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Dr Cesare Iannotti - Consulente Patrimoniale La consulenza patrimoniale aiuta

Avete mai pensato che per disinformazione, per pigrizia o semplicemente per distrazione non avete compiuto una piccola azione che oggi vi vede perdere la casa, pagare tasse evitabili, provocare liti tra i vostri congiunti?

Una delle modalità più frequenti attraverso le quali si spostano quote di patrimonio sono le liberalità che un soggetto ...
21/05/2024

Una delle modalità più frequenti attraverso le quali si spostano quote di patrimonio sono le liberalità che un soggetto dispone a favore di un altro.
Negli ultimi anni si assiste ad un incremento di chiarimenti e argomentazioni in merito proprio perché le modalità di estrinsecazione sono le più varie.
Premetto col dire che se ogni donazione é atto di liberalità, non ogni atto di liberalità è donazione, basti pensare ai prestiti, ai depositi, ecc.

Recentemente la Cassazione con la sentenza 7442/2024 ha riepilogato le tre tipologie riferibili alle donazioni: ” dirette”, “indirette” e “informali”.
Le prime sono quelle tipiche nelle quali “per spirito di liberalità” una parte (donante) registra una diminuzione del proprio patrimonio e l’altra (donatario) un corrispondente arricchimento del suo. �Proprio perché trattasi di circostanze importanti, la legge richiede l’atto pubblico e la presenza di 2 testimoni affinché con tale solennità il donante sia ben consapevole di quanto sta facendo.

La categoria delle donazioni indirette si è andata consolidando: esse sono quelle che raggiungono “per spirito di liberalità” il medesimo effetto donativo delle dirette senza tuttavia le ricordate formalità.
Sono quelle operazioni in cui si arricchisce il donatario senza formalismi, non essendovi un passaggio immediato di valori patrimoniali da un soggetto ad un altro.
Le donazioni indirette si caratterizzano quindi per il fine perseguito e non già per lo strumento adottato a tale scopo che, dunque, può essere costituito da qualunque negozio (o da più negozi collegati) che producono in concomitanza con il suo effetto diretto anche l’arricchimento del destinatario della liberalità.

Come si vede, centrale a tali istituti è lo “spirito di liberalità” per comprendere il quale basta pensare ad un concetto opposto all’obbligo.
Ad esempio, il coniuge che versa l’assegno periodico all’ ex lo fa per un obbligo non certo per spirito di liberalità.

Vi é infine la categoria delle donazioni informali le quali “consistono nello svolgimento di un’attività materiale [...] o nella tenuta di un comportamento consapevolmente omissivo” da cui derivi la diminuzione del patrimonio del dante causa e il conseguente aumento di quello del donatario.

Da un punto di vista fiscale, a fronte delle numerosissime modalità in cui, come detto, le liberalità indirette possono palesarsi, esse vanno ricondotte, ai fini dell’imposta di donazione, all’art. 56-bis del D Lgs. 346/90 che va interpretato nel senso che la donazione indiretta non risultante da un atto soggetto a registrazione non è tassabile in sé per sé, ma solo se:�1) il contribuente preferisce registrarla o se �2) si trova a confessarne l’esistenza nel corso dell’accertamento di altri tributi.

> Nel primo caso essa sconta l’imposta di donazione con le aliquote (4%, 6% o 8%) a seconda del grado di parentela intercorso e le franchigie ordinarie (1 milione di euro, 1,5 milioni di euro, 100.000 euro); �> nel secondo caso, in caso di accertamento della liberalità per effetto della dichiarazione resa dall’interessato, si applica l’aliquota più alta, pari attualmente all’8%, al superamento delle franchigie. �La sentenza di cui sopra ha affermato quindi che non esiste un obbligo generalizzato di registrazione per le donazioni indirette, la cui tassazione potrebbe scattare solo nelle fattispecie individuate dall’art. 56-bis citato.

31/10/2023

Oggi ripartono i termini per le agevolazioni prima casa.

