AB Formazione e Sicurezza sul Lavoro

AB Formazione e Sicurezza sul Lavoro AB Formazione promuove la Sicurezza sul Lavoro in diversi ambiti, dalla formazione dei lavoratori a servizi di consulenza su tutto il territorio nazionale

La legge 626 del 1994 e più recentemente il D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e il D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009, hanno imposto alle imprese una serie di obblighi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolar modo le imprese devono compiere un’attenta valutazione dei rischi che possono causare danni alla salute o minacciare la sicurezza dei lavoratori. Attraverso l’analisi valutativa dei ris

chi, un’azienda viene ora chiamata a prendere delle scelte che riguardano il miglioramento delle condizioni di salute e l’integrità fisica di tutto il personale mentre svolge il proprio lavoro. Per fare questo l’impresa assume un’ulteriore responsabilità, quella di certificare e documentare ogni scelta che riguarda la prevenzione del rischio. Tale compito la obbliga perciò ad avere una specifica organizzazione che si occupi di sicurezza lavorativa, avvalendosi di personale interno o esterno alla struttura per svolgere la valutazione dei rischi. A questo punto vengono valutati tutti quei rischi che si possono tuttavia verificare all’interno di un’azienda, ma alla condizione che questa abbia già adottato tutti gli accorgimenti minimi prescritti dalla legge in termini di sicurezza per prevenire il verificarsi di un danno. Successivamente si preventivano i potenziali rischi che possono verificarsi all’interno della struttura in cui si svolgono le attività lavorative e quindi si procede alla loro valutazione seguendo un ordine preciso. Dopo questa fase si individuano le cosiddette misure di tutela, cioè gli strumenti idonei a diminuire la presenza dei rischi per tutto il personale. Più dettagliatamente il D. Lgs. 81 del 2008 stabilisce che è il datore di lavoro la persona incaricata ad individuare tutti i probabili fattori di rischio presenti nella propria azienda. Quest'ultimo puo affidarsi ad un consulente esperto e qualiicato, come quelli che mette a disposizione la nostra struttura. La valutazione dei rischi deriva da un’attenta analisi che l’imprenditore effettua insieme ad altre importantissime figure aziendali: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ( RSPP ) ed il medico competente, dopo aver richiesto il parere del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ( RLS ). Solo al termine di questa procedura viene elaborato un importante documento che ha valore certificativo: il DVR Documento Valutazione dei Rischi. La legge specifica che il documento deve essere suddiviso in tre parti e dovrà individuare:
• un elenco di tutto ciò che è stato valutato rischioso per la sicurezza e per la salute;
• una serie di strumenti e di criteri di prevenzione sulla base delle valutazioni sui rischi compiute in precedenza, per fornire mezzi di protezione e misure di informazione al personale;
• un insieme di misure idonee a garantire ai lavoratori una sempre maggiore tutela, attraverso un continuo aggiornamento dei dispositivi di sicurezza. La valutazione dei rischi è importante anche perché permette di compiere una dettagliata catalogazione di tutti i pericoli che i lavoratori possono incontrare mentre svolgono un lavoro in azienda, anche quello che apparentemente può sembrare il più innocuo perché non comporta l’utilizzo di grossi macchinari o perché non richiede, ad esempio, di salire su scale o impalcature. Le fonti di rischio vengono perciò comprese in cinque categorie:
1. Rischi Generici: sono i più comuni e di solito riguardano gli ambienti di lavoro (strutture), gli impianti elettrici, oppure attrezzature o macchinari;
2. Rischi Ergonomici: richiedono di adottare delle posizioni di lavoro poco opportune non solo per un lungo periodo, ma anche per breve tempo. Riguardano anche i lavori che si svolgono di fronte a videoterminali in modo sistematico o abituale;
3. Rischi Specifici: appartengono in modo esclusivo al processo produttivo di riferimento, cioè settori particolari dell’azienda in cui vengono utilizzati materiali specifici o in cui vengono eseguite lavorazioni particolari. E’ il caso dei prodotti chimici (gas, vapore, liquidi) e dei lavori eseguiti in presenza di rumori, vibrazioni e radiazioni.
4. Rischi di Processo: sono quei rischi che prevedono elevate possibilità di incidenti o malfunzionamenti di ordinari processi lavorativi. Solitamente riguardano il pericolo di incendio, di esplosione, di propagazione di energia termica e di emissione di sostanze tossiche oltre il limite consentito.
5. Rischi Organizzativi: si intendono tutti quei rischi che derivano dai errori compiuti dal personale di un’azienda, quindi da chi ricopre dei ruoli di responsabilità per tutelare la propria e l’altrui integrità fisica. Lavoratori poco professionali o non sufficientemente addestrati, superficialità nello svolgimento delle mansioni, approssimazione nell’esecuzione delle verifiche e nel controllo degli standards di sicurezza, possono dare luogo ad incidenti di un certo rilievo. Contattaci per ricevere assistenza da un nostro consulente esperto per la redazione del DVR il Documento per la Valutazione dei Rischi ai sensi del d.lgs 81/08.

