Studio Beccari & Galoppo

Studio Beccari & Galoppo Consulenti del Lavoro - Paghe e contabilità

Lo Studio Beccari & Galoppo è uno Studio professionale che può vantare un'esperienza più che quarantennale nel campo della consulenza del lavoro e fiscale. Situato a Pinerolo (TO) si configura come una realtà consolidata ed affermata, in grado di fornire i propri servizi di consulenza ad aziende che operano non solo in Piemonte, ma in tutto il territorio nazionale.

- Consulenze del lavoro
- Cons

ulenze Societarie e Amministrative
- Contabilità Aziendale
- Elaborazione paghe e contributi
- Elaborazione e spedizione dichiarazione dei redditi, Bilanci, IVA, Intrastat, modelli fiscali
- Consulenza e assistenza vertenze sindacali
- Pratiche presso INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, Registro Imprese ed altri enti
- Centro di Assistenza fiscale (C.A.F.) per la raccolta e la spedizione dei modelli 730, ISEE

I nostri servizi comprendono: Consulenza del lavoro, Contabilità generale, Consulenza amministrativa e tributaria, Dichiarazioni fiscali, Bilancio, Ricorsi. I consulenti del lavoro e i collaboratori messi in campo dallo Studio garantiscono alle aziende clienti un supporto ampio e altamente professionale, che abbraccia tutti gli aspetti della consulenza

28/05/2026

Liquidazioni dal 2025: nuove regole su perdite, carry back e dichiarazioni integrative-https://www.consulentedellavoro.com/?p=40402&utm_source=SocialAutoPoster&utm_medium=Social&utm_campaign=Facebook
Dalle liquidazioni che saranno avviate a partire dal 2025, si modificheranno le regole fiscali riguardanti la determinazione dei redditi e l’utilizzo delle perdite, come stabilito dall’art. 182 del TUIR, in seguito a una riforma introdotta dal D.Lgs. 192/2024.
Queste modifiche definiscono che i risultati dei singoli esercizi di liquidazione siano ormai definitivi, tuttavia c’è la possibilità di applicare il “carry back” delle perdite, ovvero la possibilità di considerare le perdite maturate in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si verificano. Questa opzione è disponibile se la procedura di liquidazione dura meno di tre esercizi per le imprese individuali e le società di persone, o meno di cinque esercizi per le società di capitali.
Le perdite che si verificano durante la liquidazione rimarranno nell’ambito della stessa società e potranno essere integralmente scomputate dai redditi che si matureranno in futuro. In alternativa, al termine della procedura di liquidazione, possono essere utilizzate retroattivamente mediante dichiarazioni integrative a favore.
Questo cambiamento nelle regole fiscali sarà implementato tramite un codice JavaScript, che verrà inserito nel codice sorgente della pagina web tramite un tag “script”. Questo JavaScript permetterà una connessione con la piattaforma di Facebook, facilitando così la condivisione dei contenuti presenti sul sito web.
Riassumendo, le nuove regole fiscali stabilite per le liquidazioni a partire dal 2025 comportano modifiche in termini di determinazione dei redditi e utilizzo delle perdite. La procedura “carry back” delle perdite risulta disponibile a condizione che la durata della liquidazione non superi un determinato numero di esercizi. Le perdite maturate durante la liquidazione possono essere inoltre scomputate integralmente dai redditi futuri o, altrimenti, utilizzate retroattivamente tramite dichiarazioni integrative.

