Studio Alfieri

Studio Alfieri Consulenza ed assistenza per la corretta applicazione della normativa ambientale in ogni fase della Certificazioni ed autorizzazioni.

Consulenza ed assistenza per la corretta applicazione della normativa ambientale in ogni fase della gestione dei rifiuti.

04/11/2021

La bozza del disegno di legge sulla concorrenza taglia da 5 a 2 anni il vincolo contrattuale per le attività economiche che scelgano di consegnare i propri rifiuti urbani ad operatori privati fuoriuscendo dal perimetro del servizio pubblico

Ecocerved ha realizzato il servizio Vi.Vi.Fir (vidimazione virtuale del formulario) che permette a imprese ed enti di pr...
10/04/2021

Ecocerved ha realizzato il servizio Vi.Vi.Fir (vidimazione virtuale del formulario) che permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto, avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dalle Camere di Commercio, previa registrazione e senza alcun costo. Per maggiori informazioni contattateci.

ORDINAORDINANZA n.38 del 23/04/2020 – REGIONE CAMPANIA1. Con riferimento a tutto il territorio regionale, con decorrenza...
25/04/2020

ORDINAORDINANZA n.38 del 23/04/2020 – REGIONE CAMPANIA
1. Con riferimento a tutto il territorio regionale, con decorrenza immediata e fino al termine di cui al successivo punto 6., fatto salvo ogni ulteriore provvedimento ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 152/2006, sono attuate le seguenti forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni e ai provvedimenti autorizzativi vigenti, fermo restando il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi e le altre disposizioni di seguito richiamate: Giunta Regionale della Campania Il Presidente
• 1.1 con specifico riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), a seguito di segnalazione certificata di inizio attività secondo quanto disposto nel presente provvedimento e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell’emergenza, la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, giuste autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, e ai sensi del titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, è aumentata nella misura massima del 20%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato titolo III-bis e fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1 dicembre 2018 n. 132 nonché della normativa ambientale, della sicurezza dei lavoratori e dei limiti tecnici impiantistici.
• 1.2. Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano anche alle operazioni di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06, ferme restando le quantità massime fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV), dal DM n. 161 del 12 giugno 2002 e dal DM n. 269 del 17 novembre 2005.
• 1.3 Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 è consentito, in deroga alla disciplina vigente, fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb) - e cioè di 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosimentre il limite temporale massimo non potrà avere durata superiore a 6 mesi.
• 1.4. I termini previsti per la durata delle campagne autorizzate ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs.152/06 per recupero e smaltimento rifiuti con impianti mobili sono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. A tal fine è trasmessa dal soggetto autorizzato alla Autorità competente una specifica comunicazione attestante la data di sospensione della campagna.
• 1.5. I termini previsti dai piani di utilizzo di cui all’art.9 e dalle dichiarazioni di utilizzo di cui all’art. 21 del DPR 120/2017 già presentate, ivi inclusi i termini per gli eventuali depositi intermedi di cui all’art.5, sono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori già autorizzati e avviati, fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. A tal fine è trasmessa, dal proponente per i piani di utilizzo o dal produttore per le dichiarazioni di utilizzo, una specifica comunicazione ai soggetti destinatari del piano e della dichiarazione attestante la data di sospensione delle attività di cantiere.
• 1.6. Sono consentiti gli interventi avviati e tutt’ora in corso sul territorio regionale, inerenti alle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, gli interventi di bonifica che interessano le acque sotterranee, i monitoraggi ambientali e la Giunta Regionale della Campania Il Presidente gestione dei rifiuti derivanti da interventi di bonifica, nonché la custodia dei siti per le aree dismesse.
2. I titolari degli impianti e operazioni di recupero che intendono avvalersi delle deroghe fissate con la presente ordinanza devono inviare apposita Comunicazione di Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della L.241/1990, in cui devono essere esplicitati i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga, all’Autorità competente ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 e del titolo III-bis della Parte II del d.lgs n. 152/2006, nonché alla Prefettura, all’ARPAC e ai Vigili del fuoco, accompagnata da una relazione, a firma di un tecnico abilitato, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato nell’autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento, e il rispetto delle seguenti condizioni:
• 2.1. il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, con particolare riferimento alla DGR 223/2019, al D.Lgs. 81/2008, nonché delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;
• 2.2. la compatibilità delle modifiche proposte con i limiti tecnici impiantistici ed il rispetto dei limiti emissivi indicati nell’autorizzazione ambientale;
• 2.3. la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
• 2.4. il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
• 2.5. la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
• 2,6. l’esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario;
• 2.7. il rispetto dei limiti emissivi (aria, acqua, rumore) e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni vigenti;
• 2.8. gli stoccaggi in deroga possono essere realizzati nelle medesime aree già autorizzate, fatta salva la sicurezza e la stabilità, oppure in aree interne al perimetro dell'impianto, aventi le medesime caratteristiche in termini di presidi ambientali (pavimentazione, raccolta percolati o acque di pioggia, captazione emissioni diffuse, etc...) delle aree già autorizzate; fatta salva la necessità di tenere i rifiuti separati dai prodotti da recupero ed individuati in loco con adeguata cartellonistica, le aree individuate per i prodotti possono essere usate per gli stoccaggi dei rifiuti, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, e viceversa. Giunta Regionale della Campania Il Presidente
3. A fronte delle deroghe autorizzative concesse con la presente ordinanza, tenuto conto del carattere temporaneo e straordinario delle misure e dell’interesse pubblico alle stesse sotteso, non sono dovuti eventuali adeguamenti relativi alle garanzie finanziarie.
4. E’ demandato agli Uffici regionali e agli Enti territorialmente competenti la verifica della completezza formale degli atti ed attestazioni pervenute dai soggetti interessati.
5. Sono demandate all’ARPAC, ferme restando le competenze degli enti preposti al controllo e alle sanzioni in materia di autorizzazioni ambientali in via ordinaria, le attività di monitoraggio sulla corretta osservanza delle disposizioni della presente ordinanza.
6. Le disposizioni della presente ordinanza trovano applicazione dalla data di pubblicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria a livello nazionale, oltre i successivi trenta giorni necessari al ripristino dell’ordinario servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
Per maggiori informazioni è possibile contattarci attraverso i contatti presenti sul nostro sito web www.alfieriambiente.it