Si parla di "prima casa" in relazione alle imposte sul trasferimento di immobili, registro e Iva, che sono appunto dovute in forma ridotta quando il contribuente non possiede un altro immobile ad uso abitativo oppure, se lo possiede, lo rivende entro il termine di un anno.

I termini per le agevolazioni prima casa sono state sospesi dal 1° aprile 2022 a ieri, 30 ottobre 2023.
Quali sono questi termini?
- 18 mesi per trasferire la residenza nel Comune dove si acquista un immobile;
- Un anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire a propria abitazione principale per chi vende entro 5 anni dall’acquisto precedente per il quale aveva beneficiato delle agevolazioni fiscali “prima casa”
- Un anno per alienare la “vecchia” prima casa se al momento del nuovo acquisto si avessero diritti reali su abitazione già acquistata con beneficio;
- Un anno tra i due acquisti (vecchio e nuovo) per maturare e sfruttare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.

Un semplice esempio chiarirà.

Ho comprato casa il 28 aprile 2022 e al momento della stipula del rogito ho dichiarato che avrei trasferito la residenza entro 18 mesi nel Comune dove si trova l’immobile.
In mancanza della sospensione tale trasferimento sarebbe dovuto avvenire entro il 28 ottobre 2023. In realtà invece tale termine non ha mai cominciato a decorrere ed avrò tempo per fare questo trasferimento fino al 30 aprile 2025.
Invece tutti i termini pari a un anno sopra ricordati scadranno il 31 ottobre 2024.

Coacervo ereditario e donativoIl mese di ottobre sembra essere diventato il mese del superamento delle visioni diverse t...
27/10/2023

Coacervo ereditario e donativo

Il mese di ottobre sembra essere diventato il mese del superamento delle visioni diverse tra Agenzia delle Entrate e Cassazione.
Così è stato l’anno scorso con la famosa Circolare n. 34 sul Trust e così è quest’anno con la circolare n. 29/E del 19 ottobre scorso.
Qual è l’allineamento di quest’anno?
Riguarda il coacervo ereditario.
Detto così sembra un concetto astruso.
Quando una persona viene a mancare, coloro che diventano suoi eredi hanno una franchigia che dipende dal grado di parentela. Nel caso dei coniugi o dei figli, per esempio, tale importo vale un milione, ovvero ciascuno di tali eredi pagherà le imposte di successione solo per le cifre che superano tale soglia (detta appunto franchigia).
Ma se in vita il de cuius avesse fatto una donazione per 300.000,00 € a uno dei figli, e avesse quindi impoverito il suo patrimonio per tale importo, bisogna tenerne conto ai fini del calcolo della franchigia?
Quei 300.000,00 avrebbero già eroso in parte quel milione?
Negli ultimi anni la Cassazione si é sempre espressa in maniera negativa mentre l’Agenzia ha sostenuto la posizione opposta, con il risultato di tassare queste situazioni, alimentando quindi un notevole contenzioso.
Quindi da oggi si potrà donare in vita senza che quegli importi erodano la franchigia in sede successoria.

Attenzione però!
Quel che vale in sede ereditaria non vale per il coacervo donativo.
Quindi se tra il medesimo donante e donatario ci fossero più donazioni che facessero superare la soglia di franchigia prevista dal rapporto di parentela, si dovrà assoggettare l’importo eccedente all’imposta di donazione.

