Studio Commercialista Capone & Partners

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24/12/2022
Nelle dichiarazioni dei redditi 2020 riferita al periodo d'imposta 2019 è possibile usufruire del creditod'imposta per c...
18/06/2020

Nelle dichiarazioni dei redditi 2020 riferita al periodo d'imposta 2019 è possibile usufruire del credito
d'imposta per canoni di locazione non percepiti.

Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione
non riscossi.

L’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile.

L’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da
accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è
riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.

Qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Dal 15 giugno, e non oltre il 13 agosto 2020, al via le domande per la richiesta del contributo a fondoperduto per impre...
16/06/2020

Dal 15 giugno, e non oltre il 13 agosto 2020, al via le domande per la richiesta del contributo a fondo
perduto per imprese e professionisti (DL Rilancio).

Con provvedimento del 10 giugno, l'Agenzia, ha definito tutti i passi da compiere per richiedere e ottenere
il contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche del lockdown dovuto al COVID-19 nonchè, approvato e pubblicato il modello Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto che potrà essere inviato a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020.

L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro, il modello
dell’istanza, comprensivo dell’autocertificazione (quadro A - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)
che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non
si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo, è predisposto in
formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected].

Istanze pervenute alla predetta casella PEC senza i requisiti sopra specificati (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo del quadro A, in formato pdf e firmato digitalmente) non saranno accettate.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diverso dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

L’imposta municipale propria (IMU) si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principaliclassificate ne...
11/06/2020

L’imposta municipale propria (IMU) si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali
classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è
dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie),
dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

Questo 2020 sta portando con se tante novità e, soprattutto, tanti cambiamenti legati al “post Covid19”.
Se rimaniamo in tema “imposte”, una grande novità, è senza dubbio l’accorpamento di Tasi ed Imu
assieme.

In poche parole: si pagano entrambe ma in un’unica tassa chiamata Imu. Hanno “trasformato” due
pagamenti in un unico tributo. Fatto sta che è “stato eliminato un nome” ma il cittadino pagherà più o
meno la stessa somma .Quindi, la Tasi dice addio, l’Imu resta sola. Ma non si pagherà meno dell’anno
scorso.

Scadenze confermate: quindi entro il 16 giugno bisogna passare alla cassa per versare l’acconto,
nonostante Covid e anche se molte abitazioni, ad esempio le seconde case, non sono state praticamente
utilizzate in questa prima parte del 2020.

Ma l’Imu è un’imposta patrimoniale, colpisce il possesso del bene, non l’utilizzo. Sono stati esentati dal versamento solo alberghi, pensioni, strutture turistico-ricettive,
stabilimenti balneari e termali a patto che siano condotti dal proprietario. Le imposte comunali sugli immobili sono state oggetto di un piccolo restyling. La Tasi, la tassa che andava a finanziare i servizi indivisibili, è stata abolita e in pratica accorpata nell’ Imu, almeno per quelle tipologie di immobili che la dovevano pagare.

Per quanto riguarda il pagamento dell’acconto in scadenza entro il prossimo 16 giugno, sono state
confermate le regole per il pagamento dell’imposta (quindi due rate, il 16 giugno per l’acconto e il 16 dicembre per il saldo.

Relativamente alle modalità di versamento, oltre al modello F24, e al bollettino postale, è prevista la possibilità di effettuare i versamenti tramite la piattaforma PagoPA.

L’agenzia delle entrate con Risoluzione n29/E del 29 maggio ha dato istruzioni per il versamento dell’IMU (di cui all’art. 1, commi da 739 a 783 della L. 160/2019) con l’utilizzo del modello F24.

Con il Messaggio numero 2350 del 5 giugno l’INPS ha comunicato che sul portale, sono state implementatele funzionalità p...
09/06/2020

Con il Messaggio numero 2350 del 5 giugno l’INPS ha comunicato che sul portale, sono state implementate
le funzionalità per richiedere il nuovo bonus centri estivi e il bonus Babysitter con gli importi aggiornati al
Decreto Rilancio Italia.

