FISCO Center Milano Ovest

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contabilità semplificata e ordinaria
dichiarazioni fiscali
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Domanda di contributo 2020 per l’acquisto di veicoli M1 (automobili) a ridotte emissioni.Il 2 gennaio 2020 si sono apert...
15/01/2020

Domanda di contributo 2020 per l’acquisto di veicoli M1 (automobili) a ridotte emissioni.

Il 2 gennaio 2020 si sono aperte le prenotazioni 2020 per accedere all’Ecobonus per la mobilità sostenibile, misura prevista dalla Legge di Bilancio 2019 con uno stanziamento di fondi che arriva fino al 2021: in particolare, si può ora fare domanda di contributo 2020 per l’acquisto di veicoli M1 (automobili) a ridotte emissioni.

Per questa categoria di veicoli è possibile accedere all’agevolazione anche senza rottamazione, nel qual caso il contributo sarà però di importo inferiore.

A disposizione ci sono 40 milioni di euro fino al 30 giugno 2020.

Ricordiamo che l’Ecobonus è fruibile per acquisto anche in locazione finanziaria (dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021) e immatricolazione in Italia di veicoli M1 – trasporto persone, almeno 4 ruote, massimo otto posti oltre al conducente – nuovi e con prezzo di listino al netto dell’IVA entro i 50mila euro inclusi optional, che producano emissioni di CO2 non superiori a 70 g/km; due ruote L1 ed L3 nuovi di fabbrica, elettrici o ibridi, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, acquistati e immatricolati in Italia nel 2019.

Beneficiari e domanda

Il bonus è spendibile da chiunque, che si tratti di un privato cittadino, di una società, un’impresa individuale o una Pubblica Amministrazione.

Dal momento della prenotazione possono passare fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo.

L’acquirente deve rivolgersi ad un rivenditore, che gestirà online la pratica relativa al contributo. Tutte le operazioni si possono portare a termine tramite la piattaforma dedicata, all’indirizzo

Ecobonus è la misura promossa del Ministero dello Sviluppo Economico che offre contributi per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

15/01/2020

Avvio sperimentazione ISEE tramite DSU precompilata da gennaio 2020.

Le regole tecniche sono contenute nel DM 9 agosto/2019 che spiega al cittadino come accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile online tramite i servizi telematici dell’INPS (Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre scorso).

La platea degli interessati alla sperimentazione è tuttavia limitata ai nuclei familiari che nel triennio 2016-2018 abbiano presentato la DSU per via telematica ai fini del rilascio diretto dell’ISEE.

Per l’accesso, il dichiarante deve identificarsi tramite proprie credenziali (INPS, Agenzia delle Entrate, SPID) e inserire i dati degli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare, dei quali bisogna farsi dare delega. Potranno accedervi anche i CAF delegati.

I dati precompilati si limitano al soggetto dichiarante, mentre si dovranno inserire le informazioni reddituali e patrimoniali dei propri familiari / membri del nucleo. In particolare andranno auto-dichiarati:

composizione nucleo familiare e informazioni per la determinazione del valore della scala di equivalenza;
eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive ISEE;
condizione di disabilità e non autosufficienza;
identificazione della casa di abitazione;
reddito complessivo in presenza di casi di esonero dalla dichiarazione;
una serie di componenti reddituali e patrimoniali;
assegni periodici;
mutui;
auto, moto, navi e imbarcazioni da diporto.

Per quanto concerne i dati pre-inseriti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica sulla base di quanto noto agli archivi INPS e Agenzia Entrate, alcuni potranno essere modificati o integrati se non corretti.

Tutte le specifiche tecniche sono dettagliate nel provvedimento INPS/Entrate dello scorso 20 dicembre 2019, mentre l’avvio della sperimentazione è stato ufficializzato dall’INPS con il Messaggio n.96 del 13 gennaio.

