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Nuove proroghe Patenti, CQC e ADR valide fino al 29-06-2022
29/12/2021

Nuove proroghe Patenti, CQC e ADR valide fino al 29-06-2022

28/07/2021

NUOVO RINVIO SCADENZE PATENTE GUIDA - CQC - ADR

Nuovo rinvio per la scadenza di patente di guida, CQC e ADR, che si somma a quelle attuate in precedenza a causa dei disagi causati dalla pandemia di Covid-19.
Lo stabilisce una circolare del ministero Mims numero 24231 del 27 luglio 2021.

Per quanto riguarda SOLO la guida in Italia, le patenti di guida che scadono dal 31 gennaio 2020 al 31 maggio 2021 sono state rinviate al 31 marzo 2022;

quelle che scadono dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2021 scadono dopo dieci mesi dalla data di scadenza originaria;

quelle che scadono dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 scadono il 31 marzo 2022.

Se si viaggia all’estero, le regole cambiano:

le patenti che scadono dal 1° febbraio al 31 maggio 2020 hanno un rinvio della scadenza di 13 mesi a partire dalla data di scadenza originaria;

quelle che scadono dal 1° giugno 2020 al 31 agosto 2020 sono state rinviate fino al 1° luglio 2021;

le patenti che scadono dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021 sono rinviate di dieci mesi rispetto alla scadenza originaria.

Per quanto riguarda il Certificato di qualificazione del conducente CQC e i certificati di abilitazione professionale solo per chi viaggia SOLO in Italia:

quelli con scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 maggio 2021 hanno scadenza al 31 marzo 2022;

quelli con scadenza dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2021 hanno scadenza rinviata di dieci mesi dalla data di scadenza originaria;

quelli con scadenza dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 hanno la scadenza rinviata al 31 marzo 2022.

Per chi viaggia anche negli altri Stati comunitari deve seguire le seguenti regole:

Cqc e certificati con scadenza dal 1° febbraio 2020 al 31 maggio 2020 sono prorogati di tredici mesi dalla data di scadenza originaria;

quelli con scadenza dal 1° giugno al 31 agosto 2020 sono prorogati al 1° luglio 2021;

quelli con scadenza dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021 hanno scadenza rinviata di dieci mesi a partire dalla data di scadenza originaria.

Per quanto riguarda il C.f.p. Adr:

quelli con scadenza dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 hanno la scadenza rinviata al 31 marzo 2022.

03/11/2020

CORSI RINNOVO CQC - ONLINE

L'emergenza Covid-19 si sta prolungando e molto probabilmente continuerà nei prossimi mesi, impedendo i corsi in presenza per il rinnovo della Carta di qualificazione (CQC).

Per questo, il Ministero dei Trasporti ha diramato il 30 ottobre 2020 la circolare numero 30693 che permette, per l’intera durata dell’emergenza sanitaria, di svolgere i corsi per il rinnovo della Cqc anche in modalità e-learning, ossia online, anche se con il limite di dieci ore, ossia il 29% della durata del corso.

La circolare stabilisce come devono essere svolte le lezioni online, che ovviamente richiedono un dispositivo per seguirle come un computer fisso, un portatile oppure uno smartphone con la connessione internet.

La modalità online, spiega il ministero, non cambia il calendario delle lezioni.

L’erogatore del corso deve fornire i link dell’accesso all’aula virtuale entro quindici minuti prima dell’inizio della lezione, sia ai corsisti, sia tramite Pec all’Ufficio della Motorizzazione territoriale (compreso l’elenco degli iscritti e la modalità di partecipazione).

L’appello dei presenti comprende anche quelli collegati in remoto.

Prima della fine di ogni modulo di lezione, il docente deve fornire a tutti gli allievi, quelli in aula e quelli collegati online, un questionario sugli argomenti della lezione e le schede di risposta forniscono la prova della partecipazione effettiva alla lezione.

Se l’allievo non compila il questionario, il docente deve segnarlo come assente.

La circolare impone agli Uffici della Motorizzazione di svolgere verifiche a campione accedendo in qualsiasi momento nell’aula virtuale per verificare chi è connesso da remoto o chi è presente fisicamente alla lezione.

