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Studio Peserico Studio Commercialista a Bassano del Grappa.

Lo STUDIO PESERICO nasce alla fine degli anni '80 e si distingue subito per la qualità del servizio e per l’attenzione e dedizione al cliente. Oggi si avvale di due commercialisti, un consulente del lavoro, due avvocati, un ingegnere, un praticante e un gruppo di collaboratrici competenti ed affiatate.

DAL 16 OTTOBRE ROTTAMAZIONE QUINQUIES TRIBUTI LOCALIDal 16 ottobre anche Imu, Tari, multe stradali, bollo auto e altri d...
28/09/2026

DAL 16 OTTOBRE ROTTAMAZIONE QUINQUIES TRIBUTI LOCALI

Dal 16 ottobre anche Imu, Tari, multe stradali, bollo auto e altri debiti verso Regioni ed enti locali potranno entrare nella Rottamazione-quinquies, ma solo se l’ente creditore ha aderito alla definizione agevolata e il carico è stato affidato all’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) nel perioso compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Lo prevede il decreto fiscale (dl n. 38/2026), convertito dalla legge n. 88/2026, che estende la Rottamazione-quinquies della legge di Bilancio 2026 ai debiti locali degli enti che vi hanno aderito.

Molti sono questi enti, circa 1.500, l’elenco completo è pubblicato nel sito AdeR.

Restano escluse le entrate gestite direttamente dai Comuni o affidate a concessionari privati, per le quali la legge attribuisce agli enti la facoltà di introdurre una definizione agevolata autonoma con propri regolamenti.

Le domande potranno essere presentate online dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026.
Entro il 15 ottobre l’Agenzia pubblicherà le modalità operative e renderà disponibili nell’area riservata le informazioni per individuare le cartelle rottamabili.

Per chi presenterà domanda, entro il 28 febbraio 2027 l’Agenzia Entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute. Il versamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure ratealmente, in massimo 54 rate bimestrali di pari importo, di cui la prima al 31 marzo 2027.

BONUS COLONNINE, DOMANDE DAL 22 SETTEMBRE 2026Il MIMIT, con il DPCM ‘Automotive’, ha stanziato risorse per le imprese de...
23/09/2026

BONUS COLONNINE, DOMANDE DAL 22 SETTEMBRE 2026

Il MIMIT, con il DPCM ‘Automotive’, ha stanziato risorse per le imprese della filiera delle auto per incentivare investimenti produttivi, di ricerca, sviluppo e innovazione.

All’interno del decreto è stato previsto anche un bonus per le colonnine di ricarica fino a 1.500 euro per i privati e a 8.000 euro per i condomìni.

Le regole sono state pubblicate con il Decreto direttoriale 11 settembre 2026.

La domanda si presenta online su https://www.invitalia.it/incentivi-e-strumenti/bonus-colonnine-domestiche dalle ore 12.00 del 22 settembre 2026 fino alle ore 12.00 del 31 gennaio 2027.

E' necessario SPID, la carta d’identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

Le spese ammissibili:
• per l’annualità 2026, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 26 giugno 2026 e il 31 dicembre 2026;
• per le annualità dal 2027 al 2029, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre della rispettiva annualità;
• per l’annualità 2030, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2030.

Per informazioni e chiarimenti si possono consultare le FAQ del sito Invitalia alla pagina dedicata, oppure contattare il numero verde gratuito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

BOLLO AUTO (E CICLOMOTORI) ABOLITO DAL 2027, COME FUNZIONA L’ESENZIONEIl Consiglio dei ministri ha dato il via libera al...
17/09/2026

BOLLO AUTO (E CICLOMOTORI) ABOLITO DAL 2027, COME FUNZIONA L’ESENZIONE

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’esenzione dal bollo auto per il 2027. La misura riguarda le vetture di piccola e media potenza, oltre a motocicli e ciclomotori.

Si applicherà ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
Ogni cittadino potrà beneficiare di una sola agevolazione.

Per il momento l’esenzione è prevista esclusivamente per il 2027, tuttavia da indiscrezioni dovrebbe essere resa strutturale.

L’esenzione riguarderà le auto con una potenza fino a 80 kW e potrebbe interessare circa il 70% dei veicoli in circolazione (14,5 milioni di vetture).

L’esenzione riguarderà anche motocicli e ciclomotori, a condizione che il proprietario non abbia già utilizzato l’agevolazione per un’automobile.