Lezioni sportive ragazzi:detraibili solo con pagamenti tracciabiliIniziano a farsi sentire gli effetti delle novità intr...
15/01/2020

Lezioni sportive ragazzi:detraibili solo con pagamenti tracciabili

Iniziano a farsi sentire gli effetti delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019). In particolare, l'articolo 1 ai commi 679-680 ha previsto che dal 2020, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili quali:

carte di debito, di credito e prepagate,
assegni bancari e circolari

Di conseguenza tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. Tra queste spese rientrano le attività sportive praticate dai ragazzi. Attenzione va quindi prestata al fatto che i genitori dovranno adeguarsi al pagamento con queste nuove modalità, eliminando il pagamento dei corsi sportivi o delle lezioni effettuate con i contanti a meno di rinunciare alla detrazione. Quindi le varie associazioni sportive devono tenere in considerazione questi aspetti.

Ma come funziona questa detrazione? In generale le attività sportive praticate dai ragazzi possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi. In particolare la detrazione riguarda le spese sostenute per

i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (anche se compiuti nel corso dell'anno di imposta la detrazione spetta per intero)
l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

L’importo da considerare per ciascun ragazzo non può essere superiore a 210,00 euro, e la detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori nel caso di figli a carico di entrambi). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
la causale del pagamento;
l’attività sportiva esercitata;
l’importo pagato;
i dati anagrafici di chi pratica l’attività sportiva;
il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

20/11/2019

Bonus mamme domani 2020

Il bonus mamme domani, anche noto come premio alla nascita, è una delle agevolazioni per la genitorialità previste in Italia, che hanno il fine di contribuire all’incremento del tasso di natalità.

Per aiutare le famiglie nel sostenimento delle spese che precedono la nascita di un figlio, già da alcuni anni è stato introdotto il premio pari ad 800 euro di importo, riconosciuto senza limiti di reddito ma soltanto dopo aver presentato domanda all’INPS.

Nel 2020 resteranno invariate le regole per richiedere il bonus mamma: la domanda potrà essere inoltrata al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo), ma anche dopo la nascita del figlio, a patto che venga rispettato il termine di un anno dal verificarsi dell’evento.

Il premio alla nascita di 800 euro spetta anche nel caso di adozione o affidamento preadottivo e, in tal caso, sarà la data di ingresso in famiglia il giorno a partire dal quale calcolare il termine di un anno.

Chiarite le regole basilari per capire come funziona il premio alla nascita, analizziamo nel dettaglio quali sono i requisiti necessari per poter fare domanda di bonus mamma domani nel 2020:

compimento del settimo mese di gravidanza;
parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983.

Possono richiedere il bonus di 800 euro anche le donne in gravidanza o neo mamme straniere residenti in Italia. Nello specifico, l’assegno una tantum spetta alle donne straniere comunitarie ed extracomunitarie.

Nel secondo caso, come specificato dall’INPS:

le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
per le cittadine non comunitarie, è necessario il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).

La domanda per il premio alla nascita dovrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica all’INPS.

Per richiedere il bonus mamma domani è necessario presentare domanda al compimento del settimo mese di gravidanza ed entro un anno dalla nascita, adozione o affidamento.

Si può fare domanda per ciascun evento (compimento 7° mesi di gravidanza, nascita, adozione o affidamento). Ad esempio, quindi, in caso di gravidanza gemellare sarà necessario fare due domande e si avrà diritto a due assegni di 800 euro.

Nel caso si tratti di parto gemellare, la domanda già presentata al compimento del settimo mese di gravidanza andrà presentata anche alla nascita indicando le informazioni di tutti i minori necessarie per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati.

Le domande di bonus mamme 2020 dovranno essere presentate compilando il modulo online messo a disposizione dall’Inps e per poter compilare l’istanza è necessario essere in possesso del PIN.

Già dallo scorso anno, e anche per il 2020, sarà possibile inviare domanda anche tramite l’APP INPS, seguendo la procedura illustrata dall’Istituto con il messaggio numero 1874.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Se è stata già presentata la domanda in relazione al compimento del settimo mese di gravidanza non si dovrà presentare ulteriore domanda alla nascita.

Allo stesso modo, l’assegno di 800 euro richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore.

L’accesso al bonus mamma domani 2020 è subordinato all’inoltro, insieme alla domanda, del certificato sullo stato di gravidanza rilasciato dal medico, all’interno del quale sarà indicata la data presunta del parto.

Per ulteriori dettagli si invita a consultare la pagine online presente sul sito Inps relativa al Premio alla Nascita di 800 euro.

