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Corsi su tutti i settori (sicurezza sul lavoro, haccp ecc)

È stato reso noto il lotto colpito da contaminazione da botulino . Chiunque avesse in magazzino questo prodotto ,control...
11/08/2025

È stato reso noto il lotto colpito da contaminazione da botulino . Chiunque avesse in magazzino questo prodotto ,controlli il n°di lotto , se corrisponde dovrà attivare la procedura per il richiamo del prodotto

La sicurezza sul lavoro ti preoccupa o non riesci a gestirla ? Contattaci ti aiuteremo noi
14/01/2025

La sicurezza sul lavoro ti preoccupa o non riesci a gestirla ? Contattaci ti aiuteremo noi

Entrerà in vigore il 12 gennaio 2025 la legge 13 dicembre 2024, n. 203 che modifica il decreto legislativo n. 81/2008 con disposizioni in materia di rapporti di lavoro, promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ammortizzatori sociali e formazione

Evento di formazione a cura dell' Accademia Pizzaioli Enotria , con la partecipazione del Maestro pizzaiolo Antonio Stra...
26/03/2024

Evento di formazione a cura dell' Accademia Pizzaioli Enotria , con la partecipazione del Maestro pizzaiolo Antonio Strarita .
La qualità messa al primo posto è il modo migliore per creare un prodotto unico , ringrazio i maestri Salvatore Catapano e Giuseppe Guaragna per il gradito invito

NUOVO REGOLAMENTO UE 2021/382La prima modifica riguarda la GESTIONE DEGLI ALLERGENI.Lo scorso settembre 2020 la commissi...
12/03/2021

NUOVO REGOLAMENTO UE 2021/382

La prima modifica riguarda la GESTIONE DEGLI ALLERGENI.
Lo scorso settembre 2020 la commissione del Codex Alimentarius ha adottato un codice di buone pratiche sulla gestione degli allergeni alimentari (CXC 80-2020), rivolto agli operatori del settore alimentare, che comprende raccomandazioni sulla mitigazione degli allergeni alimentari, attraverso un approccio armonizzato nella catena alimentare.

Il Legislatore europeo, pertanto, seguendo tale linea, è intervenuto per adeguare i requisiti in materia di igiene al suddetto codice. Infatti, trattandosi di una norma globale, tutti gli anelli della catena, ovvero ogni fase, dalla produzione al trasporto al magazzinaggio, tutte potenzialmente responsabili di eventuali contaminazioni crociate, devono garantire buone prassi igieniche per prevenire o limitare la presenza di sostanze che provocano allergie o intolleranze.

Da questa necessità nascono le modifiche agli Allegati I e II del regolamento (CE) n. 852/2004.

In particolare, per quanto riguarda la produzione primaria e attività connesse, nell’Allegato I, all’interno della parte A, sezione II, viene inserito il nuovo punto 5-bis:

“Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti”.

Analoga disposizione è prevista per le attività di produzione, trasformazione e distribuzione successive alla produzione primaria, integrando l’Allegato II, capitolo IX con il seguente punto 9:

“Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la trasformazione, la manipolazione, il trasporto o il magazzinaggio delle sostanze o dei prodotti che provocano allergie o intolleranze, di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011, non devono essere utilizzati per la trasformazione, la manipolazione, il trasporto o il magazzinaggio di prodotti alimentari che non contengono tali sostanze o prodotti, a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti”.

La seconda novità è relativa alla RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI.

La ridistribuzione delle eccedenze alimentari per il consumo umano, in particolare attraverso donazioni alimentari, qualora avvengano in sicurezza, rappresenta un ulteriore obiettivo da parte della Commissione, sempre sull’onda innescata da iniziative europee che mirano ad un uso proficuo delle risorse idonee al consumo e ad una riduzione degli sprechi.

In un parere del 27 settembre 2018 l’Autorità evidenzia problematiche di sicurezza alimentare relative alle donazioni alimentari, a livello di vendita al dettaglio, e raccomanda pertanto una serie di requisiti generali supplementari in materia di igiene, al fine di promuovere e facilitare la ridistribuzione degli alimenti, garantendone nel contempo la sicurezza per i consumatori.

