o della dichiarazione di adesione mediante bonifico sul c/c dell’organismo – IBAN: IT02 O 02008 1653 0000 1050 57321 Banca Unicredit Causale: Spese di mediazione + nominativo della parte nel cui interesse è effettuato il versamento. N.b. le parti aderenti dovranno indicare nella causale anche il NRM della mediazione.
La contabile del bonifico dovrà essere depositata contestualmente alla domanda di mediazione o della dichiarazione di adesione a seconda dei casi e dovranno anche essere indicati in modo completo i dati per l’emissione della fattura.
Dette spese sono indicate nelle tabelle riportate in calce, ove sono state calcolate applicando i criteri di cui all’art. 28 commi 4 e 5 DM 150/2023 e distinte a seconda del valore della lite nonché alla tipologia di mediazione (volontaria, obbligatoria, demandata, contrattuale).
Spese vive:
• € 12,00 I.V.A. inclusa per singola raccomandata;
• € 20,00 I.V.A. inclusa per singola raccomandata estera;
• € 5,00 I.V.A. inclusa per ogni rilascio di firma digitale one-shot.

Sono anche essere corrisposte le spese per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall’art. 16 commi 3 e 4 DM 150/2023.
A richiesta dell’organismo dovranno essere versate dalla parte interessata le spese per l’invio di ulteriori raccomandate.
Saranno, inoltre, integralmente a carico delle parti gli eventuali costi per traduzioni, asseverazioni o quant’altro previsto per i casi di notifica tramite pubblici reclami o all’estero.

Spese ulteriori di mediazione per il 1° incontro:
- Se il procedimento si concluderà all’esito del 1° incontro di mediazione senza che sia stata raggiunta una conciliazione tra le parti, non saranno dovute spese ulteriori oltre a quelle già sostenute ed indicate superiormente, ad eccezione delle eventuali spese vive;
- Se il 1° incontro si concluderà con la conciliazione, ciascuna parte/centro di interessi dovrà versare all’organismo le ulteriori spese di mediazione (art. 30 comma 1 DM 150/2023).
Tali ulteriori spese di mediazione dovranno essere versate mediante bonifico bancario sul c/c dell’organismo Ass Format Mediation IBAN: IT02 O 02008 1653 0000 1050 57321 Banca Unicredit, con causale “NRM della mediazione, nominativo della parte nel cui interesse è effettuato il versamento, spese conciliazione 1° incontro”.

Spese ulteriori di mediazione per incontri successivi al 1°
Quando il procedimento di mediazione viene rinviato ad un incontro successivo al 1°, saranno dovute da ciascuna parte/centro di interessi le ulteriori spese di mediazione (art. 30 comma 3 DM 150/2023) per esito 1° incontro – rinvio ad incontri successivi.
Se, in esito al 2° incontro o ad incontri successivi, il procedimento di mediazione si concluderà senza conciliazione, nulla sarà più dovuto, salve le eventuali spese vive (c.d. “Esito incontri successivi al 1°, chiusura senza conciliazione).
Se, in esito al 2° incontro o ad incontri successivi, il procedimento di mediazione si concluderà con la conciliazione, saranno dovute le ulteriori spese di mediazione (art. 30 comma 2 DM 150/2023) (c.d. “Esito incontri successivi al 1° - chiusura con conciliazione”.
Quando sono dovute le ulteriori spese di mediazione dovranno essere versate mediante bonifico bancario sul c/c dell’organismo Ass Format Mediation, IBAN: IT02 O 02008 1653 0000 1050 57321 Banca Unicredit - Causale: “NRM della mediazione – nominativo della parte nel cui interesse è effettuato il versamento dovuto – ulteriori spese di mediazione incontri successivi al 1°” (N.B. nel caso di successivo esito positivo del procedimento, andrà effettuato il versamento dovuto con la stessa causale e l’aggiunta: “con conciliazione”).
Le ulteriori spese di mediazione per incontri successivi al 1° non saranno dovute in caso di rinvio tecnico; ossia
1. quando sarà necessario per il rinnovo della notifica o conoscerne l’esito;
2. per l’estensione del contraddittorio;
3. per affidare l’incarico al consulente tecnico di mediazione.

