Studio Dott. Luca Baiocchi

Studio Dott. Luca Baiocchi Lo studio offre assistenza amministrativa, commerciale, tributaria, fiscale e contabile ad imprese, professionisti e privati.

15/05/2025

Incentivi motori elettrici nautica da diporto: per le istanze tempo fino al 10 giugno

Con il Decreto direttoriale 8 maggio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha prorogato di un mese la scadenza per richiedere gli incentivi alla sostituzione dei motori endotermici delle imbarcazioni da diporto, originariamente prevista per l'8 maggio 2025.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con il decreto direttoriale pubblicato l'8 maggio 2025, ha disposto la proroga al 10 giugno 2025 del termine per richiedere il contributo a fondo perduto finalizzato a finanziare la sostituzione dei motori endotermici a combustibili fossili delle imbarcazioni da diporto con motori ad alimentazione elettrica.

L'agevolazione, che mira a favorire la transizione green del settore della nautica da diporto, è stata istituita dall'art. 13 L. 206/2023, che aveva stanziato risorse per 3 milioni di euro. In seguito, alla misura era stata data attuazione prima con il decreto interministeriale 5 settembre 2024 e poi con il decreto direttoriale MIMIT dell'11 marzo 2025, con cui erano stati definiti termini e modalità di presentazione delle istanze.
Importi e soglie
La misura copre fino al 50% delle spese sostenute per l'acquisto di motori elettrici per imbarcazioni da diporto, e più precisamente:
• fino a un massimo di 2.000 euro per motori elettrici fuoribordo con batteria integrata;
• fino a un massimo 10.000 euro per motori elettrici fuoribordo con batteria esterna, motori elettrici entrobordo, entrofuoribordo o POD di propulsione con batteria esterna.
Le persone fisiche potranno presentare domanda per l'acquisto di massimo 2 motori, con contributo massimo erogabile di 8.000 euro; le imprese potranno acquistare anche più di 2 motori, ma con un contributo massimo complessivo di 50.000 euro.
Sono agevolabili le sole spese riguardanti l'acquisto del motore e di un eventuale pacco batterie, come previsto dall'art. 5 c. 2 del citato decreto 5 settembre 2024.

Come fare domanda

Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile sul sito di Invitalia (www.invitalia.it), accessibile anche dal sito del MIMIT (www.mimit.gov.it), fino alle ore 12,00 del 10 giugno 2025.

21/10/2024

COS’È IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE?

Il Concordato Preventivo Biennale è un accordo biennale tra impresa e Agenzia delle Entrate per stabilire in anticipo la base imponibile su cui calcolare la tassazione per i due anni futuri (2024-2025).
Il Concordato, almeno secondo le motivazioni fornite dal Governo, ha l’obiettivo di:
▪ incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali;
▪ offrire una maggiore certezza fiscale all’impresa, stabilizzando il carico tributario per due anni consecutivi;
▪ far emergere l’economia sommersa.

Oppure:
▪ è un modo per garantire allo Stato il gettito previsto anche in periodo di crisi economica?
▪ è l’occasione di mettere sotto stretta osservazione i contribuenti che aderiranno?

COME FUNZIONA IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE?

La base imponibile è determinata dai dati forniti dal contribuente e dalle informazioni dell’Agenzia delle Entrate in merito ai redditi 2023.

ESATTAMENTE COME FUNZIONA?

▪ proposta di reddito concordato: l’Agenzia delle Entrate presenta un reddito concordato per il biennio 2024-2025, basato sulla crescita prevista delle vendite e delle spese operative rispetto all’anno 2023;
▪ decisione dell’impresa: l'impresa può accettare o rifiutare la proposta:
▪ se accetta, dovrà dichiarare il reddito concordato per il 2024 e il 2025 e pagare le relative imposte;
▪ se rifiuta, dichiarerà il reddito effettivo ottenuto.

Un'operazione che richiede una valutazione attenta: gli aspetti critici sono tanti.

