Studio Commerciale Barbagallo

Studio Commerciale Barbagallo - Dott. Rag. Giuseppe Barbagallo
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Consulenza Aziendale Fiscale , Societaria e Tributaria

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30/05/2016

Mancata approvazione del bilancio, quali adempimenti

in Bilancio, Modello UNICO, Società

domanda-Ogni volta che sorgono problemi in tema di mancata approvazione del bilancio, ci si chiede anche come ci si debba comportare nell’assolvere agli adempimenti connessi al versamento delle imposte e al deposito del bilancio.

L’argomento più volte oggetto di approfondimento, è oggi chiarito per quanto concerne il pagamento delle imposte scaturenti dai dati contenuti in bilancio e rilevate in dichiarazione dei redditi.

Infatti, indipendentemente dall’approvazione del bilancio ad opera dell’Assemblea dei soci, le imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi dovranno necessariamente essere versate: l’articolo 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001, disciplina per le società di capitali il versamento dell’IRES.

Se l’approvazione del bilancio cade nel termine ordinario dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, le imposte devono essere versate entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello chiusura dell’esercizio.

Se ci sono le condizioni per approvare il bilancio nel termine più lungo dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento delle imposte deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello entro il quale vi dovrebbe essere l’approvazione del bilancio:

approvazione entro il 31 maggio –→ versamento entro il 16 giugno;
approvazione entro il 30 giugno –→ versamento entro il 16 luglio;
approvazione oltre il termine stabilito ––> versamento entro il giorno 16 del mese successivo quello stabilito per l’approvazione (16 luglio).
Secondo aspetto rilevante in tema di mancata approvazione del bilancio, è il comportamento da tenere ai fini dell’assolvimento degli adempimenti nei confronti del Registro Imprese.

In particolare il dubbio riguarda il fatto se il bilancio debba essere comunque depositato anche in mancanza di approvazione dello stesso oppure, proprio per la mancata approvazione l’adempimento vada a decadere.

L’articolo 2435 del Codice Civile disciplina quanto segue: “Entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del collegio sindacale e dal Verbale di approvazione dell’assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’Ufficio del Registro delle Imprese …”.

Da una lettura attenta di quanto enunciato dall’articolo 2435 del Codice Civile, si deduce che l’obbligo di deposito sussista solo quando, il bilancio sia stato precedentemente approvato.

Questa deduzione potrebbe trovare riscontro anche in una mancanza di interesse da parte di terzi nel visionare un bilancio privo di approvazione da parte dei soci.

Da ciò ne deriva conseguentemente che vengono meno anche quelle che sono le sanzioni in capo agli amministratori che individualmente, hanno il compito di procedere al deposito del bilancio.

Lo scrivente ritiene che in mancanza di approvazione del bilancio, non siano dovuti né il deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, né le sanzioni in capo agli amministratori: vero è che, depositare comunque un progetto di bilancio con il verbale contenente le informazioni della mancata approvazione, per andare a assolvere alla finalità ultima e cioè di informare i terzi, sia comunque un comportamento più che responsabile, sempre ammesso che il Registro delle Imprese del caso sia disposto a recepirlo.

26/02/2016

Il nuovo Codice deontologico dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che entrerà in vigore dal 1° marzo

Di seguito si riportano, punto per punto, tutte le novità che attengono al nuovo codice deontologico.

1) PRINCIPI GENERALI

Tra le novità del nuovo Codice, la previsione per cui le parti del rapporto professionale hanno la possibilità, sempre se in accordo tra loro, di limitare liberamente “l’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ovvero anche prevedere (a carico del cliente recedente) un indennizzo in favore del professionista, commisurato all’importanza dell’incarico e/o al compenso inizialmente previsto per il completamento dell’incarico”.

Quale principio generale, inoltre il nuovo Codice pone introduce il divieto assoluto di “acquisire clientela tramite agenzie o procacciatori” oltre che di “corrispondere compensi o omaggi in cambio di acquisizione di clienti o incarichi professionali”.

2) ACCETTAZIONE INCARICO

L’art. 21 del Codice, dal punto di vista concettuale è diviso in due parti: da un lato una prima parte attinente ai limiti che il professionista si deve porre prima di accettare l’incarico; dall’altro, una seconda concernente, invece, i diritti del cliente qualora l’incarico venga accettato.

Alla prima parte fanno capo le disposizioni secondo cui, prima di accettare un incarico, il professionista è tenuto a valutare se tale accettazione possa dar luogo ad eventuali violazioni dei principi espressi dal Codice. L’art. 21 afferma, poi, che “alla luce della disamina compiuta e della possibilità o meno di assumere le misure necessarie ad impedire che l’accettazione dell’incarico dia luogo a violazioni da parte del professionista”, quest’ultimo deve tempestivamente informare il “cliente” in ordine alla decisione di accettare o meno l’incarico.

In caso di accettazione dell’incarico, il professionista è poi tenuto a:

2.1. assicurare al cliente la specifica competenza richiesta oltre ad un’adeguata organizzazione dello studio;

2.2. informare il cliente dei rispettivi diritti e doveri nell’ambito del mandato professionale, oltre che informarlo circa l’esistenza del Codice deontologico.