Nell’Allegato II del regolamento, pertanto, viene inserito il seguente CAPITOLO V bis dedicato alla “Ridistribuzione degli alimenti”, destinato a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti:

“Gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire alimenti a fini di donazione alimentare alle seguenti condizioni:

1) gli operatori del settore alimentare devono verificare sistematicamente che gli alimenti sotto la loro responsabilità non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002. Se l’esito della verifica effettuata è soddisfacente, gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire gli alimenti conformemente al punto 2:

per gli alimenti ai quali si applica una data di scadenza conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1169/2011, prima della scadenza di tale data;

per gli alimenti ai quali si applica un termine minimo di conservazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera r), del regolamento (UE) n. 1169/2011, fino a tale data e successivamente; o

per gli alimenti per i quali non è richiesto un termine minimo di conservazione conformemente all’allegato X, punto 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011, in qualsiasi momento.

2) Gli operatori del settore alimentare che manipolano gli alimenti di cui al punto 1 devono valutare se gli alimenti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, assicurandosi che la durata di conservazione residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale;

l’integrità dell’imballaggio, se opportuno;

le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura;

la data di congelamento conformemente all’allegato II, sezione IV, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, se applicabile;

le condizioni organolettiche;

la garanzia di rintracciabilità conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, nel caso di prodotti di origine animale.

Il terzo tema riguarda gli OBBLIGHI IN MATERIA DI CULTURA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE.

Molti avranno da subito notato l’introduzione del principio della «cultura della sicurezza alimentare»

Con tale concetto assistiamo ad una contaminazione della normativa cogente da parte di norme ISO e Standard Internazionali.

Consapevolezza, comunicazione, impegno sono parole apparentemente “astratte” che ritroviamo spesso nelle normative volontarie; chiedere se ci sia un impegno della dirigenza o un adeguato coinvolgimento o consapevolezza può apparire, in un primo momento, concreto al pari di domande che ci venivano poste nell’infanzia come “quanto mi vuoi bene…tanto così”.

Ed è per questo motivo che in un approccio pragmatico, come quello richiesto fino ad oggi dal Reg. (CE) 852/2004, tali disposizioni possono lasciare un po’ perplessi sulla loro attuazione, o meglio sul miglior modo per dimostrare la ottemperanza ad esse, soprattutto per i più estranei ai Sistemi di Gestione, che invece già contemplano tali aspetti (quali ad es. la politica aziendale, la comunicazione ecc).

Nell’Allegato II del regolamento viene dunque introdotto il seguente Capitolo XI bis – Cultura della sicurezza alimentare, destinato ad applicarsi a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti:

“1. Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino, rispettando i requisiti seguenti:

a) impegno da parte della dirigenza, conformemente al punto 2, e di tutti i dipendenti alla produzione e alla distribuzione sicure degli alimenti;

b) ruolo guida nella produzione di alimenti sicuri e nel coinvolgimento di tutti i dipendenti in prassi di sicurezza alimentare;

c) consapevolezza, da parte di tutti i dipendenti dell’impresa, dei pericoli per la sicurezza alimentare e dell’importanza della sicurezza e dell’igiene degli alimenti;

d) comunicazione aperta e chiara tra tutti i dipendenti dell’impresa, nell’ambito di un’attività e tra attività consecutive, compresa la comunicazione di deviazioni e aspettative;

e) disponibilità di risorse sufficienti per garantire la manipolazione sicura e igienica degli alimenti.

2. L’impegno da parte della dirigenza deve comprendere le azioni seguenti:

a) garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare;

b) mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche;

c) verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata;

d) garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate;

e) garantire la conformità con i pertinenti requisiti normativi;

f) incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’impresa tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi.

3. L’attuazione della cultura della sicurezza alimentare deve tenere conto della natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare».

In realtà, per rendere tali richieste concrete e fornire le “prove” richieste, soddisfando quanto richiesto dal presente Regolamento, la direzione potrà, ad esempio, impegnarsi a fissare e comunicare gli obiettivi, stabilendo un esame periodico;

si potranno definire e comunicare, a tutti i livelli all’interno dell’organizzazione, le responsabilità del personale, in modo chiaro e ben definito, trasmettendo le informazioni tramite informative, sottoposte a presa visione da parte degli operatori…oltre a garantire adeguata formazione come già previsto dal Cap.XII..

tutto ciò confidando che, così come ribadito anche nel presente Capitolo XI, per le attività minori valga il Considerandum 15 del Reg. 852/2004, relativo alla “flessibilità”:

“I requisiti del sistema HACCP dovrebbero tener conto dei principi contenuti nel Codex Alimentarius. Essi dovrebbero essere abbastanza flessibili per poter essere applicati in qualsiasi situazione, anche nelle piccole imprese. Inoltre, il requisito di conservare documenti deve essere flessibile onde evitare oneri inutili per le imprese molto piccole”.

