Modello 730

Modello 730 Tutti i lavoratori dipendenti e pensionati possono presentere il modello 730 per poter recuperare soldi con la busta paga di Luglio.

Spese sanitarie, assicurazioni,affitto,ristturazioni,mobili, asilo, e altre spese possono recuperarsi in busta paga.

✋ Ci siamo chiesti quanto costa nel 2022 un modello 730 non congiunto. Navigando in rete questi i risultati. Con estremo...
25/05/2022

✋ Ci siamo chiesti quanto costa nel 2022 un modello 730 non congiunto. Navigando in rete questi i risultati.
Con estremo piacere abbiamo constatato che oltre a un gran bel servizio diamo una mano al risparmio dei cittadini‼️

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17/05/2022

🟠 MODELLO 730/2022: da con noi puoi farti aiutare velocemente e senza accessori inutili ‼️ Chiamaci allo 041/58.00.903 o scrivici una mail a [email protected]

01/04/2022

🟥 730/2022: CHECK LIST
Oggi iniziamo una breve guida sulla preparazione e redazione del modello 730/2022. Di seguito una lista di controllo per ricercare e selezionare tutta la documentazione necessaria per poi redigere il modello o andare dal proprio CAF/professionista per farsi aiutare.

🔻 PER TUTTI I CONTRIBUENTI
📍copia documento di identità personale (patente o carta d’identità)
📍 codice fiscale del contribuente e del coniuge e altri familiari fiscalmente a carico
📍 Modello 730 o Redditi PF dell’anno precedente (se non già predisposto dal nostro Studio).
📍Deleghe F24 attestanti i versamenti effettuati nell’anno 2021
📍modelli CU2022 certificazione dei redditi 2021 di lavoro dipendente, pensione, collaborazione, ecc.
📍Certificazioni di eventuali pensioni estere e/o redditi da lavoro dipendente prestato all’estero
📍Certificazione dei compensi percepiti per lavoro autonomo occasionale, diritti d’autore, associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro
📍Dati del sostituto che effettuerà le operazioni di conguaglio nel mese di luglio, se diverso da quello indicato nel modello CU
📍Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap proprio e/o dei propri familiari
📍Certificazioni relative a borse di studio percepite nel 2021
📍Certificazioni utili rilasciate da banche o società
📍Sentenza di separazione o divorzio in caso di percezione dell’assegno periodico corrisposto dal coniuge separato o divorziato
📍Bonus Irpef ricevuto, indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio
📍certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, Snc, Sas e Srl trasparenti
📍 Somme per premi risultato percepite nel 2021

🔻 PER I POSSESSORI DI FABBRICATI/TERRENI
📌 Visure Catastali aggiornate, relative ai fabbricati e terreni posseduti
📌 Copia dell’atto di acquisto/provenienza di fabbricati e terreni detenuti in Italia e all’estero
📌 Copia del Rogito per gli acquisti o le vendite avvenute nel 2021 o nel 2022
📌 Copia della Dichiarazione di Successione per i beni immobili ereditati nel 2021 o nel 2022
📌 Copia del contratto di affitto, delle ricevute e dell’eventuale rivalutazione del canone annuo, per i fabbricati concessi in locazione
📌 Copia della sentenza di convalida di sfratto per morosità, per fruire del credito d’imposta per i canoni non percepiti
📌 Per i terreni edificabili, il valore dell’area. Per sapere se un’area è ritenuta edificabile bisogna rivolgersi al Comune competente
📌 In caso di cambio di utilizzo dell’immobile, (da sfitto a uso gratuito/da locato ad abitazione principale/ etc..etc) è necessaria la data della variazione.
📌 Certificazione Unica per le ritenute previste per le locazioni brevi.

