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22/01/2023

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05/02/2022
MODIFICHE ALLA LEGGE IVA Con la nuova modifica della legge sull’IVA cambiano le regole per chi vende all’esteroLa nuova ...
11/10/2021

MODIFICHE ALLA LEGGE IVA
Con la nuova modifica della legge sull’IVA cambiano le regole per chi vende all’estero

La nuova modifica della legge sull’IVA entrata in vigore in ottobre contiene un’importante modifica per le aziende che vendono all’estero. Lo segnala il Ministero dell’Industria e del Commercio.

La legge riprende la legislazione europea, che è entrata in vigore in luglio di quest’anno. Viene modificata la soglia che stabiliva l’obbligo di versare l’IVA nello stato di consegna del bene o dell’erogazione del servizio di telecomunicazione. Secondo la normativa precedente gli stati membri potevano scegliere di applicare la soglia da 35.000 euro a 100.000 euro. Con la nuova legislazione entra in vigore la soglia unica di 10.000 euro, sotto cui rientrano tutti i beni e alcuni servizi venduti in altri stati dell’Unione Europea.

La nuova soglia comporta anche una modifica di calcolo. In precedenza il limite veniva applicato paese per paese, ora diventa comunitario. Ad esempio, un’impresa ceca supera la soglia anche nel caso in cui vende beni per 8000 euro in Italia e 4000 euro in Germania. In entrambi gli stati esteri quindi deve versare la tassa. Tra l’altro, tale l’obbligo scatta anche per i soggetti che non sono contribuenti IVA in Repubblica Ceca.

Qualora venga superata la soglia, il venditore deve versare l’IVA nello stato di consegna del bene venduto. In questo stato quindi dovrebbe registrarsi come contribuente. La nuova legislazione prevede tuttavia una facilitazione. L’azienda può registrarsi presso l’One Stop Shop dell’Amministrazione Fiscale ceca e tramite questa struttura liquidare i pagamenti verso gli altri stati comunitari.

La modifica di legge contiene una novità che ha suscitato una grande attenzione del pubblico. Le dogane dovranno riscuotere l’IVA anche sugli acquisti di beni extracomunitari con un valore inferiore a 22 euro. Secondo alcune stime il nuovo obbligo potrebbe riguardare circa 30 milioni di spedizioni di piccolo valore in arrivo dalla Cina.

Fonte: www.mpo.cz
Fonte : camic.cz

Programový dokument Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021-2027 schválila v pondělí vláda. Cílem OP TAK je zvýšit přidanou hodnotu a produktivitu zejména malých a…

Il Comune di Praga Capitale vuole insistere sulla questione dei collaudi degli appartamenti per affitti turistici.Il com...
01/10/2021

Il Comune di Praga Capitale vuole insistere sulla questione dei collaudi degli appartamenti per affitti turistici.

Il comune di Praga sostiene la presa di posizione per cui gli edifici edili, i cui appartamenti sono destinati a uso prevalente per gli affitti turistici, dovrebbero essere collaudati come spazi di accoglienza e non come spazi residenziali. L‘assessore di Praga Capitale Hana Kordová Marvanová ha confermato l’erogazione di una prima multa di 20.000 corone per il collaudo non congruo. “Le multe possono essere comminate in maniera ripetuta e possono arrivare fino a mezzo milione di corone” ha dichiarato l’assessore. Il comune vuole attivare anche un consultorio per aiutare i vicini a presentare gli esposti agli uffici edili. Il Comune di Praga Capitale inoltre chiede al Ministero dello Sviluppo Locale di emanare delle linee guida per gli uffici edili.

Secondo l’assessore il comune chiederà al dipartimento per le imprese di far rispettare l’obbligo di apporre un’insegna degli spazi affittati a scopi turistici sulla facciata dei palazzi. Il provvedimento dovrebbe aiutare il censimento delle abitazioni a uso turistico. Le piattaforme digitali non hanno infatti consegnato i dati richiesti dalla nuova legislazione. Secondo alcune stime oltre 13.000 appartamenti a Praga sono usati a scopo turistico. In centro le abitazioni sarebbero 3600.