RIDUZIONE DEL QUINTO
Le tabelle dell’organismo sono conformi all’art. 28 comma 7 ed all’art. 30 comma 4 DM 150/2023. Ciò vuol dire che per tutti i casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, le indennità di mediazione ex art. 28 commi 4 e 5 e le ulteriori spese di mediazione ex art. 30 commi 1 e 2 del medesimo DM 150/2023 saranno ridotte di 1/5 rispetto a quelle stabilite per le mediazioni volontarie.

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA E DEL VALORE DELL’ACCORDO
La parte che presenta la domanda di mediazione indica, sulla base di idonea documentazione, il valore della controversia conformemente ai criteri previsti dagli artt. da 10 a 15 del c.p.c. Quando ciò potrà essere possibile, dovrà specificare le ragioni che ne abbiano reso indeterminabile il valore ed indicherà lo scaglione di valore indeterminato più probabile.
Nel caso in cui nella domanda di mediazione il valore della controversia non dovesse essere indicato oppure venisse indicato in modo errato, esso sarà determinato dall’organismo che lo comunicherà alla parte istante.
Anche la parte aderente dovrà indicare il valore della controversia, conformemente ai criteri previsti dagli artt. da 10 a 15 del c.p.c. e dovrà precisare le ragioni che dovessero rendere indeterminabile il valore, indicando lo scaglione di valore indeterminato più probabile, mediante allegazione di idonea documentazione, in particolar modo nel caso in cui dovesse ampliare l’oggetto della controversia.
Il valore della controversia verrà indicato nel verbale del 1° incontro di mediazione. Nel caso in cui, sulla base della sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati, il valore della controversia risultasse modificato rispetto alla domanda di mediazione, o nel caso in cui le parti non dovessero concordare sul suo valore, il mediatore provvederà a segnalarlo all’organismo per la determinazione o rideterminazione.
L’accordo di conciliazione conterrà l’indicazione del relativo valore. Se l’accordo dovesse definire questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l’organismo ne determinerà il valore, dandone comunicazione alle parti.

CENTRO DI INTERESSI
Quando più parti rappresentano un unico centro di interesse, esse saranno tenute al versamento delle spese di mediazione in via fra loro solidale; ma come se fossero un’unica parte.
Due o più parti rappresentano un unico centro di interessi quando esse non possono avere interessi confliggenti; ossia quando hanno un interesse giuridico astrattamente inscindibile.
Nella domanda di mediazione e nella dichiarazione di adesione sottoscritte da più parti andrà indicato se esse rappresenteranno uno o più centri di interessi.
Il numero di centri di interesse, rispetto alle parti istanti ed alle parti aderenti, dovrà risultare indicato nel verbale del 1° incontro di mediazione. Se, sulla scorta della sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati, il numero di centri di interesse dovesse risultare modificato rispetto a quanto risultante dalla domanda di mediazione o dalla dichiarazione di adesione, o se non viene raggiunto un accordo fra le parti al riguardo, il mediatore lo segnala prontamente all’Organismo, perché provveda a determinarlo.

