AM Consulenze

AM Consulenze AM Consulenze offre esperienza sul campo automobilistico e meccanico per attività relative ad omologazioni, collaudi, cad e sicurezza del lavoro.

Alfonso Monaco in AM Consulenze offre esperienza sul campo automobilistico e meccanico per attività relative ad omologazioni, collaudi, cad, sicurezza del lavoro per piccole e medie imprese e progettazione. Marcature CE con ente qualificato e certificato Accredia. Team a Vs disposizione per analisi preventiva delle metodologie da utilizzarsi nell'ottimizzazione dei processi produttivi, e/o post produttivi.

15/10/2015

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14/09/2015

NORMATIVA CENTRI ESTETICI

La nuova normativa per la sicurezza dei centri estetici aggiornata con il Decreto n. 110 del 12 maggio 2011 impone nuove regolamentazioni sull’utilizzo degli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista.
Tutti i centri estetici devono essere corrispondenti alla nuova normativa già dal 30 luglio 2011.

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11/09/2015
02/09/2015
Appena conclusa omologazione con il CpA di Bari di un veicolo per la raccolta dei rifiuti della ditta Cos.Eco. Srl. Am C...
02/09/2015

Appena conclusa omologazione con il CpA di Bari di un veicolo per la raccolta dei rifiuti della ditta Cos.Eco. Srl. Am Consulenze riprende così dopo le ferie estive!

Da oggi AM CONSULENZE diventa Centro di Formazione sulla sicurezza del Lavoro, attuale 81/08. Festeggia con noi... Richi...
20/07/2015

Da oggi AM CONSULENZE diventa Centro di Formazione sulla sicurezza del Lavoro, attuale 81/08. Festeggia con noi... Richiedi maggiori informazioni per la tua attività! Fatti seguire da un team di professionisti nel settore.

30/06/2015

EH TU HAI GIA' PROVVEDUTO PER LA TUA ATTIVITA'?

Dal 1 Giugno 2013 le autocertificazioni in merito alla valutazione dei rischi non saranno più valide, i datori di lavoro dovranno quindi redigere il DVR (Documento Valutazione dei Rischi).

Per le aziende con meno di 10 dipendenti e che non rientrano nei settori seguenti:

centrali termoelettriche;
impianti ed installazioni nucleari;
aziende che lavorano esplosivi, polveri e munizioni;
aziende industriali a rischio rilevante come indicato da Art.2 D.Lgs 334 del 1999.
potranno elaborate il DVR sulla base di procedure standardizzate (previste dai commi 5 e 6 dell’art. 29 del D.lgs 81/2008 ma anche 6 bis e 7).

17/06/2015

LE TRE P NEL SETTORE SICUREZZA

LA PREVENZIONE
Il D.lgs. 81/08 Art. 2 c. 1 lettera n, definisce la prevenzione come: “Il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”.

Si tratta quindi di tutte quelle azioni che sono programmate e realizzate con la finalità di eliminare o ridurre la probabilità che un evento indesiderato accada. Le misure di prevenzione possono essere di tipo strutturale o organizzativo, ad esempio la corretta progettazione ed esecuzione d’interventi di manutenzione, d’impianti, di macchinari, ma anche l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori, l’adozione di comportamenti e procedure operative adeguate e così via. Nella scelta delle misure da adottare, i datori di lavoro devono garantire il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile, in base al progresso tecnico e alle conoscenze scientifiche disponibili per quel determinato settore di lavoro. Tale principio, affermato dalle direttive europee, è stato recepito nell’articolo 15 c. 1, punto c) del TU, che prescrive, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro “l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”.

LA PROTEZIONE
Il concetto di protezione richiama la difesa contro ciò che potrebbe recare danno e consiste in un’azione o un elemento che s’interpone tra qualcuno che può subire il danno stesso e ciò che lo può causare.