Per compensare la riduzione del gettito destinato a Regioni e Province autonome sono previsti dei trasferimenti statali i cui importi saranno definiti entro il 31 marzo 2027.

BONUS CASA, ANCORA POCHI MESI PER USUFRUIRNEIl Bonus Casa, regolato dall'art. 16-bis del TUIR, è l'agevolazione fiscale ...
15/09/2026

BONUS CASA, ANCORA POCHI MESI PER USUFRUIRNE

Il Bonus Casa, regolato dall'art. 16-bis del TUIR, è l'agevolazione fiscale che permette di detrarre dall'IRPEF una parte delle spese sostenute per i lavori edilizi. Fino al 31 dicembre 2026 la detrazione è pari al 50% delle spese per le abitazioni principali (fino a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare), al 36% per le seconde case. La detrazione si recupera in 10 rate annuali di pari importo.

L'agevolazione riguarda interventi strutturali e di miglioramento eseguiti su unità residenziali (appartamenti e case singole) e su parti comuni di edifici condominiali.

Su singole unità immobiliari residenziali (Appartamenti e case singole):
• Manutenzione straordinaria: Modifiche o rinnovo di parti anche strutturali dell'edificio (es. rifacimento integrale degli impianti o installazione di pompe di calore).
• Restauro e risanamento conservativo: Interventi mirati a conservare l'immobile assicurandone la funzionalità (es. consolidamento delle strutture).
• Ristrutturazione edilizia: Lavori che trasformano edilizio (es. trasformazione di soffitte in mansarde abitabili).
• Altri interventi specifici:
o Sistemi di sicurezza e prevenzione di atti illeciti (es. installazione di porte blindate o allarmi).
o Eliminazione delle barriere architettoniche (es. installazione di ascensori).
o Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

Sulle parti comuni dei Condomini:
Oltre a tutti i lavori sopra elencati, sono ammessi alla detrazione anche le manutenzioni ordinarie (es. tinteggiatura del vano scale).

Il bonus spetta a chi sostiene economicamente le spese e possiede un titolo idoneo sull'immobile al momento dell'inizio dei lavori. Spetta quindi ai Proprietari, nudi proprietari e altri titolari di diritti reali (uso, usufrutto, abitazione), nonché ai loro Familiari conviventi, a patto che la convivenza sussista alla data di inizio lavori.

I lavori sono agevolabili solo se eseguiti su edifici esistenti a destinazione residenziale.

A seconda del tipo di lavoro, è necessario essere in possesso delle autorizzazioni comunali richieste (es. CILA, SCIA) o, nei casi di edilizia libera, compilare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la data di inizio dei lavori.

Se i lavori comportano un risparmio energetico (es. sostituzione infissi o caldaie), occorre trasmettere i dati sul sito dell'ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori.

I pagamenti devono essere effettuati tramite lo specifico "bonifico per ristrutturazione edilizia" (bancario o postale) riportante:
o Il codice fiscale del beneficiario della detrazione.
o La partita IVA o codice fiscale della ditta/professionista che riceve il pagamento.
o La causale con il riferimento normativo (Art. 16-bis del D.P.R. 917/1986).

LAVORO SPORTIVO, LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA ENTRATE CHIARISCECon la Circolare n. 7/E l’Agenzia Entrate risponde a sette q...
10/09/2026

LAVORO SPORTIVO, LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA ENTRATE CHIARISCE

Con la Circolare n. 7/E l’Agenzia Entrate risponde a sette quesiti interpretativi che negli ultimi tre anni hanno generato incertezza tra gli operatori, i consulenti e le associazioni sportive stesse.

Uno dei chiarimenti più significativi riguarda le agevolazioni fiscali previste dall’art.148 TUIR e dall’art.4 del decreto Iva. In base al D.Lgs. 36/2021 le SSD costituite come società di captali possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili ad aumento gratuito del capitale o distribuire dividendi entro limiti molto contenuti. Per accedere alle agevolazioni, però, le SSD devono rinunciare alla distribuzione degli utili.

Relativamente ai compensi sportivi, con l’abrogazione dell’art.67 lett.m) Tuir, i compensi sportivi godono di un’esenzione fiscale fino a 15.000 euro e tale soglia si applica a tutte le forme di lavoro sportivo, inclusi i rapporti di lavoro subordinato.

