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Facciamo un pò di chiarezza tra:- prestazione occasionale  (D.L. n. 50/2017, all’art. 54 bis)- contratto d'opera (art. 2...
26/01/2020

Facciamo un pò di chiarezza tra:
- prestazione occasionale (D.L. n. 50/2017, all’art. 54 bis)
- contratto d'opera (art. 2222 c.c. e seg.)

19/03/2019

Troppo Facebook compromette la fiducia del datore

L’uso per un tempo significativo degli accessi ai social network durante l’orario di lavoro, potrebbe compromettere la fiducia del datore di lavoro fino a portare al licenziamento.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.3133 del febbraio 2019, ha confermato la decisione
della Corte d’Appello sulla legittimità del licenziamento impugnato dalla lavoratrice, impiegata
amministrativa part time di uno studio medico, per aver effettuato, durante l’orario lavorativo sul pc
dello studio, 6.000 accessi ai social (per durate a volte significative) in 18 mesi, di cui 4.500 circa a
Facebook. Le difese della lavoratrice vertevano sulla violazione delle regole sulla tutela della
privacy e sulla natura ritorsiva del licenziamento, in quanto effettuato dopo la sua richiesta dei
permessi ai sensi della legge n.104/92. La Corte ha ritenuto che il datore di lavoro non avesse
violato la riservatezza in quanto si era limitato a valorizzare il tempo utilizzato sui social,
verificando la cronologia del proprio computer, senza addentrarsi sui contenuti delle
visualizzazioni. Per il secondo motivo difensivo, già la Corte d’Appello aveva affermato che la
condotta tenuta dalla ricorrente, per come emersa sulla base degli elementi acquisiti, integrasse la
violazione degli obblighi di diligenza e di buona fede nell’espletamento della prestazione parte
della lavoratrice. Veniva di fatto escluso che la decisione del datore di lavoro di chiudere il rapporto
lavorativo fosse stata determinata, per contro, dalla presentazione della domanda ai sensi della
legge n. 104/92 (permessi per cura a disabili), quale motivo esclusivo del recesso datoriale. La
dipendente, inoltre, non ha mai contestato i documenti contenenti la cronologia internet, dai quali
poi è stata desunta la frequentazione della rete da parte sua, in orario di lavoro e per ragioni
esclusivamente personali estranee alla prestazione lavorativa. Il tipo di accesso a Facebook,
infatti, necessitava di password e, quindi, non potevano esserci dubbi sul fatto che fosse la titolare
dell’account ad averlo eseguito.

Articolo settimanale Fondazione Studi

Trasmissione telematica corrispettiviBonus acquisto o adattamento di registratori/misuratori fiscali (Cassa)Il Provvedim...
04/03/2019

Trasmissione telematica corrispettivi
Bonus acquisto o adattamento di registratori/misuratori fiscali (Cassa)

Il Provvedimento n. 49842 del 28/02/2019 dell’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di attuazione del credito d’imposta per
- l'acquisto o,
- l'adattamento
degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri (c.d. misuratori fiscali).

Il bonus, previsto dall’art. 2, comma 6-quinquies, D.Lgs. n. 127/2015, consiste in un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di:
- 250 euro in caso di acquisto
- 50 euro in caso di adattamento.
Com'è noto, infatti, dal 1° gennaio 2020 chi effettua commercio al dettaglio dovrà memorizzare e trasmettere telematicamente alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri, data anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro.

Il nuovo bonus sarà concesso all’esercente come credito d’imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale. Per l’ottenimento è necessario che il corrispettivo del misuratore sia stato pagato con modalità tracciabile. A tal fine, il pagamento potrà avvenire tramite strumenti che consentano l’addebito in conto corrente. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

ANF Assegni per il Nucleo Familiare, - Unioni civili - Convivenze di fattoLegge 76/2016Circolare INPS 84/2017PremessaLa ...
30/01/2019

ANF Assegni per il Nucleo Familiare,
- Unioni civili
- Convivenze di fatto

Legge 76/2016
Circolare INPS 84/2017

Premessa

La Legge 20 maggio 2016, n.76 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso (art. 1, commi 1- 35) e le convivenze di fatto (art. 1, commi 36 – 65) prevedendo, tra l’altro, che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Nell’ambito dell’art. 1 della legge 76/2016 si richiamano, in particolare, i seguenti commi:
- comma 20, primo periodo, che prevede: “Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le
parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. …………”.
- comma 36: “Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.”
- comma 37: “Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica…………..”.
- comma 50: “I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.”
- comma 53: “Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate 79, e compete alle condizioni previste nell'art. 2 del D.L. 13 maggio 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Gli Assegni Familiari (AF) di cui al DPR 30 maggio 1955, n.797 sono tuttora erogati per il sostegno delle famiglie di coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.
In entrambi i casi il nucleo familiare è composto dal richiedente - lavoratore o titolare di prestazioni previdenziali - dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma
di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati.
La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti, dal reddito e dalla tipologia del nucleo familiare.

