Studio Dr. Balillo Nicola

Studio Dr. Balillo Nicola Dr. Balillo Nicola - Studio di Consulenza del Lavoro Lo Studio Balillo ha saputo adeguarsi nel tempo alle innovazioni richieste dal mondo del lavoro.

Lo studio nasce su iniziativa del Dr. Balillo Nicola, Commercialista e Revisore contabile iscritto presso l'Ordine provinciale di Napoli Nord al n° 960, specializzato nella Consulenza del Lavoro che vanta di una consolidata esperienza professionale nel settore. Ciò che contraddistingue lo Studio Balillo è la passione nell'esercizio della professione, grazie alla quale è possibile offrire servizi p

ersonalizzati e di alta qualità. La scelta di occuparsi solo delle materie giuslavoristiche ha rappresentato per il Dr. Balillo Nicola una vera sfida. Oggi lo studio Balillo si pone come missione quella di saper servire il cliente avendo la capacità di saper dare con competenza competitiva il miglior servizio. Grazie all'impegno e al continuo aggiornamento ha la capacità di confrontarsi giornalmente con il mondo del lavoro.

04/04/2026
11/03/2026

… fare impresa in Italia è sempre più complesso…

Con la circolare n. 26 del 2026 l’INPS fornisce le prime indicazioni operative sull’introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC).

Gli ISAC rappresentano indicatori elaborati attraverso una metodologia che combina dati contributivi e dati fiscali, al fine di verificare la coerenza tra la forza lavoro dichiarata dal datore di lavoro e le caratteristiche economiche dell’attività esercitata.

In pratica, l’INPS pretende di conoscere l’organizzazione interna di un’azienda meglio dell’azienda stessa, semplicemente incrociando i propri dati con gli ISA dell’Agenzia delle Entrate. Gli ISA sono strumenti statistici, costruiti per stimare ricavi e produttività media di un settore, usarli per stabilire quanti dipendenti deve avere una società è inappropriato.

L’introduzione degli ISAC avviene inizialmente in via sperimentale per due specifici settori economici (attraverso l’invio di lettere di compliance): il commercio all’ingrosso alimentare e le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

L’INL, con la nota n. 1180 del 2025, ha fornito nuovi chiarimenti in merito all’utilizzo dei contratti di lavoro intermi...
30/07/2025

L’INL, con la nota n. 1180 del 2025, ha fornito nuovi chiarimenti in merito all’utilizzo dei contratti di lavoro intermittente. Con l’intervento, reso necessario a seguito dell’abrogazione della tabella allegata al R.D. n. 2657 del 6 dicembre 1923 ad opera della legge n. 56/2025, l’Istituto precisa che non viene modificata la vigente disciplina del lavoro intermittente. Nel dettaglio, come e quando è ammesso il ricorso a tale tipologia contrattuale?
L’abrogazione della tabella allegata al R.D. n. 2657 del 6 dicembre 1923 ad opera della legge n. 56/2025 non fa ve**re meno la possibilità di stipulare contratti di lavoro intermittente per le tipologie elencate nella predetta tabella.

L’INL, con la nota n. 1180 del 2025, ha fornito nuovi chiarimenti in merito all’utilizzo dei contratti di lavoro intermittente. Con l’intervento, reso necessario a seguito dell’abrogazione della tabella allegata al R.D. n. 2657 del 6 dicembre 1923 ad opera della legge n. 56/2025, l’Istitut...

…. quando una semplice circolare sovrasta la fonte primaria del diritto che è la Legge  …La circolare n. 6 del 27 marzo ...
03/04/2025

…. quando una semplice circolare sovrasta la fonte primaria del diritto che è la Legge …

La circolare n. 6 del 27 marzo 2025, pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interviene ad esaminare i risvolti pratici della novità introdotta dal Collegato Lavoro (art. 19, L. n. 203/2024) per la gestione dell’allontanamento volontario del lavoratore dal posto di lavoro. La norma è in vigore dal 12 gennaio 2025 con l’obiettivo di evitare che il datore di lavoro, nel caso in cui intenda risolvere il rapporto di lavoro, debba effettuare un licenziamento disciplinare (art. 7 della, legge n. 300/1970).

Si riporta quanto disciplinato dalla Legge e cosa invece interpreta il Ministero del Lavoro

art. 19, L. n. 203/2024
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.

circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del ML
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che il termine individuato dalla legge (15 giorni di calendario) costituisce il termine legale minimo: la comunicazione all’Ispettorato può essere formalizzata anche in un momento successivo. Il termine definito dal CCNL si applica solo se superiore a quello legale.