Per quanto riguarda i rimborsi forfetari ai volontari sportivi, l’Agenzia chiarisce che:
- Non costituiscono reddito fino a euro 400 mensili;
- devono essere comunicati al RASD;
- concorrono alla soglia dei 15.000 euro dei compensi sportivi nel caso la soglia venga superata. Questo significa che uno sportivo che percepisce più di 15.000 euro di compensi (anche da vari enti sportivi), vede trasformarsi i rimborsi forfetari in reddito imponibile.

Novità assoluta introdotta dal D.Lgs.36/2021 è che i compensi co.co.co. nel dilettantismo sportivo inferiori a 85.000 euro annui non concorrono alla base imponibile Irap.

Le prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva possono beneficiare della dispensa dagli obblighi Iva (fatturazione e registrazione) se ricorrono i requisiti:
- ASD e SSD non lucrative con i requisiti soggettivi richiesti dall’art.4 del decreto Iva (assenza scopo lucro, finalità istituzionali e attività resa nei confronti degli associati o tesserati);
- Prestazioni “strettamente connesse” alla pratica sportiva come accesso agli impianti, utilizzo strutture e servizi funzionali alla pratica sportiva.
Con il DL 38/2026 sono stati introdotti criteri più chiari per distinguere le attività realmente funzionali alla pratica sportiva. In particolare vengono considerate “attività connesse” quelle che:
- Sono strumentali alla pratica sportiva;
- Sono rivolte principalmente ad associati e tesserati;
- Non generano un profitto sistematico ma hanno finalità di sostegno all’attività istituzionale.
Rientrano tipicamente:
- la gestione di bar o punti ristoro interni, non aperti al pubblico e funzionanti solo durante le attività sportive;
- la vendita di abbigliamento tecnico o materiale sportivo recante il marchio dell’ASD;
- la concessione temporanea degli impianti a soggetti che partecipano all’attività dell’ente;
- le attività di formazione e aggiornamento rivolte ai tesserati.

La cessione del contratto di un atleta da parte di un ente dilettantistico a una società professionistica è sempre rilevante ai fini IVA.

La Circolare chiarisce infine il regime delle raccolte fondi.
Sono considerate non commerciali a patto che rispettino i limiti e le condizioni della normativa di settore:
- siano occasionali;
- siano collegate a eventi sportivi o istituzionali;
- non costituiscano una fonte stabile di finanziamento.

Link per scaricare la circolare: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10276075/AGEDC001_7_2026_36335+-+Circolare+n.+7+del+7+agosto+2026.pdf/24a5b950-53db-075b-f1a9-bf37f64c225b?t=1786091928527

PARTITA IVA UNICA IN EUROPA: LA RIFORMA IN 2 TAPPEDal 2027 parte la riforma UE “VAT in the Digital Age”, meglio nota com...
13/08/2026

PARTITA IVA UNICA IN EUROPA: LA RIFORMA IN 2 TAPPE

Dal 2027 parte la riforma UE “VAT in the Digital Age”, meglio nota come ViDA, per semplificare la gestione IVA per le imprese che operano nei vari paesi europei.

Si tratta del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1869, adottato il 27 luglio 2026 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE il giorno successivo, che traccia il percorso verso un’unica identificazione fiscale e un solo portale telematico per le aziende attive oltre confine.

La riforma non entrerà in vigore tutta insieme, ma seguirà un percorso graduale scandito da due date chiave:

1 - Dal 1° gennaio 2027 sarà operativa l’estensione dello sportello unico IVA, il cosiddetto One Stop Shop (OSS). Questo strumento, già oggi utilizzato per l’e-commerce transfrontaliero, accentrerà ulteriori obblighi dichiarativi legati alle operazioni tra Stati membri. In pratica, molte imprese che oggi devono identificarsi ai fini IVA in più Paesi potranno farne a meno, dichiarando tutto attraverso un unico canale.

2 - Il secondo passaggio scatterà dal 1° luglio 2028, quando prenderà avvio la registrazione IVA unica, la Single VAT Registration (SVR). Da quel momento, nei casi previsti dalla normativa europea, i soggetti passivi potranno assolvere i propri obblighi dichiarativi con una sola identificazione IVA valida in tutta l’Unione, senza dover moltiplicare le registrazioni Paese per Paese con moduli, scadenze e portali diversi.

Ci rivediamo il 1° SETTEMBRE, pronti per ripartire insieme.Buone vacanze da tutto il team di Studio Peserico!
07/08/2026

Ci rivediamo il 1° SETTEMBRE, pronti per ripartire insieme.
Buone vacanze da tutto il team di Studio Peserico!

