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20/01/2026

Sulla MEDIAZIONE AGENZIE IMMOBILIARI
"Nel contratto di mediazione, ai sensi dell'art. 1755 cod. civ., il diritto alla provvigione sorge esclusivamente con la conclusione dell'affare, che si verifica quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si costituisce un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica del negozio nelle forme di cui all'art. 2932 cod. civ., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. È nulla per vessatorietà, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice del consumo, la clausola del riconoscimento provvigionale che preveda la maturazione del diritto alla provvigione in una fase anteriore alla conclusione dell'affare, quale la mera comunicazione dell'accettazione della proposta irrevocabile, anche in caso di successivo mancato perfezionamento per ripensamento del proponente, in quanto tale pattuizione determina un significativo squilibrio normativo stravolgendo il fondamento causale dell'operazione economico-giuridica e violando il principio di gradualità che impone la corrispondenza tra compenso e attività effettivamente svolta dal mediatore. La nullità della clausola vessatoria opera anche quando non sia previsto un meccanismo di adeguamento del compenso all'attività concretamente espletata, al fine di evitare situazioni di indebito arricchimento a danno del contraente debole”.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (anche detto erroneamente gratuito patrocinio) NUOVI LIMITI REDDITO
30/08/2025

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (anche detto erroneamente gratuito patrocinio) NUOVI LIMITI REDDITO

15/07/2025

INTERESSI MORATORI- COMPENSI PROFESSIONALI
In materia di compensi professionali per prestazioni legali, gli interessi moratori previsti dal decreto legislativo n. 231/2002 in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza necessità di alcuna formale costituzione in mora e senza che il creditore debba specificare nella domanda giudiziale la natura e la misura degli interessi richiesti. L'applicabilità di tali interessi moratori nella misura prevista dall'articolo 5 del citato decreto discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui essi accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, indipendentemente da una specifica richiesta del creditore, come si ricava univocamente dal dato normativo positivo oltre che dalla sua ratio. Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'articolo 1224 del codice civile competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice. Pertanto, quando il professionista formuli domanda riconvenzionale di interessi nel corso del giudizio di primo grado, la decorrenza degli interessi moratori deve essere computata dalla data di tale domanda e non dalla successiva domanda specifica formulata nel giudizio di rinvio, costituendo errore di diritto la diversa determinazione del dies a quo operata dal giudice di merito che comporta cassazione della sentenza per violazione delle norme processuali e sostanziali applicabili.

19/06/2025

Intelligenza Artificiale: la grande discriminatrice. Bias nei sistemi e responsabilità umane

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