Fratelli Fumo fu G.nni srl

Fratelli Fumo fu G.nni srl Trasporti e Spedizioni internazionali, consulenza doganale, sdoganamenti

La Fratelli Fumo fu G.nni srl  augura a tutti buon 2023
30/12/2022

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06/12/2021

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Tanti auguri a tutti di buon Natale dallo staff della F.lli Fumo!!
24/12/2019

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Depositi iva: le nuove regole per il 2017Lo scorso venerdì, 17 marzo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decret...
27/04/2017

Depositi iva: le nuove regole per il 2017

Lo scorso venerdì, 17 marzo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 23 febbraio 2017 che attua le nuove disposizioni in materia di Depositi IVA introdotte dal Decreto Fiscale (art. 4, c. 7. D.L. 193/2016). A decorrere dallo scorso 3 dicembre, infatti, sono stati modificati gli adempimenti relativi alle estrazioni dal deposito in caso di beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario (ovvero le ipotesi previste dall'art. 50-bis, comma 4, lettera b), D.L. 331/93).

In particolare, le disposizioni del Decreto Fiscale hanno previsto che: (i) sull’estrazione di beni extra UE immessi in libera pratica, l’IVA è dovuta dal soggetto che estrae il bene mediante il meccanismo del reverse charge, previa prestazione di idonea garanzia; (ii) sull’estrazione di beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto comunitario, l’imposta è dovuta dal gestore del deposito, senza possibilità di compensazione, in nome e per conto del soggetto estrattore che rimane comunque obbligato in solido al pagamento.

A fronte di tali novità, il Decreto 23 febbraio 2017 (Serie Generale n. 64 del 17 marzo 2017), disciplina i requisiti di garanzia, l’attestazione relativa alla garanzia e i casi di esclusione.

Requisiti di garanzia
L’imposta è dovuta qualora sussistano i seguenti requisiti di affidabilità del contribuente:
presentazione della dichiarazione IVA, per chi sussiste l’obbligo, nei tre periodi d’imposta antecedenti l'operazione di estrazione;
esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all’IVA dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell'operazione di estrazione;
assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all'emissione o all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l'operazione di estrazione;
assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli artt. 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 D.Lgs. n. 74/2000 e dall'art. 216 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

In assenza di tali requisiti l'imposta è dovuta previa prestazione della garanzia secondo le modalità stabilite dall’art. 38-bis, comma 5, D.P.R. n. 633/72, a favore del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, per l'importo corrispondente all'imposta dovuta per la durata di sei mesi dalla data di estrazione.

Attestazione relativa alla garanzia
La sussistenza dei sopraindicati requisiti di affidabilità, sono attestati dal soggetto che procede all’estrazione attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione sostitutiva deve essere consegnata dal soggetto estrattore al gestore del deposito all'atto della prima estrazione effettuata ed è valida per l’intero anno solare di presentazione. Il gestore del deposito trasmette la dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle Entrate che procede, anche sulla base di analisi del rischio di evasione o di frode, ad opportuni controlli ivi compresi quelli connessi alla verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti di garanzia dichiarati dal contribuente.

Casi di esclusione
I requisiti di affidabilità sono considerati sussistenti in capo ai soggetti che procedono all’estrazione qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito IVA coincide con quello che ha effettuato l’immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito IVA;
il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito IVA è un soggetto autorizzato ai sensi degli artt. 38 e seguenti del Regolamento n. 952/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, oppure è esonerato ai sensi dell’art. 90 del T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al D.P.R. n. 43/1973.
In tali casi, per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ai sensi dell’art. 17, D.P.R. 633/72.

La Verified Gross Mass (in sigla VGM), è la massa lorda verificata di un container e corrisponde al peso netto della mer...
13/07/2016

La Verified Gross Mass (in sigla VGM), è la massa lorda verificata di un container e corrisponde al peso netto della merce, del suo imballo ed eventuale rizzaggio, sommato alla tara del container.

A partire dal 1° Luglio 2016 entrerà in vigore un emendamento SOLAS che renderà obbligatoria la verifica del peso della massa lorda (appunto la VGM) come requisito per l'accettazione del container all'imbarco. Il fine è un corretto stivaggio e accatastamento per evitare il collasso di pile di container o cadute in mare ovvero prevenire incidenti conseguenti ad un'errata distribuzione dei pesi a bordo.

