25/09/2024
PATENTE A PUNTI SICUREZZA: REGOLE E SANZIONI
A partire dal 1° ottobre 2024 il D.L.19/2024 introduce, per imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili, l’obbligo di ottenere la patente a punti per la sicurezza.
Esonero della patente per fornitori, progettisti e imprese con classifica SOA III
Non sono obbligati al possesso della patente a punti:
• coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
• le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Quando va in vigore la Patente a Crediti Cantieri
La patente a punti sarà rilasciata dall’Ispettorato del lavoro in formato digitale.
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo [email protected].
La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Come richiedere la Patente a Crediti Cantieri
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della Legge 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
b. adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;
c. possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
d. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
e. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti può essere attestato in alcuni casi mediante autocertificazione e in altri mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
I soggetti che hanno presentato domanda ne danno informativa, entro 5 giorni dal deposito, al RLS e al RLST.
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività in cantiere, salva diversa comunicazione notificata dall’INL.
La patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti.
Decorsi 12 mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Sanzioni applicate
Nel caso di attività in cantieri temporanei o mobili senza patente o con un punteggio inferiore a quindici crediti, si applica una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro, e si viene esclusi dai lavori pubblici ai sensi del codice dei contratti pubblici per sei mesi, senza richiedere la procedura di diffida dell’articolo 301-bis.