22/09/2023
L’articolo è meritevole di giuste chiarezze.
In data 21.09.2023, dopo l’imputazione coatta del Gip, il GUP dichiara che il fatto non sussiste senza entrare nel merito.
Tale inaspettata e giuridicamente non condivisibile decisione del GUP, come in appresso meglio si chiarirà, è meritevole delle più opportune considerazioni.
In attesa di leggere le motivazioni è doveroso rappresentare in breve sintesi, la durata di 11 anni delle indagini preliminari, succedutesi nel seguente ordine.
Nel 2012, il denunciante, nella qualità di fideiussore ed ex legale rappresentante di società fallita nel 2009, espone alla procura fatti, circostanze e aggressioni giuridiche legali che stava subendo da parte dei tre istituti di credito chiamati in causa, in ordine ai loro presunti crediti vantati con la fallita.
Tali crediti, già contestati in sede civile 2 anni prima della declaratoria fallimentare da parte della società, a firma dell’ex amministratore / fideiussore / denunciante, sono stati regolarmente riassunti dalla curatela.
Si ricorda, inoltre, che tutti gli istituti di credito nel 2009, chiedevano alla società che amministravo circa 700 mila euro, di cui anche quelli oggetto dell’esposto penale. Di contro, invece, il tribunale con giuste sentenze dispone che le banche erano tutte debitrici della fallita di un importo pari a circa 400 mila euro diviso tra tutte, regolarmente incassato dalla curatela,
quindi, giuridicamente cessata la materia del contendere tra banche e anche il fideiussore / ex amministratore. E invece no! Gli istituti coinvolti nell’esposto, hanno continuato nel loro inesistente, contestato e giuridicamente inattendibile recupero, dissolvendosi, poi, in Corte di Appello con condanna alle spese legali per circa 30 mila euro cadauno, per 2 di loro.
Tutto ciò, è stato ben portato a conoscenza anche al sostituto procuratore responsabile del procedimento penale di cui ci stiamo occupando.
Tra l’altro, lo stesso consulente di fiducia della procura attesta condotte altamente usuraie per i tre istituti di credito, depositando, nel gennaio del 2015 gli elaborati peritali.
Ebbene, solo il 16.06.2017, il procedente PM avvisa la persona offesa (fideiussore, denunciante ed ex amministratore della fallita) della Richiesta di Archiviazione, dichiarando che oggettivamente i tassi di interessi applicati dalle 3 banche sono superiori al tasso soglia legislativamente previsto, ritenendo che sotto il profilo oggettivo non sussiste il dolo del reato. Il quale dolo, come da giurisprudenza della Massima Magistratura, è e resta un problema del dibattimento, essendo inibito, sia al PM e sia all'ufficio Gip/GUP (Cass. penale 42764/15).
In data 07.07.2017, la difesa dell’esponente denunciante deposita regolare e argomentata Opposizione alla Richiesta di Archiviazione del PM, motivando, come da giurisprudenza di Cassazione di cui anche Cass. penale 42764/15, in caso di rilevate condotte illecite, come il caso di specie, il PM aveva l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Da tale opposizione all’archiviazione (07.07.2017), vi è un’incomprensibile via vai del fascicolo dal GIP al PM, con richieste di precisazioni e altro durato incomprensibilmente ben 4 anni.
Infatti, solo in marzo 2021 il Gip ordina al PM la formulazione dell'imputazione nei confronti degli imputati.
Richiesta di Rinvio a Giudizio depositata al Giudice per le indagini preliminari dal procedente PM in maggio 2021. Di conseguenza, l'ufficio GUP fissa la prima udienza al 07/04/2022. A tale udienza, il GUP rimette ulteriormente gli atti alla procura per far meglio scrivere il capo d'imputazione, fissando la successiva UD a novembre 2022. Udienza che non si è celebrata per difetto di notifiche da parte della procura, rimodulando ulteriore UD ad aprile 2023. Ebbene neanche questa UD viene effettuata per mancanza di risposta da parte del PM, rinviando al 21.09.23.
A tale udienza, giunta ai limiti della prescrizione per motivi che non è dato sapere, irrilevanti documenti richiesti dal GUP al PM mancano ancora, disponendo, comunque la discussione.
Discussione che si è limitata a rigettare la costituzione di parte civile dell’esponente denunciante nella qualità di fideiussore ed ex amministratore della società, così come dichiarato nei vari esposti penali depositati nel 2012-13.
A tal punto la difesa dell’esponente denunciante nonché parte civile, abbandonano entrambi l'aula.
Dopo nemmeno 20 minuti apprendiamo dal pubblicante giornale on line , la pronuncia del GUP: il fatto non sussiste.
In buona sostanza, dopo 11 anni di indagini preliminari, con certificate condotte perseguibili penalmente, trascritte in perizia dal perito di fiducia della procura, senza nemmeno entrare nel merito, negando anche la corretta fase dibattimentale, si chiude tutto con un semplice "il fatto non sussiste".
A voi le più opportune considerazioni.
Benevento. La sentenza del Gup: il fatto non sussiste