Si segnala che il decreto legge 17 marzo 2020 n.18 all' art.113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni...
07/04/2020

Si segnala che il decreto legge 17 marzo 2020 n.18 all' art.113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti) stabilisce che :

1.Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all' articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (vecchia scadenza 30/04/2020);

b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (vecchia scadenza 30/04/2020);

c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all?articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49 (vecchia scadenza 30/04/2020);

d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120 (vecchia scadenza 30/04/2020).

Gentile cliente,in ottemperanza al D.P.C.M. del 09-03-2020 in materia di emergenza dovuta alla diffusione del virus COVI...
10/03/2020

Gentile cliente,
in ottemperanza al D.P.C.M. del 09-03-2020 in materia di emergenza dovuta alla diffusione del virus COVID-19 (coronavirus), si avvisano i signori clienti che lo Studio Alfieri sospende ogni attività che comporta il contatto diretto con il pubblico fino al 3 Aprile 2020 (salvo diverse disposizioni delle autorità).
Restano attivi gli indirizzi mail ed i numeri telefonici a Voi già noti. Alleghiamo un riepilogo di quanto consentito e di quanto vietato dal decreto IORESTOACASA.
Grati per la vs. collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
www.alfieriambiente.it

01/01/2020

Lo studio Alfieri augura a tutti un anno pieno di felicità e serenità...

Rifiuti a specchio: ecco la tanto attesa sentenza della CassazioneCass. Pen. 21 novembre 2019, n. 42788: ancora luci e o...
25/11/2019

Rifiuti a specchio: ecco la tanto attesa sentenza della Cassazione
Cass. Pen. 21 novembre 2019, n. 42788: ancora luci e ombre?
Pubblicata (oggi, 21 novembre!!) la tanto attesa sentenza n. 42788 della Corte di cassazione penale, conseguente alla pronuncia della Corte Giust UE del 28 marzo scorso.