A seguito di numerosi incidenti che hanno coinvolto navi adibite al trasporto di contenitori a causa della mancanza di un dato certo relativo al peso degli stessi, il Comitato Sicurezza Marittima (MSC), riunito nella sessione nº 94 dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ha adottato la Risoluzione MSC. 380 (94) del 21/11/2014, che ha apportato nuovi emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), sul tema della determinazione della “massa lorda verificata del contenitore”.

Dal 1° luglio 2016 entreranno quindi in vigore gli emendamenti alla Convenzione internazionale che prevedono, tra l'altro, la pesatura obbligatoria dei container, attraverso l'acquisizione della “massa lorda del container verificata” - VGM (Regola VI/2 - Verified Gross Mass), prima dell'imbarco su navi impiegate in viaggi internazionali.[1] I principali elementi di novità introdotti dalla citata norma riguardano le informazioni sul carico e, in particolare, la cd. “verified gross mass packed container (VGM)” che lo shipper deve fornire prima dell'imbarco di ogni singolo container destinato a bordo delle navi. In particolare, la VGM deve essere verificata mediante pesatura del container, attraverso attrezzature calibrate ed omologate, ovvero dei singoli packages e cargo items, compresi eventuali pallets, attraverso un metodo certificato ed approvato dalla competente authority del Paese dove è stato completato l'imballaggio del contenitore.

La VGM sarà poi riportata nel cd. shipping document (originato dallo shipper) che dovrà pervenire al comandante della nave ed al responsabile del terminal, con sufficiente anticipo, allo scopo di consentire la predisposizione dello stowage plan, pena l'eventuale respingimento e, comunque, l'impossibilità di procedere all'imbarco.

Metodi per ottenere la VGM
L'emendamento SOLAS prescrive due metodi con il quale lo Shipper (il Caricatore) ha la possibilità di ottenere la VGM del container:

1. Pesatura del container dopo la caricazione. Il caricatore pesa o fa pesare da terzi il container con strumenti regolamentari dopo averlo sigillato e fornisce alla Compagnia di navigazione la prova di tale pesata.

2. Pesatura del carico/calcolo. Il caricatore dovrà far pervenire alla compagnia una dichiarazione formale con la quale attesta il peso totale della spedizione pesando la merce (completa di imballi, pallet e materiale di rizzaggio) e commando la tara dell'equipment, con attrezzature certificate e calibrate.

Ambito di applicazione
Il Decreto Dirigenziale n. 447/2016 si applica ai contenitori trasportati su unità “impiegate in viaggi internazionali, ad eccezione dei contenitori imbarcati su navi di tipo Ro/Ro, impiegate in brevi viaggi internazionali, e nel solo caso in cui gli stessi siano trasportati su rotabili”. Il D.D. non si applica a:
a. navi Ro/Ro, siano esse da carico che passeggeri, impiegate in brevi viaggi internazionali, qualora i contenitori siano imbarcati su rotabili;
b. navi impiegate in viaggi nazionali.

Disposizioni transitorie
Secondo il Decreto Dirigenziale del Comando Generale delle Capitanerie di Porto del 05/05/2016, per un periodo transitorio fino al 30/06/2017 sarà consentito un margine di tolleranza pari al 3% e sarà consentito l'utilizzo di strumenti di pesatura diversi da quelli regolamentati, purché l'errore massimo consentito per tali strumenti non superi di due volte e mezzo quello presunto per la stessa tipologia di strumenti approvati con analoghe caratteristiche metrologiche e, comunque, non sia superiore a ±500 kg.

Confusione shipper/spedizioniere
Il decreto dirigenziale nº 447/16 del 05/05/2016, con le linee guida applicative per la determinazione della massa lorda verificata del container, individuava nella figura dello spedizioniere il c.d. shipper indicato dall'IMO cui spetta la produzione dello shipping document che indica la massa lorda verificata del contenitore. Dopo i rilievi delle associazioni di categoria, prima tra tutte Fedespedi , il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto ad emanare una Circolare per chiarire quelle questioni rimaste aperte con il Decreto Dirigenziale 447/2016.