22/02/2016

La nuova articolazione del programma del corso base di prevenzione incendi

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’interno ha pubblicato il 2 febbraio la nota n.1284 che aggiorna l’articolazione del programma del corso base di prevenzione incendi da effettuarsi ai sensi del Dm 5 agosto 2011.

L’aggiornamento:

tiene conto dell’evoluzione della normativa in materia di prevenzione incendi intervenuta un questi ultimi anni, compresa la Regola Tecnica Orizzontale allegata al decreto 3 agosto 2015 e dei pareri dei Consigli nazionali delle professioni;
definisce una nuova articolazione del programma del corso base di specializzazione antincendio (allegato alla nota del Dipartimento);
sostituirà immediatamente la precedente versione del programma formativo.

“Restano validi, sottolinea il documento, i corsi già autorizzati e quelli per i quali sia già stata inoltrata la relativa richiesta di autorizzazione alla competente Direzione regionale”. Così come “nulla muta in materia di procedure di autorizzazione del corso base, del relativo esame finale e dei successivi adempimenti amministrativi”.

Esaminando l’allegato della nota che titola “Corso base di specializzazione in prevenzione incendi finalizzato alla iscrizione dei professionisti negli elenchi del ministero dell’interno (DM 5 agosto 2011, art.4)”, vi si legge innanzitutto che “il corso si pone l’obiettivo di fornire ai professionisti le principali indicazioni metodologiche per definire, fin dalla fase ideativa, i requisiti di sicurezza antincendio integrati con gli altri requisiti di progetto….In questa ottica, “si è scelto di dare al corso un taglio che prediliga anche l’aspetto pratico, tale da fornire gli strumenti per l’approccio più idoneo alle reali necessità peculiari del settore della sicurezza antincendio, con particolare riguardo all’ attività certificativa”.

Inquadramento didattico. a) Il corso si articola in tredici moduli formativi, non modificabili in termini di numero ed argomenti. In relazione alla complessità degli argomenti trattati è stato previsto, per alcuni moduli, un test di verifica di apprendimento… b) per ciascun modulo viene indicato il numero minimo delle lezioni in cui lo stesso si articola, con gli argomenti da sviluppare per ciascuna di queste.

I moduli: Modulo 1 – obiettivi, direttive, legislazione e regole tecniche di prevenzione incendi; Modulo 2 – Fisica e chimica dell’incendio; Modulo 3 – Tecnologia dei materiali e delle strutture ed altre misure di protezione passiva; Modulo 4 – Tecnologia dei sistemi e degli impianti di protezione attiva – Sicurezza degli impianti tecnologici; Modulo 5 – Valutazione del rischio incendio e Gestione della sicurezza antincendio; Modulo 6 – Procedure di prevenzione incendi; Modulo 7 – Approccio ingegneristico e sistema di gestione della sicurezza antincendio; Modulo 8 – Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro; Modulo 9 – Attività a rischio di incidente rilevante; Modulo 10 –Progettazione in mancanza di regole tecniche; Modulo 11 – Progettazione in presenza di regole tecniche- Attività di tipo civile; Modulo 12 –Progettazione in presenza di regole tecniche – Attività di tipo industriale; Modulo 13 – Visita presso una attività soggetta.

…”Al termine dei moduli 10, 11, 12 i discenti devono confrontarsi con la predisposizione di un progetto di prevenzione incendi sotto la guida del docente”.

Complessivamente il percorso formativo minimo è di 120 ore. Resta ferma la facoltà del soggetto organizzatore, in relazione a specifiche esigenze territoriali e/o di comparto, di inserire ulteriori argomenti o approfondire quelli previsti nei singoli moduli, per una durata complessiva maggiore.