24/10/2020

ADDIO ALLE COMUNICAZIONI CARTACEE:
LA COMUNICAZIONE DELLA DECURTAZIONE PUNTI PATENTE, CQC E TAGLIANDO DI RESIDENZA SARA’ ONLINE

La Legge 120/2020, più nota come Decreto Semplificazioni, interviene anche sul Codice della Strada e tra le modifiche apportate una riguarda la patente e la Carta di qualificazione del conducente.

Più precisamente il modo con cui l’Amministrazione comunica al titolare la riduzione di punti avvenuta in seguito a una sanzione.

Questa comunicazione avverrà tramite un messaggio di posta elettronica, sulla base dell’indirizzo che il titolare ha inserito nel Portale dell’Automobilista.

Nell’area riservata del portale inoltre, il titolare può scaricare l’attestazione che contiene il punteggio e le informazioni relative alle sanzioni ricevute.

La notifica della riduzione dei punti avviene anche tramite l’applicazione per smartphone iPatente.

Il Decreto Semplificazioni porta modifiche anche alla procedura per modificare la residenza sulla carta di circolazione.

Con le nuove disposizioni, il titolare del veicolo dovrà comunicare i nuovi dati chiedendo l'aggiornamento dell’Archivio Nazionale Veicoli, senza dover più aspettare il tagliando da apporre sulla carta di circolazione in suo possesso.

Se avrà bisogno di un attestato cartaceo che dimostri la nuova residenza, potrà scaricarlo e stamparlo dal Portale dell’Automobilista o dal sito dell’Archivio Nazionale dei Veicoli.

04/09/2020

NUOVE SCADENZE CQC

La sovrapposizione di diversi Decreti italiani e di un Regolamento europeo ha creato un quadro articolato riguardo le diverse scadenze delle patenti e dei relativi certificati di formazione.

Per riassumere e chiarire la questione, il 13 agosto 2020 il ministero dei Trasporti ha diramato la circolare 22208.

Per la Cqc, spiega il ministero, bisogna coordinare due provvedimenti di proroga: il Regolamento UE 2020/698 e il Decreto Legge italiano 18/2020.

Il ministero dei Trasporti fornisce quindi un quadro delle seguenti scadenze per la Cqc, dei certificati di qualificazione e di quelli per le merci pericolose.

In tutto il territorio dell’Unione Europea, compresa l’Italia, le Cqc rilasciate da un Paese comunitario (esclusa l’Italia) con scadenza tra il 01 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono prorogate di 7 (sette) mesi dalla data di scadenza di ciascuna Carta, seguendo il Regolamento UE 2020/698.

Le Cqc rilasciate in Italia che scadono dal 01 febbraio al 29 marzo 2020 restano valide fino al 29 ottobre 2020 solo in Italia, grazie al Decreto Legge 18/2020, mentre sono prorogate di 7 (sette) mesi dalla loro data di scadenza negli altri Paesi dell’Unione, grazie al Regolamento UE 2020/698.

Le Cqc che scadono dal 30 marzo 2020 al 31 agosto 2020 rilasciate in Italia e negli altri Paesi dell’Unione sono prorogate di 7 (sette) mesi dalla loro data di scadenza in tutto il territorio comunitario (Italia compresa), grazie al Regolamento UE 2020/698 (perché il termine ultimo è successivo al 29 ottobre 2020).

I certificati di abilitazione professionale che scadono tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 mantengono la loro validità fino a 90 (novanta) giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (grazie all’ex articolo 103, comma 2, del Decreto Legge 18/2020).

Gli attestati dei corsi di qualificazione iniziale per la Cqc che scadono tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020 (grazie al Decreto direttoriale 158 dell’8 giugno 2020).

I termini per sottoporsi agli esami di revisione della Cqc previsti nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 sono sospesi, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Decreto 18/2020, in combinato disposto con articolo 37 del Decreto 23/2020.

Nel calcolo dei due anni dalla scadenza della Cqc per l’obbligo di svolgere l’esame di ripristino non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020 (grazie al Decreto dirigenziale 158 dell’8 giugno 2020); ciò significa che dal 29 ottobre 2020 il titolare della Cqc la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, può procedere al rinnovo della Cqc stessa nei successivi 272 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.

Gli attestati dei corsi per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose ADR che scadono tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i 90 (novanta) giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (grazie all’ex articolo 103, comma 2, del Decreto 18/2020).

