13/07/2026
APPALTATORI E GENERAL CONTRACTOR NEI BONUS EDILIZI
Se si perde di vista l'intenzionalità…
13 luglio 2026
Particolarmente attuale è il tema del recupero fiscale delle agevolazioni edilizie quando i lavori siano affidati a un general contractor.
L'Agenzia delle Entrate ha da sempre sostenuto che il compenso corrisposto per la mera attività di coordinamento non costituisca un costo detraibile né, più in generale, un onere agevolabile.
Nella pratica, tuttavia, la realtà è spesso diversa. Non di rado, infatti, non ci si trova di fronte a un general contractor "puro", che si limita a coordinare l'intervento, bensì a un'impresa che assume direttamente l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, organizzando mezzi e risorse proprie e affidando in subappalto solo parte delle lavorazioni.
Con la Risoluzione n. 17/2026, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla questione fornendo importanti chiarimenti.
In primo luogo, ha precisato che, ai fini della qualificazione del rapporto, non è sufficiente fare riferimento al nomen iuris utilizzato dalle parti. Occorre invece verificare in concreto quale sia stato il ruolo effettivamente svolto dall'impresa: se essa abbia semplicemente coordinato i lavori oppure abbia assunto un vero e proprio contratto di appalto, con la conseguente organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio d'impresa.
In secondo luogo, l'Agenzia ha escluso che, in assenza di una specifica quantificazione contrattuale del compenso riferibile all'attività di coordinamento, l'Amministrazione finanziaria possa procedere autonomamente a determinarne l'importo per escluderlo dall'agevolazione.
Sul piano penale, il tema assume particolare rilievo. Nelle ipotesi in cui vengano contestate indebite fruizioni dei bonus edilizi possono infatti ve**re in considerazione, ricorrendone tutti i presupposti di legge, i reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
È però fondamentale non perdere di vista un principio essenziale del diritto penale: non ogni recupero fiscale si traduce automaticamente in responsabilità penale. Entrambe le fattispecie richiedono infatti l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, ossia del dolo. In altri termini, occorre dimostrare che il contribuente abbia consapevolmente e volontariamente posto in essere la condotta illecita. L'errore interpretativo, la complessità della normativa o una diversa qualificazione giuridica del rapporto contrattuale non sono, di per sé, sufficienti a integrare il reato.
È proprio l'accertamento dell'intenzionalità a rappresentare il discrimine tra un'eventuale violazione tributaria e una responsabilità penale.