Studio Fonzo & Partners

Studio Fonzo & Partners Dottori Commercialisti - Revisori Legali - Consulenti aziendali e fiscali esperti in pianificazione fiscale e finanza agevolata - Amministratori di condominio

Le caratteristiche principali del nostro Studio possono essere sintetizzate nella professionalità, la diligenza, la scrupolosità e non ultima la cortesia con cui ci rapportiamo con i nostri clienti. Da circa venti anni, con grande dedizione e cura, ci dedichiamo all'amministrazione dei condomini non solo nella provincia di Benevento, dove ormai, con orgoglio, possiamo vantare di essere tra le mag

giori realtà professionali nel settore, ma anche in generale nella regione Campania e nel Lazio. I servizi offerti nel tempo sono andati aumentando in modo da offrire alla nostra clientela consulenza in diversi settori. Vediamo brevemente quali sono:
consulenza e gestione condominale e immobiliare;
consulenza fiscale e aziendale;
contabilità;
servizi Caf.

Dietro un progetto ci sono investimenti importanti, scadenze da rispettare e normative precise da seguire.Sappiamo bene ...
26/08/2026

Dietro un progetto ci sono investimenti importanti, scadenze da rispettare e normative precise da seguire.

Sappiamo bene che per un imprenditore la serenità di avere risposte pronte nel momento del bisogno vale oro.

Per questo, oltre ai numeri, alle competenze, mettiamo sempre al centro la presenza e la risoluzione concreta dei problemi.

Un grazie speciale ai nostri clienti per questa splendida recensione a 5 stelle, che ripaga l'impegno quotidiano di tutto il team. ✨

25/08/2026

📉 Pensione di Vecchiaia, scatta l'aumento dei requisiti: quanti mesi serviranno in più e chi si salva

Se pensavi che i 67 anni fossero un punto fermo, dal 2027 non sarà più così per tutti.

Il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia aumenterà gradualmente per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita.

Nel 2026 restano necessari, in generale, 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi.

Dal 1 gennaio 2027 serviranno invece 67 anni e 1 mese.

Dal 1 gennaio 2028 si salirà a 67 anni e 3 mesi.

Quindi chi maturerebbe oggi la pensione esattamente a 67 anni dovrà mettere in conto un mese in più nel 2027 e tre mesi complessivi in più dal 2028.

Facciamo un esempio concreto.

Se compi 67 anni il 10 settembre 2026 e possiedi almeno 20 anni di contributi, il requisito anagrafico ordinario resta quello dei 67 anni.

Se invece compi 67 anni il 10 settembre 2027, dovrai attendere fino al compimento di 67 anni e 1 mese.

Se compi 67 anni nel 2028, il nuovo requisito ordinario sarà 67 anni e 3 mesi.

Il requisito contributivo ordinario dei 20 anni, invece, non viene aumentato da questo adeguamento.

Ma non tutti subiranno l'aumento.

La legge ha sterilizzato l'incremento per alcune categorie di lavoratori impegnati in attività gravose o particolarmente faticose e pesanti.

Tra queste rientrano, alle condizioni previste, i lavoratori che svolgono le professioni gravose individuate dalla normativa e che possiedono almeno 30 anni di contributi.

Per essere considerato lavoratore gravoso non basta però aver svolto quel mestiere qualche anno.

Devi aver svolto l'attività prevista per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni lavorativi oppure per almeno 6 anni negli ultimi 7, oltre a possedere gli altri requisiti richiesti.

Per questi lavoratori il requisito di vecchiaia può rimanere fermo a 66 anni e 7 mesi nel biennio 2027 e 2028, purché vengano rispettate tutte le condizioni previste.

L'esenzione riguarda anche gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti previste dalla legge, come determinate categorie di lavoratori notturni, addetti alla linea di catena e altri lavoratori usuranti.

Anche in questo caso non basta il nome della professione: devono essere rispettati i periodi minimi di svolgimento dell'attività e gli altri requisiti contributivi previsti.

C'è poi il caso dei lavoratori precoci.

