Studio Tecnico - Geometra Hosquet Morritz

Studio Tecnico - Geometra Hosquet Morritz Lo Studio Hosquet offre un servizio a 360° in ambito edilizio,occupandosi di progettazione civile,i

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Il progettista sarà responsabile dei prodotti da costruzione che prescrivedi Alessandra MarraIl professionista che scegl...
12/06/2017

Il progettista sarà responsabile dei prodotti da costruzione che prescrive
di Alessandra Marra
Il professionista che sceglie materiali non conformi potrà essere sanzionato, fino a rischiare l’arresto

Il progettista sarà responsabile dei prodotti da costruzione che prescrive
12/06/2017 – Anche i progettisti saranno responsabili della conformità al Regolamento UE 305/2011 dei prodotti da costruzione che prescrivono nei loro progetti e, in caso di violazione, potranno essere puniti anche con l’arresto.

Questa la novità più rilevante della nuova versione dello schema di decreto sulle condizioni armonizzate per la distribuzione dei prodotti da costruzione, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri.

Prodotti da costruzione: le responsabilità dei progettisti
Il nuovo schema di decreto inserisce un nuovo comma all’articolo 20 che stabilisce che “il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi è punito con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro”.

"Qualora la prescrizione non conforme riguardi prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio il professionista sarà punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro".

Con l‘inserimento dei progettisti tra i soggetti responsabili il Governo ha accolto le modifiche che la Commissione Territorio del Senato aveva chiesto; all’inizio, infatti, lo schema di decreto concentrava quasi tutti gli adempimenti sul fabbricante.

Materiali da costruzione: rimodulate le sanzioni
Il Governo ha accolto anche le modifiche chieste dalla Commissione circa la rimodulazione delle sanzioni penali previste in rapporto al livello di responsabilità di ciascun operatore della filiera, riducendole in caso di prodotti non destinati ad uso strutturale o antincendio.

Infatti, mentre in precedenza il direttore lavori, il costruttore e il collaudatore rischiavano l’arresto sino a sei mesi per l’utilizzo di prodotti non conformi non destinati ad uso strutturale o antincendio, con il nuovo decreto tale pena è stata resa più leggere prevedendo un'ammenda fino a 24 mila euro; l’arresto, fino a sei mesi, è previsto solo in caso di utilizzo di prodotti non conformi per uso strutturale o antincendio.

Prodotti da costruzione: cosa prevede lo schema di decreto
Ricordiamo che lo schema di decreto sui prodotti da costruzione semplifica il quadro normativo esistente per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione e migliora la trasparenza, l'efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti, recependo il Regolamento UE 305/2011.

Nella bozza di decreto sono disciplinati gli adempimenti ai quali è sottoposto il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), e quindi non disciplinato da una norma armonizzata (perché per esempio nuovo e pertanto originale).

Per garantire l’armonizzazione delle norme è istituito il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti. Sarà inoltre prevista la costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) che assicuri la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea (ETA).
http://www.edilportale.com/news/2017/06/normativa/il-progettista-sar%C3%A0-responsabile-dei-prodotti-da-costruzione-che-prescrive_58520_15.html

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09/06/2017

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Fascicolo del fabbricato, torna l’ipotesi di renderlo obbligatoriodi Alessandra MarraNuovo ddl in Senato: il documento s...
08/06/2017

Fascicolo del fabbricato, torna l’ipotesi di renderlo obbligatorio
di Alessandra Marra
Nuovo ddl in Senato: il documento sarà redatto da un professionista e costituirà titolo di agibilità sismica e aggiornamento catastale

Fascicolo del fabbricato, torna l’ipotesi di renderlo obbligatorio
08/06/2017 – Rendere obbligatorio il fascicolo del fabbricato per ogni immobile di proprietà privata presente nel territorio italiano.

Questa una delle disposizioni contenute in un disegno di legge presentato al Senato che si pone l’obiettivo di introdurre misure volte alla tutela del territorio nazionale.

La relazione del disegno di legge evidenzia i tentativi compiuti sia dal Parlamento che da sei Regioni (tra cui la Puglia) di istituire il Fascicolo del fabbricato o di provare a rendere obbligatoria una qualche forma di documentazione propedeutica alla certificazione sismica e la messa in sicurezza degli edifici, tentativi andati a vuoto.

Obbligo del Fascicolo del fabbricato: il contenuto
Il disegno di legge impegna le Regioni, entro il 31 dicembre 2017, ad adottare misure finalizzate a rendere obbligatoria l’istituzione del fascicolo del fabbricato e a stabilire che l’aggiornamento del fascicolo avvenga con una cadenza non superiore a tre anni.

