07/08/2025
Regole della sospensione termini nel mese di agosto
Come ormai è consuetudine il mese di agosto è il mese delle ferie e delle vacanze per una grande quantità di contribuenti e questo vale anche per il fisco che molti atti ed attività accertative vengono sospese dal primo al trentuno agosto.
La stessa cosa accade anche per le festività Natalizie con la sospensione dal 01 al 31 dicembre.
In questi due periodi sono sospesi e quindi per l’agenzia delle Entrate è precluso di procedere all’invio dei seguenti atti:
1. comunicazioni esiti dei controlli automatizzati (articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/72);
2. comunicazioni esiti dei controlli formali (articolo 36-ter del Dpr 600/1973);
3. comunicazioni esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata (articolo 1, comma 412, della legge 311/2004);
4. lettere di compliance (articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 190/2014).
Tale sospensione dei termini non si applica quando vi sono casi di indifferibilità e urgenza legati a un pericolo per la riscossione o a rischi che il contribuente possa attuare misure volte alla dispersione dei beni.
Sono altresì sospesi (ex art. 37, comma 11-bis) dal 1° agosto al 4 settembre anche tutti i termini per inviare all’agenzia delle Entrate i documenti e le informazioni richieste al contribuente (per es. inviti a comparire, questionari nonché le osservazioni agli schemi d’atto), con esclusione delle richieste effettuate nel corso di controlli sostanziali (per es. le attività di accesso, ispezione e verifica e le procedure di verifica dei rimborsi Iva).
La sospensione dei termini è prevista anche nell’ambito del contenzioso tributario (ex art. 1, L. n. 742/1969: sono, infatti, sospesi i termini dal 1° al 31 agosto per quanto concerne:
• i termini relativi ai ricorsi e agli appelli;
• il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del contribuente/appellante;
• il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del resistente/appellato;
• il termine di deposito dei documenti, memorie illustrative e di replica.
In questa situazione se il termine processuale inizia a decorrere durante il periodo di sospensione, (tra il 1 ed il 31 agosto) l’inizio del termine per opporre il ricorso e/o il pagamento è differito direttamente al 01 settembre. Nel caso in cui l’atto venga notificato ad esempio il 15 luglio il calcolo dei giorni per proporre l’opposizione partirà dal 15 al 31 luglio (16 giorni) per poi riprendere al 01 settembre per i rimanenti 44 giorni (60 – 16) e quindi il termine scadrà il 14 ottobre.
Altro aspetto da considerare riguarda i versamenti e gli adempimenti fiscali che, a norma dell’art. 37, comma 11-bis primo periodo, Dl 223/2006, vengono sospesi e differiti nel periodo compreso dal 1° al 20 agosto. Ne consegue che tutti i versamenti ricadenti nel periodo di riferimento possono essere differiti all’ultimo giorno, ovverossia al 20 di agosto, senza che vi sia alcuna maggiorazione di interessi o sanzioni. Si tratta di un termine noto ai contribuenti che si apprestano ai versamenti inerenti alle imposte, addizionali e contributi come da modello dichiarativo nonché riguardanti le scadenze periodiche IVA e contributi previdenziali. dei contributi dovuti all’Inps e di tutte le somme dovute a Stato, regioni ed enti previdenziali.