Consiste quindi nel complesso delle misure che servono a ridurre le conseguenze di un infortunio/incidente nel momento in cui si verifica. La protezione si può in un certo senso assimilare a quello che in medicina si chiama “prevenzione secondaria”. Sappiamo che in medicina la prevenzione primaria significa evitare o ridurre l’insorgenza della malattia, ad esempio non fumare per ridurre il rischio di cancro al polmone, adottare uno stile di vita sano per evitare patologie tumorali o cardiache ecc. La prevenzione secondaria è invece mirata a ridurre gli effetti della malattia già in corso, ad es. attraverso una diagnosi precoce, un’adeguata terapia farmacologica ecc. Allo stesso modo, nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro, la protezione è mirata non tanto a ridurre le occasioni di evento dannoso, quanto a limitarne le conseguenze a persone e cose. Essa tende dunque ad agire sulla gravità del possibile danno conseguente all’esposizione ad uno o più fattori di rischio. Si distingue tra protezione attiva, che richiede l’intervento di un operatore o l’azionamento di un impianto, e protezione passiva, che non necessita né dell’uno né dell’altro.

Vi è poi tutto l’ambito dei Dispositivi di Protezione Individuale (caschi, calzature ecc.) e Dispositivi di Protezione Collettiva (reti di sicurezza, nei cantieri, cappe chimiche nei laboratori, ecc.) che è ampiamente normato dal TU e dalla normativa vigente.

LA PROMOZIONE
I due processi sopra richiamati costituiscono i due capisaldi dell’azione del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, definito dall’articolo 2 comma 1 lettera l del TU come “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

Ma c’è un terzo processo altrettanto importante da affiancare ai primi due: la promozione, che è definito dalla Carta di Ottawa, siglata nel 1986 dagli stati membri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, durante la 1° Conferenza internazionale sulla Promozione della salute come “Il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e sui suoi determinanti, e dunque di migliorare la salute stessa”. Tale definizione, ripresa nelle conferenze successive, può senz’altro valere anche per quanto riguarda la sicurezza, che, come abbiamo visto, rientra nel concetto più ampio di salute.

Controllare la propria salute e sicurezza significa ridurre il rischio di eventi dannosi e limitarne i danni, per cui anche la promozione rientra nella prevenzione, ma l’aspetto fondamentale che la caratterizza è il riconoscimento della soggettività dell’individuo. Questo significa che la gestione della sicurezza da un lato, è affidata a soggetti con specifiche responsabilità, che devono garantire per esempio edifici stabili, impianti efficienti, gestione corretta delle attività ecc., ma dall’altro lato considera e coinvolge i singoli individui quali soggetti attivi nel determinarla, mantenerla e migliorarla, con il proprio comportamento e con le proprie scelte quotidiane di cittadini responsabili.

Nel settore delle imprese di pulizie, costituito spesso da piccole imprese con attività di lavoro in diversi ambiti (uff...
17/06/2015

Nel settore delle imprese di pulizie, costituito spesso da piccole imprese con attività di lavoro in diversi ambiti (uffici, scuole, alberghi, case di cura, abitazioni, industrie, ...), il fenomeno infortunistico è significativo. Infatti gli indici di incidenza – come riportato dai dati dell’Inail - sono superiori all’indice medio di tutte le attività lavorative e sono addirittura confrontabili con settori ad alto rischio infortunistico come il settore trasporti.

Per migliorare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in questo comparto, presentiamo alcune pubblicazioni prodotte, per l’ Expo 2015 di Milano, dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’ Azienda Sanitaria Locale di Milano.

Dall’ opuscolo informativo per i lavoratori “Il settore delle pulizie”, curato da F. Borello, V. Cassinelli e T.Vai, riprendiamo un elenco non esaustivo dei danni per i lavoratori che possono dipendere dalla mancanza di un’idonea prevenzione: “mal di schiena, discopatie, lesioni muscolari, lesioni alla spalla, tendinite gomito, tunnel carpale, traumi piccole articolazioni, ferita da taglio, ferita da punta, dermatiti, allergie, intossicazioni”, ...

Nel quaderno tecnico per i datori di lavoro “La sicurezza nelle imprese di pulizia”, realizzato da G. Cattaneo, F. Borello e V. Cassinelli, si segnala che tra gli infortuni “prevalgono scivolamento, urto/schiacciamento, movimentazione manuale dei carichi e caduta dall’alto”.
Inoltre sono possibili infortuni da contatto o inalazione con prodotti chimici e di particolare interesse sono “gli infortuni a rischio biologico prevalentemente da aghi a sospetta contami-nazione, più raramente da contatto con materiale biologico”.
E gli studi scientifici riportano “una elevata frequenza di disturbi muscolo scheletrici che costituiscono il 30-40% delle malattie professionali del settore. Altre patologie frequenti sono a carico della cute (dermatiti) e dell’apparato respiratorio (asma)”.

