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📰 PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: IL MASE PUBBLICA LE INDICAZIONI OPERATIVE SUL DECRETO 28/10/2025🔎 **IL FATTO**Il...
23/06/2026

📰 PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: IL MASE PUBBLICA LE INDICAZIONI OPERATIVE SUL DECRETO 28/10/2025

🔎 **IL FATTO**
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato un documento di indirizzo per gli operatori del settore edilizio ed energetico. Le indicazioni chiariscono l'applicazione del D.M. 28 ottobre 2025, che ha aggiornato la disciplina sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, fornendo una guida interpretativa ufficiale.

🏛️ **IL RETROSCENA / PERCHÉ È IMPORTANTE**
Questo documento, redatto con il supporto tecnico di ENEA e CTI, assume un ruolo cruciale. Sebbene non introduca nuovi obblighi, fornisce una lettura ufficiale e sistematica del nuovo quadro normativo. Offre agli operatori un riferimento autorevole per interpretare correttamente le prescrizioni del D.M. 28/10/2025, risolvendo dubbi e garantendo un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

📌 **I PUNTI CHIAVE**
Il documento del MASE affronta diverse criticità applicative, tra cui:
* **Attestato di Prestazione Energetica (APE):** Viene chiarito quando l'aggiornamento è obbligatorio e si sottolinea la criticità del libretto d'impianto, la cui assenza può invalidare l'attestato stesso.
* **Ampliamenti e Nuove Costruzioni:** Si definisce quando un ampliamento è assimilato a nuova costruzione (se supera il 15% del volume esistente o i 500 m³), distinguendolo dalla creazione di nuove unità immobiliari, che sono sempre considerate nuovi edifici soggetti a target nZEB.
* **Ristrutturazione Impianto Termico:** Viene introdotto il concetto di "modifica sostanziale", specificando che la semplice sostituzione di una caldaia a gas con una a condensazione a gas non rientra in questa categoria, poiché non cambia né il vettore energetico né la tecnologia di base.
* **Interventi sull'involucro:** Si specifica che il rifacimento di coperture su ambienti non climatizzati non è soggetto a requisiti minimi, mentre si raccomanda l'isolamento dell'ultimo solaio che delimita il volume climatizzato.
* **Relazione Tecnica e Ponti Termici:** Si ammette la compilazione parziale della relazione per interventi minori (es. sostituzione caldaia) e si chiarisce che nel calcolo della trasmittanza limite di chiusure trasparenti e cassonetti non devono essere attribuiti ponti termici.

📈 **L'IMPATTO SUL SETTORE**
L'intervento del MASE è destinato a standardizzare le pratiche operative e a ridurre le ambiguità interpretative che spesso emergono con l'introduzione di nuove normative. Per imprese, progettisti e certificatori, ciò si traduce in una maggiore certezza del diritto nelle fasi di progettazione, esecuzione e verifica, con un impatto diretto sulla definizione dei requisiti tecnici negli appalti pubblici e sulla prevenzione di future contestazioni.

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📰 EDILIZIA: QUANDO IL SILENZIO DELLA P.A. DIVENTA UN'AUTORIZZAZIONE. IL PUNTO SUL SILENZIO-ASSENSO🔎 **IL FATTO**Recenti ...
23/06/2026

📰 EDILIZIA: QUANDO IL SILENZIO DELLA P.A. DIVENTA UN'AUTORIZZAZIONE. IL PUNTO SUL SILENZIO-ASSENSO

🔎 **IL FATTO**
Recenti interventi normativi (D.L. 19/2026 e D.L. 69/2024 "Salva Casa") e sentenze chiave della giustizia amministrativa hanno ridefinito i confini e le condizioni di applicabilità del silenzio-assenso. Questo istituto trasforma l'inerzia della Pubblica Amministrazione, entro termini prestabiliti, in un provvedimento di accoglimento di un'istanza edilizia.

🏛️ **IL RETROSCENA / PERCHÉ È IMPORTANTE**
La giurisprudenza più recente, in particolare quella del Consiglio di Stato (es. sentenze 2179/2026 e 1878/2026), ha stabilito un principio di notevole impatto: il silenzio-assenso si forma sulla base della completezza FORMALE dell'istanza. Ciò significa che un titolo abilitativo può formarsi tacitamente anche se l'intervento non è pienamente conforme alla disciplina urbanistica sostanziale, a patto che la domanda contenga tutti gli elementi essenziali previsti dalla legge. Questa evoluzione sposta il focus sulla responsabilità del proponente e sulla successiva facoltà della P.A. di agire in autotutela per annullare il titolo illegittimo.