Premettendo che torneremo presto a commentarla, si riporta letteralmente la parte conclusiva della medesima:

“Contrastano con le affermazioni del Tribunale anche le ulteriori precisazioni della Corte europea, laddove si esclude ogni margine di discrezionalità in capo al detentore del rifiuto circa la natura dell’accertamento, in quanto, sebbene non obbligato a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa egli deve comunque ricercare quelle che possano ragionevolmente trovarvisi.
Va peraltro osservato che la sentenza della Corte di giustizia, tanto nella risposta ai primi tre quesiti, quanto nella motivazione, porta ad escludere radicalmente la possibilità di arbitrarie scelte da parte del detentore del rifiuto circa le modalità di qualificazione del rifiuto ed accertamento della pericolosità.

In altre parole, ritiene il Collegio che il necessario riferimento della Corte europea, in precedenza richiamato, all’impossibilità di imporre al detentore del rifiuto irragionevoli obblighi sia dal punto di vista tecnico che economico, non può assolutamente, a fronte di quanto più diffusamente stabilito dai medesimi giudici, essere utilizzato come pretesto per aggirare le precise indicazioni circa le modalità di qualificazione del rifiuto, essendo chiaro che se la composizione del rifiuto non è immediatamente nota (circostanza che rende, evidentemente, non necessaria l’analisi) il detentore deve raccogliere informazioni, tali da consentirgli una “sufficiente” conoscenza di tale composizione e l’attribuzione al rifiuto del codice appropriato.

La raccolta delle informazioni, inoltre, va necessariamente effettuata secondo la precisa metodologia specificata, che non prevede esclusivamente il campionamento e l’analisi chimica, le quali, come espressamente indicato (punto 44), devono peraltro offrire garanzie di efficacia e rappresentatività.

Ciò porta anche a ritenere non condivisibile, ad avviso del Collegio, l’affermazione del Tribunale secondo cui “l’analisi del rifiuti ‘a specchio’, al fine di determinarne la pericolosità, deve riguardare solo le sostanze che, in base al processo produttivo, è possibile possano conferire al rifiuto stesso caratteristiche di pericolo” in quanto riduttiva rispetto alla metodologia individuata nella pronuncia della Corte di giustizia.

Quanto al principio di precauzione, la Corte di giustizia ne ha delimitato l’ambito di applicazione nei termini in precedenza ricordati. “

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania la legge 59/2018 in materia di tutela delle prestazio...
27/08/2019

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania la legge 59/2018 in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale.

Il testo dispone che la presentazione dell’istanza autorizzativa o ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico o contratto sottoscritta dal committente, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità.

L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce l’autodichiarazione del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

La mancata presentazione della suddetta autodichiarazione costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato.

Cosa significa “inquinamento”?I chiarimenti della CassazionePer Cass. Pen. 5 agosto 2019, n. 35636, la differenza tra “i...
27/08/2019

Cosa significa “inquinamento”?
I chiarimenti della Cassazione

Per Cass. Pen. 5 agosto 2019, n. 35636, la differenza tra “inquinamento” ex art. 5, c. 1, lett. I-ter del TUA e quella ex art. 452 bis cod. pen., sta nel fatto che nel primo caso la definizione è funzionale a conferire alla stessa il suo significato giuridico non solo ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo, ma anche tutte le volte che singole disposizioni di legge (diverse da quelle contenute nel d.lgs. n. 152 del 2006) utilizzino tale termine senza dare ulteriori indicazioni.

Nel caso invece dell’art. 452-bis, primo comma, n. 1), cod. pen. tale definizione è giuridicamente irrilevante, dal momento che, per quanto qui specificamente interessa, la norma non punisce chi sia responsabile dell’inquinamento di un determinato luogo fisico (senza altre specificazioni), bensì chiunque «abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili» di «porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo».