Corso per mediatori civili e commerciali edizione settembre 2024 organizzato da Ass Format Mediation -  Ente di Formazio...
17/07/2024

Corso per mediatori civili e commerciali edizione settembre 2024 organizzato da Ass Format Mediation - Ente di Formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia.
Descrizione: Corso ordinario di formazione per mediatore civile e commerciale ai sensi del D.M. 24 ottobre n.150/2023
• Per coloro i quali abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza, il corso consisterà nello svolgimento ed il superamento della prova finale di un corso di formazione riservato a un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata.
Il predetto corso è composto da moduli teorici e pratici, prevede una prova finale di valutazione di durata non inferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza, comprensiva di verifiche su entrambi i moduli, e una prova pratica comprendente la simulazione di una proposta del mediatore.
I moduli teorici del corso hanno durata non inferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona per i tre quarti del predetto monte orario, ed hanno ad oggetto:
a) l'introduzione storica, filosofica, antropologica e sociologica del conflitto e dei diversi modelli teorici e metodologici di gestione del conflitto;
b) la teoria della comunicazione e dei profili cognitivi e decisionali;
c) l'evoluzione della cultura nazionale e internazionale della soluzione stragiudiziale dei conflitti;
d) la normativa nazionale, europea e internazionale in materia di mediazione e di mediazione demandata dal giudice;
e) la validità e l'efficacia delle clausole contrattuali di mediazione;
f) la forma, il contenuto e gli effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione e la sua trascrivibilità;
g) i compiti e le responsabilità del mediatore anche per la redazione dei verbali e per la formulazione della proposta conciliativa.

I moduli pratici del corso hanno durata non inferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza, mediante laboratori e sessioni simulate, e hanno ad oggetto:
a) le fasi della procedura di mediazione anche telematica;
b) il rapporto tra mediatore e organismo di mediazione;
c) le metodologie delle procedure di gestione consensuale delle liti e di interazione comunicativa;
d) le attività finalizzate alla acquisizione di informazioni e di eventuali valutazioni tecniche nel procedimento di mediazione e i rapporti con il consulente legale;
e) le tecniche di redazione dei verbali e di formulazione della proposta conciliativa;
Inoltre, i moduli pratici possono prevedere la partecipazione a incontri di mediazione.

• Si comunica che per coloro i quali avessero conseguito una laurea magistrale o a ciclo unico in materia diversa da giurisprudenza e per ciascun soggetto iscritto a un ordine o collegio professionale che ha conseguito la laurea triennale, oltre allo svolgimento del percorso di formazione sopra indicato sarà necessaria anche la partecipazione allo svolgimento del corso di approfondimento giuridico di cui infra.
Il corso di approfondimento giuridico avrà durata non inferiore a quattordici ore e sarà tenuto da formatori teorici che hanno conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza. Detto corso prevederà una prova finale, scritta e orale, di durata non inferiore a due ore ed avrà oggetto le nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile necessari per la comprensione della normativa in materia di mediazione e per il corretto svolgimento dell'attività di mediatore).

• Gli avvocati iscritti all'albo sono esonerati dal modulo di formazione teorica previsto dal comma 3, lettera d) per la parte relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata.

Si resta a completa disposizione per ulteriori richieste di maggiori informazioni o delucidazioni in merito agli orari di svolgimento del corso ed al relativo prezzo nonché per le prossime interessanti iniziative dell’Organismo di Mediazione e di Formazione.
E’ possibile contattarci ai seguenti contatti telefonici: Dr.ssa Giovanna Scuderi (commercialista, responsabile dell’organismo di mediazione nonché formatore e mediatore civile e commerciale) cell. 3664124910;
Avv. Gabriele Capizzoto (mediatore civile e commerciale) cell. 3485494058
Oppure inviare una mail all’indirizzo della segreteria:
[email protected]
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Per conoscerci meglio visita il sito internet
http://www.formatmediation.it/