L’art. 13 della legge di bilancio presentata in questi giorni ridisegna 80 anni di  codice civile e dà una vigorosa spal...
26/10/2023

L’art. 13 della legge di bilancio presentata in questi giorni ridisegna 80 anni di codice civile e dà una vigorosa spallata a norme che avevano ingessato il mercato immobiliare e quello del credito.
Le norme attualmente in vigore prevedono che i legittimari (coniugi, figli, ed in mancanza di questi, gli ascendenti) che all’apertura di una successione siano stati lesi da donazioni fatte in vita dal de cuius possono esperire le azioni di riduzione e di restituzione con la quale chiedere la restituzione del bene donato al proprietario (terzo acquirente del donatario).
In tale situazione chi acquista un bene donato rischia tali cause per 20 anni dalla trascrizione della donazione. Inoltre i beni donati in questi casi tornano liberi da ipoteche: il che significa che le banche non possano rischiare di perdere le ipoteche.
In parole semplici acquistare beni donati è rischioso e venderli o ipotecarli molto complicato
Tutto questo meccanismo viene smantellato dalle nuove norme, per cui se un bene è stato donato, la sua trasferibilità non porterà con sé l’alea della restituzione.
Quindi, sia l’acquirente a titolo oneroso, che la banca finanziatrice che abbia un’ipoteca sul bene, non correranno più il pregiudizio che la donazione abbia leso la quota di legittima spettante ai legittimari.
Chi va a rimetterci saranno quindi i legittimari laddove il patrimonio del donatario non fosse capiente (perché sarà questi che dovrà monetizzare in danaro quanto loro spettante).
Una vera rivoluzione che sembra andare nella direzione di facilitazione nella circolazione dei beni e più semplice accesso al credito per tali tipologie di atti.
Da notare infine la norma transitoria che denota una finezza tecnica da non sottovalutare.
Tali nuove norme infatti saranno applicate alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio 2024. Per quelle precedenti i legittimari avranno 6 mesi di tempo per notificare e trascrivere un atto di opposizione alle donazioni. In mancanza di tale attivazione, dopo 6 mesi le nuove norme varranno per tutte le successioni.

Il Fondo Patrimoniale e i debiti da lavoro L’art. 2740 c.c. è uno dei capisaldi del nostro ordinamento disponendo che il...
09/10/2023

Il Fondo Patrimoniale e i debiti da lavoro

L’art. 2740 c.c. è uno dei capisaldi del nostro ordinamento disponendo che il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri per i debiti contratti.
In talune ipotesi, tassativamente circoscritte, il legislatore tuttavia concede che si possa non sottostare a tale articolo.
Accade quando alcuni beni vengono segregati per la realizzazione di determinati fini e quindi possano essere utilizzati solo per il soddisfacimento di tali finalità.
Tra queste ipotesi di limitazione della responsabilità patrimoniale rientra il Fondo Patrimoniale.
Con tale istituto i coniugi, o anche terzi, possono destinare alcuni beni (immobili, titoli di credito o mobili iscritti nei pubblici registri) alla finalità di soddisfazione dei bisogni della famiglia.
Se il creditore fosse a conoscenza che il debito assunto avesse una connotazione estranea ai bisogni familiari non potrebbe aggredire i beni rientranti nel perimetro del fondo patrimoniale.
Fin qui nulla di nuovo.
La recente sentenza della Cassazione 27562 prende posizione su uno degli aspetti più controversi relativi all’istituto.
Come vanno considerati i debiti professionali o imprenditoriali? Fanno parte di debiti assunti a fini privati lasciando presupporre la presunzione di inerenza del debito alle esigenze della famiglia oppure no?

Ebbene la Corte propende per questa seconda soluzione ritenendo un debito così generato riferito in via immediata e diretta ai fini dello svolgimento dell’attività professionale o commerciale e non per esigenze della famiglia.
Sarà quindi il creditore a dover provare il vincolo funzionale “diretto ed immediato” tra l’obbligazione e le esigenze della famiglia.

