28/12/2025
Il principio della separazione delle carriere in Italia prevede la distinzione netta tra le funzioni e i percorsi professionali dei magistrati giudicanti (i giudici) e quelli requirenti (i pubblici ministeri o PM).
A seguito dell'approvazione definitiva della riforma costituzionale avvenuta il 30 ottobre 2025, questo principio è stato integrato nella Costituzione italiana.
Punti chiave della riforma (aggiornati a dicembre 2025)
Percorsi distinti: Giudici e PM appartengono ora a due rami professionali separati e non più comunicanti. Viene eliminata la possibilità di cambiare ruolo durante la carriera, pratica precedentemente consentita seppur con limiti.
Sdoppiamento del CSM: Sono stati istituiti due distinti organi di autogoverno: il Consiglio Superiore della Magistratura Giudicante e il Consiglio Superiore della Magistratura Requirente.
Terzietà del giudice: L'obiettivo principale è garantire la piena attuazione del "giusto processo" (Art. 111 Cost.), assicurando che il giudice sia equidistante tra accusa e difesa, senza legami di colleganza professionale con il PM.
Alta Corte disciplinare: La riforma introduce un'Alta Corte esterna ai due CSM per giudicare i magistrati sotto il profilo disciplinare, con membri in parte nominati tramite sorteggio.
Prossimi passi e Referendum
Sebbene il Parlamento abbia approvato il testo con voto finale in Senato nell'ottobre 2025, la riforma non ha raggiunto la maggioranza qualificata dei due terzi necessaria per evitare il referendum confermativo. Di conseguenza:
Il referendum costituzionale è previsto per la primavera del 2026.
Il quesito referendario è già stato formulato e la Corte Costituzionale ne sta seguendo l'iter formale.
Dibattito in corso
Sostenitori (Governo, Camere Penali, Avvocatura): Ritengono che la riforma renda il processo più equo, eliminando la "vicinanza" tra chi accusa e chi giudica.
Oppositori (Associazione Nazionale Magistrati - ANM): Temono un indebolimento dell'indipendenza del PM e il rischio che quest'ultimo finisca sotto l'influenza del potere esecutivo, perdendo la comune cultura della giurisdizione.