Chi rientra nelle categorie tutelate e svolge determinate mansioni pesanti può continuare ad accedere alla pensione anticipata con il requisito contributivo di 41 anni, senza subire l'aumento collegato alla speranza di vita previsto per il biennio.

Attenzione invece all'APE Sociale.

Essere beneficiario dell'APE Sociale non significa automaticamente essere escluso dall'aumento dei requisiti della futura pensione di vecchiaia.

L'INPS ha chiarito che l'esenzione dall'adeguamento non si applica semplicemente perché, al momento del pensionamento, si sta ricevendo l'APE Sociale.

Anche la pensione anticipata ordinaria cambia.

Nel 2027 saranno richiesti 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne.

Nel 2028 si passerà rispettivamente a 43 anni e 1 mese per gli uomini e 42 anni e 1 mese per le donne.

Quindi l'aumento non riguarda soltanto chi aspetta i 67 anni.

Può spostare in avanti anche l'uscita di chi punta sulla pensione anticipata basata esclusivamente sugli anni di contributi.

La cosa più importante è controllare l'anno esatto in cui maturi il requisito.

Chi raggiunge i requisiti nel 2026 resta sulle regole del 2026.

Chi li raggiunge nel 2027 deve fare i conti con un mese aggiuntivo.

Chi arriva al requisito dal 2028 deve invece considerare tre mesi complessivi in più, salvo appartenere a una delle categorie esentate.

Tre mesi possono sembrare pochi, ma per chi sta programmando l'ultimo anno di lavoro possono significare tre stipendi in meno da pensionato e tre mesi in più da coprire prima dell'uscita definitiva.

20/08/2026

Rottamazione-quinquies: prima rata saltata, la definizione può essere salvata entro il 30 settembre

Una sola rata non pagata non fa decadere dalla rottamazione-quinquies.

Chi ha scelto il pagamento rateale e non ha versato la prima rata entro il 31 luglio 2026 non perde automaticamente i benefici della definizione agevolata.

La disciplina prevede infatti la decadenza in caso di mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata.

Ne consegue che chi ha omesso la prima rata può ancora mantenere efficace la rottamazione provvedendo entro il 30 settembre 2026, in coincidenza con la scadenza della seconda rata.

⚠️ Attenzione: non si tratta di una proroga né di una tolleranza sulla prima rata.

Il meccanismo è quello di una “decadenza differita”: il mancato pagamento di una sola rata non determina la perdita della definizione; la decadenza scatta con l’omesso o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive.

Diversa la disciplina prevista per il pagamento in unica soluzione e per l’ultima rata, per i quali è ammesso un ritardo massimo di 5 giorni.

📌 In pratica: chi ha saltato la prima rata del 31 luglio non è ancora decaduto, ma il 30 settembre rappresenta una scadenza decisiva per conservare i benefici della rottamazione-quinquies.



Articolo a cura di Francesco Vito

13/08/2026

VERSAMENTI 2026: ENTRO IL 20 AGOSTO, PER I SOGGETTI ISA SI PAGA CON LO 0,80%

0,40% o 0,80%? È il dubbio che può sorgere per i contribuenti che hanno beneficiato della proroga dei versamenti 2026 e non hanno pagato entro il 20 luglio.

La risposta è netta: chi rientra nella proroga ISA e versa entro il 20 agosto 2026 deve applicare la maggiorazione dello 0,80%, non quella ordinaria dello 0,40%.

L’art. 1-sexies del D.L. n. 63/2026, convertito dalla L. n. 113/2026, ha infatti previsto, per i soggetti interessati dalla proroga:

* entro il 20 luglio 2026: versamento senza maggiorazione;
* nei 30 giorni successivi: versamento con maggiorazione dello 0,80%, in deroga all’ordinario 0,40% previsto dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Tenuto conto della sospensione dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° al 20 agosto, il termine finale è quindi il 20 agosto 2026.

ATTENZIONE: NON ESISTE UNA “DOPPIA FINESTRA”

Per i soggetti che beneficiano della proroga ISA non è possibile scegliere lo 0,40%.