IMU: la prima volta dopo la storica sentenza della Corte Costituzionale Lo scorso mese di ottobre si è distinto per alcu...
31/05/2023

IMU: la prima volta dopo la storica sentenza della Corte Costituzionale

Lo scorso mese di ottobre si è distinto per alcune pronunce di assoluta importanza.
E’ il caso della storica sentenza n. 209 della Corte Costituzionale con la quale si è ribaltato un orientamento consolidato relativo alle agevolazioni IMU.
Fino al 13 ottobre scorso infatti si è ritenuto che il trattamento tributario agevolato venisse meno ogni volta che il nucleo familiare non soddisfasse per tutti i componenti il requisito della residenza e della dimora abituale.
In relazione all'articolo 3 della Costituzione, infatti, che regola i principi fondamentali di uguaglianza dei cittadini, la Corte ha ritenuto di capovolgere tale impostazione, soprattutto alla luce della evoluzione sociale della famiglia dove effettive esigenze comportano di frequente la fissazione di differenti residenze anagrafiche e dimore abituali da parte dei componenti della stessa.
Come noto il prossimo 16 giugno si dovrà pagare la prima rata del tributo e quindi ciascun contribuente non dovrà più preoccuparsi dei 2 requisiti di cui sopra riferiti ai suoi familiari.
Grazie quindi a tale riformulazione della nozione di abitazione principale ai fini IMU laddove i coniugi abbiano una residenza in immobili diversi, nel medesimo o in altro Comune, ciascun immobile potrà scontare l’esenzione.
Ovviamente la verifica della dimora abituale deve basarsi su un’attività tale da poter confermare che il soggetto viva effettivamente in quell’immobile e possa così aver diritto all’agevolazione. �Sono escluse quindi seconde abitazioni ecc.
Laddove quindi il Comune contesti l’applicazione dell’esenzione sarà onere del contribuente dimostrare, con dati di fatto, tale condizione.

03/05/2023

Trasmissione delle quote societarie:

Un consiglio valido per ogni stagione e per ogni ambito è quello di conservare la documentazione che provi determinate circostanze.
Se si trasferisce per successione l’azienda per esempio si può godere dell’agevolazione prevista dal ben noto art 3 comma 4-ter del D. lgs 346/90, se vengano rispettate le condizioni ivi espresse.
Possono tuttavia quindi esistere casi dove tale esenzione non può applicarsi, come ad esempio se si trasferisca a soggetti diversi dai discendenti o dal coniuge.�Bisogna quindi procedere alla quantificazione del valore dell’azienda.
A seconda che l’imprenditore scomparso fosse tenuto o meno alla tenuta dell’inventario, si possono seguire 2 diversi criteri.�Nel caso di mancanza dell’inventario occorre riferirsi al valore venale dei beni e degli elementi passivi andando a redigere una sorta di inventario ad hoc, mentre se tale documento esistesse, redatto con cadenza annuale, si prenderebbero come valori quelli attivi e passivi riportati nell’ultimo inventario, che va poi allegato alla denuncia di successione.
La presenza dell’inventario costituisce inoltre una barriera anche per l’amministrazione finanziaria che deve attenersi ai valori espressi (dai quali è sempre escluso l’avviamento) a meno che non voglia dimostrarne la non attendibilità.
Proprio su tale punto si è espressa la Cassazione con sentenza 11467 /2022 affermando che per il principio di giusto processo e parità delle armi deve riconoscersi anche al contribuente la possibilità di provare il valore effettivo delle partecipazioni oggetto di successione o donazione, laddove il dato contabile divergesse della realtà mutata degli accadimenti societari non riflessi adeguatamente nella rappresentazione contabile del patrimonio netto.
Un’importante apertura per tutti quei casi in cui le poste risultino quindi non adeguate e dove poter esporre dati tali da evitare rettifiche a posteriori della base imponibile dell’imposta di successione.�Come dicevo, la conservazione di prove che possano dimostrare tale stato è quindi cruciale.
Prospettiva ed organizzazione, due connotati da tenere sempre a mente, anche nella vita di tutti i giorni.

Il nuovo scenario delle criptoattivitàSempre più spesso mi imbatto in casi di persone che hanno gestito (male) gli inves...
02/02/2023

Il nuovo scenario delle criptoattività

Sempre più spesso mi imbatto in casi di persone che hanno gestito (male) gli investimenti in criptovalute, argomento già ricorrente ma che lo sarà sempre di più anche alla luce delle novità portate dalla Legge di bilancio 2023 con la quale il nostro Paese ha preso posizione, e siamo tra i primi a farlo.