22/06/2015

Certificato di Circolazione EUR.1
Sono chiamati “certificati di circolazione modello EUR.1” i particolari certificati di origine utilizzati per
certificare l’origine preferenziale negli scambi con paesi legati all’Unione Europea da accordi tariffari.
L’EUR.1 è un certificato di circolazione rilasciato dalla Dogana su domanda scritta compilata
dall’esportatore. La richiesta del rilascio dell’EUR.1 presuppone che le merci dichiarate abbiano tutti i
requisiti per essere considerate di origine preferenziale. A tale proposito occorre sempre fare riferimento ai
protocolli di origine degli accordi stipulati con i diversi Paesi o gruppi di Paesi. La domanda per ottenere il
certificato che l’esportatore presenta alla Dogana assieme alla merce è considerata sufficiente perché l’EUR.1
venga rilasciato. L’ufficio doganale può richiedere documentazione giustificativa dell’origine o procedere a
controlli presso l’azienda anche successivamente, a volte sulla base di una specifica richiesta di una Dogana
estera.
Certificato Mod. EUR.2
Il formulario EUR.2 è emesso direttamente dall’esportatore senza necessità di visto doganale ed ha lo scopo
di documentare il carattere originario delle merci. Attualmente, è utilizzato, nel limite degli importi previsti,
per le sole merci oggetto di spedizioni postali dirette a Cipro, Malta, Egitto e Siria.
Dichiarazione in fattura
La maggioranza degli accordi prevede che il certificato EUR.1 possa essere sostituito con una
dichiarazione sulla fattura, alle seguenti condizioni:
per le spedizioni di ammontare inferiore a 6.000 EURO
senza limiti di valori per gli esportatori appositamente autorizzati dalla Direzione Regionale dell’Agenzia
delle Dogane competente per territorio (Circolare n. 227/D del 7.12.2000 Agenzia Dogane).
La “dichiarazione su fattura” deve essere compilata dall’esportatore, preferibilmente a macchina, o
stampata sulla fattura, e deve recare la firma manoscritta in originale dell’esportatore stesso.
Il testo di tale dichiarazione, previsto in ogni accordo, è il seguente:
“L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale
nr…………(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale
……………………” (2)
Luogo e data…………………..
Firma dell’esportatore (cognome e nome in modo leggibile) ………………………………
(vedi copia allegata con il testo nelle lingue ufficiali)

Dichiarazione del fornitore
Il certificato di circolazione EUR.1 è accompagnato dalla domanda del rilascio che l’operatore sottoscrive
indicando i motivi per cui ritiene che le merci dichiarate siano di origine preferenziale. La ditta che
sottoscrive la dichiarazione si impegna, sotto tutti i punti di vista, compreso quello penale, a dimostrare
l’esistenza dei requisiti necessari per l’ottenimento dell’origine preferenziale. In alcuni casi, per avere la
certezza dell’origine l’esportatore, ha bisogno di informazioni circa la posizione preferenziale o parzialmente
preferenziale delle materie prime acquistate nella Comunità. Al fornitore comunitario dei beni, materia prima
o prodotti fini da commercializzare, l’esportatore può chiedere il rilascio di una “dichiarazione del fornitore”
o “dichiarazione a lungo termine”, secondo il prospetto e le modalità previste dal Reg. (CE) 1207/2000. La
dichiarazione a lungo termine è valida un anno, ma può essere rilasciata anche per periodi inferiori.
Può riguardare tutti o solo parte dei beni prodotti e può essere rilasciata a beneficio di tutti o parte dei
paesi con i quali sono in vigore gli accordi.

06/05/2015

I vantaggi dell’utilizzo di un deposito Iva

1. Definizione
Cos’è un deposito IVA? E’ un luogo fisico, situato all’interno del territorio italiano, nel quale la merce è introdotta, sosta ed esce e può beneficiare di determinate “agevolazioni” dal punto di vista IVA. L’articolo di riferimento è l’art. 50-bis del D.L. 331/93 che disciplina le modalità di utilizzo ed i requisiti necessari per poterlo mettere in atto.
Il deposito IVA ha come obiettivo differire il pagamento dell’IVA in quanto l’assolvimento della stessa si ha non nel momento in cui i beni sono introdotti nel deposito ma nel momento in cui vengono estratti (e non sempre).
Nel deposito IVA possono essere introdotti beni nazionali e comunitari. Di conseguenza, i beni extracomunitari potranno essere inseriti all’interno di un deposito IVA soltanto dopo essere stati immessi in libera pratica e pagato i dazi doganali.
Il maggior vantaggio e più percepibile per un’azienda che utilizza tale strumento, è il fatto che finanziariamente parlando si ottiene un differimento nel momento in cui l’imposta deve essere assolta; di conseguenza, ciò consente alle imprese di ridurre il ricorso al mercato del credito (qualora necessario), riducendo a sua volta gli oneri finanziari che possono pesare sulla stessa.

