13/11/2020
๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐๐จ๐ง๐ฎ๐ฌ - ๐ฏ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐๐๐ซ๐ ๐๐ฅ๐ฅโ๐๐ฌ๐๐ซ๐๐ข๐ณ๐ข๐จ ๐๐๐ฅ๐ฅโ๐จ๐ฉ๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐ฉ๐๐ซ ๐ฅ๐ ๐๐๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐๐ฅ ๐๐ซ๐๐๐ข๐ญ๐จ ๐ ๐ฉ๐๐ซ ๐ฅ๐จ ๐ฌ๐๐จ๐ง๐ญ๐จ ๐ข๐ง ๐๐๐ญ๐ญ๐ฎ๐ซ๐.
Come รจ ormai noto, lโart. 121 del D.L. 34/2020 ha previsto la possibilitร per i contribuenti di monetizzare il vantaggio fiscale optando, in luogo dellโutilizzo diretto della detrazione, per:
- la cessione del credito maturato ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;
- un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo (parziale o totale) dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
Possono essere oggetto delle suddette opzioni tutte le spese per intervenenti agevolati dal Superbonus sostenute dal 1ยฐ luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
La scelta dellโopzione deve essere comunicata, entro il 16 marzo dellโanno successivo allโanno in cui sono state sostenute le spese, allโAgenzia delle Entrate utilizzando il modello aggiornato presentato con il Provvedimento del 12 ottobre scorso.
Queste possibilitร permettono di accedere al bonus anche ai soggetti cd. no tax area, ossia i contribuenti che non hanno una capienza tributaria sufficiente per godere a pieno dei benefici del Superbonus.
Il Provvedimento dispone che la comunicazione relativa agli interventi con detrazione maggiorata al 110% debba essere inviato esclusivamente dal professionista che rilascia il visto di conformitร : dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro.
Rivolgiti al nostro Studio per ricevere una consulenza mirata che ti consentirร di beneficiare nel miglior modo della superdetrazione.
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