20/01/2026
Sulla MEDIAZIONE AGENZIE IMMOBILIARI
"Nel contratto di mediazione, ai sensi dell'art. 1755 cod. civ., il diritto alla provvigione sorge esclusivamente con la conclusione dell'affare, che si verifica quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si costituisce un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica del negozio nelle forme di cui all'art. 2932 cod. civ., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. È nulla per vessatorietà, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice del consumo, la clausola del riconoscimento provvigionale che preveda la maturazione del diritto alla provvigione in una fase anteriore alla conclusione dell'affare, quale la mera comunicazione dell'accettazione della proposta irrevocabile, anche in caso di successivo mancato perfezionamento per ripensamento del proponente, in quanto tale pattuizione determina un significativo squilibrio normativo stravolgendo il fondamento causale dell'operazione economico-giuridica e violando il principio di gradualità che impone la corrispondenza tra compenso e attività effettivamente svolta dal mediatore. La nullità della clausola vessatoria opera anche quando non sia previsto un meccanismo di adeguamento del compenso all'attività concretamente espletata, al fine di evitare situazioni di indebito arricchimento a danno del contraente debole”.