Sostanziale il cambiamento di approccio: infatti fino a dicembre 2022 prevaleva l’assimilazione delle Cripto alle valute estere.

Ora invece la legge di bilancio istituisce una nuova fattispecie imponibile nell’ambito dei “redditi diversi” ex art. 67 del TUIR , aggiungendo il comma 1 lett C-sexies.

La vera novità risiede nella circostanza che vengono individuate 2 diverse materie che possono produrre materie assoggettabili a tassazione:

Il differenziale da realizzo tra il corrispettivo al valore normale di cessione o permuta e il costo o valore di acquisto “certo e documentato"
I proventi da detenzione previsti dall’art 68 comma 9-bis (anch’esso nuovo).

La legge dà la possibilità di aggiornare il valore delle cripto attività possedute al primo gennaio 2023, elemento utile per poter quantificare la base imponibile, sebbene mi chiedo come si possa fare per quelle attività (vedi NFT) per le quali in mancanza di un criterio di riferimento non è prevista neppure la perizia di stima giurata.

Una volta identificato il valore delle criptoattività, il loro riconoscimento fiscale è subordinato alla corresponsione di un’imposta sostitutiva pari al 14%, assolta in 2 modalità: totalmente entro il prossimo 30 giugno oppure in 3 rate, sempre al 30 giugno, ma aggiungendo, per il 2024 e il 2025 , un onere in più del 3% annuo.

Laddove l'attività non dichiarata non abbia prodotto materia imponibile, né da realizzo né da mera detenzione, è sufficiente assolvere un’imposta sostitutiva pari allo 0,5% del valore di tali criptoattività per poter essere assoggettati a sanatoria.

Laddove, invece, l'attività non dichiarata abbia comportato non solo la mancata dichiarazione di detenzione o possesso ma anche la mancata dichiarazione di componenti positivi di reddito, allo 0,5% del valore delle criptoattività possedute alla fine di ciascun anno o al momento del realizzo, è fatto anche obbligo di assolvere un’imposta sostitutiva pari al 3,5%.

Si paga la plusvalenza se nel periodo d’imposta si è raggiunta una plusvalenza maggiore di 2.000 €.

16/12/2022

Lo strano caso del Signor TRUST

Come a tutti noto, in Italia manca una legge ad hoc sul trust.
L’istituto venne recepito in Italia dalla convenzione dell’Aja del 1985, poi ratificata e resa esecutiva nel 1989 ed entrata in vigore dal 1992 con la legge n. 364.
Da allora la vita del Trust in Italia non è stata mai semplice. Rifacendoci alla sua storia più recente possiamo dire che negli ultimi 8 anni lo strumento, che pur si può adattare ad una molteplicità di situazioni, ha subìto il forte contrasto tra la posizione dell’Agenzia delle Entrate e la Cassazione. Il tutto ruotava intorno al momento impositivo da applicare alle imposte indirette.
Secondo l’Agenzia bisognava applicare la tassazione delle imposte al momento della dotazione dei beni in trust sulla base del presupposto che in quel momento si costituiva un “vincolo di destinazione” sui beni trasferiti al trustee, vincolo che determinava la segregazione del patrimonio del disponente..
La Cassazione diversamente si é invece orientata con oltre 130 sentenze verso il principio per cui il presupposto impositivo non si verifica nel momento di costituzione del vincolo perché in quel momento non vi è alcun incremento patrimoniale stabile corrispondente all'atto di apporto dei beni. Pertanto l’imposizione va effettuata in uscita, quando i beni verranno assegnati ai beneficiari.
Come noto, la querelle ha trovato la risposta definitiva lo scorso 20 ottobre con la già famosa circolare n. 34E con cui l’agenzia prende atto e si allinea con la tesi dei giudici.
Passaggio atteso per anni e, quindi, raggiunto. 
Ovviamente l’istituzione del Trust diventa decisamente meno oneroso. Il disponente paga in entrata solo imposte fisse (200 € ciascuna).
Eppure…
La circolare lascia uno spazio alla tassazione immediata (quindi in entrata) laddove esistano delle ipotesi per cui i beneficiari individuati possano ottenere un immediato arricchimento già al momento dell'istituzione del trust, indipendentemente dalla discrezionalità del trustee o del disponente, grazie a clausole che ne impongano un trasferimento immediato a loro vantaggio.