COME FUNZIONA REALMENTE IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE?

Il Concordato Preventivo, più che una soluzione, sembra una sorta di scommessa con il Fisco sulla futura performance della tua impresa.

Capiamo meglio con un esempio:

Nel 2024 e 2025 l’azienda guadagna più del 2023: l'imprenditore vince la scommessa, pagando imposte ridotte rispetto a quelle che avrebbe dovuto pagare sui redditi 2024 e 2025.
Nel 2024 e 2025 l’azienda è stabile rispetto al 2023: lo Stato vince la scommessa perché il concordato può prevedere un minimo incremento dei redditi rispetto al 2023.
Nel 2024 e 2025 l’azienda purtroppo guadagna meno del 2023: lo Stato vince la scommessa, perché i redditi sono concordati in partenza.

RISCHIO DI PAGARE PIÙ DEL DOVUTO?

Il primo aspetto critico del nuovo Patto col Fisco consiste nella
difficoltà di stabilire il reddito imponibile futuro non tanto per il 2024 che ormai è giunto al termine, ma soprattutto per il 2025: le variabili economiche, politiche e di mercato possono influenzare le entrate in modo significativo.

Sovrastimare le proprie entrate comporta il pagamento di più tasse del dovuto, trasformando l’adesione al Concordato in un “fallimento” e portando a conseguenze finanziarie potenzialmente disastrose.

PAGHI ANCHE SE NON GUADAGNI

L’impresa è obbligata a versare le imposte, indipendentemente dall’andamento reale della propria attività. Una situazione che si complica ulteriormente quando l’impresa è costretta a pagare anche se il reddito effettivo risulti inferiore a quanto inizialmente previsto.
Un meccanismo di tassazione che può comportare un onere finanziario significativo per le imprese e mettere in pericolo la loro stabilità economica e finanziaria.

SI PUÒ IMMAGINARE QUESTO:
. e se lo Stato avesse visto arrivare all’orizzonte la valanga di procedure di ricomposizione della crisi (fallimenti e procedure simili) provenienti dal settore dell’edilizia in difficoltà per i superbonus bloccati? Avete mai pensato che indirettamente il PIL potrebbe subire una riduzione di qualche punto percentuale per la ricaduta di queste procedure e lo Stato sta tutelando le proprie entrate con questa mossa?

GLI OBBLIGHI BUROCRATICI RESTANO

L’adesione al Concordato non riduce gli obblighi burocratici a carico dell’azienda.
Ciò significa che:
▪ gli adempimenti contabili, amministrativi e dichiarativi continuano a richiedere lo stesso impegno;
▪ i costi amministrativi rimangono tali senza subire alcuna riduzione.
Un problema, quindi, che rimane invariato, nonostante le aspettative di semplificazione
ACCERTAMENTI BLOCCATI, MA SE L’IMPRESA È IN BONIS?

L’impresa che aderisce al concordato, almeno in teoria, non è soggetta ad accertamento fiscale per due anni, nello specifico il 2024 ed il 2025. Secondo quello che ci dice il Governo, “se accetti, la tua impresa beneficia di semplificazioni burocratiche (quali non è dato saperlo), esenzioni da accertamenti ordinari e limiti più generosi per compensazioni e rimborsi”.
Ma se l’impresa è in bonis, paga regolarmente le tasse, adempie tutti gli obblighi fiscali e burocratici, perché dovrebbe temere un eventuale accertamento?

ACCERTAMENTI BLOCCATI ANCHE SE IL REDDITO AUMENTA?

Esempio
Immaginiamo che l’impresa nel 2023 abbia fatturato 100, poi nel 2024 abbia un fatturato di 150. Sembra proprio che abbia “vinto la scommessa” con il Fisco e pagherà imposte come l’anno precedente.
Ma secondo te, quando il Fisco noterà questo incremento significativo degli introiti, in tempo reale grazie al sistema della fatturazione elettronica, penserà che l’imprenditore sia stato bravo nel 2024, oppure che è stato un evasore nel 2023?