🔻 SPESE DETRAIBILI E DEDUCIBILI
👉 SANITARIE
☑️ Documentazione spese mediche: prestazioni chirurgiche, visite specialistiche, esami di laboratorio e indagini radioscopiche, ticket, protesi sanitarie, cure fisiche e cure termali con relativa prescrizione medica, prestazioni rese da medico generico e prestazioni di assistenza specifica. Per quanto riguarda le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario
☑️ Spese veterinarie
☑️ Documentazione spese sostenute da portatori di handicap per mezzi necessari alla deambulazione, per l’acquisto di autoveicoli e di sussidi tecnici ed informatici
☑️ Documentazione spese sostenute per l’acquisto di cani guida per non vedenti

👉 SPESE PER LA FAMIGLIA
☑️ Ricevute tassa per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado e di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali
☑️ Documentazione spese per l’adozione di minori stranieri (certificate dall’ente che cura la procedura dell’adozione)
☑️ Ricevute contributi versati all’INPS per addetti ai servizi domestici
☑️ Documentazione spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale propria e/o di familiari nell’ipotesi di non autosufficienza risultante da certificazione medica
☑️ Assegni periodici corrisposti al coniuge (portare sentenza di separazione o divorzio, codice fiscale del coniuge e documentazione attestante l’effettivo versamento)
☑️ Documentazione spese funebri
☑️ Documentazione spese per le attività sportive praticate dai ragazzi tra 5 e 18 anni
☑️ Documentazione spese per l’intermediazione immobiliare sostenute per l’acquisto dell’abitazione principale
☑️ Contratto di locazione e ricevuta del canone sostenuto da studenti universitari fuori sede (+ quietanza di pagamento delle tasse universitarie)

👉SPESE PER LA CASA
☑️ Fattura o scontrino fiscale relativo all’acquisto di motori ad elevata efficienza o di variatori di velocità
☑️ Certificazione o altra documentazione attestante gli interessi passivi e gli oneri accessori (oneri fiscali, costo notaio e perizia) conseguenti mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale: è indispensabile anche il contratto di mutuo e l’atto di acquisto dell’immobile
☑️ Spese di intermediazione immobiliare
☑️ Spese per manutenzione e ristrutturazione (ed acquisto mobili o grandi elettrodomestici) per le quali spetta la detrazione del 50%. In questo caso è necessaria copia di fatture e bonifici o l’eventuale certificazione rilasciata dall’amministratore nel caso di interventi condominiali
☑️ Spese per le quali è riconosciuta la detrazione per interventi di riqualificazione energetica e sull’involucro degli edifici, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Sono necessari:
☑️ Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 110%. Sono necessari: asseverazione del tecnico abilitato, fatture, bonifici, attestato di qualificazione energetica e ricevuta di trasmissione della scheda informativa all’ENEA

👉 ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI
☑️ contratto di stipula e ricevute premi assicurazione vita/infortuni
☑️ ricevute contributi versati all’INAIL per assicurazione casalinghe
☑️ contratto di stipula e ricevute contributi a forme pensionistiche complementari (ricevute + contratto di stipula)
☑️ ricevute contributi previdenziali (obbligatori e/o volontari, compresi quelli versati alle casse istituite presso gli ordini professionali, riscatto laurea, ricongiunzione retributiva, versamenti volontari, ecc.)

👉 ALTRE SPESE
☑️ ricevute versamenti ai consorzi di bonifica
☑️ ricevute erogazioni liberali a favore di: ONLUS, società di mutuo soccorso, partiti e movimenti politici, enti culturali e musicali (tra cui la Biennale di Venezia), società sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale; Paesi in via di sviluppo (ONG); istituzioni religiose
☑️ ricevute spese veterinarie
☑️ contratto di locazione di immobili da adibire ad abitazione principale stipulato ex lege 431/1998 o da lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la residenza per motivi di lavoro

🟥 MODELLO 730/2022: AI BLOCCHI DI PARTENZACon il Provvedimento numero 11185 del 14/01/2022, l’Agenzia delle Entrate ha a...
17/01/2022

🟥 MODELLO 730/2022: AI BLOCCHI DI PARTENZA

Con il Provvedimento numero 11185 del 14/01/2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2022, per il periodo d’imposta 2021, unitamente alle relative istruzioni (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4115507/Provvedimento+730+2022_protocollo.pdf/369d16e3-e84b-e82c-4904-a88164d3625d )

Tra le principali novità, l’ingresso nel 730 del Superbonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’inserimento di alcuni campi, nel modello Iva, relativi ai beni e servizi necessari nella lotta alla pandemia da Covid-19.

