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📰 COSTO MANODOPERA: ANAC CONFERMA LA LEGITTIMITÀ DEI "RITOCCHI" NELLE GIUSTIFICAZIONI🔎 **IL CONTESTO NORMATIVO**Con il r...
01/06/2026

📰 COSTO MANODOPERA: ANAC CONFERMA LA LEGITTIMITÀ DEI "RITOCCHI" NELLE GIUSTIFICAZIONI

🔎 **IL CONTESTO NORMATIVO**
Con il recente parere di precontenzioso n.161 del 6 maggio 2026, l'ANAC ha chiarito un punto cruciale per gli operatori economici. È possibile modificare le giustificazioni relative ai costi della manodopera anche dopo la presentazione dell'offerta, a patto che l'importo economico totale non venga alterato e l'offerta non risulti snaturata.

⚙️ **IMPATTO OPERATIVO**
Per gli Uffici Gare, questo significa che in fase di verifica dell'anomalia è concesso rimediare a comprovati errori di calcolo o effettuare compensazioni tra singole voci di costo all'interno delle giustificazioni. Viene così ribadito che il principio di immodificabilità riguarda l’offerta nel suo complesso (prezzo finale), non le singole componenti analitiche che la giustificano, offrendo un margine di manovra per correzioni formali e sostanziali non alteranti.

💡 **IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO**
Per gestire correttamente questa possibilità, è fondamentale:
* **Mantenere l'Integrità dell'Offerta:** Assicurarsi che qualsiasi aggiustamento nelle giustificazioni (es. rimodulazione del monte ore) sia perfettamente coerente con l'offerta tecnica e non la modifichi sostanzialmente. La nuova composizione deve rimanere affidabile e realistica per l'esecuzione del contratto.
* **Documentare l'Errore:** Le modifiche devono essere finalizzate a correggere "originari e comprovati errori di calcolo". È cruciale poter dimostrare alla Stazione Appaltante la natura dell'errore e come la correzione non impatti il quadro economico generale.
* **Focalizzarsi sulla Coerenza Globale:** La Stazione Appaltante valuterà se, nonostante le modifiche, l'offerta rimanga nel suo insieme credibile e vantaggiosa. Ogni variazione deve rafforzare, e non indebolire, l'affidabilità della proposta.

📞 **RICORDA**
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📰 BANDO FESR PIEMONTE 2026: 12,2 MILIONI PER LE RINNOVABILI NELLE IMPRESE🔎 **IL CONTESTO NORMATIVO**La Regione Piemonte ...
01/06/2026

📰 BANDO FESR PIEMONTE 2026: 12,2 MILIONI PER LE RINNOVABILI NELLE IMPRESE

🔎 **IL CONTESTO NORMATIVO**
La Regione Piemonte ha riaperto lo sportello del bando FESR (Azione II.2ii.2) per finanziare investimenti in produzione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Con una dotazione residua di 12,2 milioni di euro, la misura punta a ridurre consumi, emissioni e dipendenza energetica delle attività produttive piemontesi. Le domande potranno essere presentate dalle ore 10:00 del 4 giugno 2026 fino alle 12:00 del 27 novembre 2026.

⚙️ **IMPATTO OPERATIVO**
Per gli Uffici Gare e i responsabili dei progetti di investimento, questa è un'opportunità strategica ma a tempo. La procedura di valutazione è "a sportello", premiando la rapidità: le domande saranno valutate in ordine cronologico di arrivo fino a esaurimento fondi. È quindi imperativo preparare con il massimo anticipo tutta la documentazione, in particolare la diagnosi energetica e la relazione tecnico-economica, che sono elementi decisivi per la valutazione del progetto.

💡 **IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO**
* **Agire Subito:** La procedura a sportello significa che i fondi potrebbero esaurirsi ben prima della scadenza ufficiale. La chiave del successo è presentare una domanda completa e corretta il prima possibile a partire dal 4 giugno 2026.
* **Priorità alla Documentazione Tecnica:** La diagnosi energetica e la relazione tecnico-economica non sono semplici allegati, ma il cuore della domanda. Devono essere redatte da un tecnico abilitato e dimostrare in modo ineccepibile la coerenza tra consumi attuali, dimensionamento dell'impianto proposto e risparmi energetici attesi.
* **Verificare le Soglie di Investimento:** Assicurarsi che il progetto rispetti i limiti di spesa previsti. Per le MPMI l'investimento deve essere tra 50.000 e 3 milioni di euro, mentre per le Grandi Imprese si parla di interventi strategici tra 300.000 e 5 milioni di euro.