28/05/2026

Il decreto per l'istituzione dell'Organismo per la parità è stato pubblicato-https://www.consulentedellavoro.com/?p=40400&utm_source=SocialAutoPoster&utm_medium=Social&utm_campaign=Facebook
A partire dal 1° gennaio 2027, ci sarà un cambiamento nell’autorità nazionale di regolamentazione della parità di trattamento e della lotta contro le discriminazioni in Italia. Questo cambiamento viene sancito dal Decreto Legislativo numero 91/2026 (D.Lgs. n. 91/2026) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2026. Il nuovo ente che verrà istituito si chiama l’Organismo per la parità e avrà il compito di sostituire l’attuale consigliere nazionale di parità e l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica (UNAR).
Questa modifica organizzativa è una diretta conseguenza della necessità di adempiere alle direttive dell’Unione Europea numeri 2024/1499 e 2024/1500. Tali direttive impongono agli stati membri l’istituzione di un organismo indipendente dedicato alla promozione della parità di trattamento e alla lotta contro le discriminazioni fondate su varie basi, tra cui la razza, l’origine etnica, le convinzioni religiose o personali, la disabilità, l’età, l’orientamento sessuale e il genere, sia in termini di sicurezza sociale che in termini di occupazione e di accesso a beni e servizi.
Il D.Lgs. n. 91/2026 specifica anche i dettagli sull’organizzazione e il funzionamento del nuovo Organismo per la parità. Questo includerà la composizione di un collegio, i requisiti per i membri, le possibili incompatibilità e la procedura di nomina. Il decreto fornisce anche una panoramica delle varie funzioni e poteri dell’Organismo, che includeranno attività di sensibilizzazione, prevenzione e promozione della parità di trattamento; l’assistenza alle vittime di discriminazione; la risoluzione di controversie; l’accertamento delle violazioni delle norme antidiscriminatorie; l’emissione di pareri e raccomandazioni; la tutela giurisdizionale; la raccolta di dati e la consultazione di vari stakeholder.
Infine, l’Organismo per la parità sarà incaricato di gestire un registro di tutte le associazioni e gli enti che operano nella lotta contro le discriminazioni. Questo registro va ad aggiungere un ulteriore strumento al servizio del nuovo Organismo per la parità, potenziando quindi la sua capacità di coordinare, sostenere e monitorare le attività svolte da tali associazioni ed enti nella promozione della parità di trattamento e nella lotta contro le discriminazioni.

28/05/2026

Quadro RR 2026: istruzioni INPS per contributi, CPB e scadenze di versamento-https://www.consulentedellavoro.com/?p=40398&utm_source=SocialAutoPoster&utm_medium=Social&utm_campaign=Facebook
La Circolare n. 62/2026 dell’INPS fornisce istruzioni sulla compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2026-PF, indirizzate ad artigiani, commercianti e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata. Si fa riferimento ai redditi d’impresa 2025 per artigiani e commercianti, sottratti le perdite pregresse e includendo le quote di reddito delle S.r.l. partecipate. È necessaria una particolare attenzione per i contribuenti coinvolti nel concordato preventivo biennale: essi devono precisare se i contributi sono calcolati sul reddito concordato, effettivo o misto. Per i professionisti in Gestione separata, la base imponibile include i redditi di lavoro autonomo dichiarati nei quadri RE, RH o LM. I contributi dovuti, detratti gli acconti, seguono le scadenze delle imposte sui redditi: 30 giugno, 30 luglio (con un aumento dello 0,40%) e 30 novembre 2026 per il secondo acconto. Il codice JavaScript incluso alla fine del contenuto non è rilevante per la sintesi.

28/05/2026

Ebav Veneto: Apprenticeship Grant Can Be Requested By June-https://www.consulentedellavoro.com/?p=40396&utm_source=SocialAutoPoster&utm_medium=Social&utm_campaign=Facebook
Ebav Veneto has announced that registered companies in the Metalwork and Dental technical sectors that have converted an apprenticeship contract to a professionalizing apprenticeship contract for an employee within the year 2025 are eligible for a contribution. This announcement applies to companies that are regularly contributing to EBAV. The contribution will be granted given that at least 4 months have passed since the transformation, and that the employment relationship has been maintained, meaning 4 monthly B01 declarations in which the worker appears to have Ebav withholds and Apprentice status have been sent to Ebav.
The contribution categories and relative amounts are as follows:
– Metalworkers – Dental technicians – Food industry workers – Bakers – Marble – Wood – Goldsmiths: a one-time contribution of 400.00 euros;
– Mechanics, Goldsmiths, and Dental technicians: a contribution of 600.00 euros if holder with a Master Craftsman attestation.
Requests for contributions, with all required documentation, must be submitted by June 30, 2026.