Info: circolare 1284 del 2 febbraio 2016 formazione prevenzione incendi professionisti

http://corsi.elearningsicurezza.com/pid/1181

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27/01/2016

Sentenza accoglie controricorso dell’Inail su richiesto infortunio in itinere
Scende dalla macchina con la quale si recava al lavoro, inciampa nel marciapiede e cade a procurandosi un “trauma contusivo alla mano destra e sinistra, ginocchio destro e sinistro”.

È capitato a una dipendente che ha chiesto all’Inail il riconoscimento dell’inabilità per infortunio in itinere, che l’Istituto non ha riconosciuto per “l’ulteriore periodo di inabilità temporanea …connesso all’intervento chirurgico effettuato dall’interessata, in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva e lateral relase della rotula”.

Da qui il ricorso alla Cassazione civile, sez. lav, che con sentenza 11 giugno 2015, n. 12121, ha accolto il controricorso dell’INAIL, tenuto conto che:

la Corte d’Appello aveva ritenuto “sussistere una patologia preesistente, rispetto alla quale l’aggravamento si inseriva in un quadro di degenerazione … che valutato secondo il principio di equivalenza causale di cui all’art. 41 cp, e considerato l’onere probatorio pur sempre gravante sull’attore, induceva a ritenere che la caduta a terra era mera occasione di evidenza della patologia degenerativa e non concausa della stessa, né dell’intervento chirurgico in questione a cui seguiva l’inabilità temporanea in questione*” ( deducendo contraddittorietà e difetto di motivazione, mancata valutazione della concausalità – art. 360, n. 3 e n. 5, cpc;
2) vi è stata mancanza di “valutazione della concausalità dell’evento lesivo… di accertamento del nesso causale e del principio di equivalenza delle condizioni**.

La sentenza ha ricordato che “è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 cp, per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”***.

* “L’intervento era stato consigliato già alla chiusura del primo periodo di inabilità temporanea ed era stato eseguito l’anno successivo a seguito di una scelta meditata della ricorrente”.

** Se “la patologia in questione fosse riferibile al sovrappeso e al disallineamento dell’apparato estensore, senza dare alcuna rilevanza neppure concausale all’infortunio” occorso alla dipendente.

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02/12/2015

Condannata una ditta per valutazione dei rischi e informazione incomplete

Un lavoratore-boscaiolo mentre stava operando nel cantiere forestale impegnato nel taglio di una pianta, veniva investito e travolto da una parte del tronco “che si era spaccato longitudinalmente”. Dei conseguenti danni l’interessato aveva chiesto giudizialmente il risarcimento.

Alla ditta di cui lo stesso era dipendente, era stato contestato di avere causato, per colpa generica e specifica, lesioni personali al proprio dipendente e ciò per “non aver adottato e non avere fatto adottare nell’esercizio delle attività lavorative le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica degli operatori”.

Contro la sentenza emessa nel giudizio di primo grado, la ditta aveva proposto un ricorso in Cassazione che fu respinto, con la conseguente conferma della condanna emessa nel giudizio di primo grado (Cassazione Penale, Sez. 4, 28 maggio 2015, n. 22837).

La Corte territoriale aveva evidenziato che al lavoratore “non fosse stata data una adeguata formazione, né una adeguata informazione a proposito delle tecniche di taglio delle piante inclinate e che nel documento di valutazione dei rischi non si leggeva alcuna valutazione a proposito del cosiddetto rischio di “scosciamento”*.

Al ricorso della ditta contro la sentenza i giudici di merito avevano sostanzialmente “negato che al lavoratore infortunato fosse stato impartito l’ordine di procedere con un determinato tipo di taglio qualora la pianta da abbattere risultasse inclinata, ma non avevano negato che tale “indicazione tecnica” fosse stata effettivamente fatta conoscere all’infortunato” con conseguente violazione, quindi, dell’art.20 del TU 81/08 ( il lavoratore deve osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro).

Da qui la della responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli e per quanto concerne la inesistenza della abnormità della condotta del lavoratore vittima dell’infortunio, i giudici della Corte territoriale hanno fornito una congrua e adeguata motivazione.

Entrando nei particolari delle motivazioni dei giudici territoriali, che la Cassazione ha fatte proprie, la sentenza ha evidenziato che “al lavoratore non erano stati impartiti degli adeguati corsi di preparazione a proposito delle differenti tecniche di taglio nel caso di piante dritte e nel caso di piante inclinate, in quanto i corsi di formazione a cui il lavoratore infortunato aveva partecipato riguardavano il taglio in prossimità di linee elettriche, non essendo certo sufficiente a garantire la conoscenza delle tecniche di taglio il possesso del manuale del boscaiolo”.