Ass Format Mediation - La giusta scelta per la Mediazione e la Formazione

05/07/2024

Il Decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149 c.d. Riforma Cartabia ha introdotto alcune rilevanti novità nella procedura di mediazione civile e commerciale. Di seguito riporto le più significative differenze tra tra il pre D.Lgs. 149/2022 ed il post:
Pre Cartabia: a) La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Post Cartabia: a) La competenza territoriale dell'organismo è derogabile su accordo delle parti.; per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito” (art. 4 comma 1).
Pre Cartabia: b) Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Post Cartabia: b) La riforma ha aggiunto altre materie per le quali la mediazione è obbligatoria e segnatamente: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura (art. 5 comma 1);
Pre Cartabia: c) Problematica concernente quale delle due parti debba promuovere la mediazione nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo: non previsto dal dato normativo.
Post Cartabia: c) la riforma ha risolto la problematica sorta anteriormente all’introduzione del D.Lgs. 149/2022 sul soggetto che deve attivare la procedura di mediazione nel procedimento di opposizione dopo la prima udienza, nel caso il giudice rilevi il mancato esperimento della mediazione: “l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo” (art. 5-bis).
Pre Cartabia: d) legittimazione dell’amministratore di condominio ad esperire il tentativo obbligatorio di mediazione nelle materie obbligatorie: non previsto dal dato normativo.
Post cartabia: d) Il nuovo art 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 indica che l’amministratore del condominio ha la facoltà di avviare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione. Il verbale che riporta l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore deve essere approvato dall’assemblea condominiale, che prende una decisione entro il termine stabilito nell’accordo o nella proposta, seguendo le maggioranze indicate dall’articolo 1136 del codice civile. Se l’approvazione non avviene entro il termine previsto, la conciliazione si considera non conclusa.
Pre Cartabia: e) Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.
Post Cartabia: e) Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti (art.6 comma 1); se c'è un giudizio in corso tale accordo deve essere comunicato al giudice dalle parti (art. 6 comma 3).
Pre Cartabia: f) All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.
Post Cartabia: f) All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (Art. 8 comma 1).
Pre Cartabia: g) Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
Post Cartabia: g) Non è più prevista al primo incontro la doppia fase: il mediatore illustrava in prima battuta le modalità e le finalità della mediazione, i benefici fiscali e i principi cardine (es. riservatezza ecc.) e solo dopo tale premessa il mediatore invitava le parti a esprimere il loro consenso ad entrare nel vivo della mediazione; se le parti acconsentivano ad iniziare la mediazione vera e propria, versavano l'indennità di mediazione. Con la riforma viene tolta questa doppia fase: ora è previsto che “al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinchè le parti raggiungano un accordo di conciliazione.; le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse; del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti” (art. 8 comma 6).
Pre Cartabia: h) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte ((per lo svolgimento del primo incontro)) un importo di euro 40,00 ((per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate)) che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento (l'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo). Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
Post Cartabia: h) “Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennita' comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro; quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori” (art. 17 comma 3). Quindi le parti da subito dovranno versare l’indennità di mediazione secondo il tariffario contenuto nel D.M. 150/2023. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato (art. 28 comma 4).
Pre Cartabia: i) Indicazioni relative al verbale:
- sulla sottoscrizione del verbale di primo incontro nulla è prescritto.
Post Cartabia: i) Novità sulla redazione del verbale:
- del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti (art. 8 comma 6 ultimo periodo);
- quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne da' atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale (art. 11 comma 1);
- l'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore (art. 11 comma 3).
Pre Cartabia: l) Questione patrocinio a spese dello Stato: non previsto dal dato normativo.
Post Cartabia: l) E' prevista una procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in due momenti:
- istanza di ammissione anticipata: l'interessato o l'avvocato che ne ha autenticato la firma, presenta l'istanza al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente (art. 15-quinquies); l'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione (art. 15- septies 1° comma);
- istanza di conferma: quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata; l'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione; il consiglio dell'ordine trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perchè proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione (art. 15- septies commi 3 e 4);