📌 **I PUNTI CHIAVE**
* **Completezza Formale > Conformità Sostanziale:** Ai fini della formazione del silenzio-assenso, è dirimente che l'istanza sia completa degli elementi indispensabili (es. titolo di legittimazione, elaborati progettuali). Un'eventuale difformità urbanistica non impedisce la formazione del titolo tacito, ma espone a un successivo annullamento d'ufficio.
* **Novità per le Sanatorie:** Il D.L. "Salva Casa" ha introdotto il silenzio-assenso per le istanze di sanatoria relative a parziali difformità. I termini sono ora di 45 giorni per il Permesso di Costruire in sanatoria e 30 giorni per la SCIA in sanatoria. Decorso il termine, la richiesta si intende accolta.
* **Esclusioni Fondamentali:** Il silenzio-assenso non si applica mai in contesti specifici, tra cui: la SCIA ordinaria (che è un atto privato ad efficacia immediata), le istanze presentate su aree con vincoli di inedificabilità assoluta e le richieste di concessione di suolo pubblico (es. passo carrabile).
* **Termini Procedurali:** I termini generali per la formazione del silenzio-assenso restano di 30 giorni (estendibili a 90), ma il D.L. PNRR 2026 ha accelerato i tempi per la conferenza di servizi, riducendoli a 30 giorni (regime ordinario) e 60 giorni (in presenza di vincoli ambientali/culturali).

📈 **L'IMPATTO SUL SETTORE**
Questa evoluzione normativa e giurisprudenziale mira a contrastare l'inerzia amministrativa, offrendo maggiore certezza sui tempi ai privati e alle imprese. Tuttavia, aumenta la responsabilità dei professionisti e dei proponenti: la presentazione di un'istanza formalmente ineccepibile diventa il perno per l'attivazione del meccanismo. Le imprese non possono più interpretare il silenzio come una sanatoria di ogni irregolarità, ma come l'ottenimento di un titolo precario, potenzialmente soggetto all'intervento in autotutela della P.A. qualora emergano vizi sostanziali.

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📰 DIRETTORE DEI LAVORI E SICUREZZA: LA CASSAZIONE RIDEFINISCE I CONFINI DELLA RESPONSABILITÀ (SENT. 12890/2026)🔎 IL FATT...
21/06/2026

📰 DIRETTORE DEI LAVORI E SICUREZZA: LA CASSAZIONE RIDEFINISCE I CONFINI DELLA RESPONSABILITÀ (SENT. 12890/2026)

🔎 IL FATTO
Con la sentenza n. 12890 del giugno 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio cruciale: il Direttore dei Lavori non è automaticamente responsabile per gli infortuni in cantiere. La pronuncia, che ha annullato una condanna, chiarisce che la responsabilità penale sorge solo in presenza di una provata e concreta ingerenza nell'organizzazione dei lavori, andando oltre la mera vigilanza tecnica.

🏛️ PERCHÉ È IMPORTANTE
Questa sentenza segna un punto di svolta perché contrasta il pericoloso automatismo che tendeva a trasformare il Direttore dei Lavori in un garante universale della sicurezza, solo in virtù della sua qualifica. La Cassazione riafferma il "principio di effettività": la responsabilità penale è legata al potere e al dovere concreto di governare un rischio, non alla semplice posizione ricoperta nella filiera dell'appalto. Viene così tracciata una linea netta tra la direzione tecnica dell'opera e la gestione della sicurezza.

📌 I PUNTI CHIAVE
• **Distinzione dei Ruoli:** La sentenza ribadisce la netta separazione funzionale tra il Direttore dei Lavori (controllo tecnico, contabile e amministrativo) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), a cui spettano i compiti specifici di natura prevenzionistica.
• **Responsabilità non "da Qualifica":** La responsabilità per un infortunio non può discendere dalla sola qualifica di Direttore dei Lavori. Deve essere rigorosamente provata attraverso elementi concreti.
• **Necessità di Ingerenza:** Per attribuire la responsabilità al D.L., deve essere dimostrata una sua "concreta ingerenza" nella gestione della sicurezza, come l'aver impartito ordini diretti alle maestranze o l'aver assunto, di fatto o per contratto, poteri organizzativi sul cantiere.
• **Limiti su PSC e POS:** Le carenze del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o del Piano Operativo di Sicurezza (POS) non possono essere addebitate automaticamente al D.L., poiché la responsabilità di tali documenti ricade, rispettivamente, sul Coordinatore della Sicurezza e sul datore di lavoro dell'impresa.