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📰 COSTI MANODOPERA: IL PERSONALE "PRO QUOTA" VA INDICATO NELL'OFFERTA. LA SENTENZA TAR LOMBARDIA N. 2544/2026🔎 IL CONTES...
01/06/2026

📰 COSTI MANODOPERA: IL PERSONALE "PRO QUOTA" VA INDICATO NELL'OFFERTA. LA SENTENZA TAR LOMBARDIA N. 2544/2026

🔎 IL CONTESTO NORMATIVO
Una recente sentenza del TAR Lombardia (n. 2544 del 21 maggio 2026) stabilisce un principio cruciale: i costi del personale coinvolto operativamente nell'esecuzione di un appalto, anche se solo parzialmente ("pro quota"), devono essere esplicitati nella voce "costi della manodopera" e non possono essere assorbiti nelle spese generali o in altre voci indirette.

⚙️ IMPATTO OPERATIVO
Per gli Uffici Gare, questo significa massima coerenza tra Offerta Tecnica e Offerta Economica. Non è più possibile descrivere un team di lavoro articolato per ottenere punteggio tecnico e poi valorizzare economicamente solo le figure dedicate al 100%, nascondendo i costi del personale "pro quota" tra le spese generali. Questa pratica aumenta esponenzialmente il rischio di esclusione in sede di verifica di anomalia per inattendibilità dell'offerta.

💡 IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO
Per evitare contestazioni e garantire la sostenibilità delle vostre offerte, Presidia Group consiglia di:
* **Verificare la Coerenza Assoluta:** Prima del deposito, assicuratevi che ogni figura professionale menzionata nell'Offerta Tecnica trovi una corrispondente e proporzionale valorizzazione nei costi della manodopera dichiarati.
* **Giustificare con Trasparenza:** In caso di verifica di anomalia, siate pronti a dimostrare analiticamente come avete calcolato la quota di impiego del personale non esclusivo. Una spiegazione dettagliata è la migliore difesa.
* **Distinguere Correttamente:** Considerate come "costi indiretti" solo le figure realmente trasversali e di supporto generale (es. personale amministrativo non di commessa), non il personale operativo che, seppur parzialmente, è parte integrante del team di esecuzione dell'appalto.

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📰 ANAC - CRITERIO CRONOLOGICO NON AMMISSIBILE🔎 **LA QUESTIONE**L'ANAC si è pronunciata con il Parere in funzione consult...
29/05/2026

📰 ANAC - CRITERIO CRONOLOGICO NON AMMISSIBILE

🔎 **LA QUESTIONE**
L'ANAC si è pronunciata con il Parere in funzione consultiva n. 11 del 28 febbraio 2024, in risposta alla richiesta avanzata da un Comune della Bassa Sardegna, che intendeva adottare come criterio di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata l'ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse

⚙️ **L'ANAC ha concluso che**
il criterio cronologico è qualificabile — al pari del sorteggio — come criterio che determina di fatto un'individuazione casuale degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
tale criterio non è conforme alle norme, in quanto non idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività e di coerenza con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, né conforme ai principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;
potrebbe ritenersi ammissibile solo in via del tutto eccezionale e residuale (con adeguata motivazione), in presenza di situazioni particolari in cui il ricorso a criteri oggettivi è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili per la stazione appaltante. Bollettino di Legislazione Tecnica

💡 **LA NORMA VIOLATA**
L'ANAC ha riscontrato la non conformità del criterio cronologico rispetto all'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), ritenendo il criterio non idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività e coerenza, né conforme ai principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, determinando un limite all'accesso alla procedura negoziata fondato su un criterio del tutto casuale. Cancrini e Partners
Conferme successive
In senso analogo, anche il Servizio Giuridico del MIT con parere n. 2597 del 3 giugno 2024 ha precisato che il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle PEC non soddisfa i criteri oggettivi previsti dal Codice ed è assimilabile a una metodologia di selezione casuale. BibLus

L'ANAC ha poi ribadito la propria posizione anche con il Comunicato del Presidente del 5 giugno 2024, con cui ha fornito ulteriori indicazioni sul sistema di scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando. Lavoripubblici