La questione del collaudo è stata fatta notare in passato da alcuni albergatori, secondo cui il collaudo a scopi residenziali comporterebbe un vantaggio indebito. Gli spazi collaudati per l’accoglienza turistica sono vincolati a numerosi obblighi nell’ambito della sicurezza e dell’igiene, che comportano anche maggiori costi di gestione.

Fonte: www.irozhlas.cz
Fonte : Camic.cz

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14/09/2021

Notizie Repubblica Ceca

Le piattaforme di economia digitale avranno in futuro l’obbligo di comunicare i redditi dei propri utenti. Lo prevede una proposta di legge preparata dal Ministero delle Finanze ceco. Lo scrive il quotidiano E15.

La proposta di legge ceca recepisce i contenuti di una direttiva europea. Secondo la ministra delle finanze Alena Schillerová la comunicazione obbligatoria dei guadagni da parte delle piattaforme digitali contribuirà a eliminare l’evasione fiscale. “Gli stati membri stanno perdendo una parte del gettito fiscale e gli imprenditori sulle piattaforme digitali hanno un vantaggio competitivo non giusto rispetto alle imprese più tradizionali” ha detto la ministra Schillerová.

Il nuovo obbligo riguarderà quattro tipologie di piattaforme, tra cui quelle che intermediano la condivisione delle abitazioni e dei mezzi di trasporto. Inoltre l’obbligo non scatterà per gli utenti con un guadagno inferiore a 50.000 corone all’anno. Le piattaforme come Airbnb inoltre dovranno comunicare anche l’indirizzo dell’immobile affittato e il numero dei giorni all’anno in cui l’abitazione è stata occupata.

Fonte: www.e15.cz

12/09/2021

TRIBUNALE DI PRAGA - FITTI A BREVE TERMINE ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
Secondo il Tribunale di Praga gli affitti turistici a breve termine rappresentano un’attività imprenditoriale. Il verdetto è segnalato nell’edizione odierna del quotidiano Hospodářské noviny.
Il caso giudicato dal Tribunale di Praga riguardava il contenzioso tra una donna attiva nel settore degli affitti turistici a breve termine e l’Agenzia delle Imposte ceca. Il tribunale ha dato ragione all’Agenzia, secondo la quale gli affitti a breve termine sono una regolare attività imprenditoriale, a cui si applicano imposte e contributi diversi dagli affitti. Il tribunale ha accolto la motivazione dell’Agenzia, per cui gli affitti turistici non erogano solo la possibilità di utilizzare l’immobile ma anche una serie di servizi complementari. La donna quindi non dev’essere considerata come un locatore ma come una lavoratrice autonoma.
Secondo gli esperti la decisione del Tribunale di Praga è ben motivata e ha buona probabilità di essere confermata anche nei giudizi di istanze giudiziarie superiori. Da tempo le autorità fiscali ceche sostengono che le attività di affitto turistico sono da considerare come un’attività regolare di impresa. La conferma in tribunale di questa posizione potrebbe avere una forte ripercussione sul settore, e soprattutto su coloro che gestiscono più immobili. Le attività imprenditoriali sono infatti gravate di maggiori doveri rispetto agli affitti. Ad esempio, c’è l’obbligo di versamento dei contributi pensionistici e sanitari. Per i lavoratori o le imprese che superano un milione di corone di ricavi, scatta, a differenza dei locatori, l’obbligo di versare l’IVA.

Fonte: archiv.hn.cz
Fonte : camic.cz

14/03/2021

Lockdown, il divieto di uscire di casa viola l’art. 13 della Costituzione: il GIP di Reggio Emilia apre una strada?

