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Le caratteristiche principali del nostro Studio possono essere sintetizzate nella professionalità, la diligenza, la scrupolosità e non ultima la cortesia con cui ci rapportiamo con i nostri clienti. Da circa venti anni, con grande dedizione e cura, ci dedichiamo all'amministrazione dei condomini non solo nella provincia di Benevento, dove ormai, con orgoglio, possiamo vantare di essere tra le mag

giori realtà professionali nel settore, ma anche in generale nella regione Campania e nel Lazio. I servizi offerti nel tempo sono andati aumentando in modo da offrire alla nostra clientela consulenza in diversi settori. Vediamo brevemente quali sono:
consulenza e gestione condominale e immobiliare;
consulenza fiscale e aziendale;
contabilità;
servizi Caf.

01/06/2026
Più tempo per il concordato e pagamenti PA: la stretta sui professionisti viene allentataNel corso dell’esame parlamenta...
16/05/2026

Più tempo per il concordato e pagamenti PA: la stretta sui professionisti viene allentata

Nel corso dell’esame parlamentare del decreto fiscale collegato alla manovra 2026, una delle modifiche che sta attirando maggiore attenzione riguarda il sistema dei pagamenti della Pubblica Amministrazione ai professionisti con debiti fiscali iscritti a ruolo.

Dopo le forti critiche provenienti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria, il legislatore sembra orientato a un parziale ripensamento della disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, che aveva previsto un meccanismo particolarmente rigido di controllo e trattenuta automatica dei compensi professionali corrisposti dalla PA.

La misura originaria aveva infatti introdotto, attraverso il nuovo comma 1-ter dell’art. 48-bis del DPR 602/1973, un sistema radicalmente diverso rispetto al regime ordinario applicato alle imprese e agli altri creditori della Pubblica Amministrazione.

La disciplina originaria: controlli senza soglia minima

Dal 15 giugno 2026, secondo il testo attualmente vigente, le Pubbliche Amministrazioni dovrebbero verificare la posizione fiscale dei professionisti prima di procedere a qualsiasi pagamento, indipendentemente dall’importo della parcella.

La vera novità consiste nell’eliminazione della storica soglia di 5.000 euro: anche compensi di modesto importo potrebbero essere sottoposti a verifica preventiva presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In presenza di cartelle esattoriali non regolarizzate, la PA non sospenderebbe più il pagamento in attesa dell’intervento dell’Agente della riscossione, ma procederebbe direttamente a un “pagamento biforcato”:

* una parte del compenso verrebbe versata all’ADER fino a concorrenza del debito;
* l’eventuale residuo sarebbe liquidato al professionista.

Il sistema avrebbe quindi trasformato ogni fattura verso la PA in una sorta di compensazione coattiva automatica tra credito professionale e debito tributario.

Le critiche del mondo professionale

La norma ha suscitato immediate contestazioni.

Le associazioni dei commercialisti e delle professioni ordinistiche hanno evidenziato come il nuovo meccanismo introducesse una disparità di trattamento rispetto alle imprese, per le quali continua invece a operare la soglia dei 5.000 euro prevista dal regime ordinario dell’art. 48-bis.

Le principali criticità evidenziate riguardano:

* l’assenza di una soglia minima di tutela;
* il rischio di blocco della liquidità degli studi professionali;
* la possibilità di trattenute automatiche anche per importi modesti;
* l’assenza di un vero contraddittorio preventivo;
* la penalizzazione dei professionisti che operano prevalentemente con enti pubblici.

Particolarmente delicato appare il caso dei professionisti che vantano crediti verso la PA ma, contestualmente, risultano destinatari di cartelle ancora contestate o oggetto di procedure di rateizzazione non ancora perfezionate.

La possibile correzione: ritorno alla soglia dei 5.000 euro

Nel corso dei lavori parlamentari sarebbe emersa la volontà di attenuare la rigidità della disciplina, reintroducendo almeno una soglia minima di rilevanza.

Secondo le anticipazioni circolate in Commissione Finanze, il meccanismo automatico di trattenuta per i professionisti dovrebbe scattare soltanto in presenza di debiti fiscali superiori a 5.000 euro, riallineando almeno in parte il sistema a quello già previsto per gli altri soggetti creditori della PA.