La nuova versione dell'agevolazione ha previsto un aumento da 600 a 1200 euro per cui possono fare
richiesta:

 coloro che non avevano la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, con possibilità di
vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro (ovvero di 2.000 euro, per il personale di strutture sanitarie forse di polizia e di soccorso);

 coloro che abbiano richiesto i 600 euro ovvero di 1.000 euro per ottenere l'integrazione di ulteriori
600 euro (o 1000);

I bonus spettano nel limite massimo complessivo di 1.200 euro per nucleo familiare, da utilizzare per
prestazioni di baby-sitting, nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, ovvero in caso di comprovata
iscrizione a centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, nel periodo di chiusura dei servizi educativi
scolastici e fino al 31 luglio 2020 (ad esempio, in presenza di più figli, di età inferiore a 12 anni, il bonus può
essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il
nucleo familiare).

I soggetti che potenzialmente possono essere ammessi alla fruizione del bonus di 1.200 euro sono i genitori di figli di età non superiore a 12 anni:

1. Dipendenti del settore privato;
2. Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS;
3. Lavoratori autonomi iscritti all’INPS (AGO o gestione separata);
4. Professionisti iscritti alle casse professionali.
Il bonus Babysitter può essere utilizzato anche per il pagamento dei centri estivi, servizi integrativi per
l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e dei servizi
integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il bonus Babysitter per i centri estivi è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus asilo
nido.

Nel caso si scelga questa opzione il genitore che presenta la domanda di accredito dovrà inoltre:

allegare alla domanda la documentazione comprovante l’iscrizione (es. ricevuta di iscrizione, fattura ecc.);

Indicare i periodi di iscrizione (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare
oltre la data del 31 luglio 2020;

Indicare l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere;

La ragione sociale e la partita IVA (o il codice fiscale), il tipo di struttura che ospita il minore.

Il bonus è erogato mediante:
-Accredito su conto corrente bancario o postale,
-Accredito su libretto postale,
-Carta prepagata con IBAN
-Bonifico domiciliato presso le poste.

Il titolare del conto (IBAN) deve corrispondere al soggetto beneficiario.

l Reddito di Emergenza (REm) è stato costituito dall'articolo 88 del Decreto Rilancio, pubblicato in GazzettaUfficiale i...
05/06/2020

l Reddito di Emergenza (REm) è stato costituito dall'articolo 88 del Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 19/05/2020:

si tratta di un sostegno al reddito straordinario che si rivolge ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza COVID-19..
La domanda va presentata entro il mese di giugno 2020.
Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei
seguenti requisiti:

 valore dell'ISEE ordinario (minorenni se ricorre il caso) o corrente inferiore a 15.000 euro;

 residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;

 un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all'ammontare della quota
spettante per il Reddito di Emergenza come da tabella qui sotto riportata:

 valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 31/12/2019 inferiore a una soglia di
10.000 euro accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un
massimo di euro 20.000; ulteriori 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un
componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;

 Nucleo familiare: definito ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M 159 del 5 dicembre 2013.

 Reddito familiare: riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa, e definito dall'articolo
4, comma 2, del D.P.C.M 159 del 5 dicembre 2013.

 Patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.P.C.M 159 del 5 dicembre
2013.

Tutti i requisiti saranno autocertificati dal soggetto richiedente ad eccezione del valore ISEE che sarà
verificato dall'INPS al momento della presentazione della domanda.
Il Decreto Rilancio stabilisce quali sono, all';interno del nucleo familiare, le condizioni di esclusione o
incompatibilità che non danno diritto al riconoscimento del Reddito di Emergenza.

Questi vincoli devono
sussistere al momento della presentazione della domanda:

1. percepiscono (o hanno percepito) una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del
decreto-legge 17 marzo 2020;

2. percepiscono (o hanno percepito) una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del Decreto rilancio;

3. siano titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

4. siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi
alle soglie di cui all'
articolo 82 comma 5 del Decreto rilancio;

5. siano percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge n. 4 del 2019, ovvero le
misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

Non hanno inoltre diritto al beneficio i soggetti che si trovano in stato detentivo;

ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra
amministrazione pubblica.

Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui sopra, il parametro
della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.

L'importo del beneficio sarà erogato in due quote e ciascuna di esse è determinata da una base di partenza
di 400 euro, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2
ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in
condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Il REm è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Se la domanda è
presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è
presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.

Il bonus pubblicità, l’agevolazione Statale erogata sotto forma di credito d’imposta da utilizzarsi incompensazione F24,...
03/06/2020

Il bonus pubblicità, l’agevolazione Statale erogata sotto forma di credito d’imposta da utilizzarsi in
compensazione F24, mira a incentivare gli investimenti pubblicitari su giornali (digitali e cartacei),
televisione e radio con lo scopo di accrescerne le entrate. Il Decreto Rilancio in vigore dal 17 maggio scorso
con l’art. 186 novella ulteriormente la disciplina del Bonus pubblicità.

Dunque, il credito di imposta è aumentato dal 30 al 50 % degli investimenti totali in pubblicità, il tetto
massimo disponibile per coprire tale bonus (attingendo dal Fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione) è direttamente fissato a 60 milioni di euro totali da considerarsi divisi in:
40 milioni per investimenti pubblicitari in giornali, quotidiani e periodici 20 milioni per investimenti pubblicitari in emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali.

Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come ad esempio
quelle che riguardano la realizzazione grafica pubblicitaria, la pubblicità sui social media o quella attraverso
banner pubblicitari su portali online, i volantini cartacei periodici, la cartellonistica, ecc.

Il bonus spetta sotto forma di credito di imposta ad imprese lavoratori autonomi ed enti non commerciali
che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e
sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Per avvalersene è necessario presentare una comunicazione telematica tra il 1 e il 30 settembre 2020
presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Questa data è valida in via straordinaria per l’anno in corso e in ragione della situazione di emergenza da
covid 19.

Per ve**re incontro alle imprese che potrebbero avere difficoltà nelle operazioni di conguaglio diassistenza fiscale, a ...
01/06/2020

Per ve**re incontro alle imprese che potrebbero avere difficoltà nelle operazioni di conguaglio di
assistenza fiscale, a recuperare le imposte da rimborsare ai dipendenti per insufficienza dell'ammontare
delle ritenute operate nel periodo di riferimento, il Decreto Rilancio all';art. 159 ha previsto la possibilità,
con riferimento al solo periodo d'imposta 2019, che i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati, possono presentare il modello 730 con la modalità senza sostituto, anche in presenza di un
sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

In questo modo il dipendente o pensionato potrà
vedersi corrispondere il rimborso direttamente dalla agenzia delle entrate entro il sesto mese successivo al
termine previsto per la trasmissione della dichiarazione e l’impresa sostituto di imposta non avrà ulteriori
gravami sulla sua liquidità.

E’ utile sottolineare pero’ che non sempre risulta vantaggioso per il contribuente
presentare il 730 senza sostituto d’ imposta, poiché i sei mesi di tempo necessari all'Agenzia delle Entrate
per effettuare il rimborso possono ritardare il rimborso fino al 31 marzo 2021 (sei mesi dal 30 settembre).
Ricordiamo infatti che il sostituto di solito rimborsa nella retribuzione del mese successivo, a condizione
però di avere capienza nelle ritenute da versare.