Si ricorda che lo Studio Alfieri riprenderà le sue attività domani 27 Agosto.A tal proposito si ricorda alle imprese ed ...
26/08/2019

Si ricorda che lo Studio Alfieri riprenderà le sue attività domani 27 Agosto.
A tal proposito si ricorda alle imprese ed alla pubblica amministrazione che lo STUDIO attraverso il suo TEAM di professionisti del settore è in grado di offrire CONSULENZA per:
• Redazione di Piani Operativi per la gestione dei servizi di igiene urbana, della progettazione ex novo e/o dell'adeguamento di centri di raccolta comunali, della redazione della Carta dei servizi e dei regolamenti comunali, della progettazione di sistemi incentivanti ed innovativi per la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché della progettazione e gestione degli impianti di recupero e trattamento dei rifiuti, inclusi tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa.
• Valutazione di fattibilità e dei requisiti necessari per la realizzazione di impianti che si occupano di stoccaggio, trattamento e smaltimento rifiuti.
• Predisposizione dei progetti e delle istanze tese ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali ed urbani pericolosi e non pericolosi e di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in regime ordinario.
• Predisposizione delle Comunicazioni per l’esercizio dell’attività di messa in riserva e/o recupero di rifiuti in regime semplificato.
• Predisposizione delle istanze per l’ottenimento di ogni altra autorizzazione (emissioni in atmosfera, scarico delle acque, impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, svincoli paesaggistici ecc.), verifiche di VIA, VIA Regionali ecc. relative agli impianti di cui sopra.
• Predisposizione delle istanze di rinnovo, di ampliamento e/o varianti degli impianti.
• Consulenza in caso di trasformazioni societarie, cessioni d’azienda, scissioni, fusioni ecc. e predisposizione delle relative istanze di voltura e/o variazione.
• Redazione della documentazione necessaria all’ottenimento Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
• Informativa generale in merito alla normativa rifiuti (Europea, Nazionale e Regionale).
• Assistenza continuativa nella gestione degli impianti, in particolare nella corretta applicazione delle prescrizioni dettate dai provvedimenti autorizzativi, nella corretta attribuzione dei codici CER, nella compilazione e lettura dei documenti amministrativi (formulari, registri, schede di sicurezza, autorizzazioni di impianti o di trasportatori terzi, ecc.).
• Consulenza per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), degli impianti di autodemolizione, delle imprese di costruzione e demolizione (recupero inerti, piani di utilizzo terre e rocce da scavo, ecc.).
• Assistenza continuativa nella gestione dell’attività di trasporto di rifiuti in Italia e all’Estero.
• Elaborazione e trasmissione telematica del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)/Dichiarazione Sistri per produttori, impianti, Comuni, ecc..
• Iscrizione, Integrazioni/variazioni a seguito di aggiornamento del parco automezzi, dei quantitativi annui, delle tipologie di rifiuto, della nomina e sostituzione del Responsabile Tecnico ecc. presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la raccolta, trasporto ed intermediazione dei rifiuti speciali ed urbani pericolosi e non
• Consulenza in caso di trasformazioni societarie, cessioni d’azienda, scissioni, fusioni ecc. e predisposizione delle relative istanze di iscrizione e/o variazione di imprese che si occupano di gestione dei rifiuti.
• Predisposizione delle istanze per le revisioni e/o i rinnovi delle iscrizioni di cui sopra.
• Gestione informatizzata dell’attività di trasporto dei rifiuti, con controllo in tempo reale della propria posizione autorizzativa, dell’archivio documentale, delle scadenze, ecc..
• Studi di compatibilità ambientale (SCREENING VIA) e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
• Implementazione e redazione della documentazione necessaria all’ottenimento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
• Redazione della documentazione necessaria all’ottenimento dell’ Autorizzazione paesaggistica
• Valutazione d’Incidenza
• Studi di fattibilità e progettazione di bonifiche ambientali compreso la classificazione dei terreni inquinati
• Redazione di domande per le autorizzazioni agli scarichi idrici produttivi, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive leggi regionali e/o Regolamenti Comunali locali, compreso monitoraggio e consulenza sulla gestione idrico – ambientale in azienda (trattamento e depurazione degli scarichi idrici, etc.)
• Progettazione di interventi per la riorganizzazione delle attività relative alla gestione ambientale
• Valutazioni di impatto acustico esterno (D.P.C.M. 1/03/91)
• Elaborazioni di modelli previsionali relativamente all’inquinamento acustico ed alle ricadute di inquinanti in atmosfera
• Predisposizione Piani di riutilizzo terre e rocce da scavo.
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Indirizzo

Via Vincenzo Bellini 77
Baronissi
84081

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