La modifica avrebbe un impatto operativo rilevante:

* verrebbero esclusi i piccoli debiti iscritti a ruolo;
* si ridurrebbe il rischio di paralisi finanziaria degli studi;
* si eviterebbe di sottoporre a verifica automatica parcelle di importo contenuto;
* si limiterebbero gli effetti distorsivi sui rapporti economici con la Pubblica Amministrazione.

Una stretta che resta comunque significativa

Anche con l’eventuale allentamento della misura, il nuovo impianto normativo rimane molto più incisivo rispetto al passato.

La filosofia della riforma resta infatti quella di trasformare la PA in uno strumento di riscossione anticipata, intercettando i flussi finanziari prima che il compenso entri nella disponibilità del professionista.

Per questa ragione, il tema della regolarità fiscale diventa sempre più centrale nella gestione degli studi professionali che lavorano con enti pubblici, soprattutto per avvocati, commercialisti, consulenti tecnici, progettisti e professionisti coinvolti negli appalti pubblici.

In prospettiva, appare quindi fondamentale monitorare costantemente:

* la presenza di cartelle esattoriali;
* eventuali ruoli sospesi;
* i piani di rateizzazione;
* le posizioni contributive previdenziali;
* le procedure pendenti presso l’ADER.

Il collegamento con il concordato preventivo biennale

Non è casuale che il dibattito sulla stretta dei pagamenti PA si intrecci con la proroga dei termini del concordato preventivo biennale.

L’orientamento emerso in Parlamento sembra infatti muoversi lungo una duplice direttrice:

* da un lato incentivare l’adesione spontanea agli strumenti di compliance fiscale;
* dall’altro rafforzare i meccanismi di recupero forzato nei confronti dei soggetti inadempienti.

In questa logica, concedere più tempo per aderire al concordato e, parallelamente, attenuare la rigidità delle trattenute automatiche sui compensi professionali rappresenta un tentativo di bilanciamento tra esigenze di gettito e sostenibilità economica delle attività professionali.

📌 Locazioni brevi 2026: attenzione alla nuova presunzione di attività imprenditorialeDal 2026 è cambiato uno degli aspet...
12/05/2026

📌 Locazioni brevi 2026: attenzione alla nuova presunzione di attività imprenditoriale

Dal 2026 è cambiato uno degli aspetti più delicati della disciplina fiscale delle locazioni brevi.

➡️ Se vengono locati più di 2 appartamenti, scatta la presunzione di attività imprenditoriale con conseguente obbligo di apertura della partita IVA.

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11/05/2026

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Nuova disciplina rateazioni INAIL: fino a 60 rate per i debiti non iscritti a ruolo

L’INAIL, nella circolare n. 19 dell’8 maggio 2026, ha finalmente recepito le nuove regole sulle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori non iscritti a ruolo, recependo il quadro normativo introdotto dall’art. 23 della Legge di Bilancio 2025.

Superato il limite delle 24 rate

La principale novità riguarda il superamento del precedente limite ordinario di 24 rate mensili previsto per le dilazioni INAIL. Il nuovo comma 11-bis dell’art. 2 del D.L. n. 338/1989 consente infatti a INPS e INAIL di concedere piani di pagamento rateale fino a un massimo di 60 mensilità per debiti contributivi non ancora affidati agli agenti della riscossione.

La circolare recepisce tale modifica e chiarisce che il sistema delle rateazioni viene ora articolato su due livelli:

fino a 36 rate mensili per debiti di importo non superiore a 500 mila euro;
fino a 60 rate mensili per debiti superiori a tale soglia.
Quali debiti possono essere rateizzati

La rateazione riguarda i debiti per premi assicurativi e accessori derivanti da omissione o evasione contributiva, purché non iscritti a ruolo: premi assicurativi, sanzioni civili, interessi, debiti contributivi correnti non ancora scaduti, somme relative all’autoliquidazione annuale;, debiti maturati nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi d’impresa.

