28/03/2017
Spesometro 2017: soggetti obbligati ed esonerati
Sono obbligati alla compilazione e all'invio dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti Iva.
Per lo spesometro 2017 le scadenze sono:
10 aprile 2017 per i soggetti mensili;
20 aprile 2017 per i soggetti trimestrali.
Sono esonerati dallo spesometro:
i contribuenti forfetari (regime agevolato forfetario introdotta dalla Finanziaria 2015);
i contribuenti minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011. L'esonero non opera se, in corso d'anno, viene meno il regime a causa del superamento di oltre il 50% del limite dei ricavi/compensi. In tal caso vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l'applicazione del regime agevolato.
Con il Comunicato stampa del 24.03.2017 l'Agenzia delle Entrate ha confermato l'esonero, come l'anno scorso, per:
i commercianti al minuto e soggetti equiparati, che consente di escludere dalla comunicazione i dati relativi alle fatture di importo inferiore a 3.000 Euro (al netto IVA);
i tour operator, che consente di escludere dalla comunicazione i dati relativi alle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 Euro (al lordo dell'Iva).
Spesometro 2017: operazioni incluse
Lo spesometro riguarda le operazioni:
con obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall'importo;
senza obbligo di emissione della fattura di ammontare pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA.
L'emissione della fattura, in sostituzione di altro documento, comporta comunque l'obbligo di comunicazione dell'operazione, a prescindere dall'importo.
Rientrano nello spesometro anche le operazioni soggette:
a reverse charge, per le quali non è stata addebitata l'Iva in fattura;
allo split payment (art. 17-ter D.p.r. 633/72), per le quali l'Iva viene versata direttamente all'Erario
Spesometro 2017: operazioni escluse
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria. In particolare:
le operazioni che sono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (es. fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, contratti di compravendita di immobili);
le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 Euro, effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate;
operazioni finanziarie esenti Iva art. 10 del D.p.r. 633/72;
le operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue, se già oggetto di dichiarazione in Dogana (importazioni ed esportazioni di beni). Sono, invece, incluse le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali e le triangolazioni UE.
le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat.
Con il Comunicato stampa del 24.03.2017 l'Agenzia delle Entrate ha confermato che:
sono escluse dall'obbligo in esame le operazioni già comunicate tramite il sistema tessera sanitaria (STS), compresi gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri e ostetriche/i e dei tecnici sanitari. Il chiarimento da parte dell'Amministrazione era doversoso in quanto l'esonero dell'anno scorso era inserito all'interno della Finanziaria 2016, che lo prevedeva in via sperimentale solo per il 2016. Nel comunicato l'Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre ai dati obbligatori, anche i dati già trasmessi al sistema Tessera sanitaria;
sono esluse dall'obbligo dello spesometro le Amministrazioni pubbliche.