12/09/2023
ECCO UN VIDEO TUTORIAL CHE SPIEGA COME FUNZIONA LA RICHIESTA DEL SFL "Supporto per la Formazione ed il Lavoro", LA NUOVA MISURA AL SOSTEGNO DEI CITTADINI 18-59 ANNI IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
- Essere componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che non hanno i requisiti per accedere all’ADI (nel nucleo familiare non devono essere presenti minori, disabili o over 60).
- Cittadinanza, soggiorno e residenza come descritti dall’art. 2 comma 2, lett. a) del DL 48/23 convertito con modificazioni dalla L. 85/23. In particolare, il richiedente deve essere alternativamente:
• cittadino italiano o di un altro Paese dell’UE;
• familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea e titolare del diritto di soggiorno, anche permanente;
• cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
• titolare dello status di protezione internazionale.
Possiedono i requisiti di soggiorno necessari per accedere alla prestazione anche i soggetti in possesso del certificato dello status di apolide ai sensi del D.P.R. n. 572/93.
Inoltre, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Il requisito della residenza deve persistere per tutta la durata di fruizione del beneficio.
- ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui.
- Valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE.
- Patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) non superiore a 30.000 euro, diverso dalla casa di abitazione di valore IMU non superiore a 150.000 euro.
- Patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE: depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) inferiore a:
✓ 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
✓ 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
✓ 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia
aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).
Questi massimali sono incrementati di:
✓ 5.000 euro per ogni componente con disabilità;
✓ 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo.
- Non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:
✓ autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di
cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei
36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
✓ navi o imbarcazioni da diporto ai sensi dell’art. 3 co. 1 D.lgs. n.
171/2005, nonché aeromobili di qualsiasi genere.
- Non essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di
prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
- Non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge 604 del 1966;
- Assolvere il diritto-dovere all’istruzione e formazione, ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o la relativa esenzione.