Tale spazio di manovra viene accolto oggi con favore da molti rappresentando un’opportunità per dare certezza alla tassazione ed evitare quindi l’alea legata ad un possibile aumento delle imposte negli anni.

Pagare le tasse subito diventa quindi “opportunità”: proprio il “sentiment” opposto di quanto atteso per anni.
E’ proprio destino che il Trust debba avere vita poco tranquilla in Italia.

Circolare Agenzia sul Trust: un'attesa di 14 mesi L’aspettavamo da 14 mesi. Tanto è passato dalla bozza di circolare del...
31/10/2022

Circolare Agenzia sul Trust: un'attesa di 14 mesi
L’aspettavamo da 14 mesi.
Tanto è passato dalla bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate (11 agosto 2021) alla circolare n. 34 del 20 ottobre scorso.
In quella bozza l’Agenzia si era finalmente allineata, dopo oltre 100 sentenze della Cassazione di parere opposto, alla riferibilità delle imposte di donazione solo al momento in cui i beni sarebbero stati trasferiti ai beneficiari e non al momento della dotazione del Trust.
L’impostazione è confermata. Quindi non è applicabile la tassazione proporzionale (di donazione, ipotecaria e catastale) in sede di dotazione del patrimonio a qualsiasi tipo di trust. La tassazione è rinviata quando i beneficiari si vedranno assegnare il patrimonio vincolato.
Rimanevano peraltro molti passaggi da chiarire di cui riferisco i più rilevanti:

Imposte già versate:

È evidente che data la nuova direzione ci si chieda che fine debbano fare le imposte già pagate da coloro i quali, in precedenza avessero invece versato le imposte.
La circolare distingue 2 ipotesi:
nel caso in cui i trust siano rimasti invariati sia per quanto riguarda il patrimonio conferito che per quanto riguarda il beneficiario nulla più si deve pagare al momento di attribuzione finale dei beni.
Maggiormente articolato il secondo caso. Nel momento in cui il trust non sia rimasto identico a se stesso (per esempio è stato apportato un nuovo immobile), le imposte che siano state versate all'inizio si dovranno scomputare da quelle dovute in uscita, con la conseguenza che laddove le imposte in uscita fossero minori non vi sarebbe alcun diritto di rimborso.
Va osservato che tuttavia queste possibilità fanno riferimento solo guardando al passato.

Agevolazione “prima casa”

Se nella dotazione di un trust rientrasse un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”, tale comportamento può comportare la decadenza (del disponente) dall'agevolazione fiscale eventualmente fruita. Quindi un contribuente che avesse acquistato un immobile beneficiando delle agevolazioni “prima casa” e lo conferisse in un trust meno di cinque anni dopo tale acquisto agevolato decade dall'agevolazione (salvo che ne acquisti un altro e lo adibisca ad abitazione principale entro un anno).

Sempre in tema di case, viene definito che se il trustee comprasse un immobile e il beneficiario avesse diritto a godere delle agevolazioni “prima casa” non può sfruttare tale esenzione e neppure applicare il criterio del prezzo valore (ovvero la possibilità di pagare l’imposta di registro sul valore catastale e non sul valore venale dell’immobile).