La normativa parla chiaro: il Concordato riduce i controlli per il 2024 e 2025, ma non per il 2023. E si dice anche che se i valori sui quali è stato calcolato il reddito concordato sono diversi da quelli effettivi, il concordato decade.

Semplice: il Fisco farà un controllo sul 2023, individuerà redditi presunti diversi rispetto a quelli dichiarati, farà decadere il concordato e non solo dovrai pagare tutte le imposte sui redditi 2024, ma ne subirai anche l’accertamento.

Come si dice …… “A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca”.

E IL “CONDONO” 2018-2022?

Unitamente al Concordato Biennale, ma solo ed esclusivamente per chi aderisce a quello, si può accedere a una sorta di “condono”, battezzato “ravvedimento speciale”, per sanare eventuali illeciti commessi negli anni 2018-19-20-21-22.
E come mai non lo hanno previsto anche per il 2023?
Non sarà forse per lasciarsi la possibilità di accertare l’anno 2023 e far decadere il concordato biennale colpendo tutti quelli che vinceranno la scommessa?

UN ALTRO PICCOLO DETTAGLIO.

E se ti dicessi anche che il Concordato Preventivo Biennale viola almeno 3 principi costituzionali e una serie di altre norme dell’ordinamento nazionale ed europeo?

Quindi oggi potresti accedere ad una misura (il concordato), magari rischiando anche di perdere la scommessa, e poi tra qualche anno (i tempi della giustizia italiana) scoprire che tutta questa iniziativa decade (perchè incostituzionale) esponendoti a tutti i rischi di accertamento conseguenti?

Vi lascio pensare un po

Un saluto Dott. Luca Baiocchi

31/07/2024

SOSTEGNO CREAZIONE NUOVE IMPRESE
1. OBIETTIVO
Generare nuove realtà economiche e nuove opportunità occupazionali.

2. BENEFICIARI
I soggetti che possono presentare domanda di finanziamento devono soddisfare le seguenti
caratteristiche, al momento della presentazione della domanda di finanziamento:
➢ Disoccupati da almeno 6 mesi (inclusi gli inoccupati), ai sensi del D. Lgs. n. 150/2015 iscritti ai Centri per l’Impiego (SCHEDA ANAGRAFICA DI DISOCCUPAZIONE),
➢ residenti nei comuni della regione Marche;
➢ avere un’età compresa tra 18 e 65 anni.

Saranno finanziate esclusivamente le nuove imprese (sia ditte individuali che società) o i nuovi studi professionali, che abbiano la sede nel territorio della Regione Marche e che si costituiscono dopo la presentazione della domanda di contributo.

LA P.IVA DEVE ESSERE APERTA DOPO AVER MANDATO VIA LA DOMANDA
Non saranno ammissibili a contributo:
1. le ditte individuali, le società e le cooperative nelle cui compagini sociali risultino persone fisiche che abbiano goduto, in qualità di soci, di benefici analoghi erogati nell’ambito dei POR FSE e FESR 2014/2020;
2. le ditte individuali, le società e le cooperative nelle cui compagini sociali risultino persone fisiche che abbiano ricoperto, nelle tre annualità precedenti la richiesta di contributo, lo stesso ruolo di titolari di ditte individuali o soci di società e cooperative nello stesso settore di attività ATECO cui si riferisce la proposta progettuale che si intende realizzare;
3. gli studi professionali i cui titolari abbiano già goduto, in qualità di soci di imprese e di titolari o soci di studi professionali, di benefici analoghi erogati nell’ambito dei POR FESR e FSE 2014/2020;
4. Imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile e D.lgs n.228/2001.

3. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
L'incentivo è costituito da un contributo a fondo perduto di € 20.000,00.

