22/10/2026
𝐂𝐮𝐦𝐮𝐥𝐨 𝐫𝐞𝐝𝐝𝐢𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐢, 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝟐 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐫𝐞𝐝𝐝𝐢𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2026.10.dichiarazione-dei-redditi-da-lavoro-autonomo.html Gli “interessati” sono i pensionati che lavorano ancora come autonomi (partita IVA, professionisti, artigiani, commercianti, ecc.) e che hanno una pensione “non pienamente cumulabile” con quei redditi.
In pratica, devono comunicare all’INPS quanto hanno guadagnato col lavoro autonomo nel 2025, perché per certi tipi di pensione una parte della pensione può essere trattenuta se si guadagna troppo.
Chi deve dichiarare
Devono farlo i pensionati che hanno redditi da lavoro autonomo e che non rientrano nelle esclusioni qui sotto. In concreto, sono quelli con pensioni “parzialmente cumulabili”, cioè dove il reddito da lavoro può far scattare trattenute (tipicamente alcune pensioni di anzianità/anticipate o assegni di invalidità).
Chi NON deve dichiarare
Chi ha una pensione che si può già sommare liberamente al lavoro autonomo:
pensione di vecchiaia (anche contributiva);
pensione o assegno di invalidità decorrenti entro il 31/12/1994;
pensione o assegno di invalidità con almeno 40 anni di contributi;
pensioni di anzianità o prepensionamenti già pienamente cumulabili.
Casi particolari
Alcuni redditi non contano ai fini del cumulo: attività socialmente utili, indennità di amministratori locali e cariche elettive, compensi dei giudici tributari, remunerazioni dei sacerdoti.
Chi ha pensione o assegno di invalidità non è soggetto al divieto se nel 2025 ha guadagnato al massimo 7.844,20 euro da lavoro autonomo.
Ci sono regole specifiche per ex dipendenti pubblici, iscritti Inpgi, lavoratori sportivi e magistrati onorari.
Cosa fare e quando
Scadenza: 2 novembre 2026.
Si dichiara il reddito autonomo del 2025 e anche una stima di quello che si prevede nel 2026 (serve a calcolare le trattenute provvisorie, poi aggiustate nel 2027).
La dichiarazione va fatta anche se nulla è cambiato rispetto agli anni scorsi.
Solo online, tramite il servizio “RED Precompilato” sul sito INPS, con SPID/CIE/CNS.