Il Decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale di ieri 19 maggio 2020 introduce all’art 120 un nuovo credito diimposta denomi...
29/05/2020

Il Decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale di ieri 19 maggio 2020 introduce all’art 120 un nuovo credito di
imposta denominato di “adeguamento degli ambienti di lavoro” che compete nella misura del 60 % delle
spese sostenute nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro per beneficiario e spetta a soggetti esercenti
attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni, agli altri
enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Elencati di seguito i soggetti beneficiari:

alberghi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;

attività di alloggio connesse alle aziende agricole aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
gestione di vagoni letto, alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, ristorazione con somministrazione, attività di ristorazione connesse alle aziende agricole, ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;

gelaterie e pasticcerie, ristorazione ambulante, ristorazione su treni e navi, catering per eventi, banqueting
mense, catering continuativo su base contrattuale, bar e altri servizi simili senza cucina;

attività di proiezione cinematografica, attività delle agenzie di viaggio, attività di tour operator, servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento, altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
attività di guide e degli accompagnatori turistici, organizzazione di convegni e fiere, attività nel campo della recitazione, attività nel campo della regia, noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
attività di biblioteche e archivi, attività di musei
gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali.

Il credito riguarda tutte le spese per interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le
misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID- 19 descritte più in dettaglio nell’articolo
“Decreto Rilancio e bonus per riaperture bar ristoranti, alberghi, cinema teatri”.

Il credito di imposta può essere ceduto a soggetti terzi incluse banche e istituti finanziari.

Le modalità per la cessione del credito di imposta saranno definitive in un decreto da emanarsi entro 30 giorni dall’uscita del Decreto Rilancio e cioè entro il 18 giugno 2020.

il Decreto ha previsto il rinnovo, per il mese di aprile, del bonus di 600 euro già concesso a favore deisoggetti di cui...
27/05/2020

il Decreto ha previsto il rinnovo, per il mese di aprile, del bonus di 600 euro già concesso a favore dei
soggetti di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, nel mese di marzo e l’estensione di
questa indennità a nuovi beneficiari non contemplati precedentemente nel “Cura Italia”.

Viene così riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a
individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID
19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari
di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non
siano titolari di pensione;

 liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di
marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo
anche per il mese di aprile 2020;
 i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno
il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è
riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
 lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta
un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;

 lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già
beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di
pari importo anche per il mese di aprile 2020;

 lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo
2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di
aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati
presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;

 lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30
del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020
un’indennità di importo pari a 500 euro;

 lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata
una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano
titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore.

La medesima indennità (600 euro per ciascun mese di aprile e maggio) viene inoltre riconosciuta ai
lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 15 contributi giornalieri versati
nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, e non titolari di
pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Le indennità che verranno erogate dall’INPS non concorrono alla formazione del reddito; è stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza.

ContributiPraticamente quasi fuori tempo massimo per la scadenza dei contributi di aprile, INPS ha pubblicato lacircolar...
25/05/2020

Contributi

Praticamente quasi fuori tempo massimo per la scadenza dei contributi di aprile, INPS ha pubblicato la
circolare 59 del 16 maggio 2020 con la quale fornisce ulteriori istruzioni sull’applicazione del Decreto
Liquidità, riguardanti la sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Vengono specificate le modalità di sospensione e relativa compilazione Uniemens per gli obblighi previdenziali relativi alle diverse Gestioni interessate, ovvero:

Aziende con dipendenti
Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria
Artigiani e commercianti
Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
Aziende agricole assuntrici di manodopera
Lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare
Aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
Da segnalare la sospensione dell'obbligo contributivo del 18 maggio per gli esercenti attività commerciali e
gli artigiani ed i soci di società. Sono sospese anche le rate
L'istituto specifica che la sospensione non costituisce aiuto di stato.

Ad oggi la nuova scadenza del versamento è fissata al 30 giugno ma la circolare rimanda comunque a nuove
istruzioni Nella bozza diffusa finora l'art. 86 prevede che la sospensione dei versamenti contributivi sarà
prorogata al 16 settembre 2020.

Indirizzo

Corso Garibaldi 38
Afragola
80021

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:30 - 18:30
Martedì 09:00 - 13:00
14:30 - 18:30
Mercoledì 09:00 - 13:00
14:30 - 18:30
Giovedì 09:00 - 13:00
14:30 - 18:30
Venerdì 09:00 - 13:00
14:30 - 18:30

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