- se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Pre Cartabia: m) Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
Post Cartabia: m) E' stato elevato ad € 100.000,00 il limite di valore entro cui Il verbale contenente l'accordo di conciliazione e' esente dall'imposta di registro (art. 17 comma 2); altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
Pre Cartabia: n) Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.
Post Cartabia: n) E’ stato aumentato fino a 600 euro il credito d'imposta in favore delle parti in caso di accordo di conciliazione (art. 20 comma 1);
in caso di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice è previsto un ulteriore credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro 600,00 (art. 20 comma 1 secondo periodo);
i crediti d’imposta sono utilizzabili nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà;
previsto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di 518,00 € (art. 20 comma 3).
Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila (art. 20 comma 4).
Pre Cartabia: o) Presenza personale delle parti: non è previsto nel dato normativo.
Post Cartabia: o) Presenza personale delle parti: le parti partecipano personalmente alla procedura; solo in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante, a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari alla composizione della controversia (art. 8 comma 4). Con l'introduzione del nuovo art. 12-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 prevede anche sanzioni in capo alle parti che non partecipano alla mediazione e ciò indipendentemente da quale soggetto sia onerato ad attivarla. Si prevede, in particolare, che se una parte in causa non prende parte senza giustificazione al primo incontro di mediazione, il giudice può da questa mancata partecipazione trarre elementi probatori nel giudizio e ciò ai sensi del secondo comma dell’art. 116 c.p.c. Quando la mediazione è un requisito di procedibilità della domanda giudiziale proposta, si prevede che il giudice condanni la parte in causa che non abbia partecipato al primo incontro senza aver avuto un giustificato motivo a versare una somma pari al doppio del contributo unificato previsto per il giudizio in questione.
Pre Cartabia: p) Mediazione tramite mezzi telematici: La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.
Post Cartabia: p) Quando la mediazione avviene tramite mezzi telematici, ogni atto del procedimento è creato e firmato secondo le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) e può essere inviato tramite posta elettronica certificata o altri servizi di recapito certificato qualificato. Gli incontri possono essere effettuati con collegamenti audiovisivi da remoto, che garantiscano la contemporanea, reale e reciproca udibilità e visibilità dei partecipanti. Ogni parte può richiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o di persona. Alla fine della mediazione, il mediatore crea un unico documento digitale contenente il verbale e l’eventuale accordo, e lo invia alle parti per la firma tramite firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi in cui la mediazione è richiesta dall’articolo 5, comma 1, o dal giudice, il documento elettronico viene inviato anche agli avvocati per la firma con le stesse modalità (art. 8 bis).
Il documento informatico, firmato come indicato nel terzo comma, viene inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati se presenti, e alla segreteria dell’organismo. La conservazione e la presentazione dei documenti del procedimento di mediazione svolto tramite mezzi telematici sono effettuate dall’organismo di mediazione in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Pre Cartabia: q) Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
Post Cartabia: q) La valenza quale titolo esecutivo dell’accordo di mediazione: Il primo comma dell’art. 12 riformato dalla Cartabia, contiene una previsione secondo la quale, nel caso in cui ogni soggetto coinvolto nella procedura sia stato assistito da un avvocato, l’accordo concluso e sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, vale come titolo esecutivo per poter procedere con la successiva espropriazione forzata oppure anche per l’esecuzione per consegna e rilascio, ma anche per l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, così come per l’iscrizione di ipoteca giudiziale in relazione alle somme per le quali sia previsto un obbligo di pagamento.
Gli avvocati devono procedere ad attestare e certificare che l’accordo raggiunto è conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Per la successiva esecuzione, la disposizione prevede che l’accordo deve essere trascritto integralmente all’interno dell’atto di precetto, così come previsto dall’art. 480 secondo comma c.p.c.
Invece, il nuovo comma 1-bis dell’art. 12 indica che per tutte le altre ipotesi diverse da quella sopra descritta, l’accordo di mediazione può, ma solo su richiesta di una parte del procedimento, essere omologato dal Presidente del tribunale, verificando previamente che vi sia una regolarità formale e vi sia stato il rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale viene omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.

Indirizzo

Contrada Citola Complesso Enes Scala A/1
Messina
98168

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:00
16:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 12:00
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