18/08/2026
Con il Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 144 (art. 10, comma 1) l'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'art. 26-ter è stata fissata al 31 ottobre 2026.
Il legislatore ha motivato tale scelta con la necessità di consentire agli Organismi di completare gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alle verifiche previste dalla norma e agli organi accertatori di adeguare il sistema dei controlli.
Di seguito il testo:
“Al fine di consentire agli organismi di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, di attuare gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alle verifiche previste dall’articolo 26-ter del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, e
di adeguare il sistema dei controlli a cura degli organi accertatori preposti, il termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui al medesimo articolo 26-ter è fissato al 31 ottobre 2026.”
Di fatto, il provvedimento concede più tempo agli armatori per regolarizzare la propria posizione e agli Organismi per completare le verifiche richieste sulle unità interessate prima della piena applicazione delle disposizioni.
Le attività di verifica e il rilascio degli attestati da parte di Istituto Giordano proseguono regolarmente.
Il rinvio serve a concedere più tempo per mettersi in regola, ma non elimina la necessità della verifica né modifica le modalità con cui deve essere effettuata.
La scelta di procedere immediatamente o in un momento successivo resta ovviamente rimessa al proprietario dell'unità; è tuttavia importante che sia consapevole del fatto che le verifiche previste dall'art. 26-ter devono essere eseguite con l'unità in galleggiamento. Pertanto, una volta alata per il rimessaggio o per lavori a terra, l'ispezione non potrà più essere effettuata fino alla successiva messa in acqua.