🔻NOVITA’

Come specificato nello stesso comunicato stampa dell'ADE, nel modello 2022 trovano spazio gli adeguamenti del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati.

Fanno il loro ingresso
👉 il nuovo “ ”, che riguarda le spese relative a scuole di musica, conservatori e cori, sostenute per bambini e ragazzi fino a 18 anni,

👉 e l’estensione del all’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’aliquota maggiorata del 110% in caso di spese effettuate unitamente agli interventi Sismabonus ed Ecobonus.

💥 Tra le altre novità,

📍 il credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa, dedicato agli under 36,

📍 e quello per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo dell’acqua.

🤚 Aumentano, infine,

📍le detrazioni per spese veterinarie

📍e bonus mobili.

📣 Ecco le principali novità contenute nel modello 730/2022:

‼️Riduzione della pressione fiscale‼️del lavoratore dipendente: dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro;

‼️Credito d’imposta prima casa under 36‼️: è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA;

‼️Superbonus‼️: dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%;

‼️Colonnine di ricarica‼️: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa; Recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;

‼️Bonus mobili‼️: è innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione;

‼️Spese veterinarie‼️: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione;

‼️Spese per i conservatori‼️: è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;

‼️Comparto sicurezza‼️: è stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021);

‼️Depuratori‼️: è possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica;

‼️Locazioni brevi‼️: dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.

📝 anno 2022 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4115507/730_2022_modelli.pdf/99c3f7da-a414-5c88-aac8-805f301da82b

📚 anno 2022 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4115507/730_2022_istruzioni.pdf/bcc3fa79-0156-5f74-e39e-35b6d607bb7b

07/04/2021

🟥 730/2021: RINEGOZIAZIONE MUTUO

Diritto a mantenere l’agevolazione in caso di rinegoziazione. Conferma della detrazione anche per la surroga.

🔻 AGEVOLAZIONE SOLO SULL’IMPORTO ORIGINARIO
Detrazioni per il mutuo senza perdere nessun beneficio fiscale anche cambiando contratto.

Il beneficio spetta non solo in caso di rinegoziazione con la stessa banca ma anche se si cambia istituto estinguendo e sottoscrivendo un nuovo mutuo tramite surroga.

‼️La detrazione spetta, però, solo sulla quota di interessi dovuti sulla parte di mutuo che corrisponde all’importo del finanziamento originario, più le spese eventualmente dovute per la procedura. ‼️

🔎 Per sapere qual è l’importo di detrazione che spetta si deve far utilizzare questa formula:

👉 [residua quota di capitale da rimborsare + oneri correlati]: importo del secondo mutuo

👨‍💻 Così ad esempio fatto 100 l’importo del mutuo residuo, 3.978 euro le spese e 104.000 l’importo del nuovo mutuo la detrazione spetta su X = (100 x 103.978,37) / 104.000 = 99,98.

🔻AMMESSO ANCHE SE CAMBIA UNO DEGLI INTESTATARI
Il diritto a mantenere l’agevolazione in caso di rinegoziazione del mutuo è ad ampio raggio.

Posto il limite dell’importo riconosciuto per la detrazione, l’agevolazione non si perde anche se cambiano gli intestatari del contratto.

Così, ad esempio, se da un mutuo intestato ad un solo coniuge si passa ad un contratto cointestato l’agevolazione è comunque consentita.

Per l’Agenzia delle entrate, infatti, la norma che consente al contribuente di conservare i benefici fiscali in occasione della sostituzione di un vecchio mutuo con un altro più conveniente, tende a non frapporre ostacoli fiscali alla libera scelta dell’interessato.

👉 Quindi anche nel caso in cui il vecchio mutuo fosse stato intestato ad uno solo dei coniugi e l’altro ad entrambi, con il nuovo contratto il diritto alla detrazione spetterebbe a tutti e due.

‼️In caso di rinegoziazione, infatti, non si tiene conto del tempo intercorso tra la stipula del contratto di mutuo e il trasferimento nell’immobile.‼️

🔻 DOMANDE E RISPOSTE

: La possibilità di avere l’intera detrazione da parte di un solo coniuge è riconosciuta anche nel caso in cui la moglie accende da sola un mutuo agevolato per sostituire il vecchio finanziamento?