📈 L'IMPATTO SUL SETTORE
Questa pronuncia è destinata a orientare in modo più equo e funzionale l'attribuzione delle responsabilità nei cantieri. Spingerà committenti e imprese a definire con maggiore precisione i ruoli e i poteri nei contratti, tutelando i professionisti da responsabilità improprie. Si prevede una maggiore attenzione alla distinzione sostanziale delle funzioni tra Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza, promuovendo una gestione dei rischi più efficace e meno formalistica.

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📰 FRIULI VENEZIA GIULIA: APPROVATO IL NUOVO PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026🔎 **IL FATTO**Con la D.G.R. n. 7...
20/06/2026

📰 FRIULI VENEZIA GIULIA: APPROVATO IL NUOVO PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026

🔎 **IL FATTO**
Con la D.G.R. n. 728 del 22 maggio 2026, la Regione Friuli Venezia Giulia ha ufficialmente aggiornato il Prezzario dei Lavori Pubblici. Il nuovo strumento entrerà in vigore dal 1° luglio 2026, diventando il riferimento ufficiale per la corretta determinazione dei costi negli appalti sul territorio.

🏛️ **IL RETROSCENA / PERCHÉ È IMPORTANTE**
L'aggiornamento non è una mera formalità, ma una risposta strategica a un mercato ancora caratterizzato da instabilità dei prezzi di materiali e carburanti. La collaborazione con altre Regioni (Lombardia e Veneto) mira a creare coerenza territoriale e a contrastare le distorsioni speculative. Inoltre, il prezzario si allinea pienamente ai principi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), rafforzando la trasparenza e la correttezza nella stima dei costi delle opere.

📌 **I PUNTI CHIAVE**
Di seguito, una sintesi delle principali novità tecniche e metodologiche introdotte:
* **Validità e Transitorietà:** In vigore dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, con possibilità di utilizzo transitorio per i progetti approvati entro tale data fino al 30 giugno 2027.
* **Costo del Lavoro:** I valori sono stati definiti sulla base delle tabelle ministeriali ufficiali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
* **Spese Generali e Utili:** Viene confermata la quota di incidenza delle spese generali al 15% e degli utili di impresa al 10%, in continuità con l'aggiornamento 2025.
* **Voci Elementari:** Aggiornamento di materiali, noli e trasporti basato su rilevazioni di mercato regionali e indici Istat per riflettere i costi correnti.
* **Condizioni Speciali:** È prevista la possibilità per il progettista di incrementare i prezzi fino al 15% per lavori in contesti complessi (es. centri storici o con particolari difficoltà operative), fornendo adeguata motivazione.

📈 **L'IMPATTO SUL SETTORE**
L'adozione del Prezzario 2026 introduce un elemento di maggiore certezza per gli operatori economici in fase di progettazione e offerta. La sua aderenza al D.Lgs. 36/2023 e l'allineamento con i prezzi di mercato obbligano le imprese a una maggiore accuratezza nell'analisi dei costi, premiando la pianificazione dettagliata. La sinergia interregionale potrebbe inoltre prefigurare un futuro di maggiore omogeneità normativa, semplificando le operazioni per le aziende che lavorano su più territori.

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📰 VENETO, APPROVATO L'AGGIORNAMENTO 2026 DEL PREZZARIO REGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE🔎 **IL FATTO**La Regione Veneto, ...
20/06/2026

📰 VENETO, APPROVATO L'AGGIORNAMENTO 2026 DEL PREZZARIO REGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

🔎 **IL FATTO**
La Regione Veneto, con Deliberazione della Giunta n. 486 del 9 giugno 2026, ha ufficialmente approvato l'aggiornamento del Prezzario regionale delle opere pubbliche. Il nuovo listino entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2026, garantendo continuità normativa e allineamento con le attuali dinamiche di mercato.

🏛️ **IL RETROSCENA / PERCHÉ È IMPORTANTE**
L'aggiornamento non è un mero adempimento formale, ma un atto strategico in applicazione del D.Lgs. 36/2023. Stabilisce i parametri economici ufficiali per la progettazione e l'esecuzione di tutti i lavori pubblici nella regione, influenzando direttamente la stima dei costi, la formulazione delle offerte e la contabilità di cantiere. La sua corretta applicazione è un requisito essenziale per la validità delle procedure di gara e per la prevenzione di futuri contenziosi.