I giudici della Corte territoriale avevano anche sottolineato la circostanza che “ il documento di valutazione dei rischi si preoccupava soltanto di evidenziare come il boscaiolo debba garantire uno spazio di caduta dell’albero tale da non creare pericolo per le persone, ma che il documento stesso non prevedeva alcuna valutazione specifica del rischio di scosciamento”.

* Può insorgere nel caso di taglio di piante inclinate con una tecnica sbagliata.

Info: sentenza Cassazione penale n.22837 28 maggio 2015


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Autotrasporto, neve, circolazione, piano Viabilità Italia, l’app My Way Truck
02/12/2015

Autotrasporto, neve, circolazione, piano Viabilità Italia, l’app My Way Truck

Tutte le informazioni le mappe pubblicate nel piano Viabilità Italia 2015 2016, la nuova applicazione per autotrasportatori My Way Truc, Apple e Android.

19/11/2015

Diporto e moto d’acqua

Ancora per quanto riguarda il mare, è stato approvato in esame preliminare il decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.

Si tratta di un decreto che stabilisce i requisiti per i quali i prodotti potranno ottenere la marcatura Ce, e saranno gli unici prodotti che potranno circolare nell’Unione.

19/11/2015

Marittimo, responsabilità Stato bandiera da CLM 2006, decreto esame preliminare

Il Governo, nella seduta n.90 del 13 novembre 2015, ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.
Convenzione lavoro marittimo

Si tratta dell’applicazione di una direttiva che riporta norme intese ad assicurare che gli Stati membri adempiano efficacemente ai loro obblighi di Stati di bandiera per quanto riguarda l’attuazione delle parti pertinenti della CLM 2006, Convenzione del lavoro marittimo ratificata dall’Italia nell’ottobre 2013.

Controllo della conformità, personale responsabile del controllo di conformità, reclami a bordo. La direttiva ha come obiettivo immediato quello “di garantire in maniera efficace il rispetto delle norme della convenzione mediante nuove e più incisive procedure ispettive volte ad accertare le condizioni di vita e di lavoro a bordo, con l’attribuzione di più ampi poteri agli ispettori del Corpo delle Capitanerie di porto, che possono, in casi tassativi, procedere anche al fermo della nave”.

19/11/2015

Corsi di formazione Rspp, macrosettori e raccordo fra codici ATECO 2002 e 2007

Fra gli interpelli di novembre 2015 pervenuti all’apposita Commissione, uno riguarda i codici Ateco e la formazione del Rspp.

Come applicare l’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 in relazione alla nuova classificazione delle attività economiche (Ateco 2007)? E in particolare qual è il macrosettore di riferimento per un’azienda che nel 2006, in base ai codici Ateco 2002 era identificata nella sezione DK, e ora nella Sezione C dell’Ateco 2007?

L’art. 32, c.2 del TU 81/08 prevede che per lo svolgimento della funzione di Rspp è necessario, fra l’altro possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione strutturati dall’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 per la formazione del Rspp e degli Aspp in tre moduli (A, B e C).

In particolare il modulo B di specializzazione è strutturato in relazione alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative la cui durata varia a seconda del macrosettore di riferimento*.

La Interpelli fa osservare che a partire dal primo gennaio 2008, l’Istat ha predisposto una nuova classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) da adottare nelle rilevazioni statistiche correnti in sostituzione della precedente (Ateco 2002).

Pertanto, conclude, “ai fini della formazione di Rspp e Aspp è necessario verificare la corrispondenza tra la versione attuale dei codici Ateco (Ateco 2007) e quella precedente**”.

Così, è la risposta al quesito, un’azienda individuata da un determinato codice Ateco 2007, per poter valutare il macrosettore di riferimento ai fini della determinazione del Modulo B dell’Accordo Stato Regioni, dovrà consultare le tavole di raccordo tra Ateco 2007 e Ateco 2002.

* Costruiti tenendo conto dell’analogia dei rischi presenti nei vari comparti in base alla classificazione dei settori Ateco 2002.
** Le corrispondenze complete tra Ateco 2007 e Ateco 2002 e viceversa sono disponibili sul sito web Istat.