: Sì, non importa quale sia l’istituto erogatore o il fatto che si tratti di un mutuo agevolato. Il principio in base al quale in caso di rinegoziazione con accollo da parte di un solo comproprietario si ha diritto alla detrazione si applica comunque, quindi l’intestatario del nuovo mutuo che si fa carico delle spese per quelle che in precedenza erano due quote, ha diritto alla detrazione doppia.

🔻 DOCUMENTAZIONE

📌 Contratti di mutuo con attestazione della destinazione a prima casa o autocertificazione del requisito;

📌 quietanza annuale della banca o delle banche relativa agli interessi pagati che vanno però riparametrati in riferimento all’importo rimanente del mutuo originario.

🔻 NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO

📍 TUIR, art. 15, comma 1, lett. b);
📍 Circolare 4 aprile 2008, n. 34.

18/03/2021

🟥 DICHIARAZIONE PRECOMPILATA - il nuovo calendario
Il MEF, con un comunicato del 13 marzo 2021 (https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/In-arrivo-la-proroga-per-la-conservazione-delle-fatture-elettroniche-2019-e-per-la-trasmissione-telematica-e-consegna-della-Certificazione-Unica/), ha comunicato l'approvazione con il DL Sostegni di una disposizione che, tra l'altro, prevede lo slittamento in avanti delle scadenza della dichiarazione dichiarazione precompilata 2021.

Il primo slittamento interessa alcuni flussi di dati che arrivano all’Agenzia delle Entrate e che vanno a comporre la dichiarazione precompilata.

In particolare, viene concesso un maggior lasso di tempo di 15 giorni affinché:

👉 i sostituti d’imposta possano trasmettere le Certificazioni Uniche 2021 relative ai redditi 2020

👉 banche, poste, enti di previdenza complementare, università, scuole, imprese funebri, asili nido, amministratori di condominio e altri soggetti obbligati possano trasmettere i dati relativi alle spese detraibili ai fini IRPEF.

In definitiva, per questi adempimenti, la scadenza originaria del 16 marzo passa al 31 marzo.

🔻 DUBBIO CUPE
Con riferimento alla Certificazione Unica, non è chiaro se il posticipo riguardi solo tale certificazione o anche la CUPE e cioè la certificazione degli utili, la cui data di scadenza è anch’essa fissata al 16 marzo.

Il dubbio sorge in quanto, pur non essendo citata nel Comunicato, la CUPE è regolata dalle stesse norme che disciplinano la CU (art. 4, co. 6-ter e 6-quater, Dpr n. 322/98).

🔻 LE DATE DELLA PRECOMPILATA
Riguardo a tutte le altre date della precompilata, l’unica novità che si registra riguarda il termine per la messa a disposizione on line della dichiarazione.

Pertanto, salvo che non ci sia qualche altra proroga, il calendario dovrebbe essere il seguente:

📌 dal 10 maggio 2021 (anziché 30 aprile) i contribuenti potranno trovare, ma solo in modalità visualizzazione, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la propria dichiarazione precompilata;

📌 dal 14 maggio 2021 i contribuenti potranno eventualmente modificare e trasmettere la dichiarazione precompilata;

📌 entro il 15 giugno 2021, vanno trasmesse le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto

📌 entro il 31 maggio 2021;

📌 entro il 29 giugno 2021, vanno trasmesse le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 20 giugno 2021;

📌 entro il 23 luglio 2021, vanno trasmesse le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 21 giugno al 15 luglio 2021;

📌 entro il 15 settembre 2021, vanno trasmesse le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 16 luglio al 31 agosto 2021;

📌 entro il 30 settembre 2021, vanno trasmesse le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 30 settembre 2021 e quelle che il contribuente decide di presentare direttamente;

📌 entro il 25 ottobre 2021, va presentata, da parte del contribuente, al CAF/professionista, l’eventuale dichiarazione integrativa;

📌 entro il 10 novembre 2021, il CAF/professionista deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione integrativa.

