05/03/2021
🟥 DEDUCIBILI LE RATE DEL MUTUO ACCOLLATE DAL CONIUGE SEPARATO ED INTEGRANTI IL MANTENIMENTO.
Deducibili i ratei di mutuo sulla casa assegnata all’ex pagati dal contribuente come parte del mantenimento.
È infatti, legittimo il patto di accollo interno deciso dai coniugi con l’accordo di separazione consensuale omologata dal tribunale.
‼️A tal fine il giudice deve accertare se l’esborso pattuito in sede di accordo contribuisca in maniera determinante al mantenimento del coniuge debole o rappresenti un’obbligazione liberamente concordata dalle parti, che affianca e non sostituisce l’assegno di mantenimento‼️.
👉 Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza 5984 del 4 marzo 2021 che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
🔎 L’uomo aveva impugnato la cartella di pagamento con la quale l’amministrazione finanziaria riprendeva a tassazione, disconoscendone la deducibilità, gli oneri dedotti in aggiunta all’assegno periodico dovuto al coniuge separato. Nell’accordo di separazione omologato dal tribunale, infatti, il contribuente, oltre a riconoscere alla moglie una somma mensile a titolo di mantenimento, assumeva anche l’obbligo di corrispondere per intero i ratei mensili del mutuo sulla casa familiare.
I giudici tributari hanno accolto l’impugnazione e la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione sul rilievo che il pagamento periodico delle rate di mutuo ha la funzione di assicurare all'altro coniuge (separato) un sostegno (indiretto) in vista del suo mantenimento, donde la sua natura assistenziale e l'assimilabilità agli assegni periodici.
La vertenza è così giunta in Cassazione dove l’Agenzia delle entrate ha contestato la decisione per avere erroneamente assimilato, sul piano della deducibilità dal reddito imponibile, il pagamento delle rate residue di un mutuo ipotecario all'assegno periodico a favore del coniuge separato, trascurando che il contribuente aveva assunto su di sé l'intero debito residuo, mediante accollo interno di una precisa voce di spesa.
La Cassazione, nel decidere la questione, ha stabilito che nell’ottica dell'assistenza materiale alla persona che - a causa della separazione personale tra i coniugi - versa in stato di bisogno economico, è legittimamente fungibile, come modalità di adempimento dell'obbligo alimentare, solitamente attuata a mezzo della diretta corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento all'ex coniuge, quella consistente nell'accollo delle rate di mutuo gravanti sull'ex coniuge, che in tal modo ne resta sollevato.
Anche le somme utilizzate per il pagamento delle rate di mutuo, quindi, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente, alla stessa stregua dei versamenti in denaro a titolo di assegni periodici di mantenimento giudizialmente imposti a seguito di separazione o divorzio, sempre nel limite della somma stabilita dal giudice (cfr. Cass. 6794/2015).
⚠️ Ne consegue che in tema di imposte dirette, in base al tenore letterale dell'art. 10, comma 1, lett. c), Testo Unico Imposte sui Redditi, è onere deducibile l'assegno di mantenimento periodico corrisposto da un coniuge all'altro, in conseguenza di separazione legale (ed effettiva), nella misura risultante dal provvedimento dell'autorità giudiziaria o dall’accordo di separazione. La prescrizione dell'art. 10, comma 1, lett. c), tuir, non impedisce, anzi consente al coniuge, tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento di adempiere alla propria obbligazione versando al terzo creditore le rate del mutuo a carico dell'altro coniuge, e maturando, in àmbito fiscale (che è l'unico che qui rileva), il diritto alla deduzione, dal proprio reddito, dei relativi esborsi, entro il limite del valore dell'assegno di mantenimento.
⚠️ Del pari, sono oneri deducibili i ratei del mutuo sull’abitazione (intestata all'altro coniuge o cointestata) pagati da un coniuge in ottemperanza al patto di accollo interno contenuto in un accordo di separazione omologato dal tribunale ove tale esborso sia finalizzato al mantenimento del coniuge "debole".
Il giudice deve verificare però l’esatta portata della clausola pattizia che è deducibile dalla base imponibile del coniuge erogante solo se contribuisce, in maniera determinante, al mantenimento del coniuge debole.
Sarà compito di un’altra sezione della Commissione Tributaria Regionale, cui la controversia è stata rinviata, effettuare tale verifica.
Sul punto si ricorda che la Cassazione ha invece negato la deducibilità dell’assegno di mantenimento corrisposto al coniuge in un’unica soluzione. L’agevolazione fiscale spetta solo in caso di contributo periodico (cfr. Cass. 29178/2019).