Lo schema è:

➡️ fino al 20 luglio → nessuna maggiorazione
➡️ dal 21 luglio al 20 agosto → maggiorazione dello 0,80%

La maggiorazione applicabile dipende, dunque, dalla disciplina speciale della proroga e non dall’ordinario meccanismo del versamento nei 30 giorni successivi con lo 0,40%.

LA REGOLA VALE ANCHE PER FORFETARI ED ESCLUSI ISA

La proroga riguarda i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che rispettano i requisiti previsti dalla norma.

Ricorrendone le condizioni, ne beneficiano anche:

* i contribuenti forfetari;
* i soggetti in regime di vantaggio;
* coloro che presentano una causa di esclusione dagli ISA.

E CHI NON RIENTRA NELLA PROROGA ISA?

Per questi contribuenti resta ferma la disciplina ordinaria: scadenza al 30 giugno 2026 e possibilità di versare entro i successivi 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

Decorso anche tale termine, il pagamento diventa tardivo e occorre valutare il ricorso al ravvedimento operoso.

📌 DA RICORDARE

Proroga ISA + pagamento entro il 20 agosto 2026 = maggiorazione dello 0,80%.

Non dello 0,40%.

Una distinzione semplice, ma importante per evitare errori nella predisposizione dei versamenti.



Articolo a cura di Francesco Vito

12/08/2026

� POS e corrispettivi: arriva la tolleranza del 5%

� Decreto Omnibus e sanzioni POS: arrivano sanzioni più leggere per le piccole difformità tra pagamenti elettronici e corrispettivi registrati.

� La soglia di tolleranza si calcola sul totale delle transazioni, ma attenzione: non tutela in alcun modo dalle violazioni di carattere sostanziale.
https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/

11/08/2026

FATTURA TROPPO GENERICA? LA DETRAZIONE IVA PUÒ ESSERE CONTESTATA

Una descrizione generica della prestazione può mettere a rischio la detrazione dell’IVA, ma non comporta automaticamente la perdita del diritto.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 12624 del 5 maggio 2026, torna sul valore probatorio della fattura e ricorda un principio importante: il documento deve consentire di individuare con sufficiente precisione natura, qualità e quantità dei beni o dei servizi oggetto dell’operazione.

Nel caso esaminato, la dicitura “Acconto consulenza legale. Mandato professionale del 4.10.2010” è stata ritenuta troppo generica. A complicare la posizione del contribuente anche la mancata esibizione del contratto richiamato e la circostanza che il mandato indicato risultasse stipulato tra soggetti diversi.

📌 Cosa accade, quindi, se la descrizione è insufficiente?

La fattura perde forza sul piano probatorio e può spettare al contribuente dimostrare, attraverso ulteriore documentazione, l’effettiva esistenza e consistenza dell’operazione.

Ma attenzione: un’irregolarità formale non determina, da sola, l’indetraibilità dell’IVA.

La Corte di Giustizia UE ha infatti chiarito che, in applicazione del principio di neutralità dell’IVA, la detrazione deve essere riconosciuta quando risultano soddisfatti i requisiti sostanziali e l’Amministrazione dispone delle informazioni necessarie per verificarli, anche in presenza di alcune carenze formali della fattura.

Anche l’Agenzia delle Entrate ha ammesso il ricorso ad altra documentazione idonea – contratti, ordini, report, corrispondenza e documenti utilizzati nella pratica commerciale – purché permetta di ricostruire con precisione la prestazione effettuata.

🔎 La regola pratica

Nelle fatture, soprattutto per consulenze e prestazioni professionali, meglio evitare descrizioni come:

“consulenza” – “assistenza” – “prestazioni professionali”.

È preferibile indicare con maggiore precisione oggetto, natura e periodo della prestazione, richiamando, quando opportuno, un contratto, incarico o altro documento effettivamente esistente e conservato.

La fattura non deve raccontare tutto, ma deve consentire di capire con chiarezza cosa è stato realmente acquistato o prestato.

Una corretta descrizione non è soltanto una formalità: è anche uno strumento di difesa in caso di controllo.



Articolo a cura di Francesco Vito

07/08/2026

Rottamazione-quinquies: attenzione, il 5 agosto non vale per tutti

Il 5 agosto 2026 è l’ultimo giorno utile solo per chi ha scelto il pagamento in un’unica soluzione. Il versamento effettuato entro questa data è considerato tempestivo grazie ai cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge.