🟥 PROROGHE: TRASMISSIONE/CONSEGNA CERTIFICAZIONI UNICHE E DATI AL SISTEMA TS, CONSERVAZIONE FATTURECon il Comunicato sta...
15/03/2021

🟥 PROROGHE: TRASMISSIONE/CONSEGNA CERTIFICAZIONI UNICHE E DATI AL SISTEMA TS, CONSERVAZIONE FATTURE

Con il Comunicato stampa n° 49 del 13/03/2021 ( https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/In-arrivo-la-proroga-per-la-conservazione-delle-fatture-elettroniche-2019-e-per-la-trasmissione-telematica-e-consegna-della-Certificazione-Unica/), il MEF ha comunicato che nel decreto "Sostegni" attualmente in corso di redazione verrà prevista la proroga dei termini:

👉 per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019

👉 per la trasmissione telematica (e la consegna al percipiente) della "Certificazione Unica" (Mod. CU)

👉 per alcune trasmissioni telematiche finalizzate alla predisposizione del mod. 730 precompilato (la cui messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate viene, anch'essa, differita).

🔻 CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

La prima misura consentirà agli operatori di avere
‼️3 mesi in più (giugno 2021)‼️
per portare in conservazione le fatture elettroniche del 2019. La proroga tiene conto del fatto che l’adempimento costituisce una novità nel panorama delle scadenze tributarie, in quanto l’obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate il 1/01/2019 (è, dunque, la prima volta che occorre procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d’imposta).

Vengono così accolte le richieste delle associazioni di categoria, che avevano evidenziato la coincidenza con gli adempimenti indotti dalle misure straordinarie indotte dal Covid-19, invitando, nel contempo, l'Agenzia a semplificare la procedura "di upload" delle fatture emesse/ricevute dal 1/01/2019 fino alla data di adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia (solo da tale momento avviene la conservazione sostitutiva; l’acquisizione dei documenti "file fattura" non permette di acquisire file di dimensioni superiori a 5MB, anche se possono essere compressi).

🔻 CU 2020

In secondo luogo, verranno differiti

‼️al 31 marzo 2021‼️

i termini di trasmissione telematica della “Certificazione unica” all’Agenzia delle entrate (mod. Ordinario) e di consegna della stessa agli interessati (mod. Sintetico).

🔻COMUNICAZIONI PER IL 730 PRECOMPILATO

La medesima proroga

‼️al 31 marzo 2021 ‼️

sarà prevista anche per l’invio da parte degli enti esterni (amministratori di condominio, università, asili nido, banche, assicurazioni, enti previdenziali, ecc.) all’Amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

In virtù di questo slittamento, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei cittadini

‼️la dichiarazione precompilata il 10 maggio 2021, anziché il 30 aprile.‼️

Di seguito un prospetto riepilogativo proposto nel comunicato stampa del MEF nel quale sono riportati i nuovi termini relativi alla ‘Certificazione Unica’ (con l’indicazione anche delle vecchie scadenze).

🔻 RIEPILOGO

⚠️ Comunicazioni enti esterni al sistema TS (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc
VARIATA SCADENZA DAL 16.03 ——> AL 31.03

⚠️ Trasmissione telematica dei mod. CU e consegna del modello ai percipienti
VARIATA SCADENZA DAL 16.03 ——> AL 31.03

⚠️Conservazione delle fatture elettroniche
VARIATA SCADENZA DAL 10.03 ——> A GIUGNO

⚠️ Messa a disposizione della dichiarazione precompilata
VARIATA SCADENZA DAL 30.03 ——> 10 MAGGIO

N.B.: resta invariato il termine per l’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (scaduto l’8/02/2021).

05/03/2021

🟥 DEDUCIBILI LE RATE DEL MUTUO ACCOLLATE DAL CONIUGE SEPARATO ED INTEGRANTI IL MANTENIMENTO.

Deducibili i ratei di mutuo sulla casa assegnata all’ex pagati dal contribuente come parte del mantenimento.

È infatti, legittimo il patto di accollo interno deciso dai coniugi con l’accordo di separazione consensuale omologata dal tribunale.

‼️A tal fine il giudice deve accertare se l’esborso pattuito in sede di accordo contribuisca in maniera determinante al mantenimento del coniuge debole o rappresenti un’obbligazione liberamente concordata dalle parti, che affianca e non sostituisce l’assegno di mantenimento‼️.