Il fascicolo del fabbricato dovrà contenere tutte le informazioni attinenti alla costruzione dell’edificio e alle sue pertinenze, registrare le eventuali modifiche apportate al progetto originario e ogni forma di lavoro eseguito.

Dovrà inoltre contenere tassativamente: a) la localizzazione del bene immobile; b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante; c) le planimetrie e i grafici o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell’immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute; d) l’epoca di costruzione, il sistema e i materiali utilizzati; e) la situazione catastale storica e corrente; f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione; g) le segnalazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza; h) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni; i) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo.

Redazione del fascicolo del fabbricato al professionista
Secondo il ddl, il professionista, incaricato dal proprietario dell’immobile, dovrà predispone e aggiornare il fascicolo del fabbricato con riferimento alla documentazione tecnicoamministrativa fornitagli. Ove necessario, potrà avanzare delle osservazioni e svolgere ulteriori indagini.

Con la predisposizione del fascicolo, il professionista potrà verificare le eventuali criticità di natura strutturale, ambientale, energetica e impiantistica, le quali renderanno doverosi taluni interventi di ristrutturazione al fine di garantire la piena agibilità del fabbricato.

Il ddl specifica anche che il Governo dovrà convocare i rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri e del Consiglio nazionale degli architetti per stipulare una convenzione che individui i requisiti per lo svolgimento delle attività professionali e che definisca i rispettivi compensi.

Entro un anno dall’attivazione della pratica, il professionista dovrà trasmettere il fascicolo del fabbricato al competente ufficio comunale, unitamente ad una relazione tecnica sulle risultanze dell’istruttoria che asseveri la conformità e la sicurezza dell’immobile o che evidenzi rilievi critici.

Il rilascio del fascicolo del fabbricato
Il Comune potrà decidere, sulla base delle informazioni trasmesse, se provvedere al rilascio del fascicolo del fabbricato, invitare il soggetto a fare delle modifiche necessarie al rilascio del fascicolo oppure non concedere il fascicolo e dichiarare la totale inagibilità dell’immobile.

Il rilascio del fascicolo del fabbricato costituirà titolo di agibilità sismica e determinerà l’automatico aggiornamento catastale.

La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, sarà condizione per il rilascio di ogni tipo di autorizzazione o certificazione di competenza comunale all’intero fabbricato o a singole parti dello stesso.

Infine, il disegno di legge prevede che il proprietario del fabbricato che abbia fatto istanza per l’ottenimento del relativo fascicolo possa godere di una detrazione del 50% per le spese debitamente documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2018.

Abusivismo: istituzione di un ‘Osservatorio Nazionale’
Il disegno di legge, inoltre, istituisce l’Osservatorio nazionale sull’abusivismo edilizio finalizzato alla valutazione delle politiche edilizie e ambientali. Il fine è quello di promuovere e assicurare il coordinamento tra i soggetti coinvolti nell’opera di individuazione e di repressione dell’abusivismo edilizio, di incrementare gli interventi di demolizione delle opere abusive e di portare a termine la lavorazione delle domande di condono ancora inevase.

Secondo il rapporto sul condono edilizio presentato in Senato dal centro studi Sogeea nell’aprile 2016, infatti, restano ancora da evadere più di cinque milioni di domande di condono, vale a dire un terzo circa del totale di quelle presentate, con mancati introiti per le casse dello Stato pari a circa venti miliardi di euro.

Di conseguenza, il ddl prescrive le procedure per il completamento dell’esame delle domande di sanatoria edilizia. In tal senso, le amministrazioni comunali dovranno trasmettere all’Osservatorio: il numero totale delle domande di sanatoria edilizia presentate, distinguendo tra quelle evase, quelle in via di esame e quelle in attesa di essere esaminate, unitamente ad un piano comunale che preveda criteri e modalità per l’obbligatoria evasione.

Gli introiti derivanti dall’evasione delle domande di sanatoria edilizia saranno destinati dai Comuni per la realizzazione di interventi di manutenzione stradale e di piantumazione, canali di scolo per la pioggia, argini per fiumi e torrenti, piste ciclabili.