📌 **I PUNTI CHIAVE**
L'aggiornamento 2026 introduce diverse novità tecniche fondamentali, tra cui:
* **Composizione:** Il prezzario è stato ampliato fino a contare 20.103 voci, suddivise tra 9.786 prezzi elementari e 10.317 lavorazioni.
* **Focus Territoriale:** Particolare attenzione è stata dedicata alle specificità del Centro Storico di Venezia e delle Isole della Laguna, con l'introduzione di 620 voci di lavorazioni dedicate.
* **Costi Parametrici:** Sviluppo e aggiornamento dei costi per opere strategiche come edilizia scolastica, cimiteriale, case di comunità e infrastrutture stradali, per una programmazione più accurata.
* **Servizi Tecnici:** Ampliamento del documento "Costo dei servizi" con capitoli inediti su espropri, prove e controlli sui materiali e monitoraggio ambientale.
* **Sostenibilità:** Introduzione di nuovi prezzi legati ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), in linea con le direttive nazionali sulla transizione ecologica.
* **Manodopera:** Adeguamento dei costi della manodopera per salvaguardare i salari e riflettere le reali condizioni contrattuali del settore.

📈 **L'IMPATTO SUL SETTORE**
Questo aggiornamento fornisce a stazioni appaltanti e operatori economici uno strumento più preciso e aderente alla realtà del mercato. L'integrazione dei CAM e l'ampliamento delle voci per i servizi e i costi parametrici non solo miglioreranno l'accuratezza delle stime in fase di programmazione, ma favoriranno anche una progettazione più completa, integrata e sostenibile. Per le imprese, significa poter formulare offerte più competitive e realistiche, riducendo i rischi operativi ed economici legati a scostamenti imprevisti dei costi.

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📰 SENTENZA TAR CAMPANIA 479/2026: LA REVISIONE PREZZI È SEMPRE OBBLIGATORIA🔎 IL CONTESTO NORMATIVOLa recente sentenza de...
19/06/2026

📰 SENTENZA TAR CAMPANIA 479/2026: LA REVISIONE PREZZI È SEMPRE OBBLIGATORIA

🔎 IL CONTESTO NORMATIVO
La recente sentenza del TAR Campania (479 del 18 giugno 2026) chiarisce un principio cruciale: la clausola di revisione prezzi, per gli appalti di lavori rientranti nell'ambito del D.L. 4/2022, è una norma imperativa. Questo significa che si applica sempre, anche se la stazione appaltante ha omesso di inserirla nei documenti di gara.

⚙️ IMPATTO OPERATIVO
Cosa cambia per il tuo Ufficio Gare? Se un contratto contiene clausole di invarianza dei prezzi, queste sono da considerarsi nulle e vengono automaticamente sostituite dalla disciplina sulla revisione. Hai il diritto di richiedere l'adeguamento dei prezzi, anche se non esplicitamente previsto nel contratto che hai firmato.

💡 IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO
* **Verifica i contratti in corso:** Analizza tutti gli appalti di lavori che rientrano nel campo di applicazione della norma. Potresti avere diritto a una revisione che finora non ti è stata riconosciuta.
* **Non farti bloccare da clausole nulle:** Se la Stazione Appaltante si oppone alla revisione citando una clausola di prezzo fisso, sappi che questa sentenza rafforza la tua posizione: quella clausola è inefficace.
* **Presenta un'istanza formale:** Agisci proattivamente. Invia una richiesta formale alla P.A. per l'attivazione del meccanismo di revisione, citando la natura imperativa della norma e gli ultimi orientamenti giurisprudenziali.

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📰 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI: IL FOCUS ANCI SULLA LEGGE 53/2026 E I NUOVI MODELLI DI CONVENZIONE🔎 **IL FATTO*...
19/06/2026

📰 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI: IL FOCUS ANCI SULLA LEGGE 53/2026 E I NUOVI MODELLI DI CONVENZIONE

🔎 **IL FATTO**
In data 17 giugno 2026, ANCI ha pubblicato un focus di approfondimento sulla gestione degli impianti sportivi scolastici, alla luce della nuova Legge 53/2026. Il documento fornisce strumenti operativi, inclusi due modelli di convenzione, per regolare l'utilizzo delle strutture da parte di associazioni e società sportive in orario extrascolastico.

