20/05/2020
Reddito d’emergenza
Il decreto Rilancio ha istituito il Reddito di emergenza “Rem”, quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n.4 /2019, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Inoltre, è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
d) un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.
Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né con le indennità del presente decreto.
Per poter usufruire della prestazione, nel nucleo familiare non devono esserci componenti che al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi
c) essere percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure aventi finalità analoghe;
Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del Rem:
a) il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ed è riferito ad una data mensilità secondo il principio di cassa;
c) il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti tali soggetti il parametro della scala di equivalenza di cui sopra, non tiene conto di tali soggetti.