28/05/2026

Bilanci 2025: deposito entro il 1° giugno 2026 con particolare attenzione alla nota integrativa-https://www.consulentedellavoro.com/?p=40394&utm_source=SocialAutoPoster&utm_medium=Social&utm_campaign=Facebook
Le aziende che hanno approvato il loro bilancio il 30 aprile 2026 hanno fino al 1° giugno 2026 per depositarlo presso il Registro delle Imprese. Questa proroga è dovuta al fatto che la scadenza standard del 30 maggio cade di sabato. A tale proposito, l’art. 2435 del codice civile richiede la presentazione del bilancio entro 30 giorni dall’approvazione dell’assemblea. Questo processo deve essere effettuato in modo telematico, inviando il bilancio in formato XBRL, il verbale dell’assemblea e qualsiasi allegato pertinente.
È importante prestare particolare attenzione alla nota integrativa, in particolare alla sezione relativa al numero medio di dipendenti, poiché questa informazione è rilevante per determinare l’obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore nelle Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.), come previsto dall’art. 2477 del codice civile. Se l’azienda non deposita il bilancio in tempo, sia gli amministratori che i sindaci potrebbero essere soggetti a sanzioni amministrative. La multa per il bilancio viene incrementata del terzo, ma può essere diminuita se il deposito viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza.
Infine, si riscontra un riferimento tecnico all’inserimento di un componente JavaScript di Facebook, presumibilmente per abilitare alcune funzionalità legate all’interazione con i social media. Tuttavia, questo elemento non ha particolare rilevanza rispetto al contenuto principale del testo.

28/05/2026

Reddito Agrario 2026: Vertical Farm e Nuove Attività Agricole Entrano nei Dichiarativi-https://www.consulentedellavoro.com/?p=40392&utm_source=SocialAutoPoster&utm_medium=Social&utm_campaign=Facebook
Il Decreto Legislativo n. 192/2024, in attuazione della riforma IRPEF/IRES, ha modificato la disciplina dei redditi agrari e delle “altre attività agricole” nei modelli dichiarativi 2026. L’Agenzia delle Entrate ne ha illustrato le novità con la circolare n. 12/E/2025. In particolare, queste novità riguardano le coltivazioni evolute all’interno di fabbricati, come le vertical farm, le colture idroponiche e la micropropagazione in vitro. Questi tipi di attività possono generare reddito agrario, ma solo entro determinati limiti di superficie. Restiamo in attesa del decreto MASAF/MEF che dovrà stabilire i criteri e le modalità catastali.
La riforma include nel reddito agrario anche la produzione di beni, sia materiali che immateriali, che sono correlati alla protezione ambientale e alla lotta contro i cambiamenti climatici. Se si superano i limiti indicati nell’articolo 32 del TUIR, i redditi saranno calcolati secondo le regole forfetarie dell’articolo 56-bis. Tuttavia, c’è la possibilità di optare per il regime ordinario. In tal caso, è necessario comunicare la decisione secondo le regole vigenti.
Infine, il testo include un codice relativo alla funzione di Facebook. Si riferisce alla creazione e all’inserimento di un elemento JavaScript (‘script’) nel documento HTML. L’elemento viene inserito prima di un altro (‘fjs’) già presente. Questo si fa per collegare il sito a Facebook, per permettere l’integrazione di diverse funzionalità del social network.

28/05/2026

Omissione Contributiva Prolungata: Si alle Dimissioni per Giusta Causa e alla NASpI-https://www.consulentedellavoro.com/?p=40389&utm_source=SocialAutoPoster&utm_medium=Social&utm_campaign=Facebook
L’ordinanza n. 5445 dell’11 marzo 2026 della Corte di Cassazione ha confermato che la mancata versazione dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro può costituire una giusta causa di dimissioni, qualora tale comportamento sia grave e continuativo. Il caso preso in considerazione riguardava un’omissione durata circa 16 mesi, che ha minato il rapporto di fiducia tra le parti coinvolte.
La sentenza sottolinea che tale mancato comportamento non è semplicemente da considerare un’irregolarità amministrativa, bensì una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede. In parole povere, il datore di lavoro non ha rispettato i suoi doveri contrattuali.
Non viene indicata una soglia temporale precisa perché ciò che ha davvero valore è la persistenza dell’inadempimento e il suo impatto sul rapporto di lavoro. In altre parole, se il comportamento scorretto persiste ed influisce sul rapporto di lavoro, allora sarà considerato una giusta causa di dimissione.
Le dimissioni per giusta causa consentono al lavoratore l’accesso alla NASpI, una prestazione di disoccupazione, e comportano per il datore di lavoro l’obbligo di pagare una sanzione, come previsto dalla Legge n. 92/2012.
In conclusione, la decisione della Corte di Cassazione sottolinea l’importanza della corretta versazione dei contributi previdenziali da parte delle aziende, ricordando ai datori di lavoro le loro responsabilità e i possibili rischi legali in caso di mancata adesione a questi obblighi.