Premesso ciò, alla luce di quanto disposto con la legge n.76/2016 ed in base alle indicazioni fornite con nota del 25/01/2017, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, interpellato sulla questione al fine di individuare il “nucleo” di riferimento alla luce della citata normativa e
garantire le vigenti tutele per il sostegno al reddito familiare, con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle seguenti tematiche:
- individuazione del nucleo di riferimento per le unioni civili;
- determinazione del reddito complessivo per i nuclei
familiari composti da genitori conviventi;
- diritto all’assegno per congedo matrimoniale.

1. Nucleo di riferimento per unioni civili.
1.1 Nucleo in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale.
In questo caso, al pari del diritto riconosciuto nell’ambito del matrimonio per il coniuge non separato legalmente ed effettivamente - che non sia titolare di posizione tutelata, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata.
1.2 Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa.
Nel caso di genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all’unione civile, nulla cambia nel caso in cui uno dei due genitori abbia la posizione tutelata e l’affido sia condiviso oppure esclusivo. A tali figli, infatti, viene garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su
una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi.
Ove si tratti di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto - lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva - garantisce il diritto all’ANF/AF per i figli dell’altra parte dell’unione civile.
1.3 Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una
delle due parti nati dopo l’unione
In tale situazione l’assegno potrà essere erogato dall’Istituto allorché il figlio sia stato inserito
all’interno dell’unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall’art. 252 c.c..

2. Effetti dello scioglimento dell’unione civile sulle prestazioni familiari
Il diritto alle prestazioni familiari, in caso di scioglimento dell’unione civile, ai sensi dell’art. 1 commi 21-26 della legge n.76/2016, sarà regolato ove possibile in conformità con quanto disposto dal codice civile se compatibile ed espressamente previsto. Per quanto concerne, in particolare, il nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione, l’Istituto ha sottoposto la questione al Ministero del lavoro.

3. Reddito di riferimento in caso di convivenza
Ai fini della misura dell’ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell’art.1 della legge n.76/2016, che abbiano stipulato il contratto di convivenza di cui al citato
comma 50 dell’art.1 della legge n.76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.

4. Assegno per congedo matrimoniale
L’assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale prevista per ciascun lavoratore o lavoratrice che contragga matrimonio civile o concordatario, per un congedo della durata di 8 giorni da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento, corrisposta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto. La prestazione spetta anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso.

5. Disposizioni generali
Il richiedente le prestazioni in oggetto potrà inoltrare domanda all’Inps in via telematica, seguendo le procedure già esistenti per le prestazioni di riferimento.
Si precisa che nella domanda per le suddette prestazioni familiari il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, lo stato di “coniuge”, “unito civilmente”, “convivente di fatto” ex comma 50 dell’art.1 della legge 76/2016.
Per quanto riguarda la qualificazione di “unito civilmente” ai sensi del comma 3, art.1 della legge n.76/2016, dovrà farsi riferimento agli atti dell’unione civile registrati
nell’archivio dello stato civile.
Trattandosi di dati detenuti da altra pubblica
amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente, nella domanda, di essere coniuge/unito civilmente/convivente di fatto ai sensi del comma 50 della legge 76/2016.
Il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana.
Tali disposizioni hanno effetto, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, a
decorrere dal 5 giugno 2016.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

03/05/2018

INPS: esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato

L’INPS ha emanato la circolare n. 40 del 2 marzo 2018, con la quale fornisce le istruzioni operative e contabili sull’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1, commi 100-108 e 113-114, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, l’art.1, commi 100- 108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Bilancio 2018”) ha introdotto un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate a partire dal 1° gennaio 2018. La suddetta disposizione, in forza di quanto previsto dall’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, trova applicazione per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri.

Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati.

Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dal comma 114 della citata legge, i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, la norma, al comma 102, prevede che il limite di età del soggetto da assumere sia innalzato fino ai trentacinque anni.

La misura dell’incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.

La medesima agevolazione può essere riconosciuta nelle ipotesi di mantenimento in servizio, decorrente dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, non abbia compiuto il trentesimo anno di età. Nella suddetta fattispecie, il beneficio trova applicazione per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l’importo massimo pari a 3.000 euro.

L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Nell’ambito della predetta circolare, l’INPS ha regolato le condizioni per il diritto all’esonero contributivo e dettato le istruzioni per l’adeguamento della denuncia
contributiva.

L’agevolazione potrà essere fruito mediante conguaglio operato sulle denunce contributive a partire da mese di competenza marzo 2018.

I datori di lavoro che abbiano già provveduto alle assunzioni, per il recupero dell’esonero relativo a periodi arretrati eventualmente spettanti, riferiti al periodo compreso tra gennaio e febbraio 2018, potranno utilizzare i flussi UniEmens dei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2018.

07/02/2018

Indirizzo

Via Ugo Foscolo 15
Azzano
37060

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