Un interessante sentenza del GIP di Reggio Emilia che, in piena autonomia e coscienza, ha respinto la richiesta del PM di emissione di decreto penale di condanna, cosa alquanto rara nei nostri Tribunali, nei confronti di due persone accusate di aver dichiarato il falso nella famigerata autocertificazione che, ormai da un anno, possiamo essere costretti a compilare per giustificare l’uscita dalla nostra abitazione in pendenza di restrizioni.
Il ragionamento del GIP conferma l’interpretazione per cui l’imposizione del divieto di uscire dalla propria abitazione costituisce una anomala e illegittima forma di detenzione domiciliare, che quindi viola la libertà personale sancita dall’art. 13 della nostra Costituzione e non attiene, invece, all’ambito della libertà di circolazione di cui al successivo art. 16.
Conseguenza della violazione costituzionale è, secondo il GIP, il necessario proscioglimento degli imputati, per disapplicazione delle disposizioni del DPCM, incostituzionali, che vietavano di uscire di casa in funzione anti-Covid: l’illegittimità costituzionale elide infatti la rilevanza penale della falsa autocertificazione, che diviene non punibile perché “falso inutile, configurabile quando la falsità incide su un documento irrilevante o non influente“.
Il ragionamento svolto conferma che l’obbligo di permanenza domiciliare, inserito in un atto avente forza di legge, rischia la stroncatura da parte della Corte Costituzionale.
Di seguito il testo della sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione GIP-GUP
Il giudice, dott. Dario De Luca, provvedendo in Camera di Consiglio sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna avanzata, come in atti, dal Pubblico Ministero, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
C. D. e G. M., generalizzato/a/i, difeso/a/i. e imputato/a/i, come da allegata copia della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, del delitto di cui all’art 483 CP,
[a) del reato p. e p. dall’art 483 C.P., perché, compilando atto formale di autocertificazione per dare contezza del loro essere al di fuori dell’abitazione in contrasto con l’obbligo imposto dal DCPM 08.03.2020, attestavano falsamente ai Carabinieri di Correggio: G. M. di essere andata a sottoporsi ad esami clinici; C. D. di averla accompagnata.
In Correggio il 13.03.2020]
MOTIVAZIONE
Procedendo penalmente contro ciascun imputato per il reato in rubrica rispettivamente ascritto, il PM richiede l’emissione di decreto penale di condanna alla pena determinata nella misura di cui in atti.
Ritiene il GIP che la richiesta di emissione di decreto di condanna non possa essere accolta e che debba trovare luogo una sentenza di proscioglimento, ex art. 129 CPP, per effetto delle brevi considerazioni che seguono.
Infatti:
– premesso che viene contestato a ciascun imputato il delitto di cui all’art. 483 CP «…perché, compilando atto formale di autocertificazione per dare contezza del loro essere al di fuori dell’abitazione in contrasto con l’obbligo imposto dal DCPM 08.03.2020, attestavano falsamente ai Carabinieri di Correggio: G. R. di essere andata a sottoporsi ad esami clinici; C. D. di averla accompagnata…», avendo il personale in forza al Comando Carabinieri di Correggio accertato che la donna quel giorno non aveva fatto alcun accesso presso l’Ospedale di Correggio;
– evidenziato che la violazione contestata trova quale suo presupposto – al fine di giustificare il proprio allontanamento dall’abitazione – l’obbligo di compilare l’autocertificazione imposto in via generale per effetto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) citato nell’autocertificazione stessa;
– in via assorbente, deve rilevarsi la indiscutibile illegittimità del DPCM del 8.3.2020, evocato nell’autocertificazione sottoscritta da ciascun imputato – come pure di tutti quelli successivamente emanati dal Capo del Governo, ove prevede che “1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”, e del rinviato DPCM dei 8.3.2020, ove stabilisce che “Art. 1 Misure urgenti di contenimento del, contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
– 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.
– Tale disposizione, stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni reati all’esito del giudizio (ovvero, in via cautelare, in una misura di custodia cautelare disposta dal Giudice, nella ricorrenza dei rigidi presupposti di legge, all’esito di un procedimento disciplinato normativamente), in ogni caso nel rispetto del diritto di difesa. Sicuramente nella giurisprudenza è indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale.