L’assegno di 800 euro come premio alla nascita verrà erogato dall’Inps in un’unica soluzione e in una delle seguenti modalità di pagamento:

bonifico domiciliato presso ufficio postale;
accredito su conto corrente bancario;
accredito su conto corrente postale;
libretto postale;
carta prepagata con IBAN.

20/11/2019

BONUS TV
Chi acquista un nuovo televisore o un apparecchio (ad esempio un decoder) adatto a ricevere il segnale radiotelevisivo, dal prossimo 18 dicembre avrà diritto al cosiddetto bonus TV, per agevolare l’adeguamento al nuovo standard DVB-T2.

Si tratta di uno sconto all’atto dell’acquisto pari a 50 euro, oppure pari al prezzo di vendita nel caso in cui sia inferiore a questa cifra, riservato alle famiglie residenti in Italia con ISEE fino a 20mila euro. Ogni nucleo familiare può ricevere il contributo una volta sola (quindi, per un solo apparecchio a famiglia). L’agevolazione si applica anche agli acquisti che vengono effettuati online. In tutti i casi, lo sconto è utilizzabile fino al 31 dicembre 2022 (salvo esaurimento risorse, pari a 151 milioni di euro).

Tutte le indicazioni sono contenute nel decreto MiSE-MEF del 18 ottobre 2019, attuativo delle misure previste dalla legge 205/2017, comma 1039, lettera c, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nel dettaglio, l’acquisto deve riguardare:

apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi – dotati in caso di decoder anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori – con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo. Gli apparecchi da utilizzare per il digitale terrestre devono incorporare la tecnologia DVB-T2 HEVC, main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T H.265, almeno nella versione approvata il 22 dicembre 2016.

Sarà lo stesso acquirente ad autocertificare il rispetto dei requisiti: all’atto dell’acquisto presenta una richiesta di contributo che serve anche a dichiarare che l’ISEE è sotto i 20mila euro e che nessun componente del nucleo familiare ha già utilizzato il bonus.

I venditori devono registrarsi sull’apposito servizio telematico che verrà messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, attraverso il quale trasmetteranno i dati sulle operazioni effettuate al Ministero. Potranno poi recuperare lo sconto mediante un credito d’imposta, esclusivamente in compensazione. Saranno forniti apposite istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, con relativo codice tributo.

Nel caso in cui vengano accertate irregolarità, il contributo viene revocato. Stesso discorso per i venditori che applicano il credito d’imposta senza seguire correttamente la procedura. Se invece la scorrettezza è più grave viene informata la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del MiSE.

15/11/2019

BONUS BEBE'

Bonus bebè, nuova DSU per il rinnovo del modello ISEE entro il 31 dicembre 2019: è l’INPS a fissare la scadenza per le famiglie che non hanno presentato l’attestazione utile per il riconoscimento dell’assegno di natalità.

Per evitare di perdere il bonus bebè, alle famiglie viene richiesto di presentare il modello ISEE 2019, entro la fine dell’anno, sia per il pagamento dei mesi dell’assegno di natalità richiesto nel 2018, che per le mensilità spettanti per l’anno in corso in relazione alle domande inviate per il 2016 e per il 2017.

Presupposto fondamentale per poter fare domanda di bonus bebè è da sempre la presentazione della DSU, utile per il rilascio del modello ISEE da parte dell’INPS e quindi per attestare il possesso dei requisiti richiesti.

Oltre alla presentazione all’atto di invio della domanda, è necessario che nelle banche dati dell’INPS risulti una DSU ai fini ISEE non scaduta per ciascun anno di erogazione del beneficio.

Come illustrato dall’INPS con il messaggio n. 4144 del 13 novembre 2019, dalla verifica effettuata periodicamente dall’Istituto è risultato che molti utenti, avendo presentato a suo tempo domanda di assegno per le nascite avvenute nel 2018, non hanno ancora provveduto alla presentazione della DSU utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2019.

In tal caso, il pagamento dell’assegno è stato sospeso.

Stessa situazione ha riguardato le famiglie che hanno presentato domanda per il bonus bebè nel 2016 o nel 2017, anni in cui l’assegno era riconosciuto per un triennio (mentre ora solo per il primo anno dalla nascita del figlio o dall’adozione).