👉 Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza 5984 del 4 marzo 2021 che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.

🔎 L’uomo aveva impugnato la cartella di pagamento con la quale l’amministrazione finanziaria riprendeva a tassazione, disconoscendone la deducibilità, gli oneri dedotti in aggiunta all’assegno periodico dovuto al coniuge separato. Nell’accordo di separazione omologato dal tribunale, infatti, il contribuente, oltre a riconoscere alla moglie una somma mensile a titolo di mantenimento, assumeva anche l’obbligo di corrispondere per intero i ratei mensili del mutuo sulla casa familiare.

I giudici tributari hanno accolto l’impugnazione e la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione sul rilievo che il pagamento periodico delle rate di mutuo ha la funzione di assicurare all'altro coniuge (separato) un sostegno (indiretto) in vista del suo mantenimento, donde la sua natura assistenziale e l'assimilabilità agli assegni periodici.

La vertenza è così giunta in Cassazione dove l’Agenzia delle entrate ha contestato la decisione per avere erroneamente assimilato, sul piano della deducibilità dal reddito imponibile, il pagamento delle rate residue di un mutuo ipotecario all'assegno periodico a favore del coniuge separato, trascurando che il contribuente aveva assunto su di sé l'intero debito residuo, mediante accollo interno di una precisa voce di spesa.

La Cassazione, nel decidere la questione, ha stabilito che nell’ottica dell'assistenza materiale alla persona che - a causa della separazione personale tra i coniugi - versa in stato di bisogno economico, è legittimamente fungibile, come modalità di adempimento dell'obbligo alimentare, solitamente attuata a mezzo della diretta corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento all'ex coniuge, quella consistente nell'accollo delle rate di mutuo gravanti sull'ex coniuge, che in tal modo ne resta sollevato.

Anche le somme utilizzate per il pagamento delle rate di mutuo, quindi, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente, alla stessa stregua dei versamenti in denaro a titolo di assegni periodici di mantenimento giudizialmente imposti a seguito di separazione o divorzio, sempre nel limite della somma stabilita dal giudice (cfr. Cass. 6794/2015).

⚠️ Ne consegue che in tema di imposte dirette, in base al tenore letterale dell'art. 10, comma 1, lett. c), Testo Unico Imposte sui Redditi, è onere deducibile l'assegno di mantenimento periodico corrisposto da un coniuge all'altro, in conseguenza di separazione legale (ed effettiva), nella misura risultante dal provvedimento dell'autorità giudiziaria o dall’accordo di separazione. La prescrizione dell'art. 10, comma 1, lett. c), tuir, non impedisce, anzi consente al coniuge, tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento di adempiere alla propria obbligazione versando al terzo creditore le rate del mutuo a carico dell'altro coniuge, e maturando, in àmbito fiscale (che è l'unico che qui rileva), il diritto alla deduzione, dal proprio reddito, dei relativi esborsi, entro il limite del valore dell'assegno di mantenimento.

⚠️ Del pari, sono oneri deducibili i ratei del mutuo sull’abitazione (intestata all'altro coniuge o cointestata) pagati da un coniuge in ottemperanza al patto di accollo interno contenuto in un accordo di separazione omologato dal tribunale ove tale esborso sia finalizzato al mantenimento del coniuge "debole".
Il giudice deve verificare però l’esatta portata della clausola pattizia che è deducibile dalla base imponibile del coniuge erogante solo se contribuisce, in maniera determinante, al mantenimento del coniuge debole.

Sarà compito di un’altra sezione della Commissione Tributaria Regionale, cui la controversia è stata rinviata, effettuare tale verifica.

Sul punto si ricorda che la Cassazione ha invece negato la deducibilità dell’assegno di mantenimento corrisposto al coniuge in un’unica soluzione. L’agevolazione fiscale spetta solo in caso di contributo periodico (cfr. Cass. 29178/2019).

Indirizzo

Via Del Branco, 9
Noale
30033

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Martedì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Mercoledì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Giovedì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Venerdì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30

Telefono

+390415800903

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