– Peraltro, la Corte Costituzionale ha ritenuto configurante una restrizione della libertà personale delle situazioni ben più lievi dell’obbligo di permanenza domiciliare come, ad esempio, il “prelievo ematico” (Sentenza n. 238 del 1996) ovvero l’obbligo di presentazione presso l’Autorità di PG in concomitanza con lo svolgimento delle manifestazioni sportive, in caso di applicazione del DASPO, tanto da richiedere una convalida del Giudice in termini ristrettissimi. Anche l’accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero è stata ritenuta misura restrittiva della libertà personale, con conseguente dichiarazione d’illegittimità costituzionale della disciplina legislativa che non prevedeva il controllo del Giudice ordinario sulla misura, controllo poi introdotto dal legislatore in esecuzione della decisione della Corte Costituzionale; la disciplina sul trattamento sanitario obbligatorio, ugualmente, poiché impattante sulla libertà personale, prevede un controllo tempestivo del Giudice in merito alla sussistenza dei presupposti applicativi previsti tassativamente dalla legge: infatti, l’art. 13 Cost. stabilisce che le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su «…atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge»; primo corollario di tale principio costituzionale, dunque, è che un DPCM non può disporre alcuna limitazione della libertà personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge; secondo corollario dei medesimo principio costituzionale è quello secondo il quale neppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual è il decreto-legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini, posto che l’art. 13 Cost. postula una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, implicando necessariamente un provvedimento individuale, diretto dunque nei confronti di uno specifico soggetto, in osservanza del dettato di cui al richiamato art. 13 Cost.
– Peraltro, nella fattispecie, poiché trattasi di DPCM, cioè di un atto amministrativo, il Giudice ordinario non deve rimettere la questione dì legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere, direttamente, alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di legge (Costituzionale).
– Infine, non può neppure condividersi l’estremo tentativo dei sostenitori, ad ogni costo, della conformità a Costituzione dell’obbligo di permanenza domiciliare sulla base della considerazione che il DPCM sarebbe conforme a Costituzione, in quanto prevederebbe delle legittime limitazioni della libertà di circolazione ex art. 16 Cost. e non della libertà personale. Infatti, come ha chiarito la Corte Costituzionale la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio, l’affermato divieto di accedere ad alcune zone, circoscritte che sarebbero infette, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare (Corte Cost., n. 68 del 1964). In sostanza la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale: i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, perché ad esempio pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone allora la limitazione si configura come vera e propria limitazione della libertà personale. Certamente quando il divieto di spostamento è assoluto, come nella specie, in cui si prevede che il cittadino non può recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertà personale.
– In conclusione, deve affermarsi la illegittimità del DPCM indicato per violazione dell’art. 13 Cost., con conseguente dovere del Giudice ordinario di disapplicare tale DPCM ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E.
– Poiché, proprio in forza di tale decreto, ciascun imputato è stato “costretto” a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima, deriva dalla disapplicazione di tale norma che la condotta di falso, materialmente comprovata come in atti, non sia tuttavia punibile giacché nella specie le esposte circostanze escludono l’antigiuridicità in concreto della condotta e, comunque, perché la condotta concreta, previa la doverosa disapplicazione della norma che imponeva illegittimamente l’autocertificazione, integra un falso inutile, configurabile quando la falsità incide su un documento irrilevante o non influente ai fini della decisione da emettere in relazione alla situazione giuridica che viene in questione: al riguardo, è ampiamente condivisibile l’interpretazione giurisprudenziale, anche di legittimità, secondo la quale “Non integra il reato di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale l’allegazione alla domanda di rinnovo di un provvedimento concessorio di un falso documento che non abbia spiegato alcun effetto, in quanto privo di valenza probatoria, sull’esito della procedura amministrativa attivata. (Fattispecie relativa a rinnovo di una concessione mineraria)” [Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 11952 del 22/01/2010 (dep. 26/03/2010) Rv. 246548 – 01]: siccome, nella specie, è costituzionalmente illegittima, e va dunque disapplicata, la norma giuridica contenuta nel DPCM che imponeva la compilazione e sottoscrizione della autocertificazione, il falso ideologico contenuto in tale atto è, necessariamente, innocuo; dunque, la richiesta di decreto penale non può trovare accoglimento.
Alla luce di tutto quanto sin qui detto, deve pronunciarsi sentenza di proscioglimento, nei confronti di ciascun imputato, perché il fatto non costituisce reato,
P.Q.M.
Visto l’art. 129, 530, nonché 459 III CPP,
dichiara non luogo a procedere nei confronti di C. D. e G. M. in ordine al reato loro rispettivamente ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Reggio Emilia, 27.01.2021.

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