Questi dunque sono i rischi per la sicurezza e la salute in ordine di priorità:
- “rischi di cadute dall’alto nell’uso di scale portatili;
- rischi di scivolamento, urto, schiacciamento;
- rischi di contatto con agenti chimici;
- rischi di contatto con agenti biologici;
- movimentazione manuale carichi e movimenti ripetitivi;
- rischi da utilizzo di attrezzature elettriche;
- altri”.

11/06/2015

L'ESTATE E' ARRIVATA, MA CI SENTIAMO SICURI SULLE SPIAGGE...?

La Prassi UNI per gli stabilimenti balneari

In considerazione delle caratteristiche molto peculiari dei luoghi di lavoro quali gli “stabilimenti balneari”, e della loro estrema diffusione sulle coste italiane, sono state emesse negli ultimi anni delle Prassi di riferimento UNI, elaborate sulle basi generiche definite dalla normativa nazionale di riferimento, che introducono prescrizioni tecniche applicabili in modo specifico a qualsiasi tipologia di struttura ricettiva balneare, e tenendo conto delle peculiarità e delle dimensioni della stessa, ne consentono anche una classificazione rispetto a standard di riferimento trasversali tra le strutture considerate, in termini di requisiti qualitativi e di misure di sicurezza. Le Prassi UNI PdR 1:2012 (elaborate dall’unione degli stabilimenti balneari della Versilia ma assolutamente applicabili a qualsiasi tipologia di struttura italiana indipendentemente dalla localizzazione geografica) definiscono dei criteri minimi di sicurezza che devono essere rispettati per poter considerare uno stabilimento a norma di legge ed al di sotto dei quali non è possibile andare in termini di sicurezza per i clienti ed il personale, qualità dei servizi offerti, fruibilità delle strutture e sostenibilità ambientale.

Valutazione dei rischi

Nell’ottica della valutazione dei rischi è importante tenere conto di alcuni singolari aspetti che differenziano la tipologia di esercizio in esame rispetto ad ambienti di lavoro di stile più tradizionale; il primo di questi aspetti è quello relativo, come accennato, al fatto che l’utenza è spesso eterogenea in termini di provenienza geografica e che quindi le misure di prevenzione e di protezione devono essere studiate e calibrate in modo da renderne la comprensione il più immediata possibile a clienti di diversi luoghi d’origine. Un secondo aspetto è legato alla stagionalità dell’esercizio, alcuni aspetti della formazione del personale per esempio, piuttosto che della verifica dei criteri e dei requisiti di sicurezza, devono avere obbligatoriamente periodicità studiate sul carattere ricorrente e temporaneo dell’attività.
Merita infine un doveroso accenno l’aspetto relativo all’ambiente ed alle misure di sostenibilità rivolte a ridurre l’impatto negativo sull’ambiente naturale ed a tutela del paesaggio, misure che devono essere elaborate in coordinamento con i rispettivi enti locali di competenza e con, in alcuni casi, l’ufficio portuale della guardia costiera di riferimento.

08/04/2015

L' AM Consulenze, ricorda a tutti i datori di lavoro e non solo che dal 1° Dicembre 2014 è disponibile il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive.

Novità in questa versione:

Modificati gli artt. 28 comma 3-bis e 29 comma 3 come previsto dall’art. 13 della Legge 30/10/2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis”, pubblicata sulla GU n. 261 del 10/11/2014, entrata in vigore il 25/11/2014;

Sostituito il decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 con il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 riguardante il nono elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11. (avviso pubblicato nella G.U. n.230 del 3 ottobre 2014);
Inserito il Decreto interministeriale 9 settembre 2014 riguardante i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo. (avviso pubblicato nella G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).
Inserito il decreto interministeriale 22 luglio 2014 “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”;

Indirizzo

Bari

Telefono

+39 334 8790944

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