La circolare n. 6 del 27 marzo 2025, pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interviene ad esaminare i risvolti pratici della novità introdotta dal Collegato Lavoro (art. 19, L. n. 203/2024) per la gestione dell’allontanamento volontario del lavoratore dal posto di lavoro...

Il “Collegato Lavoro alla legge di bilancio 2024” da approvare in via definitiva, contiene la norma che reintroduce nel ...
25/11/2024

Il “Collegato Lavoro alla legge di bilancio 2024” da approvare in via definitiva, contiene la norma che reintroduce nel nostro ordinamento le dimissioni per fatti concludenti. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre i termini previsti dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni, il Datore di lavoro ne dà comunicazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro che ha facoltà di effettuare accertamenti, ed il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e senza applicazione della procedura telematica. La risoluzione del rapporto non avviene se il lavoratore dimostra l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.
Con la dimissioni per fatti concludenti ecco cosa avverrà:
- Il datore di lavoro non pagherà più il contributo di ingresso alla NASPI;
- Il datore di lavoro potrà trattenere, all’atto della erogazione delle competenze di fine rapporto, l’indennità di mancato preavviso se, appunto, non è stato lavorato;
- Il lavoratore, essendo dimissionario e non licenziato, non potrà fruire del trattamento di NASPI.

Le dimissioni per fatti concludenti (presto) torneranno nel nostro ordinamento Il disegno di legge, comunemente chiamato “Collegato Lavoro alla legge di bilancio 2024” è stato approvato dalla Camera dei Deputati ed, ora, per essere varato, attende che si esprima anche il Senato. I contenuti son...

… dal 01/10/2024 le aziende sono obbligate a richiedere la patente di “guida” …A partire dal 1° ottobre l’attività lavor...
09/10/2024

… dal 01/10/2024 le aziende sono obbligate a richiedere la patente di “guida” …

A partire dal 1° ottobre l’attività lavorativa svolta nei cantieri temporanei e mobili edili e di ingegneria civile è consentita esclusivamente a imprese e lavoratori autonomi in possesso della patente a crediti. Fino al 31 ottobre 2024 è possibile operare presentando una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti. Sarà poi obbligatorio presentare successiva domanda per il rilascio del documento mediante il portale dell’INL.

L’obbligo di possedere una patente valida è esteso a tutte le imprese e i lavoratori autonomi che, anche senza l’impiego di dipendenti, operano nei cantieri temporanei o mobili.

Non sono obbligati al possesso della patente a punti:
– coloro che effettuano mere forniture (senza posa in opera o installa-zione) o prestazioni di natura intellettuale;
– le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, in conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie.

A partire dal 1° ottobre l’attività lavorativa svolta nei cantieri temporanei e mobili edili e di ingegneria civile è consentita esclusivamente a imprese e lavoratori autonomi in possesso della patente a crediti. Fino al 31 ottobre 2024 è possibile operare presentando una autocertificazione/di...

Dal 1° ottobre 2024, entra in vigore un'importante novità per le imprese: la patente a punti per la sicurezza sul lavoro...
20/09/2024

Dal 1° ottobre 2024, entra in vigore un'importante novità per le imprese: la patente a punti per la sicurezza sul lavoro.

Sono tenuti al possesso della patente, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura
intellettuale.
Non sono invece tenute al possesso della patente, le imprese con attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

* Si parla di imprese che operano nei cantieri temporanei o mobili, pertanto non solo le imprese edili ma tutte quelle che eseguono lavorazioni nei cantieri.
Esempio, dovranno essere in possesso della patente a crediti anche le aziende che si occupano di lavorazioni metalmeccaniche, i montatori di infissi, gli addetti alle pulizie, gli addetti alla manutenzione del verde etc…, in conclusione, chiunque acceda a quel cantiere ai fini operativi.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che potrà aumentare in caso di conformità alle regole o diminuire in presenza di infrazioni (prevede, ad esempio, decurtazioni da 5, 10, 15 e 20 punti in base alla gravità delle violazioni o degli incidenti).

In mancanza della patente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applicano:
- una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000,
- nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, per un periodo di sei mesi.
Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natu...

Indirizzo

Via Nobel, 2
Aversa
81031

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:30
Martedì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:30
Giovedì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:30
Venerdì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:30

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