Ruberti e Associati - Dottori Commercialisti

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Con la Risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento puntuale sul trattamen...
10/03/2026

Con la Risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento puntuale sul trattamento IVA delle prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Il documento precisa che, in assenza dei requisiti normativamente previsti per l’esercizio di una professione sanitaria riconosciuta, le prestazioni rese da osteopati, chiropratici e chinesiologi restano soggette a IVA ordinaria. Diversamente, per il massaggiatore capo bagnino, laddove l’attività sia riconducibile a prestazioni sanitarie rese alla persona e sussistano i requisiti soggettivi richiesti, trova applicazione l’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 18, DPR 633/1972.

Indicazioni che incidono in modo diretto sulla qualificazione delle operazioni, sulla fatturazione e sugli adempimenti connessi.

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Agevolazioni fiscali per energia geotermica: parere favorevole dell’Agenzia delle Entrate.Lo Studio ha assistito una imp...
02/03/2026

Agevolazioni fiscali per energia geotermica: parere favorevole dell’Agenzia delle Entrate.

Lo Studio ha assistito una importante struttura Ospedaliera lombarda nella predisposizione e presentazione di un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, curata dalla Dott.ssa Stefania Bellesia, avente ad oggetto l’applicabilità del credito d’imposta previsto dall’art. 8, comma 10, lett. f), della legge n. 448/1998 agli impianti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica.

La questione presentava profili di particolare complessità interpretativa, in quanto il sistema energetico dell’Istante è basato su una rete interna di distribuzione nella quale il medesimo soggetto riveste sia il ruolo di gestore degli impianti sia quello di utilizzatore finale dell’energia prodotta.

Con risposta ufficiale, l’Agenzia delle Entrate ha espresso parere favorevole, riconoscendo che:
- il beneficio fiscale può spettare anche in presenza di coincidenza tra gestore della rete e utente finale;
- l’assenza di utenze terze collegate non preclude l’accesso all’agevolazione;
- anche impianti alimentati da energia geotermica con rete interna possono rientrare nel perimetro applicativo della norma, ove qualificabili come “impianti” ai sensi della disciplina vigente;

Il chiarimento assume rilievo sistemico per operatori di grandi infrastrutture — in particolare nei settori sanitario, universitario e immobiliare — che adottano soluzioni energetiche basate su fonti rinnovabili e modelli di autoproduzione.

Lo Studio esprime soddisfazione per l’esito conseguito, che conferma l’importanza di un approccio integrato — giuridico, fiscale e tecnico — nella gestione delle agevolazioni connesse alla transizione energetica.

Indirizzo

Via Del Lavoro, 25
Bagnolo San Vito

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