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📰 OFFERTA NON INVIATA IN GARA TELEMATICA: IL MALFUNZIONAMENTO DEVE ESSERE PROVATO DALL'IMPRESA🔎 **IL CONTESTO NORMATIVO*...
29/05/2026

📰 OFFERTA NON INVIATA IN GARA TELEMATICA: IL MALFUNZIONAMENTO DEVE ESSERE PROVATO DALL'IMPRESA

🔎 **IL CONTESTO NORMATIVO**
Con la sentenza n. 211 del 18 maggio 2026, il TAR Friuli Venezia Giulia stabilisce un principio cruciale per le gare telematiche. In caso di mancato invio dell'offerta, l'onere di provare il malfunzionamento della piattaforma ricade interamente sull'operatore economico. Non basta quindi affermare un problema tecnico, ma è necessaria una prova concreta e oggettiva dell'impedimento.

⚙️ **IMPATTO OPERATIVO**
Per gli Uffici Gare, questo significa che la fase di invio dell'offerta non si conclude con il semplice caricamento dei file. È imperativo verificare attivamente di aver ricevuto la notifica di avvenuta trasmissione (solitamente via PEC) e controllare che lo "stato della risposta" sulla piattaforma sia inequivocabilmente "Inviata" o equivalente. Affidarsi a messaggi intermedi o stati ambigui ("In valutazione", "Da pubblicare") senza una conferma finale espone al rischio concreto di esclusione.

💡 **IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO**
* **Non attendere, agisci:** In assenza della ricevuta di conferma di trasmissione, contatta immediatamente e per iscritto la Stazione Appaltante per segnalare l'anomalia, ben prima della scadenza dei termini.
* **Documenta ogni passaggio:** Salva screenshot di ogni fase del caricamento, inclusi eventuali messaggi di errore (come il "concurrency error" del caso in esame) e lo stato finale visualizzato sulla piattaforma. Questa documentazione è fondamentale in caso di contenzioso.
* **Verifica lo stato finale:** L'unico stato che garantisce la corretta ricezione è quello di "offerta inviata/trasmessa". Messaggi come "da pubblicare" sono campanelli d'allarme che richiedono un'immediata verifica con il supporto tecnico o con l'ente.

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📰 SICUREZZA NEGLI APPALTI: LA MANCATA COMUNICAZIONE DELLO STOP LAVORI AL SUBAPPALTATORE È RESPONSABILITÀ DIRETTA DELL'AP...
29/05/2026

📰 SICUREZZA NEGLI APPALTI: LA MANCATA COMUNICAZIONE DELLO STOP LAVORI AL SUBAPPALTATORE È RESPONSABILITÀ DIRETTA DELL'APPALTATORE (CASSAZIONE 18646/2026).

🔎 IL CONTESTO NORMATIVO
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18646/2026, chiarisce che l'obbligo di cooperazione e coordinamento (art. 26 D.Lgs. 81/2008) non è un adempimento formale, ma un'attività costante. La decisione di sospendere i lavori per motivi di sicurezza deve essere comunicata tempestivamente dall'appaltatore al subappaltatore. L'omessa informazione è una violazione diretta che genera responsabilità penale in caso di infortunio.

⚙️ IMPATTO OPERATIVO
Per l'impresa appaltatrice che mantiene la direzione tecnica dell'intervento, non è più sufficiente verbalizzare una decisione di sicurezza in una riunione. È necessario implementare un flusso di comunicazione attivo, formale e tracciabile per garantire che ogni disposizione critica raggiunga effettivamente chi esegue materialmente le opere. Il subappalto non esonera da questa precisa posizione di garanzia sul flusso informativo.

💡 IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO
* **Formalizzare sempre le comunicazioni critiche:** Qualsiasi decisione sulla sicurezza (sospensioni, modifiche operative) deve essere trasmessa al subappaltatore tramite un canale ufficiale e tracciabile (es. PEC, verbale controfirmato). Una comunicazione verbale non è sufficiente a tutelare l'azienda.
* **Verificare la ricezione e comprensione:** Assicurarsi che il titolare dell'impresa subappaltatrice non solo riceva, ma confermi per iscritto la ricezione e la piena comprensione della disposizione. Questo chiude il cerchio della responsabilità informativa.
* **Integrare gli obblighi nel contratto di subappalto:** Inserire clausole specifiche che regolano le modalità e le tempistiche di comunicazione per le questioni di sicurezza, rendendo il flusso informativo un obbligo contrattuale esplicito per entrambe le parti.

