10/03/2026
Con la Risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento puntuale sul trattamento IVA delle prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.
Il documento precisa che, in assenza dei requisiti normativamente previsti per l’esercizio di una professione sanitaria riconosciuta, le prestazioni rese da osteopati, chiropratici e chinesiologi restano soggette a IVA ordinaria. Diversamente, per il massaggiatore capo bagnino, laddove l’attività sia riconducibile a prestazioni sanitarie rese alla persona e sussistano i requisiti soggettivi richiesti, trova applicazione l’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 18, DPR 633/1972.
Indicazioni che incidono in modo diretto sulla qualificazione delle operazioni, sulla fatturazione e sugli adempimenti connessi.
Ruberti e Associati