Condizione essenziale per accedere alla rateazione è la dichiarazione di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

La nuova regolamentazione si applica alle istanze presentate successivamente alla pubblicazione della circolare sul sito istituzionale dell’INAIL. La circolare prevede tuttavia una disciplina transitoria favorevole, consentendo ai debitori di chiedere la rideterminazione dei piani già concessi dal 12 gennaio 2025 secondo le condizioni più vantaggiose introdotte dal nuovo regolamento.

Modalità di presentazione dell’istanza

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il servizio telematico “Istanza di rateazione” disponibile sul sito INAIL.

Il debitore deve indicare l’importo da rateizzare, il numero delle rate richieste, la tipologia dei debiti interessati.

L’istanza deve comprendere tutti i debiti non iscritti a ruolo esistenti alla data di presentazione e non può essere modificata dopo l’invio.

L’importo della singola rata non può essere inferiore a 150 euro e il debitore deve riconoscere integralmente e senza condizioni il debito: la presentazione della domanda implica infatti rinuncia alle eccezioni e agli eventuali giudizi di opposizione in sede civile.

Effetti sul DURC

La regolarità contributiva permane in presenza di una rateazione regolarmente concessa e rispettata ma la rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata entro il termine indicato nel piano di ammortamento comunicato dall’Istituto. Solo da quel momento il debitore può beneficiare degli effetti collegati alla regolarità contributiva.

L’omesso o parziale pagamento della prima rata determina l’annullamento del piano, con conseguente richiesta di pagamento integrale del debito e impossibilità di presentare una nuova istanza sugli stessi importi.

La revoca interviene invece:

in caso di mancato pagamento di tre rate successive alla prima, anche non consecutive;
quando il debitore maturi ulteriori debiti contributivi nel corso della rateazione.
L’omesso o parziale pagamento della prima rata determina l’annullamento del piano, con conseguente richiesta di pagamento integrale del debito e impossibilità di presentare una nuova istanza sugli stessi importi.

La revoca interviene invece in caso di mancato pagamento di tre rate successive alla prima, anche non consecutive oppure quando il debitore maturi ulteriori debiti contributivi nel corso della rateazione.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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29/04/2026

Rottamazione, il cantiere si riapre: ipotesi nuova apertura quater e proroga quinquies

Nel percorso di conversione del decreto fiscale n. 38/2026 torna centrale il tema delle definizioni agevolate. Sul tavolo della Commissione Finanze del Senato il possibile salvataggio dei contribuenti decaduti dalla rottamazione quater e altre novità

Autore: Miriam Carraretto

Al di là della scadenza del 30 aprile per la domanda della rottamazione quinquies, che resta al momento confermata, la rottamazione delle cartelle torna peròm, ancora una volta, al centro dell’agenda fiscale dopo la chiusura ufficiale della finestra utile per presentare gli emendamenti. Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 è in esame al Senato, assegnato alla 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro. La scadenza per la conversione è ora fissata al 26 maggio.

In questo passaggio parlamentare si inserisce il pacchetto di modifiche sulle definizioni agevolate, e in particolare il piano messo a punto ddal responsabile Fisco della Lega Alberto Gusmeroli. Il punto ad oggi più delicato riguarda il coordinamento tra due strumenti: da un lato la rottamazione quater, prevista dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall’altro la quinquies, introdotta dalla legge di Bilancio 2026, legge n. 199/2025. La direzione politica sembra evidente, e cioè evitare che il mancato pagamento di alcune rate determini la perdita definitiva dei benefici, con il conseguente ritorno alle ordinarie regole di riscossione.

Rottamazione quater: ipotesi riapertura con versamenti entro il 31 maggio 2026

Stando all'ultimo emendamento in discussione, si potrebbe mettere mano alla riapertura della rottamazione quater per chi non ha rispettato le scadenze più recenti. La proposta punta a considerare tempestivi i pagamenti relativi alle rate scadute il 30 novembre 2025 e il 28 febbraio 2026, purché effettuati integralmente entro il 31 maggio 2026.