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📰 BIM E REALTÀ VIRTUALE: LA RIVOLUZIONE NELLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI PER GLI APPALTI DEL FUTURO🔎 **IL CONTESTO NORMATI...
28/05/2026

📰 BIM E REALTÀ VIRTUALE: LA RIVOLUZIONE NELLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI PER GLI APPALTI DEL FUTURO

🔎 **IL CONTESTO NORMATIVO**
L'integrazione tra Building Information Modelling (BIM) e Realtà Virtuale (VR) si sta consolidando come il nuovo standard per la progettazione e la validazione esecutiva dei lavori pubblici. Non si tratta di una semplice evoluzione grafica, ma di un cambio di paradigma che permette la verifica immersiva del progetto in scala 1:1, anticipando e risolvendo le criticità prima della fase di cantiere, con un impatto decisivo sulla qualità e l'affidabilità dell'opera.

⚙️ **IMPATTO OPERATIVO**
L'adozione di un workflow BIM-VR consente alle imprese di presentare offerte tecniche qualitativamente superiori. La capacità di validare il progetto in modo immersivo azzera quasi del tutto il rischio di varianti in corso d’opera, un fattore critico nella valutazione economica e nella gestione del contratto. Dimostrare di aver individuato e risolto interferenze complesse (strutturali, impiantistiche) prima ancora di formulare l'offerta si traduce in un vantaggio competitivo decisivo.

💡 **IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO**
Per trasformare questa tecnologia in un punteggio più alto in gara, è essenziale:

* **Valorizzare la Clash Detection Immersiva:** In sede di offerta tecnica, non limitatevi a menzionare l'uso del BIM. Documentate come la verifica in VR ha permesso di risolvere anticipatamente interferenze critiche, allegando report visivi che ne dimostrino l'efficacia concreta.
* **Proporre Sessioni di Revisione in VR:** Includete nel cronoprogramma delle sessioni di revisione progettuale in Realtà Virtuale con la Stazione Appaltante. Questo dimostra massima trasparenza, riduce drasticamente i tempi decisionali e di approvazione delle soluzioni proposte.
* **Estendere la Simulazione alla Sicurezza e Manutenzione:** Utilizzate il modello VR per simulare la logistica e la sicurezza di cantiere, nonché l'accessibilità per la futura manutenzione (Facility Management). Questi aspetti, spesso trascurati, qualificano l'offerta come più matura e affidabile.

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📰 BIM E INTERNET OF THINGS (IoT): NUOVI STRUMENTI DI CONTROLLO E GESTIONE NEGLI APPALTI🔎 IL CONTESTO NORMATIVOL'integraz...
28/05/2026

📰 BIM E INTERNET OF THINGS (IoT): NUOVI STRUMENTI DI CONTROLLO E GESTIONE NEGLI APPALTI

🔎 IL CONTESTO NORMATIVO
L'integrazione tra BIM (Building Information Modeling) e IoT (Internet of Things), come evidenziato in un'analisi di Biblus del 27 Maggio 2026, sta consolidando un nuovo standard operativo. Il modello digitale dell'opera (Digital Twin) non è più solo una rappresentazione statica, ma una dashboard dinamica che monitora in tempo reale l’edificio o il cantiere, trasformando la gestione e il controllo dell’esecuzione contrattuale.

⚙️ IMPATTO OPERATIVO
Per gli Uffici Gare, questo significa incontrare sempre più spesso capitolati tecnici che richiedono sistemi BIM integrati con sensoristica IoT. Il controllo sull'avanzamento dei lavori e sulla qualità dell'esecuzione non si baserà più solo su ispezioni periodiche, ma su un flusso di dati continui e oggettivi provenienti dal cantiere, rendendo la verifica della conformità misurabile in tempo reale.

💡 IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO
Per affrontare queste nuove sfide tecnologiche, gli operatori economici dovrebbero:
* **Analizzare i Capitolati Tecnici:** Verificare con attenzione le specifiche richieste per la sensoristica IoT e le piattaforme di gestione dati. Comprendere i parametri da monitorare (es. umidità, temperature, presenza personale) è cruciale per una corretta formulazione dell'offerta.
* **Valutare Partnership Strategiche:** Se non si possiede l'expertise internamente, è fondamentale stringere accordi con partner tecnologici specializzati in BIM e IoT per garantire la piena conformità ai requisiti di gara e la corretta gestione dei sistemi.
* **Comprendere le Implicazioni dei Dati:** I dati raccolti dai sensori diventano prove oggettive dell'esecuzione. È essenziale capire come verranno utilizzati per la validazione degli stati di avanzamento lavori (SAL) e per l'applicazione di eventuali penali.