04/09/2020

LA TARGA PROVA NON SI PUÒ USARE SUI VEICOLI GIÀ IMMATRICOLATI

La sentenza numero 17665 emessa il 25 agosto 2020 dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione apre problemi nella gestione dei veicoli da parte delle concessionarie e delle officine.

Infatti, i giudici hanno stabilito che l’uso della targa prova non è legittimo su autoveicoli già immatricolati, smentendo così la circolare del ministero dei Trasporti numero 4699/M363 del 4 aprile 2004, che viceversa permette l’uso della targa prova su veicoli immatricolati.

I giudici di cassazione affermano che la targa prova sostituisce la mancanza di carta di circolazione, che si ha solo se il veicolo non è stato immatricolato, permettendone così la circolazione provvisoria.

La questione è sorta su una causa legata all'assicurazione, perché la targa prova ha una propria assicurazione che, nel caso di un veicolo immatricolato, si sovrappone a quella del veicolo stesso.

In questa situazione, precisano i giudici, se un veicolo immatricolato viaggia con targa prova, nel caso d’incidente risponde dei danno solo l’assicurazione del veicolo e non quella della targa prova.

Ciò comporta un serio problema per quelle realtà che usano la targa prova su veicoli immatricolati, come le officine di riparazione per provarli su strada oppure i venditori di veicoli usati per farli provare ai potenziali clienti.

07/08/2020

La BRM Solutions augura a tutti buone vacanze.
Saremo chiusi per ferie dal 07 Agosto fino al 30 Agosto.

29/06/2020

Patenti e Revisioni: le nuove date di scadenza

Il Ministero dell'Interno ha stabilito le nuove regole per la proroga, recependo un regolamento europeo.

PATENTE DI GUIDA:
Il regolamento (che supera quindi quanto stabilito nel DL Cura Italia) prevede che la validità delle patenti di guida, scadute o in scadenza nel periodo 01 febbraio e il 31 agosto 2020, si considerano prorogate per un periodo di 7 (sette) mesi dalla data di scadenza su di esse indicata.

I titolari di patente di guida in scadenza a fine gennaio, invece, potranno beneficiare delle norme previste dal Cura Italia, e quindi vedranno la durata della loro patente prorogata al 31 agosto 2020.

REVISIONI MOTO:
Per quanto riguarda la revisione, invece, esiste un problema di coordinamento tra norma europea e norma italiana.

Ecco come è stato risolto dal legislatore per quanto riguarda le moto (categoria L): tali veicoli, in caso di revisione che è scaduta o che scadrà entro il 31 luglio 2020 potranno circolare solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione.

Avviso all'utenza Nuove proroghe e sospensioni dei termini dei documenti e patenti10 maggio 2020
11/05/2020

Avviso all'utenza
Nuove proroghe e sospensioni dei termini dei documenti e patenti
10 maggio 2020

Scadenze e relative proroghe per Emergenza Coronavirus
26/03/2020

Scadenze e relative proroghe per Emergenza Coronavirus

11/03/2020

PROROGATA LA VALIDITÀ DI CQC E PATENTINO ADR PER EMERGENZA

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato due decreti per assicurare i servizi di trasporto di persone e merci, in ottemperanza con le norme per il contenimento e la gestione Coronavirus applicate sull’intero territorio nazionale.

Attraverso i due provvedimenti del Mit viene disposta la proroga della validità della carta di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale per il trasporto delle merci pericolose e quella del permesso provvisorio di guida.

In particolare, la prima disposizione riguarda le carte di qualificazione del conducente (CQC) e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (ADR), con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020.

Entrambi sono prorogati, per il trasporto sull’intero territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.

Nel secondo provvedimento si prevede, invece, che il permesso provvisorio di guida - rilasciato ai sensi dell'art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 59 - possa essere prorogato fino alla data del 30 giugno 2020, senza oneri per l'utente, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l'accertamento sanitario ai sensi dell'art. 119 del codice del codice della strada, non abbia potuto riunirsi.

La proroga del permesso provvisorio di guida è richiesta al competente Ufficio della Motorizzazione Civile ed avrà validità fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

Indirizzo

Via Bruno Buozzi N. 63
Bari
70132

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 12:30
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Martedì 08:30 - 12:30
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