[Doriana Gregori]

Tabellonistica per attività commerciali  😊
28/10/2020

Tabellonistica per attività commerciali 😊

✅PISCINE IN SICUREZZA - COVID-19 In accordo con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ...
31/05/2020

✅PISCINE IN SICUREZZA - COVID-19
In accordo con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 (allegato 17), “al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione, assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno
tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare”. Prima dell'apertura della vasca dovrà' essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessita' sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più' ravvicinata.

💪PALESTRE - COME RIPARTIRE 💪«Distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferior...
15/05/2020

💪PALESTRE - COME RIPARTIRE 💪
«Distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 metri»: è questa la regola base per la riapertura delle palestre prevista per il 25 maggio dopo la chiusura per coronavirus. Ma non solo. Perché nelle linee guida del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora viene raccomandato ai clienti «di raggiungere il sito già vestiti adeguatamente per le attività previste» oppure «di utilizzare spazi comuni per cambiarsi, muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti personali». E ai gestori di «tracciare» gli ingressi oppure consentire l’accesso soltanto su appuntamento.
Il provvedimento tiene conto delle indicazioni del comitato tecnico scientifico e degli organismi di rappresentanza sportiva. Fissa le regole e dà le linee guida che tutti i centri dovranno seguire per ripartire. Rimane la distanza di sicurezza che per chi «non svolge attività fisica deve essere di almeno 1 metro», ma raddoppia quando si comincia ad allenarsi. E si specifica che la mascherina deve essere sempre a disposizione, pur non rendendola obbligatoria per chi fa attività fisica. Vietato invece «lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc)».

Ingressi «tracciati»
L’obiettivo è: evitare la presenza di troppe persone. Ecco perché «si consiglia l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano, per coloro che accederanno alle attività sportive proposte, la possibilità di tracciarne l’accesso alle strutture per il tramite di applicativi web, o applicazioni per device mobili. Queste soluzioni consentiranno di regolamentare meglio l’accesso alle strutture, con appuntamenti prenotabili in anticipo per evitare il rischio di assembramenti o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e di divieto di assembramenti, con particolare riferimento alle aree più a rischio (la reception, la hall, le sale di attesa, i percorsi di accesso agli impianti) e, più in generale, per contingentare il numero massimo di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree comuni, nonché alle aree dove svolgendosi attività con impegno fisico e respiratorio elevato, aumenta il rischio di diffusione dei droplets».

Lezioni di gruppo

Non sarà vietato fare lezioni di gruppo purché ci siano almeno 2 metri tra le persone e comunque «suddividendoli tra chi svolge la stessa attività». Gli insegnanti dovranno mantenere la distanza e subito dopo i locali dovranno essere sanificati e areati.

Misure di igiene

Chi pratica sport dovrà anche:

1) disinfettare i propri effetti personali e non condividerli (vale per borracce, fazzoletti, attrezzi).

2) raggiungere il sito già vestiti adeguatamente alle attività previste o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi, muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti personali

3) non toccare oggetti e segnaletica fissa

4) Particolari disposizioni di igiene e sicurezza dovranno essere disposte per l’utilizzo di spogliatoi, docce e servizi igienici, nei quali gli operatori del centro sportivo dovranno prevedere l’accesso contingentato ed evitare l’uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli, etc. che, al bisogno, dovranno essere portati a cura del frequentatore.

I gestori dovranno invece dotarsi di mascherine chirurgiche, guanti monouso in diversi materiali plastici sintetici, e sanificare le attrezzature, le docce e gli spogliatoi.

Questa mattina riaccendono i motori molti nostri clienti . Secondo i nostri suggerimenti,  andiamo a limitare i contatti...
04/05/2020

Questa mattina riaccendono i motori molti nostri clienti . Secondo i nostri suggerimenti, andiamo a limitare i contatti ravvicinati , si lavora con più tranquillità ma soprattutto si facilita la SANIFICAZIONE delle aree soggette a rischio . Noi vi siamo vicini , ripartiremo più forti di prima !
Buon lavoro a tutti

Siamo pronti a far ripartire tutte le vostre attività!  Vi seguiremo su tutto il protocollo per adempiere alle disposizi...
22/04/2020

Siamo pronti a far ripartire tutte le vostre attività! Vi seguiremo su tutto il protocollo per adempiere alle disposizioni precauzionali contro il COVID-19 . Sanificazioni , disinfezione, DPI , colonnine igienizzante e tanto altro , facciamo chiarezza e muoviamoci nel modo giusto .

Indirizzo

C/da Torre Della Signora , 4
Villapiana
87076

Telefono

3276697054

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