10/12/2020
Buon giorno a tutti. Oggi una novità che potrà far iniziare bene la giornata a molti.
Con Sentenza n° 262 del 04/12/2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale (per violazione del principio di coerenza, e quindi di ragionevolezza - articoli 3 e 53 della Costituzione) l'indeducibilita', dall'imponibile delle imposte (Ires e Irpef) sui redditi d'impresa, dell'Imu relativa agli immobili strumentali.
Gli immobili strumentali possono essere di due tipologie:
a) beni immobili strumentali per destinazione;
b) beni immobili strumentali per natura.
Si definiscono strumentali per destinazione quegli immobili che hanno come unico impiego quello di essere “direttamente .
utilizzati” nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali."
Si definiscono beni immobili strumentali per natura, quegli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione. Semplificando, si tratta di immobili non abitativi ed appartenenti ai gruppi di categorie catastali di seguito elencate:
gruppo B (es: collegi e convitti, uffici pubblici, scuole, biblioteche, musei, cappelle, magazzini sotterranei);
gruppo C (unità immobiliari a destinazione commerciale ordinaria e varia, quali negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori)
gruppo D (immobili a destinazione speciale, quali agricoli, opifici, alberghi, case di cura ed ospedali con fine di lucro, istituti di credito)
gruppo E (immobili a destinazione particolare, quali costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche;
gruppo A, categoria A/10 (uffici e studi privati, a condizione che la destinazione ad uso ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria).
Ringrazio sempre l'Avv. Alessandro Gravina per le news. Un caro saluto a tutti.