In ambedue i casi, per consentire all’INPS di riprendere il pagamento delle mensilità del bonus bebè spettanti, ma sospese, sarà necessario effettuare il rinnovo della DSU ai fini ISEE, e bisognerà controllare che nell’attestazione risultino i dati del figlio nato o adottato (modello ISEE minorenni).

Come ricordato dall’INPS con il messaggio n. 4144 del 13 novembre 2019, l’ISEE per il bonus bebè consente di attestare il possesso dei requisiti di reddito richiesti: l’assegno di natalità è infatti riconosciuto, anche nel 2019, entro il limite di 25.000 euro e, per i contribuenti fino a 7.000 euro l’importo mensile raddoppia, passando da 80 ma 160 euro.

È quindi evidente che il pagamento del bonus bebè da parte dell’INPS viene effettuato esclusivamente qualora, nelle banche dati dell’Istituto, risulti una DSU in corso di validità, ovvero non scaduta.

Considerando che la scadenza dell’ISEE e della relativa DSU è fissata al 31 dicembre dell’anno di riferimento, sebbene la domanda di bonus bebè si presenti una sola volta, nell’anno di nascita ed adozione del figlio, è necessario che il beneficiario dell’assegno effettui il rinnovo dell’attestazione per ogni anno di spettanza del bonus bebè.

Rivolgendosi ad un CAF, ovvero mediante la procedura online, bisognerà aver cura di compilare la DSU per il modello ISEE minorenni 2019. Dalla data di rilascio dell’attestazione, l’INPS effettuerà il pagamento dei mesi dell’assegno sospesi.

In caso contrario, ovvero qualora non fosse presentata la DSU ai fini ISEE entro il 31 dicembre 2019, si perderanno le mensilità del bonus bebè per i mesi di competenza del 2019, con la conseguente decadenza della domanda presentata.

La decadenza del bonus bebè nel caso di mancata presentazione del modello ISEE entro il 31 dicembre 2019 non esclude la possibilità di presentare nuovamente domanda, per fruire dei mesi residui dell’assegno riconosciuti.

Come illustrato dall’INPS, i contribuenti ancora in possesso dei requisiti, potranno presentare una nuova domanda di assegno nel 2020 per il periodo residuo, ma senza possibilità di recuperare le mensilità del’anno 2019 e con decorrenza del beneficio dalla data di presentazione della nuova domanda.

La riammissione, nel 2020, riguarderà gli eventi (nascite, adozioni, affidamenti preadottivi) avvenuti nel 2017, considerando la durata triennale della prestazione.

Tale possibilità non riguarderà, invece, le famiglie decadute dalla prestazione, che hanno avuto accesso al bonus bebè per gli eventi avvenuti nel 2018, anno a partire dal quale l’assegno di natalità è riconosciuto esclusivamente per il primo anno di vita del figlio nato o per il primo anno di ingresso in famiglia per i figli adottati.

15/11/2019

BONUS TENDE SOLARI

Con la Legge di Bilancio 2019 (n.145 del 30 dicembre 2018) il Governo ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 gli sgravi e le agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione degli immobili, che verranno ulteriormente prorogati anche per il prossimo anno con la Legge di Bilancio 2020.

Il bonus tende, che insieme al bonus zanzariere fa parte del cosiddetto bonus schermature solari, rientra tra le detrazioni al 50% dall’IRPEF (nel caso l’installazione avvenga su immobili civili) o dall’IRES (se l’installazione avviene su immobili commerciali e impianti produttivi), da diluire in dieci anni, che trovano conferma anche per il 2020.

Il bonus tende solari consente di detrarre dalla dichiarazione dei redditi il 50% della spesa totale sostenuta, inclusa la manodopera, fino ad un massimo di 60.000 euro. Le spese detraibili sono quelle sostenute per l’acquisto di tende esterne ed interne necessarie alla schermatura solare della casa che rispettino i requisiti indicati nell’Allegato M del Dlgs 311/2006.