Sul piano operativo, la misura avrebbe un impatto immediato perché occorrerebbe verificare i piani di definizione agevolata ancora aperti, distinguendo i contribuenti semplicemente in ritardo da quelli già formalmente decaduti.

Il riferimento normativo resta l’articolo 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022, che ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. Per la rottamazione quater, il mancato, insufficiente o tardivo versamento oltre il termine di tolleranza comporta l’inefficacia della definizione e la considerazione delle somme già pagate come acconti sul debito residuo.

Decadenza: perché il ripescaggio è rilevante

Il tema non è solo finanziario, ma anche procedurale. La decadenza da un piano di definizione agevolata comporta la perdita dei benefici, dal momento che tornano dovute le componenti escluse dalla rottamazione, quindi sanzioni e interessi, al netto di quanto già versato. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiarito che la decadenza determina la cessazione del piano, la perdita delle agevolazioni e il ripristino del debito residuo comprensivo di sanzioni e interessi.

Quindi diventa essenziale la ricostruzione della posizione del debitore. Non basta verificare il pagamento della singola rata ma serve controllare il piano complessivo, le comunicazioni ricevute da AdER, eventuali precedenti riammissioni e la presenza di carichi che potrebbero essere confluiti in altre procedure.

La nuova proposta di riapertura mira quindi a evitare un effetto domino, che nella peggiore delle ipotesi potrebbe innescare prima la perdita della definizione, poi la riattivazione delle azioni di recupero e poi ancora un possibile aggravio per contribuenti che avevano già iniziato un percorso di regolarizzazione.

Ma le ipotesi di riapertura hanno un costo. Le stime quantificano l’onere della riapertura della quater in 42 milioni di euro per il 2026, oltre a importi inferiori per gli anni successivi. Strada decisamente in salita, dunque.

Rottamazione quinquies: ipotesi proroga al 30 giugno e tolleranza di 5 giorni

Il secondo capitolo riguarda la rottamazione quinquies. La disciplina, oggi prevista dall’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199/2025, consente l’adesione alla nuova definizione agevolata entro il 30 aprile 2026.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione indica espressamente questo termine per la presentazione online della domanda. Ma tra i correttivi in discussione figura una possibile proroga della domanda dal 30 aprile al 30 giugno 2026.

Non solo: come già nei primi emendamenti in lavorazione, si parla anche di una possibile estensione alla quinquies del principio di tolleranza di 5 giorni, già noto nella rottamazione quater.

La modifica avrebbe effetto sulle rate in scadenza, a partire dal primo appuntamento del 31 luglio 2026, data prevista per il pagamento in unica soluzione o per la prima rata. Si tratterebbe di un intervento di buon senso applicativo, visto che il ritardo minimo nel versamento non produrrebbe automaticamente la perdita della definizione, purché il pagamento venga eseguito entro la finestra aggiuntiva.

La disciplina attuale della quinquies, d'altronde, è più rigida su alcuni profili. La norma non consente ad esempio l’adesione per carichi affidati da enti locali e regioni, salvo eventuali modifiche normative in sede di conversione.

Rate fino a 9 anni: il calendario della quinquies come modello

La rottamazione quinquies si caratterizza per una rateazione lunga, fino a 54 rate bimestrali, con un orizzonte massimo di 9 anni, ma solo per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

La proposta di remissione per i decaduti riprenderebbe lo stesso schema temporale della quinquies: prime tre rate al 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026, poi versamenti bimestrali negli anni successivi, fino alle ultime scadenze del 2035.

A livello operativo questo significa dover valutare non solo la convenienza immediata dello sconto su sanzioni e interessi, ma anche la sostenibilità finanziaria del piano. Chiaro è che un piano lungo riduce l’esborso iniziale, ma impone un monitoraggio costante, perché la perdita del beneficio in corso d’opera può produrre effetti molto più onerosi del semplice ritardo.

Remissione in bonis per i decaduti: la proposta più ampia

Il pacchetto emendativo mira anche a introdurre una sorta di remissione in bonis per due categorie di contribuenti: soggetti decaduti dalla rottamazione quater e non ammessi alla quinquies e contribuenti decaduti da piani di rateizzazione con AdER.

