16/11/2018
Fatturazione elettronica – nuove diposizioni per la detrazione IVA
L’articolo 14 D.L. 119/2018 introduce un’importante modifica in relazione ai termini per la detrazione IVA: il possesso della fattura
Con la modifica dell’articolo 1, comma 1, DPR 100/1998, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.”, si desume quindi che la detrazione possa essere esercitata sia in relazione alle fatture ricevute e annotate entro la fine del mese, sia per quelle in possesso e registrate dal contribuente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Esempio 1: l’azienda Bianchi S.r.l. riceve il 10 maggio 2019 una fattura di acquisto relativa ad un bene consegnato 20 aprile 2019 (data effettuazione operazione). Con le nuove disposizioni, l’iva acquisti può partecipare alla liquidazione di Aprile.
Non è attuabile per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, il cui documento è pervenuto l’anno successivo. In tal caso, l’imposta deve essere detratta nell’anno di ricezione del documento.
Esempio 2: L’azienda Bianchi S.r.l. riceve il 10 gennaio 2019 da SDI una fattura di acquisto relativa ad un’operazione con DDT del 20 dicembre 2018 (data effettuazione dell’operazione).
L’IVA relativa a tale acquisto partecipa alla liquidazione del mese di gennaio 2019.