Diversa la situazione per chi ha aderito al pagamento rateale. La prima rata, scaduta il 31 luglio, non beneficia della tolleranza. Tuttavia, il mancato pagamento non determina l’immediata decadenza dalla Rottamazione-quinquies.

La definizione agevolata, infatti, si perde soltanto:

* con il mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive;
* oppure con il mancato pagamento dell’ultima rata del piano.

Chi non ha versato la prima rata ha quindi ancora la possibilità di mantenere i benefici della misura, ma dovrà evitare un secondo inadempimento. In vista della prossima scadenza del 30 settembre 2026, sarà opportuno regolarizzare la posizione versando sia la rata rimasta insoluta sia quella in scadenza.

Se la Rottamazione-quinquies diventa inefficace, non è possibile ricorrere al ravvedimento operoso: i versamenti già effettuati restano acquisiti a titolo di acconto e l’Agente della riscossione potrà riprendere le ordinarie attività di recupero del credito.

In sintesi: il termine del 5 agosto riguarda esclusivamente il pagamento in un’unica soluzione. Chi ha scelto la rateizzazione e non ha pagato la prima rata non è ancora decaduto, ma dovrà prestare particolare attenzione alle prossime scadenze per non perdere definitivamente i benefici della definizione agevolata.

⛱️ ⛱️ Ci prendiamo una piccola pausa per ricaricare le nostre energie e tornare più motivati e carichi dal 24 agosto 🏖🌊P...
06/08/2026

⛱️ ⛱️ Ci prendiamo una piccola pausa per ricaricare le nostre energie e tornare più motivati e carichi dal 24 agosto 🏖🌊

PRIME SERVICE CED SRL

22/07/2026

Sòphia High Tech è una PMI campana nata come spin-off dell’Università Federico II di Napoli e oggi attiva nel settore aerospaziale e della difesa. Fondata da Antonio Caraviello e Raffaele Sansone, due ingegneri rientrati in Italia dopo un’esperienza in Germania, l’azienda è cresciuta parte...

10/07/2026

📌 La consulenza continuativa non comprende automaticamente ogni attività del commercialista.

Una verifica fiscale, un accesso della Guardia di Finanza o un’attività di assistenza straordinaria possono costituire un incarico autonomo e dare diritto a un compenso ulteriore, anche in presenza di un contratto di consulenza annuale a forfait.

È questo il principio che emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22908/2026, secondo cui occorre distinguere tra:

🔹 consulenza aziendale continuativa e generica, remunerata con il compenso periodico concordato;

🔹 prestazioni straordinarie, rese per affrontare problematiche specifiche, eccezionali o imprevedibili, che possono essere oggetto di una distinta remunerazione.

La decisione richiama un tema spesso sottovalutato: il valore della lettera di incarico.

Un incarico ben redatto, che individui con precisione le attività comprese nel compenso e quelle escluse, tutela entrambe le parti, riduce il rischio di contenzioso e consente di riconoscere il giusto valore alle prestazioni professionali più complesse.

⚖️ La pronuncia non afferma che ogni verifica fiscale comporti automaticamente un compenso aggiuntivo. Stabilisce, però, un principio di rilievo: le attività straordinarie non possono essere considerate, per definizione, ricomprese nella consulenza ordinaria. Saranno il contenuto del contratto, la natura della prestazione e le circostanze concrete a determinarne la remunerabilità.

Una decisione destinata ad avere un impatto significativo sulla predisposizione degli incarichi professionali e sulla gestione del rapporto tra commercialista e cliente.

Indirizzo

Via Salvatore Rosa 7 ( Angolo Via Giustiniani )
Benevento
82100

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 12:30
15:00 - 18:30
Martedì 09:30 - 12:30
15:00 - 18:30
Mercoledì 09:30 - 12:30
15:00 - 18:30
Giovedì 09:30 - 12:30
15:00 - 18:30
Venerdì 09:30 - 12:30
15:00 - 18:30

Telefono

0824314738

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