2. Operazioni effettuate senza il pagamento dell’IVA
La caratteristica principale di un deposito IVA è consentire di effettuare tutte le operazioni relative ai beni che in esso vengono introdotti o movimentati senza assoggettarle ad IVA. L’applicazione dell’imposta sorgerà soltanto quando si estrarranno i beni dallo stesso.
Le tipologie di operazioni che possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta, mediante l’introduzione dei beni in un deposito IVA, sono le seguenti:
1. gli acquisti intracomunitari: la differenza con le operazioni “classiche” di acquisto intracomunitario si ha in quanto l’operazione finisce non con la consegna all’acquirente nazionale, ma con l’introduzione in un deposito IVA. Queste operazioni quindi andranno “integrate” senza applicare l’imposta ma facendo riferimento all’articolo 50-bis D.L. 331/93;
2. le immissioni in libera pratica di beni di origine extracomunitaria: come abbiamo anticipato, i beni di provenienza extracomunitaria, possono essere introdotti nel deposito soltanto dopo essere stati immessi in libera pratica. Quindi, ciò comporta che l’importazione di tali merci sarà soggetta a dazi ma non ad IVA in quanto sarà richiamata nella bolletta di importazione l’articolo 50-bis D.L. 331/93, indicando appunto che tale merce è introdotta in un deposito;
3. le cessioni intracomunitarie: queste operazioni sono c.d. cessioni intracomunitarie “atipiche” in quanto i beni non escono dal territorio italiano ma vengono ceduti ad un soggetto comunitario mediante l’introduzione degli stessi nel deposito. Tale operazione dovrà essere fatturata dal cedente italiano facendo riferimento sempre all’articolo 50-bis D.L. 331/93;
4. le cessioni di beni di cui alla Tabella A-bis del D.L. n. 331/1993: queste operazioni, che hanno i beni appunto indicati nella Tabella anzidetta, hanno la caratteristica che devono essere effettuate nei confronti di cessionari extracomunitari, non identificati ai fini IVA all’interno della UE oppure di cessionari nazionali .
Nel momento in cui le merci escono dal deposito, si ritiene terminato il regime sospensivo e quindi l’operazione dovrebbe essere assoggettata ad IVA. Tale assoggettamento ad imposta dipenderà dalla destinazione della merce.
Se i beni sono destinati ad essere utilizzati o commercializzati in Italia, l’estrazione effettuata dal soggetto che li acquista, comporta il versamento da parte di esso dell’IVA relativa all’operazione.
Come viene assoggettata ad IVA tale operazione? tramite l’emissione di un’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. 633/72, che dovrà essere annotata sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro degli acquisti.
Se invece i beni sono destinati ad essere inviati ad un altro Stato UE, il cedente, in linea generale, emetterà fattura senza applicazione dell’IVA per effetto del combinato disposto degli articoli 41 e 50-bis del D.L. n. 331/97.
Infine, se i beni sono destinati ad un Paese extra UE, il cedente emetterà una fattura non imponibile, per effetto del combinato disposto degli articoli 50-bis, comma 4, lettera g), del D.L. n. 331 e 8 del D.P.R. n. 633/1972.
3.1 soggetti abilitati
I soggetti abilitati a gestire un Deposito IVA sono i seguenti:
Soggetti già abilitati a gestire depositi con rilevanza fiscale:
o imprese esercenti i magazzini generali con autorizzazione doganale
o imprese esercenti depositi franchi
o imprese operanti nei punti franchi
o depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa
o depositi doganali
Soggetti non in possesso dell’abilitazione ma che la devono richiedere. In questo caso, tale tipologia di soggetti si divide in:
o Soggetti gestori di un deposito conto terzi:
• Società per azioni,
• Società in accomandita per azioni,
• Società a responsabilità limitata,
• Società cooperative
con capitale o fondo di dotazione non inferiore a euro 516.500,00;
o Soggetti gestori di un deposito in conto proprio:
• Tutte le società ed enti di cui sopra, senza limitazione di capitale.
3.2 Richiesta e rilascio dell’autorizzazione
Il DM 419/2007, denominato Regolamento recante norme in materia di depositi IVA, disciplina i momenti della richiesta e del rilascio dell’autorizzazione a gestire un deposito IVA.
La richiesta di autorizzazione alla gestione di un deposito IVA va presentata
• alla Direzione regionale delle Entrate (competenti per territorio in relazione alla localizzazione del deposito) oppure
• alla Direzione provinciale di Trento e Bolzano o a quella della Valle d’Aosta (competenti per territorio in relazione alla localizzazione del deposito)
• e per conoscenza anche all’Ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinata ai seguenti requisiti
• Assenza di procedimenti penali per reati finanziari;
• assenza di condanne per reati finanziari
• non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni IVA;
• assenza di procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trovano in stato di liquidazione.
_Se è una società a richiedere l’autorizzazione alla gestione del Deposito IVA i requisiti devono sussistere nei confronti dei legali rappresentanti degli stessi.
_Nel caso di richiesta di autorizzazione per la gestione di un deposito IVA in conto proprio occorre comprovare la disponibilità di idonei locali per la custodia dei beni loro affidati.
La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dai seguenti documenti (ferma rimanendo la possibilità per il richiedente di procedere ad autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000):
certificato di iscrizione nel registro delle camere di commercio;
certificato dei carichi pendenti rilasciato dai competenti organi dell’autorità giudiziaria;
certificato generale del casellario giudiziale;
certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente;
certificato dal quale risulta che non sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
certificazione antimafia di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
L’Amministrazione Finanziaria entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui la richiesta è stata presentata comunica la decisione del rilascio e del diniego all’autorizzazione:
al soggetto interessato;
all’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente.
4. Depositi IVA e immissione in libera pratica
Con il regime di immissione in libera pratica la merce non comunitaria acquisisce la posizione doganale di merce comunitaria.
L’operazione doganale implica le seguenti attività in dogana:
• l’applicazione delle misure di politica commerciale (verifica delle licenze d’importazione, assenza di divieti, sussistenza e capienza di contingenti, ecc.);
• l’espletamento delle altre formalità previste per l’importazione di una merce (controlli sanitari, fitosanitari, ecc.);
• l’applicazione dei dazi legalmente dovuti secondo la normativa comunitaria.
L’immissione della merce nei depositi IVA è una valida alternativa in tutti quei casi in cui si è in dubbio relativamente alla destinazione finale della merce e sul conseguente assoggettamento o meno ad IVA dell’operazione. Infatti, come detto, introducendo la merce nei depositi secondo la prassi della “libera pratica”, l’applicazione e la riscossione dell’IVA vengono sospese fino al momento dell’estrazione della merce da essi.