🏛️ **IL RETROSCENA / PERCHÉ È IMPORTANTE**
Questa novità è cruciale perché standardizza e semplifica le procedure di concessione, superando le criticità che storicamente hanno ostacolato l'utilizzo degli impianti scolastici al di fuori dell'orario delle lezioni. La legge introduce un quadro normativo chiaro che definisce i ruoli e le responsabilità di Enti Locali, Istituzioni Scolastiche e concessionari, promuovendo un modello di gestione più efficiente e aperto al territorio.

📌 **I PUNTI CHIAVE**
* **Quadro Normativo Chiaro:** L'introduzione del comma 4-bis all'art. 96 del d.lgs. 297/1994 formalizza la possibilità per gli Enti Locali di stipulare convenzioni dirette per l'uso degli impianti, sentite le scuole.
* **Limitata Discrezionalità Scolastica:** Il diniego all'utilizzo da parte delle scuole è ora circoscritto ai soli casi di interferenza con attività didattiche o sportive già programmate e comunicate all'Ente Locale.
* **Partenariato Pubblico-Privato:** Le associazioni sportive possono presentare progetti di riqualificazione e ammodernamento, ottenendo in cambio una concessione d'uso gratuita di durata proporzionale all'investimento, senza oneri per la finanza pubblica.
* **Modelli di Convenzione Standard:** ANCI fornisce due schemi operativi: uno per l'uso ordinario in orario extrascolastico e uno più complesso per la riqualificazione con successiva concessione.

📈 **L'IMPATTO SUL SETTORE**
La Legge 53/2026 e gli strumenti ANCI aprono un nuovo filone di mercato nel settore degli appalti e delle concessioni. Si delinea un'opportunità significativa per società e associazioni sportive strutturate, ma anche per imprese specializzate in riqualificazione di impianti, di accedere a un patrimonio immobiliare pubblico finora sottoutilizzato. Questo modello incentiva la nascita di partenariati locali e richiederà agli operatori competenze specifiche nella progettazione e nella gestione di concessioni basate su piani economico-finanziari sostenibili.

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📰 VERIFICA DI ANOMALIA E RINNOVO CCNL: COSA CAMBIA DOPO LA SENTENZA 4088/2026🔎 IL CONTESTO NORMATIVOIl Consiglio di Stat...
17/06/2026

📰 VERIFICA DI ANOMALIA E RINNOVO CCNL: COSA CAMBIA DOPO LA SENTENZA 4088/2026

🔎 IL CONTESTO NORMATIVO
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 4088/2026) chiarisce un punto fondamentale sulla verifica di anomalia: il rinnovo del CCNL, se interviene prima del controllo di congruità, deve essere considerato. Non è un evento imprevedibile, ma una normale dinamica di mercato che l'impresa deve ponderare già in fase di offerta, spostando il focus dal mero scostamento dalle tabelle ministeriali al metodo corretto di verifica.

⚙️ IMPATTO OPERATIVO
Cambia il "quando" della valutazione. La Stazione Appaltante non può più basare la verifica di congruità sui soli parametri economici validi al momento della presentazione dell'offerta. Deve, invece, "aggiornare" la propria analisi alle condizioni economiche e normative vigenti al momento della verifica stessa, inclusi i rinnovi contrattuali maturati nel frattempo. Un'analisi basata su dati superati è illegittima e impugnabile.

💡 IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO
* **Per gli Operatori Economici:** Costruite il ribasso tenendo già conto dei possibili (e prevedibili) rinnovi dei CCNL. Basarsi su parametri datati è un rischio che, come dimostra la sentenza, può portare all'annullamento dell'aggiudicazione in fase di verifica, anche dopo aver vinto la gara.
* **Per le Stazioni Appaltanti:** Durante la verifica di anomalia (art. 110 D.Lgs. 36/2023), il vostro benchmark non sono solo le tabelle ministeriali (che restano indicative), ma il costo del lavoro REALE e AGGIORNATO al momento del vostro controllo. Il giudizio di sostenibilità si misura sul tempo reale della gara.