Infine il provvedimento stabilisce programma educativo rivolto ai più giovani finalizzato ad affrontare situazioni di emergenza causate da ogni tipo di calamità e ad approfondire le conoscenze integrate che concernono il territorio di riferimento della scuola.

http://www.edilportale.com/news/2017/06/sicurezza/fascicolo-del-fabbricato-torna-l-ipotesi-di-renderlo-obbligatorio_58452_22.html

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Con la ristrutturazione il valore delle case aumenta del 29%di Paola MammarellaRapporto Cresme-Symbola: si apre il primo...
04/06/2017

Con la ristrutturazione il valore delle case aumenta del 29%
di Paola Mammarella
Rapporto Cresme-Symbola: si apre il primo ciclo dell’ambiente costruito, fuori dalla crisi con la riqualificazione dell’esistente

Con la ristrutturazione il valore delle case aumenta del 29%
30/05/2017 – La crisi edilizia ha spazzato via molte imprese e posti di lavoro, ma ha anche portato alla luce nuovi bisogni da cui ripartire per cogliere le opportunità di crescita. Lo ha messo in luce il rapporto “Una nuova edilizia contro la crisi” elaborato da Cresme e Fondazione Symbola.

Secondo il rapporto, il prossimo ciclo edilizio sarà il primo ciclo dell’ambiente costruito, in cui si punterà su innovazione, risparmio, sicurezza e qualità per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Operazioni che hanno già dimostrato di movimentare risorse consistenti. Le ristrutturazioni hanno dimostrato di poter accrescere il valore delle abitazioni. A renderle più interessanti sono gli incentivi fiscali per il miglioramento del patrimonio edilizio esistente.

Edilizia, crisi e ripresa con le ristrutturazioni
Dal 2008 il settore edile ha perso 600mila posti di lavoro. Nel 2016 c’è stata una debole ripresa trainata dal mercato delle ristrutturazioni. Il rapporto evidenzia che il mercato si è completamente riconfigurato e ha portato alla luce nuovi bisogni. La nuova fase ciclica che si sta aprendo potrebbe quindi essere definita, spiega il rapporto, come “il primo ciclo dell’ambiente costruito”.

La riqualificazione edilizia ha assorbito il 79% della produzione del 2016. Il fenomeno oltrepassa la dimensione edilizia e va letto, spiega il rapporto, attraverso l’integrazione tra costruzioni, impianti e servizi.

Ad accrescere l’importanza della riqualificazione edilizia contribuiscono nuove tendenze, come l’attenzione al consumo di suolo e stili di vita improntati alla sostenibilità, attenti all’efficienza energetica e alla riduzione dei consumi.

La riqualificazione aumenta il valore delle case
Gli interventi di riqualificazione si ripercuotono sul valore delle case. Analizzando le offerte immobiliari residenziali, il Cresme ha rilevato che mediamente le abitazioni ristrutturate immesse sul mercato hanno un valore del 29% superiore a quelle non ristrutturate. Le abitazioni ristrutturate, inoltre, hanno un prezzo medio superiore anche al prezzo medio delle abitazioni nuove: una abitazione ristrutturata in Italia viene posta sul mercato mediamente al valore di circa 300.000 euro, mentre una non ristrutturata è messa sul mercato al valore di 233.000 euro e una abitazione nuova al prezzo di circa 280.000.

Per fare un esempio, a fronte di un intervento medio di 14.500 euro, un’abitazione ristrutturata aumenta il suo valore di 65.750 euro. L’indagine mostra anche che nelle provincie in cui la percentuale di abitazioni riqualificate è più alta, il mercato è più intenso e registra il maggior numero di compravendite.

Il ruolo degli incentivi fiscali
Dal 2007 al 2016, riporta il rapporto, i lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio residenziale esistente incentivati fiscalmente sono stati pari a 190 miliardi di euro; nel 2016 sono stati 28,2 miliardi, con un incremento del 12,3% rispetto al 2015. I lavori incentivati rappresentano nel 2016 il 57% dei lavori di manutenzione straordinaria residenziale svolti in Italia. Nell’ultimo quadriennio 2013-2016 gli investimenti incentivati hanno generato poco meno di 270mila posti di lavoro diretti ogni anno, ma se si considerano anche i lavori dell’indotto si superano i 400mila occupati l’anno: nel solo 2016 sono stati 419mila.

Secondo lo studio, va migliorato il livello di conoscenza degli incentivi. Ipsos, per conto di Symbola, ha rilevato che l’Ecobonus è conosciuto dal 76% degli italiani, il 15% dei quali afferma di averlo utilizzato. Il sismabonus è invece conosciuto dal 54% degli intervistati.

Secondo i dati Symbola-Unioncamere, dal 2010 al 2013 il 24,5% delle imprese edili ha fatto investimenti green. Scommettere su questa nuova edilizia vuol dire supportare l’efficienza energetica, la sicurezza della popolazione e il lavoro.

