16/06/2026
Nessun regime derogatorio per gli enti più piccoli.
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Lazio ha evidenziato che la facoltà di trattenere in servizio il personale interessato deve intendersi nel limite massimo del 10 % delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e la base di calcolo da considerare per l’individuazione dell’indicato limite è quella relativa alle facoltà assunzionali “ordinarie”.
Chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell’articolo 1, co. 165, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di bilancio per il 2025), la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Lazio ha evidenziato che, come chiarito nel parere del Dipartimento della Funzione Pubbl...