12/11/2015

Ecoreati

Quattro nuovi reati contro l’ambiente sono scattati dal 29 maggio scorso, data di entrata in vigore della legge 68/2015 che dà un giro di vite agli inquinatori, per i quali sono previste pene più severe. In particolare, il legislatore ha introdotto diverse nuove fattispecie di reato. Tra queste le principali sono: l’inquinamento ambientale, il disastro ambientale.
Il nuovo titolo del Codice penale relativo ai delitti contro l’ambiente, dunque, da un lato, integra la disciplina penale, dall’altro, integra altresì il diritto ambientale sostanziale.
Si pensi, ad esempio, ai delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale (articoli 452-bis e 452-quater del codice penale).
L’articolo 452-bis riconduce il concetto di inquinamento ad una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile di acqua, aria, suolo, sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora o fauna.
È bene osservare che entrambe le fattispecie criminali possono essere imputate sia a titolo di dolo (ossia azioni volontarie poste in essere dagli inquinatori), sia a titolo di colpa (articolo 452-quinquies).
Per i delitti sopra indicati, la legge 68 introduce anche la confisca dei proventi del reato ovvero dei beni utilizzati per commettere il reato.
L’introduzione di nuovi reati ambientali prevede pene più severe: per l’INQUINAMENTO AMBIENTALE sono previsti fino a 6 anni di Reclusione ed una multa fino a 100.000 euro.

12/11/2015

Manutenzione, riparazione e trasformazione navale, necessari decreti ad hoc.

Sull’applicazione del Dpr 177/2011* è stato avanzato un interpello con riferimento alle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale**.
La Commissione interpelli (serie interpelli 2 novembre 2015), osservato che l’art. 1, c. 2, del Dpr 177/2011 definisce il proprio campo di applicazione “in modo puntuale e circoscritto”, ritiene che la normativa si applica esclusivamente “ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli artt. 66 e 121 del TU81/08, e negli ambienti confinati di cui all’allegato W, punto 3, del medesimo decreto legislativo” e, di conseguenza, “non si applica alle diverse attività in ambito portuale”.
Fa osservare la Commissione l’art. 3, c. 2, del TU prevede che
“nei riguardi… dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni (del TU, Ndr) sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative” e che;
con appositi decreti si dovrà provvedere a “dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata (dal TU) relativa alle attività lavorative a bordo delle navi… in ambito portuale… e per il settore delle navi da pesca***.
Lo stesso TU al c. 3 dell’art. 3 stabilisce poi che “fino all’emanazione dei decreti (di cui sopra, Ndr), sono fatte salve: a) le disposizioni attuative dell’art. 1, c.2. del DLgs 626/94 e b) le disposizioni di cui ai DLgs 271 e 272/99 e al DLgs 298/99”.
Il parere della Commissione. Il TU 81/08 sugli ambienti sospetti di inquinamento o confinati trovano applicazione esclusivamente nei luoghi di lavoro specificatamente previsti dall’art. 62 e “non l’ applicabilità … ai mezzi di trasporto”.
Anche il Dpr 14 settembre 2011, n. 177 (in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi) limita il proprio ambito di applicazione esclusivamente agli ambienti di lavoro sospetti di inquinamento (artt. 66 e 121) e a quelli confinati (all. IV, p. 3 del TU 81/08).

* Qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
** Le attività sono disciplinate dal DLgs 272/99 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali… di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale…).
*** DLgs 17 agosto 1999, n. 298.

05/11/2015

Cosè la Riunione Periodica prevista all'art.35 del D.Lgs 81/08

In base all’art. 35 del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro deve indire una volta all’anno una riunione per discutere dei problemi inerenti la sicurezza aziendale, a seguito della riunione deve essere redatto il verbale.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Per info non esitate a contattarci.

03/11/2015

Corso per addetto di primo soccorso

Il Decreto Legislativo 81/2008 , stabilisce che "Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il Medico Competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza" (Art. 45 – Primo Soccorso).E' dunque obbligo di ogni Azienda nominare un numero sufficiente di Addetti al Primo Soccorso Aziendale (SANZIONE PER IL DATORE DI LAVORO: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro).Il corso fornirà le competenze di base su come allertare il sistema di soccorso e attuare gli interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell'attività svolta, acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro.I destinatari del Corso sono i lavoratori designati al Primo Soccorso (D.Lgs 81/08; D.M. 388/03).Tale figura può coincidere con il Datore di Lavoro (imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori), ma anche con i Responsabili e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, i Dirigenti e i Preposti.

http://www.elearningsicurezza.com/piattaforma/andreabiancorosso/default.asp?home

Indirizzo

Via G. De Vecchi Pieralice 20
Rome
00167

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