Si evidenzia, infine, come il nuovo Codice abbia eliminato dall’art. 21 le previsioni del testo risalente al 2008 in ordine alla “preferenza” per il conferimento di un mandato scritto da parte del cliente al professionista e l’opportunità, se sussistente il mandato verbale, che il professionista fornisca “conferma scritta” al cliente, del mandato ricevuto.

3) ESECUZIONE INCARICO

L’art. 22 afferma che “il professionista svolge la propria attività a favore del cliente in libertà, autonomia e indipendenza”.

3.1 Cosa deve fare il professionista?

In tal senso, quindi, il professionista è tenuto a:

– usare perizi e diligenza, così come richieste dalla normativa vigente nel corso dell’espletamento dell’incarico;

– illustrare tempestivamente al cliente gli elementi essenziali, oltre a gli eventuali rischi, correlati all’incarico ricevuto:

– informare tempestivamente il cliente, durante l’attuazione del mandato, circa tutti i fondamentali eventi che si verificano.

3.2 Cosa non deve fare il professionista?

Il professionista, inversamente, non deve:

– eccedere, salvo situazioni eccezionali, dai limiti del mandato ricevuto;

– perseguire interessi personali che sono in conflitto con quelli del cliente oppure assumere con lo stesso cointeressenze economico o professionali che possano comprometterne l’integrità o l’indipendenza.

4) RINUNCIA INCARICO

Rispetto al testo del 2008, con riferimento agli aspetti deontologicamente rilevanti concernenti la cessazione dell’incarico professionale, il nuovo Codice introduce diverse novità. In particolare, il professionista non deve proseguire nell’incarico nelle seguenti situazioni:

4.1. se ciò pregiudichi la sua libertà di giudizio, lo ponga in situazioni di conflitto di interessi o pregiudichi la sua indipendenza;

4.2. se la condotta o le richieste del cliente o altri gravi motivi ne impediscano il corretto svolgimento;

4.3. nel caso in cui il professionista non sia più in grado di assolverlo con adeguata capacità e competenza per motivi sopravvenuti, in quanto fossero stati preesistenti non lo avrebbe dovuto accettare.

Innovando le disposizioni del 2008, il nuovo Codice introduce una limitazione di responsabilità del professionista stabilendo che, nel caso in cui il cliente non provveda entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rinuncia da parte del professionista a nominarne uno nuovo, il “professionista uscente” non è responsabile per la mancata successiva assistenza, fermo restando l’obbligo di informare il cliente di ogni comunicazione ricevuta circa l’incarico cessato.

Il professionista rimane comunque tenuto a restituire al cliente (previo rilascio di ricevuta) di tutta la documentazione attinente al mandato in proprio possesso, non potendo (sussistendo il divieto) trattenere nulla senza il consenso del cliente. La sola eccezione al riguardo ha a che fare con la possibilità di trattenere copia di quanto necessario a documentare le prestazioni svolte e, solo fino al completo saldo delle competenze, di quanto necessario ad ottenere l’incasso del compenso.

5) GARANZIA E SOMME AL CLIENTE

L’art. 24 del Codice vieta al professionista di impegnarsi dal punto di vista patrimoniale o di fornire garanzie al cliente o per suo conto, allo scopo di non minare la propria imparzialità.

Con riferimento, poi, alle somme del cliente, il professionista che le detiene deve:

5.1. operare con la massima diligenza e applicare alla loro tenuta i principi di buona amministrazione e corretta contabilizzazione;

5.2. fornire tempestiva quietanza del versamento di quanto ricevuto per pagamenti a titolo di imposte, tasse e contributi;

5.3. richiedere al cliente, in caso di deposito fiduciario, istruzioni scritte e poi attenervisi;

5.4. trattenere quanto ricevuto (anche da terzi) a rimborso di spese sostenute, informandone il cliente. In ogni restante caso, deve mettere subito a disposizione del cliente ogni somma riscossa per suo conto.

6) COMPENSO

L’art. 25 del Codice stabilisce che il compenso debba essere liberamente pattuito tra le parti per iscritto al momento dell’atto del conferimento dell’incarico, mediante l’elaborazione di un “preventivo di massima” onnicomprensivo, dove risultino anche le spese, gli oneri e i contributi previdenziali.

Circa la commisurazione del compenso professionale, il nuovo Codice prevede che debba essere adeguata:

6.1. all’importanza dell’incarico;

6.2. alle conoscenze e all’impegno richiesti al professionista;

6.3. alla difficoltà della prestazione;

6.4. al risultato economico conseguito, oltre che ai vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.

Con una innovazione rispetto al passato, il nuovo testo all’articolo 25 dispone che il compenso possa essere “in parte costituito da una componente variabile, anche fissata in percentuale, commisurata al successo dell’incarico professionale.”

In nessun caso, tuttavia, il compenso può essere “manifestamente sproporzionato rispetto all’attività svolta o da svolgere”. Qualora, poi, dovesse sussistere un incarico svolto da più professionisti, la ripartizione del compenso viene disciplinata da apposito accordo tra loro stessi.

Come clausola di chiusura, il Codice conferma, infine, che il professionista non può trattenere documenti ed atti del cliente, per via della mancata ricezione di compensi o rimborsi delle spese sostenute.

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Belpasso
95032

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