ROTTAMAZIONE QUINQUIES: LE “NUOVE” REGOLE SUI PAGAMENTIQuesta definizione agevolata prevede alcune novità sui termini di...
03/08/2026

ROTTAMAZIONE QUINQUIES: LE “NUOVE” REGOLE SUI PAGAMENTI

Questa definizione agevolata prevede alcune novità sui termini di pagamento.

Decadenza: Immediata se non versata la rata unica Dopo due mancati pagamenti in caso di piano rateale

Tolleranza: Solo per la rata unica e per l’ultima rata sono concessi 5 giorni di tolleranza. Nessuna tolleranza per chi ha rateizzato.

In sostanza, chi non ha versato la prima rata scadente il 31 luglio, nonostante il termine perentorio, non decade subito, in quanto la decadenza dalla rottamazione quinquies arriva solo dopo due mancati pagamenti, anche non consecutivi.

Chi invece ha scelto il pagamento in unica soluzione e non ha versato il 31 luglio, può farlo entro il 5 agosto.

CARTA IDENTITA’ CARTACEA: DAL 3 AGOSTO NON VALE PER L’ESPATRIODal 3 agosto la carta d’identità cartacea non è più valida...
03/08/2026

CARTA IDENTITA’ CARTACEA: DAL 3 AGOSTO NON VALE PER L’ESPATRIO

Dal 3 agosto la carta d’identità cartacea non è più valida per andare all’estero, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul retro.
In Italia la Carta Identità cartacea resterà utilizzabile fino al 31 gennaio 2027, salvo scadenza naturale antecedente a tale termine.

Dal 3 agosto per viaggiare all’estero servirà la carta d’identità elettronica (CIE) o il passaporto.

Come introdotto dal D.L. 108/2026, solo in casi di urgenza documentata i Comuni potranno rilasciare un documento cartaceo provvisorio valido fino a sei mesi.
Il documento provvisorio potrebbe tuttavia non essere accettato in alcuni Stati esteri; si invita pertanto di verificare i requisiti di ingresso su Viaggiare Sicuri.

SOSPENSIONE NOTIFICA ATTI IN AGOSTOCon il comunicato stampa del 17 luglio 2026, l’Agenzia Entrate ricorda che sono in co...
23/07/2026

SOSPENSIONE NOTIFICA ATTI IN AGOSTO

Con il comunicato stampa del 17 luglio 2026, l’Agenzia Entrate ricorda che sono in corso gli invii delle lettere di compliance relative a irregolarità del 2025.

Rappresentano il 9% degli invii totali dell’anno e, dopo le anomalie sugli ISA, riguardano ora discrepanze tra gli incassi via POS e i ricavi dichiarati. Se l’importo totale incassato via POS risulta superiore ai ricavi certificati o fatturati in un dato periodo, il sistema genera un’anomalia.

I dati specifici sono riportati nel Cassetto Fiscale del contribuente e, per quel che riguarda le azioni da intraprendere, sono due le vie a disposizione.

1 - Il contribuente (direttamente o tramite il suo consulente) ha la possibilità di avviare il dialogo con gli Uffici tramite il canale CIVIS.

2- In presenza invece di anomalie fondate (cioè incassi Pos non fatturati) è possibile sanare la posizione spontaneamente tramite ravvedimento operoso, presentando la dichiarazione integrativa e versando le imposte con sanzioni ridotte.

La lettera di compliance è solo un invito informale e non un atto esecutivo o sanzionatorio, non è prevista pertanto una scadenza entro la quale il contribuente deve attivarsi per fornire chiarimenti, ben potendo le relative interlocuzioni con gli Uffici essere avviate dopo il mese di agosto.

Per quanto riguarda, invece, le comunicazioni di irregolarità, grazie alla riforma fiscale il contribuente dispone ora di sessanta giorni (fino al 2024 il termine era di 30 giorni) per chiarire la sua posizione o pagare l’importo richiesto anche avvalendosi di una rateazione fino a 5 anni.

Va inoltre ricordato che tale termine è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre e, di conseguenza, anche per le comunicazioni di irregolarità non si verifica alcun adempimento in scadenza nel mese di agosto.

Il testo del comunicato: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10197392/039_Com.+st.+Sospensione+notifica+17.07.2026/eb0f71dd-ce22-fe61-2a12-9bf26f23bc16?t=1784300300194

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