15/06/2021
ASSEGNO UNICO: MISURA “PONTE”
Il Decreto Legge 8 giugno 2021, n.79 ha previsto l'introduzione della cosiddetta misura “ponte” a decorrere dal prossimo 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021.
Si tratta di una misura temporanea che coprirà la parentesi semestrale che ci separa dall'entrata in vigore, in via strutturale, dell'Assegno Unico Universale, che avverrà il 1° gennaio 2022.
L'assegno “ponte” spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli Assegni al Nucleo Familiare (ANF) attualmente in vigore che continueranno invece ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati, con una lieve maggiorazione. A differenza dell'Assegno Unico Universale che sarà riconosciuto ai nuclei con figli a carico e decorrerà dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni, l'assegno ponte è rivolto soltanto alle famiglie con figli minorenni a carico.
Da luglio a dicembre 2021 il decreto legge n. 79, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 giugno scorso, ha stabilito:
requisiti,
beneficiari
importo mensile spettante.
A CHI SPETTA L'ASSEGNO PONTE
L 'assegno ponte andrà ai nuclei familiari che non percepiscono gli ANF (assegni al nucleo familiare) cioè a quei nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli Anf già in vigore.
ANF che continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati, con una lieve maggiorazione.
A differenza dell'Assegno Unico Universale che partirà dal 1° gennaio 2022, rivolto ai figli con età compresa tra i 7 mesi della gestazione fino ai 21 anni (se ancora a carico), l'assegno ponte è rivolto soltanto alle famiglie con figli tra 0 e 18 anni.
Sono compresi anche i lavoratori autonomi e i disoccupati, nel rispetto ovviamente dei requisiti previsti.
REQUISITI
Con riferimento ai requisiti economici il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro.
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
DOMANDA
Le domande andranno presentate in modalità telematica sul portale INPS o tramite Patronati.
Entro il 30 giugno 2021 l'INPS fornirà le istruzioni operative per presentare le domande.
Le richieste presentate entro il 30 settembre danno diritto alle mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
Le domande presentate dal 1° ottobre, invece, daranno diritto all'assegno a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata.
L' assegno verrà erogato mensilmente sul conto corrente dei richiedenti e non concorrerà alla formazione del reddito. Per ottenere il nuovo assegno ponte (per partite Iva, autonomi e disoccupati) la domanda è obbligatoria (indipendentemente se si beneficia già di qualche misura di sostegno alla genitorialità).
Solo i beneficiari del Reddito di cittadinanza non dovranno fare domanda, in quanto sarà l'INPS automaticamente a calcolare il diritto e l'importo dell'assegno.
IMPORTO
Gli importi dell'assegno sono stabiliti dal decreto e calano al crescere del valore ISEE. Fino al 31 dicembre per la misura ponte gli importi sono i seguenti:
fino a un massimo di 167,5 euro al mese per ciascun figlio, nel caso di Isee fino a 7 mila euro;
dimezzati a 83,50 euro al mese a figlio intorno ai 15 mila euro di ISEE;
fino a 30 euro al mese per figlio con ISEE intorno ai 40 mila euro;
L'importo è riferito a un solo figlio, dunque l'importo effettivo dell'assegno è dato dall'importo a cui si ha diritto moltiplicato per il numero dei figli.
Gli importi per ciascun figlio sono maggiorati nei seguenti casi:
famiglie con 3 o più figli: gli importi per figlio sono maggiorati del 30
figli con disabilità: in questo caso l'importo mensile per figlio è maggiorato di 50 euro.
L'assegno ponte si concluderà con il mese di dicembre per essere sostituito dall'assegno unico.