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📰 REVISIONE PREZZI E PROROGHE ILLEGITTIME: IL CONSIGLIO DI STATO FA CHIAREZZA🔎 IL CONTESTO NORMATIVOCon la sentenza n. 4...
17/06/2026

📰 REVISIONE PREZZI E PROROGHE ILLEGITTIME: IL CONSIGLIO DI STATO FA CHIAREZZA

🔎 IL CONTESTO NORMATIVO
Con la sentenza n. 4463 del 4 giugno 2026, il Consiglio di Stato ha stabilito un principio cruciale: la revisione dei prezzi non è dovuta per i periodi di un appalto coperti da proroghe ritenute illegittime. Questo perché una proroga non conforme alla normativa non rappresenta una continuazione del contratto, ma è assimilabile a un nuovo affidamento.

⚙️ IMPATTO OPERATIVO
Per gli Uffici Gare, questo significa che accettare una proroga contrattuale senza verificarne la piena legittimità espone l'azienda a un rischio economico concreto. Anche a fronte di un aumento documentato dei costi (lavoro, materie prime), il diritto all'adeguamento del compenso viene meno se il rapporto prosegue su basi giuridiche invalide. La continuità del servizio, da sola, non basta a giustificare la revisione.

💡 IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO
Alla luce di questa sentenza, è fondamentale agire con la massima cautela:
* **Verificate sempre la legittimità della proroga:** Prima di proseguire con l'esecuzione del servizio, analizzate attentamente l'atto di proroga. Se emergono dubbi sulla sua conformità alle norme, valutate l'opportunità di contestarlo nelle sedi competenti.
* **Documentate l'impatto reale dei costi:** Non basta invocare l'aumento generale dei prezzi o del costo del lavoro. È necessario dimostrare con dati precisi come questi incrementi abbiano alterato l'equilibrio economico del contratto originario.
* **Impugnate i provvedimenti revisionali insufficienti:** Se la Stazione Appaltante riconosce una revisione prezzi che ritenete inadeguata, non lasciate decorrere i termini. La mancata impugnazione dell'atto, come evidenziato nella sentenza, ne preclude la successiva contestazione.

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📰 TRANSIZIONE 5.0: AVVIATA LA FASE OPERATIVA PER IL NUOVO IPERAMMORTAMENTO🔎 **IL FATTO**A seguito del decreto direttoria...
16/06/2026

📰 TRANSIZIONE 5.0: AVVIATA LA FASE OPERATIVA PER IL NUOVO IPERAMMORTAMENTO

🔎 **IL FATTO**
A seguito del decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell'11 giugno 2026, è divenuta operativa la piattaforma del GSE per la prenotazione del nuovo iperammortamento previsto dal Piano Transizione 5.0. Le imprese possono ora presentare le comunicazioni per accedere all'agevolazione sugli investimenti in tecnologie digitali ed energie rinnovabili.

🏛️ **IL RETROSCENA / PERCHÉ È IMPORTANTE**
Questa novità segna una svolta significativa rispetto alle politiche industriali degli ultimi anni. La Legge n. 199/2025 reintroduce infatti la logica dell'iperammortamento, abbandonando il paradigma del credito d'imposta per gli investimenti innovativi. Il beneficio non è un contributo diretto, ma una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile dei beni, che incide sulla base imponibile e modifica le strategie di pianificazione fiscale e di investimento a medio-lungo termine delle aziende.

📌 **I PUNTI CHIAVE**
• **Meccanismo:** L'agevolazione consiste in una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni, utilizzabile per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
• **Investimenti Ammessi:** Riguardano due categorie: 1) Beni materiali e immateriali per la trasformazione tecnologica e digitale (Allegati IV e V, L. 199/2025), purché interconnessi. 2) Impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, con un limite di capacità produttiva pari al 105% del fabbisogno energetico.
• **Periodo di Validità:** L'incentivo si applica agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.
• **Aliquote di Maggiorazione:** La maggiorazione è del 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; del 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni; del 50% per la quota tra 10 e 20 milioni.
• **Beneficiari:** Tutte le imprese residenti in Italia, senza distinzioni di forma giuridica, dimensione o settore economico.

📈 **L'IMPATTO SUL SETTORE**
L'approccio duale della misura, che incentiva simultaneamente la transizione digitale e quella energetica, è destinato a ridefinire le priorità strategiche del tessuto produttivo nazionale. Si prevede un'accelerazione nell'adozione di soluzioni per l'efficienza energetica e la digitalizzazione dei processi, spingendo le imprese a integrare la sostenibilità come leva di competitività. Questo potrebbe favorire la nascita di filiere industriali più resilienti, autonome dal punto di vista energetico e tecnologicamente avanzate.

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Indirizzo

Via Vittorio Veneto 180/1
Arezzo
52100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
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