17/11/2025
LITI FISCALI, I CONTRIBUENTI PAGANO LE SPESE LEGALI PIU' SPESSO DELL'UFFICIO
I dati. Nel 2025 i privati sono stati chiamati a rimborsare i costi del giudizio nel 4,5% di casi in più rispetto al Fisco in primo grado e nel 14,5% in secondo
Cristiano Dell’Oste Antonio Iorio Il sole 24 ore 17/11/2025
L’addebito delle spese processuali alla parte soccombente in ambito tributario, diversamente da quello civilistico, non si riscontra sempre. Esse vengono spesso compensate nei casi di ‘gravi ed eccezionali ragioni’ che il giudice deve indicare in sentenza.
Le motivazioni di tale fatto vanno ricercate in una serie di cause. Innanzitutto, la materia trattata è caratterizzata da una notevole complessità tecnica, con interpretazioni delle norme spesso controverse, prassi amministrative non sempre lineari e continui interventi giurisprudenziali. In questo contesto, il giudice tributario tende a ritenere “giustificata” la posizione di entrambe le parti, anche quando una delle due risulta soccombente. Si può spiegare così, probabilmente, lo strano dato sulle percentuali di addebito delle spese tra fisco e contribuente: quando vince il Fisco, il contribuente è condannato a rifondere le spese nel 64,8% dei casi in primo grado e nel 58,6% in secondo; quando invece ha ragione il contribuente, l’ufficio deve rimborsargli i costi solo nel 60,3% dei casi in primo grado e nel 44,1% in secondo.
Tuttavia, la statistica elaborata dal quotidiano ‘il sole 24 ore’ rischia di mettere in evidenza un altro dato, ovvero che alla base del processo tributario emerga una impostazione “non pienamente civilistica” di quel processo, caratterizzato ancora da una preponderante dimensione pubblicistica sia per la per la natura degli atti, sia per il ruolo dell’Amministrazione Finanziaria e sia per la finalità di controllo della legalità dell’azione impositiva. Come si spiegherebbe altrimenti il dato sulla diversa entità delle spese liquidate alle parti?
Capita spesso, infatti, che – a parità di valore della lite e condizioni – le somme riconosciute a favore dell’ente siano superiori a quelle che vengono liquidate al contribuente. Lo si è osservato quando la stessa contestazione riguarda più periodi di imposta e i ricorsi (separati) vengono assegnati a differenti collegi o sezioni della medesima corte. Non di rado gli esiti sono opposti e si rileva che nel caso di soccombenza del contribuente le spese liquidate all’ufficio sono più alte di quelle riconosciute, nell’altro procedimento, alla parte privata. Il tutto è ancora più singolare se si considera che, nella quantificazione delle spese a favore dell’ente impositore assistito da propri funzionari si applicano, secondo la previsione normativa, le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del 20%.