La logica sarebbe diversa dalla rottamazione pura, perché il contribuente rientrerebbe pagando l’arretrato, con sanzioni e interessi, e potrebbe dilazionare il residuo fino a 54 rate bimestrali. Non si tratterebbe quindi di un condono integrale delle componenti accessorie, ma di una riapertura del percorso di pagamento.

Il perimetro indicato dalla proposta riguarderebbe i carichi affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024, per i quali si sia verificata l’inefficacia della definizione entro il 30 novembre 2025. Ma, come ovvio, finché l’emendamento non sarà approvato, questa e le altre restano solo una proposta sulla carta.

Carichi locali: il nodo dei Comuni e il ruolo di AdER

Un ulteriore correttivo riguarda l’estensione della rottamazione quinquies ai carichi fiscali locali affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Oggi la questione è aperta perché la disciplina della quinquies non include, in via generale, i carichi affidati da enti locali e regioni. Le FAQ AdER lo confermano espressamente.

La proposta di modifica prevede un meccanismo opzionale per gli enti territoriali, per cui Comuni ed enti locali dovrebbero deliberare l’adesione alla procedura e comunicarla telematicamente entro il 31 luglio 2026. Le modalità attuative sarebbero demandate a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro il 30 giugno 2026.

Per gli enti locali il tema è duplice, perché da un lato si innesta la possibilità di agevolare l’incasso di crediti difficilmente recuperabili, mentre dall’altro c'è la necessità di preservare gli equilibri di bilancio. Per i contribuenti, invece, l’estensione avrebbe un effetto pratico rilevante, perché consentirebbe di gestire in modo unitario anche debiti derivanti da tributi locali affidati alla riscossione nazionale.

Cosa fare

Per i commercialisti la priorità adesso è predisporre una mappatura delle posizioni. In particolare, conviene distinguere contribuenti in regola con la rottamazione quater, contribuenti decaduti per mancato, insufficiente o tardivo pagamento, soggetti che intendono aderire alla quinquies entro il 30 aprile 2026, posizioni con carichi locali affidati ad AdER e contribuenti già decaduti da precedenti piani di rateazione.

Ricordiamo che, finché le modifiche non saranno approvate - il decreto fiscale è ancora in conversione e l’iter parlamentare risulta in corso presso il Senato - la pace fiscale resta così come delineata fino a qui.

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19/02/2026

Regime forfettario, chi deve pagare il bollo in fattura: il contribuente o il committente?
Il bollo è dovuto e versato dal forfettario, ma può essere riaddebitato al cliente: se si addebita, però, entra nei ricavi e incide sul reddito

Autore: Miriam Carraretto

Chi emette la fattura in regime forfettario resta sempre il soggetto passivo dell’imposta di bollo, ma può ribaltare il costo sul committente indicandolo in fattura. Attenzione però: il riaddebito, se addebitato, diventa compenso e concorre ai ricavi forfettari. Inoltre, per le e-fatture i codici tributo e le scadenze non coincidono con quelli spesso richiamati per altri bolli “documentali”.

Quando scatta il bollo da 2 euro

Il punto di partenza resta la disciplina dell’imposta di bollo contenuta nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Per le fatture e, più in generale, per documenti che attestano corrispettivi la regola operativa più ricorrente è quella che riconduce l’applicazione del bollo all’articolo 13 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972: quando il documento è non assoggettato a IVA e l’importo supera euro 77,47, l’imposta è dovuta nella misura fissa di 2 euro.

Nel regime forfettario la condizione non IVA è fisiologica: l’operazione non espone imposta e la fattura reca le diciture tipiche del regime. Proprio per questo, nella pratica quotidiana il bollo da 2 euro diventa un tema frequente: ogni volta che il documento supera la soglia di euro 77,47, occorre chiedersi non solo se applicarlo ma anche come gestirlo correttamente, e cioè come indicarlo in fattura, come assolvere e versare, come funziona il trattamento reddituale ecc.

Soggetto passivo e onere economico: chi paga davvero?

La domanda spesso ricorrente è questa: se un forfettario emette una fattura con il bollo, è a carico del forfettario o del committente?. La risposta va distinta su due piani, giuridico e economico.