4. PERIODO PRESENTAZIONE DOMANDA: 10/09/2024 - 31/10/2024.
5. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:
- Marca da bollo € 16.00,
- Documento riconoscimento + copia tessera sanitaria,
- Curriculum vitae in formato europeo,
- Scheda anagrafica Centro per l’Impiego con data ultimi 3 mesi,
- Smart card per la firma digitale (no SPID).
- Se disponibile documentazione ante stante partecipazione a borse lavoro, borse di ricerca, borse tematiche o botteghe scuola, corsi di formazione erogati dalla regione Marche.

31/07/2024

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SU INVESTIMENTI SETTORE TURISTICO RICETTIVO

BENEFICIARI: Imprese che operano nel comparto turistico ricettivo: alberghi, residence turistico alberghieri, villaggi turistici, camping, residenze d’epoca, country house, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, B & B commerciali, case per ferie ed ostelli per la gioventù.

DECORRENZA DELLE SPESE AMMESSE: prevedibilmente dal 01.01.2024 AMMONTARE DELL’INCENTIVO: pari al 50% della spesa ammessa.
Contributo massimo € 100.000,00.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI: le spese devono essere riferite a:
A) ATTIVI MATERIALI
- Opere murarie ed assimilate (entro il limite del 20% del totale delle spese ammissibili)
- Beni strumentali e attrezzature (strumentazione, macchinari, impianti, spese di connessione, impianti hardware e dotazioni informatiche);
- Costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili alle attività svolte;
- Spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori.
B) ATTIVI IMMATERIALI
- Progettazione (entro il limite del 20% del totale delle spese ammissibili);
- Consulenze di professionisti (gestionali, commerciali, consulenze specialistiche, marketing, internazionalizzazione, etc.);
- Brevetti – licenze;
- Altri servizi strettamente pertinenti alla natura del progetto da finanziare;
- Programmi informatici, Know-How, conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
C) PERSONALE
Personale dipendente: Costo del personale specialistico in organico per la sola quota di effettivo impiego nel progetto. L’importo è riconosciuto forfettariamente nella percentuale del 20% dei costi diretti (A e B)

D) Spese generali: costi indiretti funzionali alla realizzazione del progetto calcolati con un tasso forfettario fino al 7 % dei costi diretti ammissibili (A e B)

TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA: 10/10/2024
DOCUMENTOI NECESSARI ALL’INVIO DELLA DOMANDA:

1. BILANCIO ULTIMO ESERCIZIO APPROVATO - per le imprese non tenute alla redazione di un bilancio conforme alla IV Direttiva CEE (es. le società estere, ecc.) dovrà essere allegato alla domanda lo schema di bilancio, siglato in ogni pagina dal legale rappresentante, e relativo all’ultimo esercizio chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda.
2. ULA RELATIVE ALL’ULTIMO ESERCIZIO APPROVATO
3. SMART CARD LEGALE RAPPRESENTANTE
4. DOCUMENTO IDENTITA’ LEGALE RAPPRESENTANTE ED EVENTUALI SOCI
5. VISURA CAMERALE AGGIORNATA
6. VISURA CATASTALE o CONTRATTO DI AFFITTO REGISTRATO SEDE OPERATIVA
7. MARCA DA BOLLO DA € 16,00

24/06/2024

I versamenti delle imposte 2024 per i soggetti ISA secondo la Riforma Fiscale: chiarimenti nel Decreto Correttivo per chi vuole pagare entro il 30 agosto con l'0,40%

L'art 37 del Dlgs n 13/2024 di attuazione delle Riforma Fiscale ha previsto il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato.

In particolare, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Il decreto correttivo delle scadenze e del CPB concordato preventivo biennale ha previsto che i soggetti ISA potranno pagare anche entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

Il dubbio che si era posto era relativo al fatto che, tali soggetti avendo già avuto una proroga al 31 luglio senza maggiorazione, potessero godere della proroga di ulteriori 30 giorni con maggiorazione, facendo slittare quindi i pagamenti al 30 agosto.