28/05/2026

Valido il Controllo Indiretto per la Liquidazione dell'IVA di Gruppo tramite Più Controllate-https://www.consulentedellavoro.com/?p=40387&utm_source=SocialAutoPoster&utm_medium=Social&utm_campaign=Facebook
La sentenza n. 16016 del 25 maggio 2026 della Corte di Cassazione ha affermato che per la liquidazione IVA di gruppo, il requisito del controllo superiore al 50% può essere soddisfatto anche indirettamente. Ciò significa che il controllo di una società partecipata può derivare dalla somma delle quote detenute da società direttamente controllate dalla capogruppo.
Il caso riguardava una società capogruppo che possedeva indirettamente la totalità del capitale di un’altra società attraverso due sussidiarie, ognuna delle quali deteneva il 50% del capitale. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato questo regime, ma la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo corretta l’interpretazione favorevole alle contribuenti.
Secondo i giudici, il concetto di controllo, ai fini IVA, deve essere interpretato alla luce dei principi unionali e della lotta contro le frodi, senza riferimenti automatici a categorie di diritto civile.
La sentenza contribuisce all’evoluzione dell’interpretazione giuridica italiana riguardo all’IVA di gruppo. Implica che la capogruppo può esercitare un controllo effettivo su una società partecipata attraverso altre società controllate.
La Corte di Cassazione ha quindi mantenuto un approccio che privilegia l’efficienza e la flessibilità, prendendo in considerazione le specificità del contesto aziendale e commerciale e offrendo una certa flessibilità alle imprese nella gestione delle loro strutture di gruppo, pur rimanendo all’interno dello spirito e degli obiettivi delle regole dell’IVA.
La parte finale del contenuto si riferisce a un codice di incorporazione per un plugin di Facebook, che non è pertinente per il contesto della sentenza della Corte di Cassazione italiana.

27/05/2026

Estensione delle agevolazioni per la prima casa ai fabbricati collabenti recuperabili per uso abitativo-https://www.consulentedellavoro.com/?p=40385&utm_source=SocialAutoPoster&utm_medium=Social&utm_campaign=Facebook
Nella recente risposta a interpello n. 108/2026, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicabilità delle agevolazioni fiscali per la “prima casa” anche per l’acquisto di edifici collabenti classificati nella categoria catastale F/2. Questo significa che i beneficiari possono richiedere il beneficio anche se l’immobile è inabitabile o non genera reddito al momento del contratto notarile, a condizione che l’immobile sia recuperabile e trasformato efficacemente in un’abitazione entro un arco di tempo di tre anni.
Questa decisione riguarda il caso specifico dell’acquisto di un terreno rurale con trulli in rovina, che l’acquirente intende ristrutturare e registrare come casa di abitazione. Questa interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate supera la precedente linea guida del 2019 e si allinea alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che equipara le proprietà F/2 con gli immobili in fase di costruzione.
Ciò nonostante, rimangono alcuni requisiti standard per beneficiare di questa agevolazione. In primo luogo, è necessario che il richiedente sia residente nel Comune in cui si trova l’immobile. Inoltre, non devono essere presenti altre proprietà che godono di agevolazioni fiscali e l’immobile non deve avere una destinazione finale di lusso. Di conseguenza, diventa di fondamentale importanza documentare accuratamente il progetto di recupero dell’immobile e rispettare i termini previsti per farlo.
Ciò detto, la notizia si conclude con un frammento di codice non correlato, destinato all’integrazione di Facebook all’interno di una pagina web. Questo non è pertinente per la questione discussa e non ha conseguenze sull’interpretazione del contenuto sopra riportato.

27/05/2026

Nuovi livelli di reddito per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare-https://www.consulentedellavoro.com/?p=40383&utm_source=SocialAutoPoster&utm_medium=Social&utm_campaign=Facebook
The National Institute of Social Security (INPS) in Italy has announced new family income levels for the family allowance for different types of family units, effective from July 1, 2026. The announcement followed a change in the consumer price index for families of workers and employees, excluding to***co, which increased by 1.4% between 2025 and 2024.
As a result, the income levels in the tables containing the monthly amounts of the Family Allowance have been revalued using the aforementioned index and will be in effect for the period from July 1, 2026, to June 30, 2027. The circular includes tables containing the new income levels, along with corresponding monthly benefit amounts to be applied during the above-mentioned period for different types of family units.
The same income levels will also hold valid for determining daily, weekly, fortnightly, and monthly benefit amounts.

Indirizzo

Via Bignone 83 M
Pinerolo
10064

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:30
14:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 12:30
14:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 12:30
14:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 12:30
14:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 12:30
14:00 - 18:00

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