La Corte Costituzionale fa chiarezza su IMU per doppie case di coniugi e unioni civiliNegli ultimi 3 anni, a seguito del...
14/10/2022

La Corte Costituzionale fa chiarezza su IMU per doppie case di coniugi e unioni civili

Negli ultimi 3 anni, a seguito della “nuova IMU” L. 160/2019 art. 741, abbiamo assistito ad un ping pong di interpretazioni e visioni contrastanti su come andassero considerate le situazioni di doppie abitazioni ai fini IMU.
Il concetto centrale è quello di “abitazione principale” che postulava l’unicità dell’immobile. 

Abitazione principale è quella dove coincidono residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare.
La legge prevedeva che se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, ma situati nello stesso Comune, l’agevolazione si applica per un solo immobile.
La Cassazione negli anni ha ribadito che se due coniugi risiedevano in due Comuni distinti nessun fabbricato poteva essere considerato abitazione principale ai fini Imu (per tutti, Corte di Cassazione, n. 20130 del 24.09.2020).
In effetti, il riferimento al “nucleo familiare” inserito nella legge finiva per penalizzare i coniugi e le unioni civili rispetto ai conviventi che possono beneficiare di un’agevolazione ciascuno, non sussistendo alcun nucleo familiare.

Così ieri la Corte Costituzionale (sentenza n. 209/2022) dichiarando l’incostituzionalità delle varie norme che richiamano previsioni identiche, ha riconfermato il diritto all’esenzione IMU per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile. Al fine di qualificare un immobile come abitazione principale ci si dovrà riferire al solo possessore dello stesso, senza alcun rilievo per i componenti del nucleo familiare. 

Esemplificando due coniugi possessori di due immobili (medesimo Comune o diversi), nei quali ciascuno abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale, potranno entrambi per proprio conto godere dell’esenzione IMU ex L.160/2019.
La Corte ha specificato altresì che ciò non significa in automatico la possibilità di ritenere possibile l’esenzione per le “seconde case” ma assegnare invece una forte responsabilità ai
Comuni al fine di svolgere quel ruolo di controllo efficace e puntuale che il mutuato contesto legislativo consente.

06/09/2022

Alcuni interrogativi necessari sulle Eredità digitali

Stamani ero fuori studio e avevo necessità di accedere al mio conto corrente bancario.
Facile, ho pensato.
Invece, per non so quale motivo, non mi è venuto in mente il numero del conto che in genere ricordo senza alcun problema. Ovviamente non ho potuto operare.
No memoria, no conto: potrebbe essere un slogan.
E’ il mondo del digitale. Tutti ne siamo coinvolti. E tutti abbiamo metodi personali per tenere a mente le mille password, login e codici vari che ci vengono chiesti.
Ed è anche un universo sconosciuto nelle sue regole di funzionamento.
Una mia amica, cui è stata rubata l’identità digitale su un famoso network, ha dovuto affrontare un iter lungo, articolato e faticoso per dimostrarne la paternità!
E’ il mondo digitale che è (e sarà) anche il nostro patrimonio digitale.
E come trasmetteremo questo patrimonio quando non faremo più parte di questo mondo?
E’ il tema che va più di moda vista la mancanza di una legislazione specifica.
Parlare di criptovalute, wallett, piattaforme exchange, NFT, ma anche solo di bacheche digitali, profili social, ecc. è ormai naturale.
Ma pochi sanno come gestirne un passaggio o difendersi in caso di problemi.
Domande utili:
Se ho un wallet di cripto valute a chi e come affido le credenziali di accesso?
Ho idea di quale siano le sedi delle società che mi offrono i servizi che utilizzo in rete? A quali legislazioni rispondono?
Posso fidarmi delle aziende che promettono la conservazione dei miei dati?
Mi è chiaro cosa siano e come vanno utilizzate le firme di recupero?
Ho idea di quali sono gli strumenti attuali che posso utilizzare per trasmettere tutto questo?

Da queste domande appare evidente che i vincoli della conoscenza di determinati parametri/chiavi crittografiche al fine di poter accedere ai patrimoni digitali rende la scelta della pianificazione della propria successione, obbligata. Sempre di più.

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