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📰 CONFLITTO DI INTERESSI: ESCLUSA IMPRESA PER PARENTELA CON IL PROGETTISTA🔎 IL CONTESTO NORMATIVOCon la sentenza n. 3171...
28/05/2026

📰 CONFLITTO DI INTERESSI: ESCLUSA IMPRESA PER PARENTELA CON IL PROGETTISTA

🔎 IL CONTESTO NORMATIVO
Con la sentenza n. 3171 del 19 maggio 2026, il TAR Campania ha chiarito che un rapporto di parentela tra l'operatore economico e il tecnico della P.A. che ha partecipato alla progettazione costituisce un conflitto di interessi. Questo rischio di "asimmetria informativa" esiste a prescindere da chi valuta le offerte, poiché la fase progettuale è cruciale nel definire le basi tecniche della gara.

⚙️ IMPATTO OPERATIVO
Questa sentenza rafforza un principio chiave: l'obbligo di trasparenza totale. Per gli operatori economici, non è più sufficiente verificare l'assenza di conflitti con la commissione giudicatrice. Diventa imperativo mappare e dichiarare preventivamente qualsiasi legame (familiare o professionale) con chiunque abbia avuto un ruolo funzionale nella procedura, inclusi i progettisti. L'omessa dichiarazione è di per sé motivo di esclusione, minando l'affidabilità dell'impresa.

💡 IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO
- **Mappatura Preventiva:** Effettuate una verifica interna per identificare ogni potenziale legame tra il vostro personale e i tecnici delle stazioni appaltanti, anche solo a livello di progettazione preliminare.
- **Dichiarare Sempre:** Nel dubbio, dichiarate. L'onere di valutare la rilevanza del legame spetta alla stazione appaltante, non all'operatore. Omettere un'informazione è un errore più grave della presenza del legame stesso.
- **Attenzione al DGUE:** Compilate il Documento di Gara Unico Europeo con la massima diligenza. La dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse deve basarsi su una verifica approfondita che include anche la fase di progettazione.

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📰 GARE D'APPALTO: CAM STRADE OBBLIGATORI ANCHE PER I RIPRISTINI DOPO LA POSA DI SOTTOSERVIZI🔎 **IL CONTESTO NORMATIVO**C...
27/05/2026

📰 GARE D'APPALTO: CAM STRADE OBBLIGATORI ANCHE PER I RIPRISTINI DOPO LA POSA DI SOTTOSERVIZI

🔎 **IL CONTESTO NORMATIVO**
Con l'interpello 107272 del 20 maggio 2026, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha stabilito che i Criteri Ambientali Minimi (CAM Strade), previsti dal D.M. 5 agosto 2024, si applicano obbligatoriamente anche ai lavori di ripristino della sede stradale conseguenti alla posa di sottoservizi idrici.

⚙️ **IMPATTO OPERATIVO**
Per gli Uffici Gare e le stazioni appaltanti, questo significa due cose. Primo: l'obbligo di inserire le specifiche dei CAM Strade nei documenti di gara anche per gli appalti di ripristino stradale post-scavo. Secondo: non è più possibile, per l'ente proprietario della strada, vietare in modo generalizzato l'uso di materiali di recupero, a patto che questi siano tecnicamente conformi e certificati.

💡 **IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO**
* **Aggiornare i Capitolati Speciali:** Verificate che i vostri modelli di Capitolato Speciale d'Appalto includano un richiamo esplicito al criterio 2.4.4 dei CAM Strade (“Rinterri e riempimenti”), prescrivendo il riutilizzo di materiale da scavo o l'impiego di materiale riciclato conforme alla norma UNI 11531-1.
* **Rivedere i Regolamenti Interni:** L'ente proprietario della strada non può più inserire clausole di divieto aprioristico. Le specifiche tecniche devono essere basate su requisiti prestazionali, di sicurezza e durabilità, non sull'esclusione a priori di una categoria di materiali.

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Indirizzo

Via Vittorio Veneto 180/1
Arezzo
52100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00

Telefono

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