“La crisi - scrivono Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente della Camera e Lorenzo Bellicini, direttore del Cresme, nella premessa del rapporto - ha posto all’ordine del giorno nuovi bisogni cui far fronte con risposte nuove. Per accettare le sfide che il presente e il futuro ci pongono, l’Italia deve fare quello che meglio di ogni altro Paese sa fare, l’Italia deve fare l’Italia e tenendo insieme bellezza e tecnologia, innovazione e tradizioni, coesione sociale e competitività potrà dare a queste domande risposte adeguate. L’edilizia di cui parliamo in questo report può essere una di quelle risposte”.
http://www.edilportale.com/news/2017/05/mercati/con-la-ristrutturazione-il-valore-delle-case-aumenta-del-29_58293_13.html

Donare casa ai figli: ecco le tasse da pagareEcco quali sono le tasse da pagare per chi decidesse di donare casa ai figl...
31/05/2017

Donare casa ai figli: ecco le tasse da pagare

Ecco quali sono le tasse da pagare per chi decidesse di donare casa ai figli.

donare casa
Tanti sono i genitori che decidono di donare casa ai figli per fare un investimento e garantire loro un futuro più sereno. Una scelta questa che presenta dei vantaggi anche dal punto di vista fiscale, visto che non sono previsti molti oneri. Vediamo nei dettagli le tasse da pagare quando si decide di donare casa al figlio.
Donare casa ai figli: le modalità
Prima di addentrarci nel capitolo fiscale, è bene sottolineare che per chi si appresta a fare tale scelta sono tre le modalità a cui optare: donazione diretta, il che significa donare direttamente un immobile, indiretta quando i genitori pagano l’immobile e lo intestano direttamente al figlio e ancora donazione con riserva di usufrutto. Tale ultime scelta prevede che il donante, quindi il genitore, possa riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, ciò significa che è possibile riservarsi la disponibilità del bene donato trasferendone al beneficiario solo la titolarità e conservando la disponibilità materiale e il godimento per tutta la vita.
Donare casa ad un figlio: e gli altri?
Una domanda molto frequente che ci si pone in caso di donazione di una casa ad un solo figlio è, qualora ve ne siano altri, se questi possano avanzare pretese e come comportarsi. Secondo quanto rende noto il Consiglio Nazionale del Notariato, se alla morte del donante non si rinvengono nel suo patrimonio beni sufficienti a rispettare la quota di legittima riconosciuta per legge agli altri figli, questi ultimi potranno agire in giudizio contro la donazione, chiedendone la “riduzione”, nei limiti in cui ciò sia necessario per reintegrare la loro quota di legittima. I legittimari lesi possono agire in riduzione sino a che non siano trascorsi 10 anni dalla morte del donante.
Donare casa ai figli: le tasse da pagare
Detto ciò passiamo al capitolo tasse. In caso di donazione i beneficiari devono pagare l’imposta di donazione per i beni e i diritti ricevuti. Se beneficiario è il coniuge o un parente in linea retta del donante, quindi il figlio, l’imposta di donazione si applica solo alla parte della base imponibile che supera la franchigia riconosciuta di 1 milione di euro. L’importo dell’imposta di donazione si ottiene applicando alla base imponibile, decurtata dell’eventuale franchigia, l’aliquota al 4%.
Visto che l’oggetto della donazione è un bene immobile si applicano due ulteriori imposte:
l’imposta di trascrizione, detta anche ipotecaria, nella misura del 2% del valore attribuito agli immobili
l’imposta catastale nella misura dell’1% del valore attribuito agli immobili.
Tali tasse si applicano a meno che non vi siano i presupposti per applicare le agevolazioni prima casa. Ciò significa che le imposte di trascrizione e quella catastale avranno misura fissa di 200 euro ciascuna se l’immobile oggetto della donazione non sia di lusso né di pregio – ossia non rientra nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Il beneficiario inoltre, per poter fruire della riduzione delle tasse, deve dichiarare di avere la propria residenza nel Comune dove è situato l’immobile trasferito, ovvero di volerla stabilire entro 18 mesi dalla data dell’atto di donazione, o ancora, di svolgere la propria attività in questo comune.
Inoltre non deve essere titolare esclusivo, né in comunione col proprio coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altro immobile nel territorio del comune dove è ubicato l’immobile trasferito, nonché di non essere titolare, neppure per quote su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa. Tali dichiarazioni devono essere rese dall’interessato nell’atto di donazione.

30/05/2017

Indirizzo

Rubiana, Borgata Nicolina 4
Almese
10040

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