Per schermatura solare si intende un sistema di protezione dalla luce del sole e dal calore che consente una reazione variabile e controllata dell’energia e della luce alle sollecitazioni solari andando a ridurre il surriscaldamento degli ambienti, generando un conseguente risparmio energetico (si riduce la necessità di ricorrere a condizionatori e climatizzatori).

Sono escluse dal bonus le tende puramente decorative.

Per poter presentare domanda di bonus tende, la schermatura solare deve rispettare i seguenti requisiti:

deve essere applicata a protezione di una superficie vetrata esposta da est a ovest passando da sud (le tende installate su pareti esposte a nord non rientrano nell’agevolazione);
deve essere applicata all’esterno della finestra, al suo interno o integrato in esso;
deve essere mobile, per cui deve poter essere aperta e chiusa;
deve essere dotata di apposita documentazione che ne certifichi il fattore solare e quindi la capacità di schermatura espressa in Gtot (le tende devono avere un fattore Gtot uguale o inferiore allo 0,25, certificato da un ente idoneo, e la marchiatura Ce del produttore).

Il bonus tende schermatura solare 2020 può essere richiesto da chi acquista o la sostituisce una tenda o una schermatura solare e risulti essere, se persona fisica assoggettata all’IRPEF:

proprietario dell’immobile;
n**o proprietario;
titolare di un diritto reale di godimento;
inquilino in affitto;
detentore dell’immobile in comodato;
condomino, per gli interventi sulle parti comuni;
nuovo titolare in caso di cessione dell’immobile.

Se soggetti giuridici assoggettati all’IRES:

imprese;
utilizzatore dell’immobile per l’esercizio dell’attività professionale;
associazioni tra professionisti;
enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale che versano l’IRES;
istituti autonomi per le case popolari e gli enti con le stesse finalità.

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico parlante o bonifico bancario o postale online nel quale deve essere indicata la causale di legge, il codice fiscale, numero e la data della fattura e gli altri requisiti richiesti per i bonus ristrutturazioni.

Una volta conclusi gli interventi, entro i 90 giorni dalla fine dei lavori, bisogna trasmettere all’ENEA la “Scheda descrittiva dell’intervento” utilizzando la procedura telematica messa a disposizione sul sito web ENEA con riferimento all’anno in cui sono terminati i lavori.

Bisogna poi conservare tutta la documentazione e dichiarare ogni anno la quota annuale (1/10) nella propria dichiarazione dei redditi.

Di seguito la documentazione da conservare:

fatture, ricevute e queitanze relative all’intervento riportanti la dicitura “schermatura solare dinamica ai sensi del D.L. 311/2006 allegato M”;
copia ricevuta bonifico parlante o online con l’indicazione della legge;
certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici;
originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;
schede tecniche dei componenti e/o certificazione del fornitore.
ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID).

15/11/2019

ACCONTI PARTITE IVA

Imprese e lavoratori autonomi che esercitano attività a cui si applicano gli ISA, indici di affidabilità fiscale, verseranno gli acconti di novembre nella misura del 50%: un risparmio, quindi, rispetto alla precedente aliquota del 60%. La differenza verrà poi recuperata dal Fisco con gli acconti 2020.

La novità è contenuta nel decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2020, pensata per far quadrare i conti della manovra, spostando incassi fiscali. E’ contenuta nell’articolo 58 del dl 124/2019, e ora ci sono le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 93/2019.
PUBBLICITÀ

La norma prevede che gli acconti IRPEF, IRES e IRAP, imposte sostitutive, cedolare secca, IVIE (imposta sugli immobili all’estero), IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero) si paghino in due rate del 50% ognuna (prima erano invece al 40% e al 60%). Quindi, la prossima rata di fine novembre (che va pagata entro il 2 dicembre, perché il 30 novembre cade di sabato), sarà pari al 50% (e non al 60%).

La rimodulazione riguarda anche coloro che versano le imposte in un’unica soluzione, che quindi pagheranno un acconto del 90%.

Ricordiamo infine che questa rimodulazione non comporta variazioni nella compilazione della dichiarazione dei redditi 2019: Assosoftware ha spiegato che nel Rigo RN62 del modello Redditi PF si indicano i valori degli acconti calcolati al 40% e al 60%.

Indirizzo

Via Sant'Andrea 10
Bareggio
20010

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