La risposta è affermativa ed arriva con il decreto correttivo del 20 giugno che si ricorda è un provvedimento ancora in bozza.

L.B.

20/06/2024

IMU: presentazione della dichiarazione entro il 1° luglio 2024
Il 1° luglio 2024 scade il termine di presentazione della dichiarazione IMU anche con riferimento agli Enti non commerciali (Modello ENC).

L'obbligo di presentazione riguarda tutti coloro che hanno immobili per i quali sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta.

Modalità di presentazione
Il Legislatore, con DM 24 aprile 2024, individua le seguenti modalità di presentazione:
• modalità esclusivamente telematica per gli immobili occupati abusivamente: cioè, nei casi in cui l'esenzione riguarda gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale, di cui all'art. 1, comma 759, lettera g-bis) della legge n. 160 del 2019. In tal contesto, la dichiarazione deve essere trasmessa, con la medesima modalità, anche allorché cessa il diritto all'esenzione.
• modalità cartacea o telematica da presentare al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati: se l'immobile insiste su territori di Comuni diversi, la dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata al Comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, la dichiarazione deve essere presentata al Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce. La dichiarazione relativa all'IMPi deve essere presentata ai Comuni individuati dal decreto interministeriale 28 aprile 2022. Nel caso di presentazione della dichiarazione cartacea, il Comune deve rilasciarne ricevuta.
• modalità «nuova», «sostitutiva» o «multipla»: secondo le regole contenute nelle istruzioni e nelle specifiche tecniche allegate al presente decreto. Cioè, nuova (nel caso di prima compilazione della dichiarazione), sostitutiva (nel caso in cui si debba presentare nuovamente una dichiarazione già presentata, per effettuare un'integrazione o una rettifica dei dati precedentemente dichiarati), multipla (nel caso in cui si tratti di una dichiarazione costituita da più modelli di dichiarazione, da effettuare nel caso in cui non sia possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un unico modello ed è quindi necessario procedere alla presentazione di più dichiarazioni).
• modalità a mezzo posta: mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione IMU/IMPi» e deve essere indirizzata all'ufficio tributi del Comune competente. La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa con posta elettronica certificata. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione. La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.

20/06/2024

Diritto Camerale 2024: il pagamento slitta al 31 luglio

Il MIMIT con avviso rivolto alle CCIAA specifica che anche il diritto camerale è posticipato dal 30 giugno (1 luglio poichè il 30 è domenica) al 31 luglio
Con un avviso del 13 giugno, il MIMIT specifica che il pagamento del Diritto Camerale 2024 è posticipato al 31 luglio.
Nel comunicato, rivolto alle Camere di Commercio, si ricorda che l'articolo 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha disposto il differimento al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, dei termini dei versamenti che scadono al 30 giugno 2024 e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice.

Il medesimo differimento si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Saluti
L.B.

17/10/2023

Disegno della legge di bilancio 2024

Le novità principali del disegno di legge di bilancio 2024 sono:

- Taglio cuneo fiscale
Stanziati 10 miliardi sono destinati al rinnovo nel 2024 del taglio del cuneo fiscale-contributivo (7% per i redditi fino a 25 mila euro, 6% per i redditi fino a 35 mila euro).

- Famiglie e bonus natalità
In favore delle famiglie numerose e per alzare il tasso di natalità sono destinate risorse pari a 1 miliardo di euro e si stanziano risorse per il rifinanziamento del contributo straordinario per il caro energia e il bonus sociale elettricità (200 milioni di euro) per sostenere le fasce più deboli della popolazione nel primo trimestre dell'anno prossimo. Si aggiunge un altro mese di congedo parentale, retribuito al 60 per cento, per i genitori con figli fino ai 6 anni.

- Lavoro
Prevista la detassazione dei premi di produttività al 5 per cento e dei fringe benefit fino a 2 mila euro per i lavoratori con figli a carico e fino a 1.000 euro per tutti gli altri. Per le donne lavoratrici viene sgravata l'intera quota dei contributi a carico delle stesse, per un anno se hanno due figli fino all'età di 10 anni del più piccolo e permanente per quelle che hanno 3 figli fino ai 18 anni del più piccolo.

- Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette
Solo per il 2023 e per le sole persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi può essere effettuato entro il 16 gennaio 2024 senza interessi ovvero fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione, in tal caso, degli interessi, a partire dalla seconda rata.

- Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
Per il solo anno 2024 l'IRPEF riduce a tre gli scaglioni di reddito come segue:
• 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
• 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
• 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.
Sempre per il 2024, si innalza da 1.880 a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro. In tal modo, si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

- Lavoratori impatriati
Ai lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia sarà riconosciuto, dal 2024, un nuovo regime agevolato per un massimo di 5 anni. Potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50 per cento, entro un limite di reddito agevolabile pari a 600.000 euro, i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che non risultano essere già stati residenti nel nostro Paese nei tre periodi d'imposta precedenti al conseguimento della residenza. I lavoratori impatriati dovranno restituire le agevolazioni, pagando gli interessi, se non mantengono la residenza fiscale nei cinque anni successivi. Invariate le disposizioni per i ricercatori, professori universitari e lavoratori dello sport già previste.

28/02/2021

IN ARRIVO LA PROROGA DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE RATE DELLA ROTTAMAZIONE TER E DEL SALDO E STRALCIO

27/02/2021

E' in arrivo una proroga per i versamenti relativi alle rate per la Rottamazione Ter e per la regolarizzazione cosiddetta "saldo e stralcio". (ANSA)

11/03/2020

Dal comunicato del Presidente del Consiglio, sembra che da domani saranno chiuse tutte le attività commerciali escluse supermercati e farmacie.
Attendiamo il testo preciso del decreto, ma penso che sia chiaro che ci sarà la chiusura totale di tutte le attività commerciali e professionali.
A domani
L. B.

12/02/2020

ASSUNZIONI AGEVOLATE

Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) ha pubblicato il decreto direttoriale 44/2020 con cui si illustra un nuovo incentivo all'assunzione per i giovani tra 16 e 24 anni o per disoccupati da almeno 6 mesi , senza limite di età . Sono interessati i datori di lavoro privati in tutto il territorio nazionale, tranne la Provincia di Bolzano.

Vediamo le altre caratteristiche del bonus:

richiede assunzioni a tempo indeterminato (anche per somministrazione) a tempo pieno o parziale, oppure contratti di apprendistato professionalizzante. comprese le trasformazioni di prapporti a tempo determinato. Esclusi il lavoro domestico, quello occasionale e l'intermittente.
consiste in un esonero contributivo (escluso il premio Inail) per 12 mesi dalla data di assunzione, entro un tetto di 8.060 euro, riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale Il recupero contributivo sarà possibile entro febbraio 2022 .
rientra nel regime“de minimis” a meno che l'assunzione non generi un incremento occupazionale netto. Tale ultima condizione non è richiesta se i posti da occupare si sono resi disponibili a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
Il nuovo aiuto è cumulabile con le agevolazioni concesse in caso di assunzione dei percettori di reddito di cittadinanza.
Modalità di richiesta del bonus ANPAL "Iolavoro" 2020

i datori di lavoro devono presentare un'istanza telematica preliminare all'Inps che verifica i requisiti e la presenza delle risorse economiche;
Una volta ottenuto l'ok dall'istituto di previdenza il datore di lavoro ha dieci giorni per efffettuare l'assunzione e confermare la prenotazione.
Il recupero avviene conguagliando le somme spettanti con i contributi a debito. (Sul tema dovrebbe giungere a breve una circolare INPS con le istruzioni operative per la gestione del bonus).

Dott. Luca Baiocchi

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Ancona
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Martedì 08:30 - 12:30
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Mercoledì 08:30 - 12:30
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Giovedì 08:30 - 12:30
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