Studio De Cesare Consulenza Fiscale e Tributaria

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29/10/2020

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DL 137/2020 ("DECRETO RISTORO")

E' stato pubblicato in tarda notte il DL 137/2020, approvato martedì dal CdM. Si tratta di un decreto suddiviso in tre blocchi (titoli) aventi ad oggetto misure di sostegno alle imprese, ammortizzatori sociali e lavoro, e salute e sicurezza.

In questa sede ci soffermiamo sul provvedimento più atteso e cioè sul fondo perduto spettante alle attività recentemente sospese o limitate dal DPCM 24.10.2020, previsto dall'art. 1 del DL 137/2020.
Per accedere al contributo occorre avere una partita IVA già attiva alla data del 25 ottobre. Sono esclusi i soggetti che hanno attivato la partita IVA in tale data (cioè quelli che hanno presentato la comunicazione ex art. 35 DPR 633/2020 con inizio attività, e quindi attivazione della partita IVA, dal 25.10.2020).
Il contributo spetta alla duplice condizione che:
- si eserciti, alla data del 25.10.2020, un'attività ricompresa nell'allegato al DL 137/2020 contenente l'elenco esaustivo dei codici ATECO interessati. Detto elenco potrà essere integrato dal MISE in modo da destinare il fondo ulteriore di 50 milioni di euro stanziato per finalità di ristoro per quelle attività attualmente non incluse nell'allegato al decreto;
- nel mese di aprile 2020 si possa dimostrare calo di fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso mese del 2019. Tale contrazione del fatturato non è richiesta per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 2019. In pratica, si ripropongono le stesse condizioni del fondo perduto ex art. 25 del DL 34/2020 ("Decreto Rilancio") a cui l'art. 1 del DL 137/2020 rinvia per quanto concerne diversi aspetti (non imponibilità ai fini delle imposte dirette e IRAP, responsabilità penale in caso di indebita percezione ecc.).

Per i soggetti che hanno già percepito il contributo previsto dal Decreto Rilancio, non è richiesta la presentazione di ulteriore istanza, essendo invece previsto l'accredito diretto da parte di Agenzia dell'Entrate sull'IBAN in precedenza indicato. L'ammontare del contributo si determina applicando i coefficienti stabiliti per ogni ATECO che sono indicati nell'allegato al decreto. Cosi, ad esempio, ad un bar senza cucina (codice ATECO 563000) che aveva percepito un contributo pari a euro 2.000, spetteranno ulteriori euro 3.000 in quanto il coefficiente previsto in tal caso è del 150%.

Coloro, invece, che non avevano presentato richiesta per il contributo ex art. 25 del DL 34/2020, dovranno presentare istanza secondo le stesse modalità e gli stessi criteri indicati dal ridetto art. 25 (ad esempio calcolo del fatturato in base all'art. 6 del DPR 633/1972). In tal caso, il contributo non spetta se alla data di presentazione della domanda la partiva IVA risulta cessata.

A differenza del contributo del decreto rilancio quello previsto dal decreto ristoro non può eccedere la somma di euro 150.000.

Infine, si segnala che il contributo in questione è soggetto al rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" approvato dall'Unione Europea il 19 marzo 2020. Pertanto, il beneficiario dovrà verificare che con il contributo de quo non venga oltrepassato il plafond di euro 800.000 previsto per sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o pagamenti.

Link al DL 137/2020
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-28&atto.codiceRedazionale=20G00166&elenco30giorni=false

LInk al quadro temporaneo emergenza covid19:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001

27/08/2020

Proroga al 30 aprile 2021 per gli stessi soggetti interessati dalla proroga di giugno, ma a condizione che ci sia stato un calo del fatturato.

26/08/2020

Il decreto agosto prolunga il reddito di emergenza per un'ulteriore mensilità: è possibile presentare la domanda entro il 15 ottobre 2020.

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03/08/2020

Art.118 ter del Decreto Rilancio (D.L. N. 34 del 19/05/2020 convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020) prevede la facoltà degli enti di applicare uno sconto del 20% delle entrate tributarie a condizione che il pagamento avvenga mediante addebito diretto sul conto corrente.

24/06/2020

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Trasmissione non oltre il 13 agosto e, in caso di erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto

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