05/11/2020
DPCM 3 NOVEMBRE 2020 - SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA'
Il territorio nazionale è stato diviso in 3 fasce di rischio indicate con i colori giallo, arancione e rosso.
Al primo livello di rischio corrispondono le norme valide su tutto il territorio nazionale, i livelli arancione e rosso contengono norme più stringenti. Quelle indicate per le regioni arancioni sono valide anche per le regioni rosse.
Su tutto il territorio nazionale si applicano le seguenti norme: (zona gialla)
- Divieto di spostamento dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo tranne che per motivi di lavoro, necessità o salute da indicare nel modulo di autocertificazione.
- E' consentita l'attività ludica, ricreativa ed educativa per bambini e ragazzi, anche al chiuso in conformità alle linee guida emanate.
- E' consentita l'attività motoria e sportiva individuale nel rispetto della distanza interpersonale.
- Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere, centri culturali, centri sociali e ricreativi.
- Sono sospese le attività sportive di base degli sport di contatto così come individuati da apposito decreto.
- Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti ad altre attività.
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico al chiuso e all'aperto.
- Sono sospese le attività di sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Sono vietate le feste anche se conseguenti a cerimonie civili o religiose.
- Sono sospesi i convegni, congressi e altri eventi, salvo che avvengano con modalità a distanza
- Sono sospese mostre e le attività dei musei.
- E' ammessa la didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, elementare e media. Per la scuola superiore è obbligatoria la didattica a distanza.
- E' sospesa l'attività delle università salvo che per le matricole e i laboratori.
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti nei centri commerciali e nei mercati con l'esclusione di farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi ed edicole.
- Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 alle ore 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 non è più consentito il consumo di alimenti e bevande all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze. Dalle 18 alle 22 è consentito l'asporto mentre la consegna a domicilio è possibile senza vincoli di orario.
-Restano aperte le attività di parrucchieri ed estetisti.
-I mezzi pubblici possono avere una capienza massima del 50% con l'esclusione del trasporto scolastico
-Sono chiusi gli impianti sciistici.
- Restano aperte le strutture ricettive.
ZONA ARANCIONE (attualmente PUGLIA e SICILIA)
Oltre alle norme previste per la zona gialla e in deroga a queste, qualora non compatibili, si applicano le seguenti norme:
- E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio salvo che per esigenze di lavoro, necessità o salute da indicare nel modulo di autocertificazione.
- E' vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza salvo che per esigenze di lavoro, necessità, salute o per usufruire di servizi non presenti nel comune di residenza, con obbligo di autocertificazione.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) E' consentito l'asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza vincoli di orario.
ZONA ROSSA (attualmente CALABRIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA)
Oltre alle norme previste per le zone gialla e arancione e in deroga a queste, qualora non compatibili, si applicano le seguenti norme:
- è vietato ogni spostamento all'interno del territorio salvo che per esigenze di lavoro, necessità o salute da indicare nel modulo di autocertificazione. Sono consentiti gli spostamenti per garantire la didattica in presenza dove consentita;
-Sono sospese le attività commerciali al dettaglio tranne quelle ritenute essenziali e indicate in un allegato al Dpcm.
- E' sospesa qualunque attività sportiva.
- E' consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione nel rispetto della distanza interpersonale.
- E' consentita la didattica in presenza fino alla prima media.
- E' sospesa la didattica in presenza per le università, tranne che per medicina e le professioni sanitarie.
- E' sospesa l' attività di estetista ma consentita quelle di barbiere e parrucchiere.