Sul piano giuridico, il soggetto passivo è l’emittente. Nella fatturazione elettronica questo si traduce nell’annotazione di assolvimento del bollo tramite la valorizzazione del campo “Bollo virtuale” nel tracciato XML (nella prassi operativa spesso si parla di “BolloVirtuale = SI”). La responsabilità di assolvere e versare l’imposta resta in capo al cedente/prestatore, quindi anche al professionista in forfettario. È un punto che l’Agenzia delle Entrate ribadisce chiaramente nelle istruzioni sulla gestione del bollo in e-fattura.

Sul piano economico, però, l’onere può essere ribaltato. È prassi corretta addebitare i 2 euro al cliente in fattura, perché la prestazione resa comprende anche quel costo accessorio. In altre parole, il professionista paga - o, nel caso delle e-fatture, versa - l’imposta, ma può chiederne il rimborso al committente esponendola in fattura come voce distinta. Se non la addebita, il costo resta effettivamente a suo carico. Se la addebita, il cliente gliela rimborsa, ma la responsabilità verso il Fisco non cambia: anche in caso di mancato incasso della fattura, il bollo dovuto segue comunque le regole di liquidazione e versamento previste per le e-fatture.

Regime forfettario: il riaddebito del bollo fa ricavo

Nel forfettario il tema non si esaurisce però purtroppo nel chi paga. La vera conseguenza pratica riguarda il reddito. Se il forfettario addebita al cliente l’imposta di bollo, quei 2 euro entrano o no nei ricavi su cui si applica il coefficiente di redditività? La risposta dell’Agenzia delle Entrate è netta: il riaddebito dell’imposta di bollo al cliente, proprio perché il professionista è il soggetto passivo, fa parte integrante del compenso. Di conseguenza, è assimilato ai ricavi/compensi del regime e concorre alla determinazione forfettaria del reddito. Questo principio è espresso nella Risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022.

Operativamente, quindi, la gestione pulita è la seguente: il bollo si espone in fattura e si incassa dal cliente, ma si mette in conto che quel riaddebito incrementa i ricavi forfettari. Su volumi elevati di fatture soggette a bollo, la somma dei riaddebiti può diventare non trascurabile, sia in termini di imponibile forfettario sia, indirettamente, nel monitoraggio delle soglie del regime.

Supponiamo che Anna, contribuente in regime forfettario, emetta una fattura di euro 150 (importo superiore a euro 77,47). Nel file XML la fattura riporta l’assolvimento del bollo tramite l’indicazione “Bollo virtuale = SI”. L’imposta dovuta è pari a 1 × euro 2 = euro 2, che saranno poi versati con le modalità previste per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

In fattura al cliente, Anna indicherà importo prestazione euro 150, imposta di bollo euro 2, totale fattura euro 152. Ai fini reddituali, coerentemente con la citata Risposta n. 428/2022, Anna includerà l’intero importo di euro 152 nei ricavi del regime forfettario.
L’esempio chiarisce bene la doppia natura dell’operazione: il bollo è un tributo dovuto dall’emittente, ma se viene riaddebitato diventa parte del corrispettivo incassato, e quindi rileva come ricavo.

Versamento con F24: codici tributo e scadenze

L’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Per il secondo trimestre, questa data slitta al 20 settembre.

Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.

In caso di ritardo, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.

In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.
Nel caso in cui, ad esempio, nel trimestre siano state emesse 5 fatture elettroniche soggette a bollo, il calcolo dell’imposta dovuta resta semplice e non cambia: 5 × euro 2 = euro 10. La differenza sta nel fatto che, trattandosi di bollo sulle fatture elettroniche, il versamento è collegato al trimestre di riferimento e, se si utilizza il modello F24, nella sezione “Erario” va indicato il codice tributo previsto per quel trimestre (2521 per il primo, 2522 per il secondo, 2523 per il terzo, 2524 per il quarto), insieme all’anno di riferimento che coincide con l’anno di emissione delle fatture e all’importo a debito complessivo, quindi 10,00 euro nell’esempio.
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