05/05/2015

La nostra attenzione è volta a seguire il cliente in ogni fase dell'operazione di invio e ricezione della merce, garantendo l'efficienza di ogni operazione e nodo nevralgico relativo alla spedizione della stessa.

05/05/2015

Il nostro intento è fornire rapide soluzioni di sdoganamento delle merci in arrivo ed in partenza, evitando costi a carico dell'importatore/esportatore, dovuti soprattutto a soste e movimentazioni terminalistiche. La garanzia di tali promesse è data da più di 50 anni di esperienza sul campo.

05/05/2015

http://www.assocostieri.it/normativa/17631-RU-2015-Modelli-dichiarazioni-intento.pdf

Una piccola delucidazione sul codice da inserire nel Modello DAU in merito alle dichiarazioni d' intento.

05/05/2015

Ai primi del 1900 il Signor Giovanni Fumo decise di continuare l'attività di trasporti iniziata da suo padre e fondò la GIOVANNI FUMO.

Nel dicembre 1954 tre dei suoi numerosi figli si separarono da un quarto fratello e fondarono la F.LLI FUMO fu G.nni S.r.l. che è attualmente in attività.

La nostra ditta opera da diversi anni nel campo dei trasporti e delle operazioni doganali, godendo di ottima reputazione di onestà ed efficienza.

Attualmente, come è quasi da sempre il nostro personale è costituito prevalentemente da membri della nostra famiglia o da dipendenti di grande fiducia e di anzianità ultratrentennale.

Indirizzo

Via Melisurgo 4
Naples
80133

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